Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 112 D.Lgs. 42/2004 – Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

    Art. 112 D.Lgs. 42/2004 – Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

    2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

    3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

    4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

    5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

    6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

    7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

    8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

    9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  • Art. 111 D.Lgs. 42/2004 – Attività di valorizzazione

    Art. 111 D.Lgs. 42/2004 – Attività di valorizzazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

    2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

    3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

    4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

  • Regime dichiarativo, amministrato e gestito: quando compilare il quadro RT

    In sintesi

    • Regime dichiarativo: calcoli e versi tu l’imposta, compili il quadro RT del Modello Redditi PF 2026.
    • Regime amministrato: la banca o il broker calcola e trattiene l’imposta operazione per operazione; di norma non compili il quadro RT.
    • Risparmio gestito: il gestore (SGR, banca) tassa il risultato complessivo della gestione ogni anno; in linea generale non compili il quadro RT.
    • Il regime si sceglie al momento dell’apertura del conto: il regime amministrato è quello di default per i conti titoli italiani, il dichiarativo si attiva su richiesta.
    • Minusvalenze non compensate dal gestore: anche in regime amministrato o gestito, se restano minusvalenze non compensate a fine anno l’intermediario le certifica e tu le puoi usare nel quadro RT.
    • Più conti con regimi diversi: se hai conti in regime diverso o titoli esteri senza intermediario italiano, devi comunque compilare il quadro RT per quelle operazioni.

    Tre modi diversi di tassare i guadagni in borsa

    Quando apri un conto titoli o investi in strumenti finanziari, non scegli solo dove mettere i tuoi risparmi: scegli anche come vuoi che vengano tassate le plusvalenze. Esistono tre regimi fiscali possibili: dichiarativo, amministrato e risparmio gestito. La differenza principale sta in chi si occupa di calcolare e versare l’imposta.

    Nel regime dichiarativo sei tu il protagonista: calcoli le plusvalenze (o le minusvalenze) di ogni operazione, le indichi nel quadro RT del Modello Redditi PF 2026 e versi tu stesso l’imposta sostitutiva tramite modello F24. Questo regime è spesso usato da chi ha conti presso broker esteri senza sede stabile in Italia, o da chi ha scelto espressamente di gestire la fiscalità in autonomia.

    Nel regime del risparmio amministrato, invece, è la banca o il broker italiano a fare tutto: al momento di ogni vendita, calcola automaticamente l’eventuale plusvalenza, trattiene l’imposta sostitutiva del 26% (o del 12,5% per i titoli agevolati) e la versa all’erario per tuo conto. Tu non devi fare nulla: di norma non compili il quadro RT per queste operazioni.

    Nel risparmio gestito, infine, hai affidato il portafoglio a un gestore professionale (una SGR o una banca che offre gestioni patrimoniali). Il gestore tassa ogni anno il risultato complessivo della gestione, sommando guadagni e perdite di tutto il portafoglio. Anche qui, di norma, non compili il quadro RT.

    Confronto tra i tre regimi fiscali
    Caratteristica Dichiarativo Amministrato Risparmio gestito
    Chi calcola l'imposta Il contribuente L'intermediario (banca/broker) Il gestore (SGR/banca)
    Quando si versa l'imposta In dichiarazione dei redditi (o con F24) Operazione per operazione, in tempo reale A fine anno sul risultato netto della gestione
    Quadro RT da compilare Sì, sempre Di norma no Di norma no
    Compensazione minusvalenze Il contribuente la gestisce in autonomia nel quadro RT L'intermediario compensa automaticamente nello stesso conto Il gestore compensa all'interno del portafoglio gestito
    Dove si usa tipicamente Conti esteri, broker senza sede in Italia Conti titoli italiani (default) Gestioni patrimoniali individuali

    Esempio pratico

    • Tizio ha due conti: uno in regime amministrato presso una banca italiana e uno presso un broker estero senza sede in Italia (regime dichiarativo di fatto). Nel 2025 guadagna 2.000 euro sul conto italiano: la banca trattiene 520 euro (26%) direttamente, Tizio non fa nulla. Sul conto estero guadagna 1.500 euro: nessuno trattiene l’imposta, quindi Tizio deve dichiarare quei 1.500 euro nel quadro RT, Sezione II-A, e versare 390 euro (26%) con modello F24 usando il codice tributo 1100. Se avesse anche minusvalenze non compensate certificate dalla banca italiana, le potrebbe riportare nel quadro RT per ridurre la base del conto estero.

    Documenti necessari

    • Certificazione annuale del sostituto d’imposta rilasciata dalla banca (per il regime amministrato)
    • Estratti conto completi del broker estero con dettaglio di ogni operazione (per il regime dichiarativo)
    • Rendiconto annuale della gestione patrimoniale (per il risparmio gestito)
    • Certificazione delle minusvalenze non compensate rilasciata dall’intermediario
    • Documentazione del costo di acquisto dei titoli (per il regime dichiarativo)

    Caio ha un conto in regime amministrato e uno con un broker estero

    Scenario. Caio ha un conto titoli in Italia (regime amministrato) su cui nel 2025 ha realizzato 1.200 euro di plusvalenze: la banca ha già trattenuto l’imposta. Ha anche un conto presso un broker irlandese: 800 euro di plusvalenze, nessuno ha trattenuto nulla.

    Come si applica. Per il conto italiano non deve fare nulla nel quadro RT: l’imposta è già stata versata dalla banca. Per il conto irlandese, invece, Caio è in regime dichiarativo: deve inserire i 800 euro di plusvalenza nella Sezione II-A del quadro RT e versare 208 euro (26%) con F24. Se nel conto italiano ha anche minusvalenze certificate e non compensate, l’intermediario le indica nella certificazione annuale: Caio può riportarle nel rigo RT14 e usarle per ridurre la base imponibile degli 800 euro del conto estero.

    In pratica

    • Con broker esteri senza sede in Italia sei sempre in regime dichiarativo: il quadro RT è obbligatorio.
    • Le minusvalenze del conto amministrato italiano, se non compensate durante l’anno, ti vengono certificate dalla banca e puoi usarle nel quadro RT.
    • Controlla la sezione ‘fiscalità’ del rendiconto annuale del tuo broker: di solito c’è il riepilogo delle plusvalenze e minusvalenze.

    Sempronio passa dal regime amministrato al dichiarativo

    Scenario. Sempronio decide di spostare i titoli dalla banca italiana a un broker online estero. La banca, prima del trasferimento, calcola le minusvalenze non compensate: 3.000 euro, che certifica con apposita documentazione.

    Come si applica. Le minusvalenze certificate dalla banca prima del trasferimento non vengono perse. Sempronio le riporta nel rigo RT14 del quadro RT della dichiarazione successiva (colonna 1 indica l’anno, colonna 2 l’importo). Nel 2025, se con il broker estero realizza plusvalenze nel regime dichiarativo, può usare quei 3.000 euro di minusvalenze per ridurre la base imponibile, nei limiti del quarto anno successivo a quello in cui sono state realizzate.

    In pratica

    • Prima di chiudere o trasferire un conto, chiedi sempre la certificazione delle minusvalenze non compensate: è un tuo diritto e vale soldi.
    • Le minusvalenze certificate dall’intermediario entrano nel rigo RT14 (non RT102): vengono trattate diversamente da quelle calcolate autonomamente.
    • Il passaggio tra regimi non fa perdere le minusvalenze accumulate, purché siano documentate.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se uso solo la banca italiana in regime amministrato, devo compilare il quadro RT?

    Di norma no. La banca calcola e versa l’imposta per te ad ogni operazione. Devi però compilare il quadro RT se hai anche conti esteri, se hai minusvalenze non compensate da riportare, o se vuoi usare minusvalenze certificate per compensare altre plusvalenze dichiarative.

    Come faccio a sapere in quale regime si trova il mio conto?

    Puoi chiederlo direttamente alla banca o al broker. Il regime amministrato è quello di default per i conti titoli aperti presso intermediari italiani. Se hai un conto presso un broker estero (es. Interactive Brokers, Trading 212 con sede fuori Italia), sei in regime dichiarativo.

    Il risparmio gestito protegge sempre dall'obbligo di compilare il quadro RT?

    In linea generale sì, ma ci sono eccezioni. Se dalla gestione emergono risultati negativi non compensati, il gestore li certifica e puoi usarli nel quadro RT. Inoltre, se cambi gestore o chiudi la gestione, possono emergere operazioni da dichiarare.

    Posso scegliere il regime dichiarativo anche avendo una banca italiana?

    Sì, su richiesta esplicita. Alcuni investitori preferiscono il regime dichiarativo per gestire in modo più flessibile le compensazioni tra conti diversi. La scelta va comunicata alla banca prima di effettuare le operazioni.

    Nel regime gestito il gestore può generare minusvalenze riportabili?

    Sì. Se il risultato della gestione è negativo in un anno, il gestore certifica la perdita. Quella minusvalenza può essere usata per compensare i risultati positivi degli anni successivi nella stessa gestione o, se certificata, portata in un’altra posizione in regime dichiarativo.

    Ho un piano di accumulo (PAC) su ETF con broker italiano: che regime si applica?

    Se il broker è italiano e opera come sostituto d’imposta, il regime amministrato si applica automaticamente: ogni rimborso o vendita genera un calcolo d’imposta immediato. Se il broker è estero, sei in regime dichiarativo e devi dichiarare ogni operazione di vendita o rimborso nel quadro RT.

    Vedi anche: PIR: esenzione plusvalenze e condizioni di durata nella dichiarazione 2026, Superbonus, Ecobonus, Aliquota IRPEF 33% e art. 1 T.U.B..

  • Articolo 33 TU Giustizia Tributaria: Deliberazioni

    Art. 33 D.Lgs. 175/2024 – Deliberazioni

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.

    2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

    3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

  • Art. 110 D.Lgs. 42/2004 – Incasso e riparto di proventi

    Art. 110 D.Lgs. 42/2004 – Incasso e riparto di proventi

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.

    2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.

    3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione , al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.

    4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale. (21)

  • Protesi e dispositivi medici: detrazione 19% nel 730/2026

    In sintesi

    • Detrazione del 19%: protesi e dispositivi medici danno diritto alla detrazione del 19% sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro, comune a tutte le spese sanitarie.
    • Nessun obbligo di pagamento tracciabile: per i dispositivi medici – a differenza di altre spese sanitarie – non è richiesto il pagamento con carta o bonifico; il contanti è ammesso.
    • Marcatura CE obbligatoria: il dispositivo deve essere un prodotto classificato come dispositivo medico (con marcatura CE) per rientrare nella detrazione; un prodotto cosmetico o estetico non basta.
    • Documento valido: fattura o scontrino: la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale che permetta di identificare il prodotto come dispositivo medico.
    • Vale anche per i familiari a carico: puoi detrarre le spese per dispositivi medici acquistati nell’interesse del coniuge o dei figli fiscalmente a carico.
    • Rateizzazione se si supera la soglia: se il totale delle spese sanitarie complessivo supera 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali uguali.

    Come funziona la detrazione per protesi e dispositivi medici

    Una protesi al ginocchio, un apparecchio acustico, un tutore ortopedico, una sedia a rotelle, una pompa per l’insulina: tutti questi prodotti rientrano nella categoria dei dispositivi medici e danno diritto alla detrazione del 19% nel modello 730. Il punto di partenza è sempre la franchigia: la detrazione si calcola solo sulla parte di spesa sanitaria totale che supera i 129,11 euro.

    Una regola importante, spesso ignorata, riguarda i pagamenti: per i dispositivi medici non è obbligatorio usare la carta di credito, il bancomat o il bonifico. Il contante è pienamente ammesso. Questa eccezione vale anche per i farmaci e contrasta con la regola generale che, per molte altre spese sanitarie detraibili, richiede invece il pagamento tracciabile.

    Il requisito fondamentale è che il prodotto sia un dispositivo medico in senso tecnico, riconoscibile dalla marcatura CE presente sulla confezione o nel foglietto illustrativo. Non basta che il prodotto faccia bene alla salute o che lo abbia consigliato il medico: deve avere la classificazione di dispositivo medico secondo la normativa europea. Un integratore alimentare, ad esempio, non è un dispositivo medico e non è detraibile con questa regola.

    Dal lato documentale, è necessario conservare la fattura o lo scontrino fiscale che attesti la spesa. Il documento deve consentire di identificare il prodotto come dispositivo medico: in genere è sufficiente il nome commerciale del prodotto, da cui risulta la categoria.

    Dispositivi medici e protesi: regole nel 730/2026
    Voce Regola
    Aliquota di detrazione 19% sulla parte eccedente la franchigia
    Franchigia (quota a tuo carico) 129,11 euro (sul totale delle spese sanitarie)
    Pagamento tracciabile obbligatorio? No – il contante è ammesso per i dispositivi medici
    Requisito del prodotto Marcatura CE come dispositivo medico
    Documento da conservare Fattura o scontrino fiscale che identifichi il prodotto
    Soglia per la rateizzazione in 4 anni 15.493,71 euro (totale E1+E2+E3)

    Esempio pratico

    • Caio ha acquistato nel 2025 un plantare ortopedico su misura (dispositivo medico con marcatura CE) per 380 euro, pagando in contanti presso un centro ortopedico. Ha anche sostenuto altre spese sanitarie per 200 euro. Il totale nel rigo E1 è 580 euro. La detrazione è 19% di (580 – 129,11) = 19% di 450,89 euro = circa 86 euro. Il pagamento in contanti del plantare è pienamente valido: non c’è nessun obbligo di usare la carta per i dispositivi medici.

    Documenti necessari

    • Fattura o scontrino fiscale rilasciato dal venditore (farmacia, negozio di articoli ortopedici, ecc.) con il nome del prodotto
    • Documentazione che identifichi il prodotto come dispositivo medico (confezione con marcatura CE, foglietto illustrativo, scheda tecnica)
    • Prescrizione medica, se il dispositivo è stato prescritto (non sempre obbligatoria per la detrazione, ma utile in caso di controllo)
    • Eventuale documentazione del fornitore o del laboratorio ortopedico per le protesi su misura

    Tizio acquista un apparecchio acustico in una clinica privata

    Scenario. Tizio ha perso parzialmente l’udito e nel 2025 ha acquistato un apparecchio acustico in un centro audiologico privato per 1.200 euro, pagando metà in contanti e metà con carta di credito. L’apparecchio è classificato come dispositivo medico con marcatura CE.

    Come si applica. L’intero importo di 1.200 euro è detraibile, indipendentemente dalla modalità di pagamento: per i dispositivi medici il contante è ammesso quanto la carta. Tizio somma i 1.200 euro alle altre spese sanitarie dell’anno e riporta il totale nel rigo E1. La detrazione del 19% si applica sulla parte che supera i 129,11 euro. Il documento fondamentale è la fattura del centro audiologico, che deve indicare il nome del prodotto o la descrizione che permette di identificarlo come dispositivo medico.

    In pratica

    • Per i dispositivi medici il pagamento in contanti è regolare: non perdi la detrazione.
    • Conserva la fattura del centro audiologico con il nome del prodotto e il prezzo.
    • Verifica che sulla confezione o nella documentazione del prodotto ci sia la marcatura CE come dispositivo medico.

    Sempronio compra una protesi dentaria removibile

    Scenario. Sempronio ha 68 anni e nel 2025 ha acquistato una protesi dentaria rimovibile dal proprio dentista per 900 euro, pagata con bonifico bancario.

    Come si applica. La protesi dentaria rientra tra le protesi sanitarie detraibili. Sempronio riporta i 900 euro nel rigo E1 insieme alle altre spese sanitarie dell’anno. Il bonifico bancario è un pagamento tracciabile, quindi non ci sono problemi dal quel lato. Il dentista dovrebbe rilasciare una fattura in cui sia chiaro che si tratta di una protesi. Se il totale delle spese sanitarie di Sempronio fosse ad esempio 1.050 euro, la detrazione sarebbe 19% di (1.050 – 129,11) = 19% di 920,89 euro = circa 175 euro.

    In pratica

    • Le protesi dentarie sono spese sanitarie detraibili al 19% come le altre prestazioni del dentista.
    • Chiedi sempre la fattura dal dentista con la descrizione della prestazione o del dispositivo.
    • Somma la spesa della protesi alle altre spese sanitarie nel rigo E1: la franchigia si applica una sola volta.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali dispositivi medici danno diritto alla detrazione?

    Danno diritto alla detrazione i prodotti classificati come dispositivi medici secondo la normativa europea, riconoscibili dalla marcatura CE. Rientrano, ad esempio, protesi ortopediche e dentarie, apparecchi acustici, plantari su misura, tutori, stampelle, sedie a rotelle, glucometri, siringhe per insulina e molti altri prodotti medicali.

    Devo per forza pagare con carta o bonifico un dispositivo medico?

    No. Per i dispositivi medici (e per i farmaci) il pagamento in contanti è ammesso. La regola del pagamento tracciabile obbligatorio non si applica a questa categoria di spesa.

    Come faccio a sapere se un prodotto è un dispositivo medico?

    Cerca la marcatura CE sulla confezione o nel foglietto illustrativo del prodotto. I dispositivi medici riportano questa marcatura seguita da un numero identificativo. Se il prodotto non ha questa marcatura – ad esempio un integratore o un prodotto cosmetico – non è considerato dispositivo medico ai fini della detrazione.

    Il plantare ortopedico su misura è detraibile?

    Sì, il plantare ortopedico su misura rientra tra i dispositivi medici detraibili al 19%, a condizione che sia classificato come tale (marcatura CE) e che la spesa sia certificata da fattura o scontrino.

    Posso detrarre la spesa per un dispositivo medico acquistato per mio figlio a carico?

    Sì. Le spese per dispositivi medici sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli, ecc.) danno diritto alla stessa detrazione del 19%. Il documento di spesa deve essere intestato al genitore o al figlio a carico.

    C'è un importo massimo detraibile per i dispositivi medici?

    Non c’è un massimale specifico per i dispositivi medici. La detrazione si calcola sul 19% del totale delle spese sanitarie (compresi i dispositivi) che supera la franchigia di 129,11 euro. Se il totale complessivo supera 15.493,71 euro, puoi chiedere la rateizzazione in quattro anni.

    Vedi anche: Detrazione farmaci, Aumento stipendio medici 2022-2024, Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche e Franchigia spese sanitarie.

  • Art. 108 D.Lgs. 42/2004 – Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

    Art. 108 D.Lgs. 42/2004 – Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

    2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

    3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

    3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni … archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né , all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro … .

    4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

    5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

    6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

  • Art. 107 D.Lgs. 42/2004 – Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

    Art. 107 D.Lgs. 42/2004 – Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore.

    2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.

  • Art. 106 D.Lgs. 42/2004 – Uso individuale di beni culturali

    Art. 106 D.Lgs. 42/2004 – Uso individuale di beni culturali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.

    2. Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

    2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

  • Esonero madri tre figli con contratto a tempo determinato: spetta? caso pratico

    In sintesi

    • Almeno tre figli minorenni alla data dell’assunzione: requisito tassativo
    • Disoccupazione o inattività protratta per almeno sei mesi continuativi
    • Agevolazione a carico del datore di lavoro privato, non della lavoratrice
    • Decorrenza: assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 in poi
    • Figli adottivi e riconosciuti assimilati in assenza di norma contraria

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 210 della Legge di Bilancio 2026 introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono dal 1° gennaio 2026 donne madri di almeno tre figli minorenni prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

    Approfondimento normativo completo: Comma 210 LB26: esonero contributivo per assunzione di madri con.

    Quando il contratto a termine genera l'esonero contributivo

    La Legge di Bilancio 2026, con il comma 210, introduce un nuovo strumento di incentivazione all’occupazione femminile. L’agevolazione si rivolge ai datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni dopo un periodo di inattività di almeno sei mesi. La misura si inserisce in un filone consolidato – L. 92/2012, L. 205/2017, L. 178/2020, L. 213/2023 – con una specificità: il focus sulla famiglia numerosa, ossia la madre con tre o più figli tutti under 18.

    La domanda più frequente che si pone a chi gestisce le assunzioni riguarda la tipologia contrattuale: l’esonero spetta anche per i contratti a tempo determinato? La norma non esclude espressamente i rapporti a termine, ma i dettagli applicativi – durata minima del contratto agevolato, base di calcolo, modalita’ di richiesta – sono rimessi, salvo provvedimento attuativo INPS, alle circolari e ai decreti ministeriali che seguiranno.

    Sul piano dei requisiti soggettivi della lavoratrice, la norma richiede due condizioni cumulative: lo status di madre di almeno tre figli minorenni (biologici, adottivi o riconosciuti, in assenza di esclusioni) e l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La formula aperta «impiego regolarmente retribuito» lascia aperta la questione se lavori occasionali o contratti di brevissima durata interrompano il periodo di inattività: anche su questo punto si attendono chiarimenti INPS.

    Checklist per il datore di lavoro

    • Verificare che la lavoratrice abbia almeno tre figli tutti minorenni alla data di assunzione
    • Acquisire autocertificazione del periodo di inattività di almeno sei mesi
    • Accertare lo status di datore di lavoro privato (escluse pubbliche amministrazioni)
    • Attendere la circolare INPS per le modalità operative di fruizione
    • Conservare la documentazione ai fini del controllo ispettivo

    Caso 1: assunzione a tempo indeterminato, tutti i requisiti soddisfatti

    Scenario. Un’impresa di logistica assume Caia, 38 anni, madre di tre figli di 16, 12 e 7 anni, disoccupata da otto mesi (scadenza di un contratto a termine precedente non rinnovato). Il contratto è a tempo indeterminato, full time, retribuzione lorda mensile 1.800 euro.

    Come si legge in pratica. Caia soddisfa entrambi i requisiti: tre figli tutti minorenni (il maggiore ha 16 anni) e inattività protratta da otto mesi, superiore alla soglia dei sei. Il datore, società privata, può accedere all’esonero contributivo previsto dal comma 210. L’importo dell’esonero e la sua durata sono rimessi ai provvedimenti attuativi: in via prudenziale, il consulente del lavoro dovrà attendere la circolare INPS prima di applicare lo sgravio in busta paga.

    Elementi chiave del caso

    • Tre figli minorenni: requisito soddisfatto (16, 12 e 7 anni)
    • Inattività: 8 mesi, superiore alla soglia di 6 mesi
    • Datore privato: requisito soggettivo del comma 210 soddisfatto
    • Dettagli esonero: rimessi a circolare INPS successiva
    • Documentazione: autocertificazione inattività + estratto atto nascita figli

    Caso 2: contratto a tempo determinato stagionale, dubbio sull'agevolazione

    Scenario. Un albergo della riviera romagnola intende assumere Sempronia, madre di tre figli di 15, 10 e 6 anni, ferma da sette mesi. Il contratto è stagionale, durata tre mesi (giugno-agosto), retribuzione 1.600 euro mensili lordi.

    Come si legge in pratica. La norma non esclude esplicitamente i contratti a termine. Tuttavia, la ratio della misura – favorire il reinserimento stabile nel mercato del lavoro – e l’esperienza delle precedenti agevolazioni suggeriscono che i decreti attuativi potrebbero prevedere una durata minima del rapporto o un regime ridotto per i contratti brevi. In assenza di provvedimento INPS, il datore non può ancora applicare lo sgravio: è prudente verificare la circolare attuativa prima della firma del contratto.

    Elementi chiave del caso

    • Contratto stagionale: non escluso dalla norma, ma decreto attuativo da attendere
    • Tre figli minorenni: requisito soddisfatto
    • Inattività di 7 mesi: requisito soddisfatto
    • Rischio: l’esonero potrebbe essere limitato o escluso per contratti brevi
    • Azione consigliata: attendere circolare INPS prima di applicare lo sgravio

    Caso 3: lavoratrice con un figlio diventato maggiorenne prima dell'assunzione

    Scenario. Tizio è il responsabile HR di una media impresa. Vorrebbe assumere Caia, madre di tre figli di 18, 14 e 9 anni. Il figlio maggiore ha compiuto 18 anni due settimane prima della firma del contratto. Caia è inattiva da nove mesi.

    Come si legge in pratica. Il requisito è che i tre figli siano tutti minorenni alla data dell’assunzione. Poiché il figlio maggiore ha già compiuto 18 anni, Caia ha – a quella data – solo due figli minorenni. Il requisito numerico non è soddisfatto e l’esonero non spetta. Tizio dovrà rinunciare all’agevolazione o valutare se esistano altri incentivi applicabili al caso concreto (ad esempio incentivi per donne disoccupate over 35 privi del requisito figli).

    Elementi chiave del caso

    • Figlio maggiorenne alla data di assunzione: non conta ai fini del comma 210
    • Solo due figli minorenni: requisito numerico non soddisfatto
    • Esonero comma 210: non spettante nel caso di specie
    • Alternative: verificare altri incentivi per donne disoccupate
    • Lezione pratica: verificare le età dei figli alla data esatta del contratto

    Quando conviene una verifica

    Stai valutando una nuova assunzione agevolata? Verifica l'agevolazione con un consulente del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cos'è l'esonero contributivo per madri di tre figli introdotto dal comma 210 LB 2026?

    È un’agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli tutti minorenni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L’obiettivo e’ favorire il reinserimento lavorativo di donne con responsabilità familiari elevate che si trovano fuori dal mercato del lavoro.

    L'esonero spetta anche per i contratti a tempo determinato?

    La norma non li esclude espressamente. Tuttavia, le modalità applicative – inclusa l’eventuale durata minima del contratto agevolato – sono rimesse ai provvedimenti attuativi INPS. È prudente attendere la relativa circolare prima di applicare lo sgravio per contratti a termine di breve durata.

    I figli adottivi rientrano nel computo per raggiungere la soglia di tre?

    Sì, in assenza di esclusioni espresse e in applicazione del principio di non discriminazione tra filiazione naturale e adottiva. Lo stesso vale per i figli riconosciuti. Il requisito è che abbiano tutti meno di 18 anni alla data di assunzione.

    Come si verifica il requisito dei sei mesi di inattività?

    La lavoratrice deve essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi continuativi. In attesa di chiarimenti INPS, si ritiene che lavori occasionali o contratti di brevissima durata possano non interrompere il periodo, ma è necessario attendere le istruzioni operative.

    Chi paga e chi beneficia dell'esonero contributivo?

    L’esonero è a carico del datore di lavoro privato, che lo recupera sulle proprie contribuzioni previdenziali. La lavoratrice non deve compiere alcun adempimento specifico, se non fornire la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti.

    Vedi anche: Bonus madri con due figli, Esonero contributivo madri con tre figli, Part-time prioritario per i genitori con tre figli, Mantenimento dei figli, Spese istruzione scolastica figli e Figli maggiorenni studenti a carico.

  • Minusvalenze nel quadro RT: compensazione e riporto negli anni

    In sintesi

    • La minusvalenza è una perdita realizzata: si verifica solo quando vendi un titolo a un prezzo inferiore a quello d’acquisto, non quando il valore scende ma tieni ancora il titolo.
    • Compensazione nello stesso anno: le minusvalenze della Sezione I-A e II-A possono ridurre le plusvalenze della stessa o dell’altra sezione, secondo regole precise.
    • Riporto fino a 4 anni: se la perdita supera i guadagni dell’anno, l’eccedenza si porta in detrazione nei quattro periodi d’imposta successivi.
    • Sezioni non comunicanti: le minusvalenze da partecipazioni non qualificate (Sez. I-A e II-A) non si possono usare contro le plusvalenze da partecipazioni qualificate (Sez. III-A e IV-A) e viceversa.
    • Dichiarare è obbligatorio per conservare il diritto: se non indichi la minusvalenza nella dichiarazione dell’anno in cui si è realizzata, perdi la possibilità di usarla in futuro.
    • Minusvalenze certificate dagli intermediari: se la banca o il broker le ha già calcolate (regime amministrato), le inserisci nel rigo RT14 con la documentazione rilasciata dall’intermediario.

    Cosa sono le minusvalenze e quando si possono usare

    Una minusvalenza finanziaria è la perdita che si realizza quando vendi un titolo a un prezzo più basso di quello che hai pagato per comprarlo. Per esempio: hai comprato azioni per 1.000 euro e le hai vendute per 700 euro; hai una minusvalenza di 300 euro. Attenzione: la perdita conta solo quando vendi davvero, non se il titolo perde valore ma lo tieni ancora in portafoglio.

    La buona notizia è che le minusvalenze non vanno ‘perse’. Puoi usarle per ridurre le plusvalenze che hai guadagnato nello stesso anno, oppure, se avanzano, portarle in detrazione nei quattro anni successivi. In gergo tecnico si dice ‘compensazione’ e ‘riporto’.

    Non tutte le perdite però si compensano liberamente tra loro. Il quadro RT è diviso in sezioni, e le minusvalenze di una sezione si possono usare solo contro alcune categorie di plusvalenze, non tutte. Questa distinzione è fondamentale per evitare errori nel calcolo dell’imposta.

    Se usi il regime dichiarativo (compili tu stesso il quadro RT) le minusvalenze le calcoli e le dichiari in autonomia. Se usi il regime amministrato, è la banca a farlo per te e ti rilascia una certificazione; quella cifra la riporti semplicemente nel quadro RT della dichiarazione.

    Regole di compensazione tra sezioni del quadro RT
    Minusvalenza da… Si può usare contro plusvalenze di… Limite temporale
    Sezione I-A (tassazione 20%, operazioni fino al 30/06/2014) Sez. I-A stessa; Sez. II-A per il 76,92% dell'importo Fino al quarto anno successivo
    Sezione II-A (tassazione 26%, operazioni dal 01/07/2014) Sez. II-A stessa; Sez. I-A Fino al quarto anno successivo
    Sezione III-A (partecipazioni qualificate) Sez. III-A stessa; Sez. II-A (dal 1° gennaio 2024) Fino al quarto anno successivo
    Sezione IV-A (partecipazioni in regimi privilegiati) Solo Sez. IV-A stessa Fino al quarto anno successivo
    Sezione V-A (cripto-attività) Solo Sez. V-A stessa Fino al quarto anno successivo

    Esempio pratico

    • Caio nel 2025 ha venduto azioni realizzando una plusvalenza di 2.000 euro (Sezione II-A) e nello stesso anno ha venduto altri titoli in perdita per 3.500 euro (sempre Sezione II-A). Il saldo è -1.500 euro: non c’è imposta da pagare per il 2025. Anzi, l’eccedenza di 1.500 euro di minusvalenza viene riportata nel rigo RT102 della dichiarazione 2026 e potrà essere usata per compensare eventuali plusvalenze del 2026, 2027, 2028 o 2029. Se nel 2026 Caio guadagna 1.000 euro di plusvalenze, le azzera con 1.000 euro di minusvalenza riportata e gli restano ancora 500 euro di minusvalenza da usare entro il 2029.

    Documenti necessari

    • Estratti conto del broker o della banca con dettaglio di acquisto e vendita di ogni titolo
    • Certificazione delle minusvalenze rilasciata dall’intermediario (per il regime amministrato)
    • Quadro RT delle dichiarazioni degli anni precedenti (per le minusvalenze riportate da anni precedenti)
    • Documentazione del costo di acquisto dei titoli ceduti in perdita

    Tizio compensa plusvalenze e minusvalenze nello stesso anno

    Scenario. Tizio nel 2025 vende ETF azionari guadagnando 1.800 euro (plusvalenza Sezione II-A) e vende obbligazioni societarie perdendo 900 euro (minusvalenza Sezione II-A).

    Come si applica. Poiché entrambe le operazioni rientrano nella Sezione II-A, le minusvalenze si compensano direttamente con le plusvalenze. Il saldo è 1.800 – 900 = 900 euro di plusvalenza netta. L’imposta sostitutiva del 26% si calcola solo su questa base: 900 x 26% = 234 euro. I 900 euro di minusvalenza vengono ‘consumati’ nell’anno, non ci sono residui da riportare.

    In pratica

    • La compensazione avviene automaticamente calcolando il saldo tra plusvalenze e minusvalenze della stessa sezione.
    • Compili comunque il quadro RT anche se il risultato finale è zero o negativo: serve a documentare la situazione.
    • Nessuna imposta se le minusvalenze superano le plusvalenze nello stesso anno.

    Sempronio ha minusvalenze da anni precedenti

    Scenario. Sempronio nel 2022 ha dichiarato 4.000 euro di minusvalenze (Sezione II-A) nel rigo RT102, che non ha potuto compensare in quell’anno. Nel 2025 realizza 2.500 euro di plusvalenze (Sezione II-A).

    Come si applica. Le minusvalenze del 2022 sono ancora utilizzabili nel 2025 (sono passati solo 3 anni, il limite è il quarto anno successivo). Sempronio riporta nel rigo RT13 della dichiarazione 2026 i 4.000 euro di minusvalenze accumulate. Ne usa 2.500 per azzerare le plusvalenze del 2025: imposta = 0. I restanti 1.500 euro di minusvalenza vengono iscritti nel rigo RT102 e potranno essere usati solo nel 2026 (ultimo anno utile, poiché la perdita originale è del 2022).

    In pratica

    • Controlla sempre i righi RT101-RT105 delle dichiarazioni degli anni precedenti: lì trovi le minusvalenze ancora utilizzabili.
    • Il limite dei quattro anni si conta dall’anno in cui hai realizzato la perdita, non da quando la dichiari.
    • Se nel 2026 (ultimo anno utile) non hai abbastanza plusvalenze per usare il residuo, lo perdi definitivamente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare le minusvalenze da azioni per compensare guadagni da fondi comuni?

    Sì, se entrambe le operazioni rientrano nella stessa sezione del quadro RT (tipicamente la Sezione II-A per operazioni dal 1° luglio 2014). Le perdite da azioni non qualificate e da fondi comuni (OICR) si trovano entrambe in Sezione II-A e si compensano tra loro.

    Posso usare le perdite in borsa per ridurre l'IRPEF sullo stipendio?

    No. Le minusvalenze finanziarie si compensano solo con plusvalenze della stessa categoria. Non riducono il reddito da lavoro dipendente o da pensione.

    Cosa succede se dimentico di dichiarare le minusvalenze?

    Se non le indichi nella dichiarazione relativa all’anno in cui le hai realizzate, perdi il diritto a usarle negli anni successivi. La dichiarazione è l’unico modo per ‘cristallizzare’ il diritto al riporto.

    Le minusvalenze certificate dalla banca (regime amministrato) si inseriscono nel quadro RT?

    Sì. Le inserisci nel rigo RT14, indicando in colonna 1 l’anno e in colonna 2 l’importo certificato dall’intermediario. Puoi usarle anche se si riferiscono ad anni precedenti, entro il quarto anno.

    Le perdite su cripto-attività si compensano con guadagni in borsa?

    No. Le minusvalenze da cripto-attività (Sezione V-A) si compensano solo con plusvalenze da cripto-attività della stessa sezione. Non possono ridurre le plusvalenze delle altre sezioni del quadro RT.

    Se una minusvalenza è del 2021, posso ancora usarla nel 2025?

    Sì, il 2025 è il quarto anno successivo al 2021, quindi è l’ultimo anno utile. Dal 2026 quella minusvalenza non sarà più utilizzabile. Controlla il quadro RT della tua dichiarazione 2021 per verificare l’importo ancora disponibile.

  • Art. 105 D.Lgs. 42/2004 – Diritti di uso e godimento pubblico

    Art. 105 D.Lgs. 42/2004 – Diritti di uso e godimento pubblico

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinchè siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.