Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Scuola Privata AGIDAE

In sintesi

Malattia CCNL Scuola AGIDAE (art. 62): il posto è conservato per 6 mesi di assenza continuativa (più fino a 6 mesi di aspettativa non retribuita) oppure per 12 mesi di assenze anche non continuative nel triennio. Il datore integra fino al 100% della retribuzione netta per 180 giorni nell’anno solare. In caso di infortunio sul lavoro l’integrazione arriva al 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno (art. 63).

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · FLC CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-Confsal · SINASCA
Ultimo rinnovo
CCNL del 3 luglio 2024; secondo biennio economico 2026-2027 rinnovato il 19 maggio 2026
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 (parte normativa); secondo biennio economico dal 1° gennaio 2026
Platea
~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio (artt. 62 e 63)
Voce Regola Articolo
Comporto 6 mesi di assenza continuativa (anche a cavallo di due anni solari), più fino a 6 mesi di aspettativa non retribuita; in alternativa 12 mesi di assenze anche non continuative in 3 anni, senza contare le aspettative Art. 62, lett. A
Integrazione economica Fino al 100% della retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia, per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, dal 1° giorno di assenza; non spetta durante l’aspettativa richiesta dal dipendente Art. 62, lett. B n. 1
Terapie salvavita Ricovero, day hospital e assenze per terapie (ad esempio emodialisi o chemioterapia), certificati dalla ASL o da una struttura convenzionata, non si contano nel comporto e sono retribuiti per intero Art. 62, lett. B n. 5
Certificato e visite di controllo Certificato obbligatorio anche per assenze inferiori a 3 giorni, inviato all’istituto e all’INPS entro 2 giorni lavorativi; fasce di reperibilità 10-12 e 17-19, sabato e domenica compresi Art. 62, lett. B nn. 3-4
Infortunio sul lavoro Posto e anzianità conservati fino alla guarigione clinica; integrazione fino al 100% della normale retribuzione dal 1° al 180° giorno di assenza, se l’infortunio è riconosciuto dall’ente assicuratore Art. 63

Fonte: testo del CCNL AGIDAE Scuola del 3 luglio 2024, artt. 62 e 63.

Comporto

Il posto di lavoro è conservato per un’assenza continuativa fino a 6 mesi, anche a cavallo di due anni solari. Superati i 6 mesi il dipendente può chiedere un’aspettativa senza retribuzione fino a 6 mesi, con certificato medico e richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza; l’aspettativa non conta ad alcun effetto. In alternativa vale il limite di 12 mesi (365 giorni) di assenze anche non continuative nell’arco di 3 anni, senza contare le aspettative non retribuite. Oltre questi termini l’istituto può risolvere il rapporto senza preavviso, fermo il diritto al TFR (art. 62, lett. A).

Per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita o temporaneamente invalidanti (ad esempio emodialisi o chemioterapia) i giorni di ricovero, di day hospital e di assenza per le terapie, certificati dalla ASL o da una struttura convenzionata, non si contano nel comporto, sono retribuiti per intero e valgono come servizio effettivamente prestato (art. 62, lett. B, n. 5).

Integrazione INPS

Ferme le norme di legge sull’indennità di malattia, il datore integra fino a far percepire il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia, per un massimo di 180 giorni nell’anno solare (art. 62, lett. B, n. 1); l’integrazione non spetta nel periodo di aspettativa richiesto dal dipendente. Se l’INPS non riconosce l’indennità perché la documentazione è carente o tardiva, il datore ha diritto al rimborso di quanto anticipato.

Patologie docenti

Il contratto non contiene una disciplina speciale per afonie, noduli vocali o stress da insegnamento: per questi disturbi valgono comporto e integrazione dell’art. 62. Se la malattia è riconosciuta come professionale, il posto è conservato per tutto il periodo in cui si percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge; per il trattamento economico l’art. 63 rinvia alle disposizioni di legge. Il testo non nomina rimborsi di logopedia né una «Mutua AGIDAE»: l’unica copertura sanitaria è l’assistenza sanitaria integrativa dell’art. 34, finanziata con 7 € al mese a carico del datore.

Infortuni a scuola

In caso di infortunio sul lavoro (cadute, traumi, aggressioni avvenute durante il servizio) il posto e l’anzianità sono conservati fino alla guarigione clinica documentata dall’ente assicuratore. Dal 1° al 180° giorno di assenza l’istituto integra quanto corrisposto dall’ente assicuratore fino al 100% della normale retribuzione, a condizione che l’infortunio sia riconosciuto; l’infortunio va denunciato subito al superiore diretto (art. 63).

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Sorveglianza sanitaria

Il contratto (art. 5) rinvia alle norme di legge su igiene e sicurezza del lavoro e non fissa una visita medica annuale né una visita foniatrica per i docenti: la sorveglianza sanitaria dipende dalla valutazione dei rischi dell’istituto e dalle indicazioni del medico competente.

Casi pratici

Tizio – docente assente per 7 mesi
Tizio, docente di scuola primaria, resta assente per malattia in modo continuativo. Il posto è conservato per 6 mesi; se l’assenza prosegue può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 6 mesi, con certificato medico e richiesta presentata almeno 10 giorni prima della scadenza. Nei primi 180 giorni dell’anno solare l’istituto integra fino al 100% della retribuzione netta; durante l’aspettativa l’integrazione non spetta (art. 62).
Caia – ATA infortunata in servizio
Caia, segretaria dell’istituto, cade nei locali della scuola durante l’orario di lavoro. Denuncia subito l’infortunio al superiore diretto. Se l’ente assicuratore lo riconosce, dal 1° al 180° giorno di assenza ha l’integrazione fino al 100% della normale retribuzione e conserva posto e anzianità fino alla guarigione clinica (art. 63).
Sempronio – coordinatore in chemioterapia
Sempronio, coordinatore didattico, si sottopone a cicli di chemioterapia. Con la certificazione della ASL o di una struttura convenzionata, i giorni di terapia e di day hospital non entrano nel conteggio del comporto, sono retribuiti per intero e valgono come servizio effettivamente prestato (art. 62, lett. B n. 5).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Periodo di prova.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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