Autore: Andrea Marton

  • Sicurezza sul lavoro: gli obblighi del datore verso il dipendente

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), informare e formare i dipendenti, fornire i dispositivi di protezione individuale e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Gli obblighi non sono delegabili in modo assoluto: la responsabilità di vertice rimane in capo al datore.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

    Tabella riepilogativa

    Obblighi principali del datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
    Obbligo Contenuto Non delegabile?
    Valutazione dei rischi (DVR) Analisi di tutti i rischi presenti; redazione e aggiornamento del documento
    Nomina RSPP Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
    Informazione Comunicare al lavoratore i rischi specifici della mansione e le misure adottate No (delegabile)
    Formazione Addestrare il lavoratore prima dell’assunzione e in caso di cambio mansione o rischio No (delegabile)
    Fornitura DPI Consegnare gratuitamente i dispositivi di protezione individuale adeguati al rischio No (delegabile)
    Sorveglianza sanitaria Attivare la visita medica preventiva e periodica ove prevista No (delegabile)

    La valutazione dei rischi e il DVR

    Il cardine del sistema è la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro. L’esito confluisce nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per ogni datore a prescindere dalle dimensioni dell’impresa. Il DVR deve essere redatto in collaborazione con il medico competente (ove nominato) e con il RSPP, e aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni lavorative o insorgono nuovi rischi.

    La redazione del DVR e la nomina dell’RSPP sono i due unici obblighi che il legislatore definisce non delegabili: qualsiasi altra delega formale non fa venir meno la responsabilità datoriale se non rispetta precisi requisiti di legge.

    Informazione e formazione dei lavoratori

    Il datore deve informare ciascun dipendente sui rischi specifici della propria mansione, sulle misure di prevenzione adottate e sulle procedure da seguire in caso di emergenza. La formazione deve essere adeguata, specifica e periodicamente rinnovata; deve svolgersi preferibilmente durante l’orario di lavoro, a spese del datore, e prima dell’effettiva adibizione alla mansione o a seguito di ogni significativo cambiamento del processo produttivo.

    Nomina del medico competente e RSPP

    Il medico competente va nominato nelle attività per cui è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria (lavori con esposizione a rischi specifici quali agenti chimici, rumore, vibrazione ecc.). L’RSPP può essere lo stesso datore di lavoro (per aziende fino a certi limiti dimensionali e di rischio), un dipendente interno o un professionista esterno qualificato. Entrambe le figure collaborano alla redazione e all’aggiornamento del DVR.

    Responsabilità e sanzioni

    Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 comporta conseguenze sia in sede penale (reati contravvenzionali con arresto o ammenda) sia in sede civile (risarcimento del danno in caso di infortuni o malattie professionali). La responsabilità non si trasferisce integralmente con la delega se questa non è formalizzata nei modi di legge e se al delegato non sono stati attribuiti i poteri e le risorse necessari.

    Casi pratici

    Tizio – piccola impresa senza DVR

    Tizio è titolare di un’officina con tre dipendenti. Non avendo mai redatto il DVR, è esposto a sanzioni penali contravvenzionali. Anche in assenza di infortuni l’omissione è sanzionata: deve provvedere immediatamente, coinvolgendo un RSPP esterno se non ha le competenze interne.

    Caia – cambio di mansione senza nuova formazione

    Caia viene spostata da un ufficio amministrativo a un reparto di assemblaggio con uso di macchinari. Il datore è tenuto a erogare una formazione specifica prima dell’adibizione alla nuova mansione: procedere senza formazione integra una violazione degli obblighi di sicurezza.

    Sempronio – infortunio per mancanza di DPI

    Sempronio si ferisce a una mano perché il datore non aveva fornito guanti idonei nonostante il rischio fosse stato rilevato nel DVR. Il datore risponde sia penalmente (violazione dell’obbligo di fornitura DPI) sia civilmente per il danno subito dal lavoratore.

    Domande frequenti

    Chi deve redigere il DVR?

    Il DVR è redatto dal datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e il medico competente (ove nominato), sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La redazione e la firma del DVR non sono delegabili ad altri soggetti.

    Il datore può essere il proprio RSPP?

    Sì, entro i limiti fissati dal D.Lgs. 81/2008: è possibile per alcune categorie di aziende a rischio basso o medio-basso e con un numero di dipendenti contenuto. Per le aziende a rischio elevato o di grandi dimensioni è obbligatorio nominare un RSPP esterno o interno qualificato.

    La formazione sulla sicurezza si svolge in orario di lavoro?

    Sì. La formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 deve svolgersi preferibilmente durante l’orario di lavoro e a carico del datore; non può essere imputata al dipendente come obbligo personale da assolvere fuori orario.

    Cosa succede se il datore non adempie agli obblighi di sicurezza?

    Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali (arresto o ammenda, a seconda della violazione) e, in caso di infortuni o malattie professionali, il datore può essere chiamato a rispondere in sede civile per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore.

    I lavoratori hanno obblighi di sicurezza?

    Sì. Anche i lavoratori hanno obblighi: devono prendersi cura della propria salute e di quella delle persone presenti, utilizzare correttamente i DPI e le attrezzature, segnalare le condizioni di pericolo e non rimuovere i dispositivi di sicurezza.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Operazioni esenti IVA: cosa sono (art. 10)

    In sintesi

    • Nessuna IVA in fattura, ma la fatturazione e la registrazione restano obbligatorie.
    • Le operazioni esenti rientrano nell’art. 10 del DPR 633/1972 (decreto IVA).
    • Rientrano nell’esenzione: prestazioni sanitarie, educative, finanziarie, assicurative e locazioni di abitazioni.
    • Chi emette operazioni esenti non può detrarre liberamente l’IVA sugli acquisti: scatta il meccanismo del pro-rata.
    • Le esenti sono diverse dalle non imponibili (esportazioni, art. 8): queste ultime danno pieno diritto alla detrazione.
    • Alcune imprese possono essere esonerati dalla dichiarazione IVA annuale se effettuano solo operazioni esenti art. 10.

    Operazioni esenti IVA: cosa significa davvero

    Nel sistema IVA italiano non tutte le vendite o le prestazioni di servizi finiscono nella stessa categoria. Alcune operazioni sono imponibili (si applica l’aliquota IVA ordinaria o ridotta), altre sono esenti, altre ancora sono non imponibili oppure fuori campo IVA. Confondere queste categorie è uno degli errori più frequenti e può avere conseguenze sia sul diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti sia sugli obblighi formali.

    Le operazioni esenti sono disciplinate dall’art. 10 del DPR 633/1972, il decreto che istituisce e regola l’IVA in Italia. La parola ‘esente’ non significa che l’operazione ignori l’IVA: significa che l’IVA non viene addebitata al cliente, ma l’operazione esiste comunque agli occhi della legge. Chi la effettua deve emettere fattura e registrarla; deve compilare il quadro VE della dichiarazione IVA annuale; ma non incassa IVA e – questa è la conseguenza più rilevante – subisce una riduzione del diritto a detrarre l’IVA che ha pagato sui propri acquisti.

    Questa riduzione avviene attraverso il meccanismo del pro-rata, descritto all’art. 19, commi 5 e seguenti, del DPR 633/1972. In sintesi: se la tua attività genera sia ricavi soggetti a IVA sia ricavi esenti, non puoi detrarre tutta l’IVA sugli acquisti, ma solo la quota proporzionale alla parte ‘imponibile’ della tua attività. Ne parliamo in modo approfondito nell’articolo dedicato al pro-rata.

    Importante: le operazioni esenti art. 10 non vanno confuse con le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali, disciplinate dagli artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633 e dall’art. 41 del DL 331/93). Le non imponibili non addebitano IVA al cliente proprio come le esenti, ma – a differenza di queste – danno pieno diritto alla detrazione e concorrono al cosiddetto ‘plafond degli esportatori’. Vedremo questa differenza più avanti.

    Categorie principali di operazioni esenti art. 10 DPR 633/1972
    Categoria Esempi tipici Obbligo fattura/registrazione
    Prestazioni sanitarie Medici, odontoiatri, fisioterapisti (per prestazioni terapeutiche)
    Prestazioni educative Scuole paritarie, lezioni private riconosciute, corsi di formazione
    Operazioni finanziarie Concessione di crediti, operazioni su conti correnti, titoli
    Operazioni assicurative Premi di assicurazione e riassicurazione
    Locazioni abitative Affitto di fabbricati a uso abitativo (salvo opzione per l'imponibilità)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl gestisce una scuola di formazione professionale e, nello stesso anno, affitta alcune aule ad altre società (operazioni imponibili). Nel corso dell’anno emette fatture esenti art. 10 per 80.000 euro e fatture imponibili per 20.000 euro. Il totale delle operazioni è 100.000 euro. La percentuale di pro-rata è 20.000 / 100.000 = 20%. Alfa Srl può quindi detrarre solo il 20% dell’IVA pagata sugli acquisti generali (affitto sede, cancelleria, utenze), mentre per i beni usati in modo esclusivo nell’attività imponibile potrebbe applicare regole specifiche. Se nell’anno ha pagato 10.000 euro di IVA su acquisti promiscui, ne detrae solo 2.000.

    Documenti necessari

    • Fatture emesse per le operazioni esenti (conservazione obbligatoria)
    • Registro delle fatture emesse e registro degli acquisti
    • Dichiarazione IVA annuale (quadri VE e VF)
    • Documentazione relativa al calcolo del pro-rata (prospetto riepilogativo delle operazioni)
    • Eventuale comunicazione LIPE trimestrale

    Caso 1 – Tizio, medico di base con studio privato

    Scenario. Tizio è un medico di medicina generale che esercita la libera professione. Emette ricevute o fatture ai pazienti per le prestazioni mediche: visite, certificati, referti.

    Come si applica. Le prestazioni sanitarie rese da medici rientrano tra le operazioni esenti art. 10 del DPR 633/1972. Tizio non addebita IVA ai pazienti, ma deve comunque emettere fattura (o ricevuta fiscale nei casi previsti) e tenere i registri IVA. Poiché svolge solo attività esente, non ha diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti (strumenti medici, materiali di consumo, canone locazione studio). Essendo in presenza esclusiva di operazioni esenti art. 10, Tizio rientra tra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

    In pratica

    • Nessuna IVA addebitata al paziente: la prestazione medica è esente art. 10.
    • Obbligo di fatturazione e registrazione rimane invariato.
    • IVA sugli acquisti (attrezzature, affitto studio) non detraibile.
    • Esonero dalla dichiarazione IVA annuale se l’attività è esclusivamente esente.

    Caso 2 – Caio, agente assicurativo con attività mista

    Scenario. Caio è un agente assicurativo che percepisce provvigioni dalle compagnie (operazioni esenti art. 10) ma eroga anche consulenze organizzative a imprese (operazioni imponibili al 22%).

    Come si applica. Caio svolge un’attività mista: parte dei suoi ricavi è esente, parte imponibile. Non può detrarre liberamente tutta l’IVA sugli acquisti (computer, software, abbonamenti professionali): deve calcolare il pro-rata sulla base del rapporto tra operazioni imponibili e totale delle operazioni. La presenza di operazioni esenti riduce la quota di IVA recuperabile. Caio non è esonerato dalla dichiarazione IVA annuale perché ha anche operazioni imponibili.

    In pratica

    • Le provvigioni assicurative sono esenti art. 10: nessuna IVA addebitata alla compagnia.
    • Le consulenze organizzative sono imponibili al 22%: IVA regolare.
    • L’IVA sugli acquisti si detrae solo in proporzione (pro-rata): se il 30% del fatturato è imponibile, si detrae il 30%.
    • Dichiarazione IVA annuale obbligatoria perché l’attività non è esclusivamente esente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi effettua solo operazioni esenti deve presentare la dichiarazione IVA?

    No. Il DPR 633/1972 prevede che i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti art. 10 siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Se invece l’attività è mista (esenti + imponibili), la dichiarazione è obbligatoria.

    Le operazioni esenti richiedono comunque la fattura?

    Sì. L’esenzione riguarda l’imposta (non si applica l’aliquota IVA), non gli obblighi formali. La fattura va emessa e registrata come per le operazioni imponibili, con l’indicazione ‘operazione esente art. 10 DPR 633/1972’ al posto dell’aliquota.

    Qual è la differenza tra esente e non imponibile?

    È una distinzione fondamentale. Le operazioni esenti (art. 10) non addebitano IVA e limitano la detrazione sull’IVA degli acquisti (scatta il pro-rata). Le operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 e art. 41 DL 331/93) non addebitano IVA ma danno pieno diritto alla detrazione e concorrono al plafond degli esportatori. Confonderle porta a errori nel calcolo dell’IVA detraibile.

    Qual è la differenza tra esente e fuori campo IVA?

    Le operazioni fuori campo (o escluse) mancano di uno dei presupposti dell’IVA: oggettivo, soggettivo o territoriale. Non entrano nemmeno nel perimetro della legge IVA e non compaiono nella dichiarazione come operazioni rilevanti. Le esenti invece rientrano nel campo IVA ma godono di un’esenzione specifica prevista dall’art. 10.

    Se faccio operazioni sia esenti sia imponibili, perdo tutto il diritto alla detrazione?

    No. Perdi solo la quota di detrazione proporzionale alle operazioni esenti. Il meccanismo si chiama pro-rata: si calcola la percentuale delle operazioni con diritto a detrazione sul totale e si applica quell’aliquota all’IVA sugli acquisti. Se il 70% dell’attività è imponibile, si detrae il 70% dell’IVA sugli acquisti generali.

    Un proprietario che affitta un appartamento è esente IVA?

    Di regola sì: la locazione di fabbricati a uso abitativo rientra tra le operazioni esenti art. 10. Tuttavia la legge prevede la possibilità di optare per il regime di imponibilità in alcuni casi specifici, come per le locazioni a soggetti che non esercitano attività d’impresa. È bene verificare la situazione concreta con un professionista.

    Le operazioni esenti compaiono nella dichiarazione IVA annuale?

    Sì, se il soggetto non è esonerato. Le operazioni esenti vanno indicate nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale, nella sezione dedicata alle operazioni non soggette a IVA, distinte dalle non imponibili. Concorrono anche al calcolo del pro-rata nel quadro VF.

    Vedi anche: Esterometro, Quadro VE, Operazioni non imponibili, art. 6 T.U.IVA, Cessioni di beni IVA e Quando si considera effettuata un’operazione IVA.

  • Art. 260 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 260 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 260 L. Fall. – Concordato preventivo

    Concordato preventivo

  • Credito IRES a rimborso: come si chiede e i tempi

    In sintesi

    • Il credito IRES emerge nel quadro RX della dichiarazione Redditi SC.
    • Si può scegliere: rimborso dall’Agenzia delle Entrate, compensazione in F24 o riporto all’anno successivo.
    • La compensazione in F24 è in genere più rapida del rimborso.
    • Per compensare importi elevati può essere necessario il visto di conformità del professionista.
    • Il rimborso per importi elevati può richiedere garanzie nei casi previsti dalla legge.
    • La scelta va espressa nella dichiarazione stessa: una volta presentata non è semplice cambiarla.

    Quando nasce un credito IRES

    Un credito IRES (Imposta sul Reddito delle Società) si forma quando la società ha versato più imposte di quante ne doveva. Accade tipicamente quando gli acconti versati durante l’anno superano l’imposta effettivamente calcolata sulla dichiarazione annuale, oppure quando si applicano deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta che riducono il debito fiscale al di sotto di quanto già pagato.

    Il credito emerge nel quadro RX del Modello Redditi SC. Qui la società indica quanto vuole richiedere a rimborso e quanto invece preferisce usare in compensazione per ridurre altri tributi dovuti (IVA, ritenute, contributi) tramite il modello F24.

    Capire la differenza tra rimborso e compensazione – e sapere quando serve il visto di conformità – aiuta a scegliere la strada più conveniente e a evitare intoppi.

    Rimborso IRES vs compensazione in F24: confronto
    Caratteristica Rimborso Compensazione F24
    Velocità di recupero Più lenta (istruttoria AdE) Più rapida (immediata)
    Possibili garanzie richieste Sì, per importi elevati No
    Visto di conformità Non richiesto per il rimborso in sé Richiesto sopra le soglie di legge
    Utilizzo Accredito bancario Riduzione di altri tributi F24
    Dove si indica Quadro RX della dichiarazione Quadro RX della dichiarazione

    Esempio pratico

    • Esempio – Alfa SRL. Alfa SRL ha versato acconti IRES per 30.000 euro nel corso del 2025. Alla chiusura del periodo d’imposta, l’IRES dovuta risulta di 22.000 euro. Emerge quindi un credito di 8.000 euro nel quadro RX. Alfa SRL può indicare 8.000 euro come importo da compensare in F24 nel 2026 (ad esempio per abbattere il versamento IVA trimestrale), oppure chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate. Se sceglie la compensazione e l’importo supera la soglia di legge, il commercialista di Alfa SRL dovrà apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026 compilato, con quadro RX valorizzato
    • F24 per le compensazioni dell’anno in corso
    • Visto di conformità del professionista abilitato (se la compensazione supera la soglia di legge)
    • Estratto conto fiscale per verificare i versamenti già effettuati
    • Eventuale garanzia fideiussoria (per rimborsi di importo elevato)

    Caso 1 – Alfa SRL sceglie la compensazione per recuperare velocemente

    Scenario. Alfa SRL ha un credito IRES di 5.000 euro. Ha anche versamenti IVA periodici da fare nei mesi successivi e vuole usare subito il credito.

    Come si applica. Nel quadro RX, Alfa SRL indica 5.000 euro come importo destinato alla compensazione. Nei mesi seguenti, quando esegue i versamenti IVA tramite F24, inserisce il codice tributo corrispondente al credito IRES e lo scala dall’IVA dovuta. La compensazione non richiede attese: il credito è subito disponibile dopo la presentazione della dichiarazione, salvo la verifica del visto di conformità se l’importo supera la soglia prevista.

    In pratica

    • Quadro RX: 5.000 euro in colonna ‘compensazione’.
    • F24: inserire il codice tributo IRES a credito per scalarlo dall’IVA.
    • Visto di conformità: verificare se la soglia è superata.

    Caso 2 – Alfa SRL chiede il rimborso perché non ha altri tributi da compensare

    Scenario. Alfa SRL ha un credito IRES di 12.000 euro ma è in fase di liquidazione e non prevede altri versamenti futuri. Preferisce rientrare del denaro in modo diretto.

    Come si applica. Nel quadro RX, Alfa SRL indica 12.000 euro come importo a rimborso. L’Agenzia delle Entrate avvierà una procedura di liquidazione del credito: per importi elevati può richiedere una garanzia (ad esempio una polizza fideiussoria) a tutela dell’erario. I tempi di erogazione variano a seconda del carico istruttorio dell’ufficio. Il rimborso viene accreditato sul conto corrente della società indicato in dichiarazione.

    In pratica

    • Quadro RX: 12.000 euro in colonna ‘rimborso’.
    • Indicare l’IBAN del conto corrente societario.
    • Per importi elevati, prepararsi a eventuale richiesta di garanzia.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si chiede il rimborso del credito IRES?

    Nella dichiarazione Redditi SC, nel quadro RX, si indica l’importo che si vuole ricevere a rimborso. Non serve presentare un’istanza separata: la scelta espressa in dichiarazione avvia automaticamente la procedura.

    Quanto tempo ci vuole per ricevere il rimborso IRES?

    I tempi dipendono dall’Agenzia delle Entrate e dall’eventuale istruttoria. Non esiste un termine fisso: in generale la compensazione in F24 è più rapida, perché non richiede attese da parte dell’ufficio.

    Quando serve il visto di conformità per compensare il credito IRES?

    Il visto di conformità è necessario quando l’importo da compensare in F24 supera le soglie stabilite dalla legge. Va apposto dal professionista abilitato (commercialista, CAF, ecc.) direttamente sulla dichiarazione.

    Si può chiedere parte a rimborso e parte in compensazione?

    Sì. Nel quadro RX si possono indicare importi distinti: una quota a rimborso e una quota da compensare. La somma non può superare il credito totale risultante dalla dichiarazione.

    Il credito IRES si perde se non viene chiesto a rimborso subito?

    No. Se non si indica né rimborso né compensazione, il credito viene riportato all’anno successivo e si potrà usare nella prossima dichiarazione o nei versamenti F24 dell’anno seguente.

    Cosa succede se si compensa un credito IRES senza avere il visto di conformità?

    Se il visto era obbligatorio e manca, la compensazione può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate, con conseguente recupero del tributo compensato e applicazione di sanzioni. È importante verificare le soglie vigenti prima di procedere.

  • Art. 57 T.U. Espropriazione – Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso

    Art. 57 T.U. Espropriazione – Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.

    2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.

  • Articolo 1650 Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 1650 c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • Articolo 70 TU Giustizia Tributaria: Produzione di documenti e motivi aggiunti

    Art. 70 D.Lgs. 175/2024 – Produzione di documenti e motivi aggiunti

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

    2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

    3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza sono rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 4.

    4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'articolo 64 per quanto applicabile. Si applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, l'articolo 68, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 69, comma 3.

  • Articolo 72-bis L. 184/1983: Pratiche adottive internazionali senza autorizzazione

    Art. 72-bis L. 184/1983 – Pratiche adottive internazionali senza autorizzazione

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.

    2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

    3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo

  • Art. 1240 Codice della Navigazione – Competenza per territorio

    Art. 1240 Codice della Navigazione – Competenza per territorio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nel Regno il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato. Se, prima dell'approdo nel Regno, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave . . . , su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato. Nei casi di competenza dell'autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.

  • Art. 144 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

    Art. 144 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    L’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, è sostituito dal seguente:

    «L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE, della direttiva 2008/48/CE ( *1 ) , della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 ( *2 ) , della direttiva 2013/36/UE ( *3 ) , della direttiva 2014/49/UE ( *4 ) , della direttiva 2014/92/UE ( *5 ) , della direttiva (UE) 2015/2366 ( *6 ) , del regolamento (UE) 2023/1114 ( *7 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( *8 ) .

  • Art. 259 TUEL – Articolo 259

    Art. 259 TUEL – Articolo 259

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 252, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

    1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell’esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell’esercizio successivo, il consiglio dell’ente presenta per l’approvazione del Ministro dell’interno, entro il termine di cui al comma 1, un’ipotesi di bilancio che garantisca l’effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.

    1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall’esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell’ente, l’ente può raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell’equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell’esercizio.

    1-quater. L’ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all’Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all’allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. L’eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall’anno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

    2. L’ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

    3. Per l’attivazione delle entrate proprie, l’ente provvede con le modalità di cui all’articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all’acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.

    4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all’articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell’ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a ciò destinati, l’adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.

    5. Per la riduzione delle spese correnti l’ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili. L’ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.

    6. L’ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all’articolo 263, comma 2, fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce.

    7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per l’approvazione.

    8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell’interno. L’ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell’ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. È consentito all’ente il mantenimento dell’importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.

    9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell’ente, a consolidare l’esposizione debitoria dell’ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

    10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell’ambito della medesima regione o provincia autonoma.

    11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l’ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all’insediamento dell’organo esecutivo.

  • Articolo 114 TU Giustizia Tributaria: Non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile

    Art. 114 D.Lgs. 175/2024 – Non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.