Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 148 D.Lgs. 42/2004 – Commissioni locali per il paesaggio

    Art. 148 D.Lgs. 42/2004 – Commissioni locali per il paesaggio

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6 .

    2. Le commissioni . . . sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

    3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.

    4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63 .

  • Acconto imposta sostitutiva forfettari 2026: come si calcola

    In sintesi

    • Codici tributo: l’acconto dell’imposta sostitutiva forfettaria si versa con il codice tributo 1790 (prima rata o unica soluzione) e 1791 (seconda rata).
    • Due rate o unica soluzione: se l’acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro si versa in un’unica soluzione a novembre; altrimenti la prima rata (40%) si paga a giugno e la seconda (60%) a novembre.
    • Base di calcolo: l’acconto si determina sul reddito dell’anno precedente, applicando l’aliquota del 15% (o 5% per i primi cinque anni) al reddito netto indicato nel quadro LM.
    • Eccedenze dalla dichiarazione precedente: se dall’anno passato risulta un credito di imposta sostitutiva non chiesto a rimborso, puoi usarlo per compensare gli acconti dovuti.
    • Nessun acconto al primo anno: se è il tuo primo anno di attività forfettaria, non devi versare alcun acconto per quell’anno.
    • Compensazione in F24: gli acconti si versano tramite modello F24; puoi compensarli con eventuali crediti maturati in altri tributi.

    Come funziona l'acconto per i forfettari

    Anche i forfettari, come tutti i contribuenti con partita IVA, devono versare gli acconti dell’imposta durante l’anno. L’acconto dell’imposta sostitutiva funziona in modo simile all’acconto IRPEF: si calcola sulla base dell’imposta pagata l’anno prima e si versa in anticipo rispetto al saldo della dichiarazione.

    Il meccanismo è semplice: guardi l’imposta sostitutiva che hai indicato nella dichiarazione dell’anno precedente (rigo LM39 del quadro LM), la moltiplichi per una percentuale stabilita dalla legge e ottieni l’acconto da versare. Se è la tua prima dichiarazione come forfettario, non hai un anno di riferimento e quindi non devi versare acconti per quell’anno.

    L’acconto si versa con il modello F24 usando i codici tributo specifici del regime forfettario: il codice 1790 per la prima rata o per il versamento in unica soluzione, e il codice 1791 per la seconda rata. Attenzione a non confonderli con i codici del regime di vantaggio (ex minimi), che sono 1793 e 1794.

    Se dall’anno precedente ti è rimasto un credito di imposta sostitutiva che non hai chiesto a rimborso (e che hai riportato nel rigo RX31 del modello Redditi PF 2025), puoi usarlo per ridurre gli acconti dovuti nel 2026. Questo credito va indicato nel rigo LM43 della dichiarazione.

    Versamento acconto imposta sostitutiva forfettari
    Situazione Scadenza / Modalità Codice tributo F24
    Acconto < 257,52 euro Unica soluzione a novembre 1790
    Acconto >= 257,52 euro – prima rata (40%) Giugno (entro scadenza saldo IRPEF) 1790
    Acconto >= 257,52 euro – seconda rata (60%) Novembre (30 novembre) 1791
    Regime di vantaggio (ex minimi) – prima rata Stesse scadenze 1793
    Regime di vantaggio (ex minimi) – seconda rata Stesse scadenze 1794
    Saldo imposta sostitutiva forfettario Giugno (con dichiarazione) 1792

    Esempio pratico

    • Tizio ha presentato il Modello Redditi PF 2026 per il periodo d’imposta 2025. Nel rigo LM39 risulta un’imposta sostitutiva di 3.000 euro (aliquota 15% su reddito netto di 20.000 euro). L’acconto per il 2026 è calcolato applicando la percentuale di acconto prevista a 3.000 euro. Poiché l’acconto supera 257,52 euro, Tizio verserà due rate: la prima (40% dell’acconto) entro giugno 2026 con codice 1790, la seconda (60%) entro il 30 novembre 2026 con codice 1791. Se Tizio avesse un credito residuo di 500 euro dal 2025 (indicato nel rigo LM43), lo scalerà dalle rate e verserà solo la differenza.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi PF 2025 con il rigo LM39 (imposta sostitutiva dell’anno precedente)
    • Modello F24 per il versamento degli acconti (disponibile online tramite i servizi telematici AdE o banca/Poste)
    • Eventuale comunicazione AdE con credito diverso da quello dichiarato nel rigo RX31
    • Ricevute dei versamenti effettuati (sezione ‘Erario’ del modello F24, colonna ‘Importi a debito versati’)

    Caio versa il primo acconto dopo un anno pieno in forfettario

    Scenario. Caio ha applicato il forfettario per tutto il 2025 con un’aliquota del 5% (terzo anno di attività). L’imposta sostitutiva dichiarata per il 2025 è 800 euro. Deve versare gli acconti per il 2026.

    Come si applica. L’acconto di Caio viene calcolato sulla base dell’imposta sostitutiva del 2025 (800 euro). Poiché 800 euro supera la soglia di 257,52 euro, Caio deve versare due rate: la prima (40%) entro giugno 2026 con codice 1790, la seconda (60%) entro il 30 novembre 2026 con codice 1791. Attenzione: se nel 2026 Caio prevede di guadagnare meno rispetto al 2025 (ad esempio perché ha perso un cliente importante), può ridurre gli acconti versando meno del dovuto ‘storico’, assumendosi però il rischio di interessi e sanzioni se la stima risulterà troppo ottimistica a fine anno.

    In pratica

    • Prendi il rigo LM39 della dichiarazione 2025 come base per calcolare gli acconti 2026.
    • Usa il codice 1790 per la prima rata o per il versamento unico, 1791 per la seconda.
    • Se prevedi un reddito 2026 nettamente inferiore, valuta con un professionista la riduzione dell’acconto.

    Sempronio ha un credito dalla dichiarazione precedente

    Scenario. Sempronio ha dichiarato nel Modello Redditi PF 2025 un credito di imposta sostitutiva di 600 euro (rigo RX31) che non ha chiesto a rimborso. Ora deve versare gli acconti 2026.

    Come si applica. Sempronio può usare il credito di 600 euro per ridurre gli acconti dovuti nel 2026. Il credito va indicato nel rigo LM43 della dichiarazione Redditi PF 2026. Se nella colonna 44 risulta che ha già usato parte del credito in compensazione con il modello F24, va indicata solo la quota rimanente. Il meccanismo funziona così: l’acconto lordo calcolato sull’imposta 2025 viene ridotto del credito disponibile, e Sempronio versa solo la differenza eventuale con F24. Se il credito copre interamente gli acconti, non versa nulla.

    In pratica

    • Riporta il credito del rigo RX31 del Modello Redditi 2025 nel rigo LM43 del Modello Redditi 2026.
    • Indica nel rigo LM44 la parte già usata in compensazione via F24 durante l’anno.
    • La differenza (LM42 – LM43 + LM44 – LM45) determina l’imposta a debito o a credito finale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali codici tributo uso per versare l'acconto forfettario?

    Il codice 1790 per la prima rata o il versamento in unica soluzione, il codice 1791 per la seconda rata di novembre. Non confonderli con i codici 1793 e 1794 del regime di vantaggio (ex minimi).

    Quando si versa l'acconto in unica soluzione?

    Quando l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro: in questo caso si versa tutto entro novembre, con il codice tributo 1790.

    Se è il mio primo anno da forfettario, devo versare acconti?

    No. Non avendo una dichiarazione precedente di riferimento, nel primo anno di applicazione del regime non si versano acconti.

    Posso ridurre l'acconto se prevedo di guadagnare meno nel 2026?

    Sì, è possibile versare acconti calcolati sul reddito previsionale anziché su quello storico. Se però la previsione si rivela sbagliata e l’acconto versato è insufficiente, si applicano interessi e sanzioni sulla differenza.

    Come si indica il credito dell'anno precedente per ridurre gli acconti?

    Il credito non chiesto a rimborso va riportato nel rigo LM43 del quadro LM. La parte già usata in compensazione tramite F24 va indicata nel rigo LM44.

    Il codice tributo per il saldo è diverso da quello dell'acconto?

    Sì. Il saldo dell’imposta sostitutiva forfettaria si versa con il codice 1792, diverso dai codici 1790 e 1791 utilizzati per gli acconti.

  • Art. 147 D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

    Art. 147 D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

    2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26 . I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.

    3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

  • Art. 146 D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione

    Art. 146 D.Lgs. 42/2004 – Autorizzazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

    2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

    3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

    4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

    5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

    6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali,agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

    7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

    8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

    9. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 , CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 , CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 . Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20 , comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

    10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

    11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

    12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

    13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

    14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134.

    15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106 .

    16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 24

  • Plusvalenze su partecipazioni qualificate: come si tassano

    In sintesi

    • Dal 1° gennaio 2019: imposta sostitutiva al 26% – le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate dal 2019 in poi sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%, esattamente come le partecipazioni non qualificate.
    • Quadro RT sezione II-A – le plusvalenze qualificate realizzate dal 2019 si dichiarano nella sezione II-A del quadro RT, insieme alle plusvalenze non qualificate dello stesso periodo.
    • Codice tributo 1100 – l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze qualificate realizzate dal 1° gennaio 2025 si versa con il codice tributo ‘1100’.
    • Cessioni ante 2009: regime IRPEF parziale – le plusvalenze da cessioni avvenute prima del 2009 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%.
    • Cessioni 2009-2017: 49,72% in IRPEF – per le cessioni effettuate tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2017, la plusvalenza è imponibile IRPEF nella misura del 49,72%.
    • Compensazione con minusvalenze – le minusvalenze da partecipazioni qualificate non si possono compensare con le plusvalenze da partecipazioni non qualificate, e viceversa; possono invece compensarsi tra loro (qualificate con qualificate).

    Cos'è una partecipazione qualificata e perché cambia la tassazione

    Quando vendi quote o azioni di una società, guadagnando rispetto a quanto hai pagato, realizzi una ‘plusvalenza’. Ma non tutte le vendite sono uguali: dipende se la tua partecipazione è ‘qualificata’ o ‘non qualificata’. Una partecipazione è qualificata quando supera determinate soglie di peso nella società: per le società quotate, più del 2% dei diritti di voto o del 5% del capitale; per le altre (non quotate), più del 20% dei voti o del 25% del capitale.

    Fino al 2018, le plusvalenze qualificate erano tassate in modo diverso da quelle non qualificate: concorrevano al reddito IRPEF ordinario per una percentuale (49,72% per le cessioni 2009-2017). Dal 1° gennaio 2019, invece, anche le plusvalenze qualificate sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%, esattamente come avviene per le non qualificate. La riforma è avvenuta con la legge n. 205 del 2017. Questa semplificazione significa che oggi, se realizzi una plusvalenza su una partecipazione qualificata in una normale società italiana, paghi il 26% di imposta sostitutiva, senza dover aggiungere il guadagno al tuo reddito IRPEF.

    La dichiarazione di queste plusvalenze avviene nel quadro RT del Modello Redditi PF 2026. Attenzione: il quadro RT deve essere compilato solo da chi presenta il Modello Redditi (non il 730), perché i lavoratori dipendenti che detengono partecipazioni qualificate non possono usare il modello semplificato.

    Tassazione delle plusvalenze qualificate in base alla data di cessione
    Periodo di cessione Regime Aliquota/Imponibile
    Cessioni ante 1° gennaio 2009 IRPEF ordinaria (parziale) 40% della plusvalenza netta concorre al reddito
    Cessioni 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2017 IRPEF ordinaria (parziale) 49,72% della plusvalenza netta concorre al reddito
    Cessioni 1° gennaio – 31 dicembre 2018 IRPEF ordinaria (parziale) 58,14% della plusvalenza netta concorre al reddito
    Cessioni dal 1° gennaio 2019 in poi Imposta sostitutiva 26% sulla plusvalenza netta
    Massimale per rideterminazione valore partecipazioni Imposta sostitutiva rivalutazione 18% sul valore rideterminato

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato nel 2020 il 30% di una Srl non quotata (partecipazione qualificata: supera il 25% del capitale) per 50.000 euro. Nel 2025 ha venduto l’intera quota per 90.000 euro. La plusvalenza netta è 90.000 – 50.000 = 40.000 euro. Poiché la cessione avviene nel 2025 (dopo il 1° gennaio 2019), si applica l’imposta sostitutiva del 26%. Tizio deve versare 40.000 x 26% = 10.400 euro, da indicare nella sezione II-A del quadro RT e da versare con codice tributo 1100. La plusvalenza non entra nel reddito IRPEF complessivo e non influenza le aliquote IRPEF sugli altri suoi redditi.

    Documenti necessari

    • Atto notarile o contratto di compravendita delle quote/azioni
    • Documentazione del costo di acquisto originario (atto, versamenti, perizie eventuali)
    • Estratto del registro delle imprese con la struttura della società
    • Eventuale perizia giurata di stima in caso di rideterminazione del valore di acquisto
    • Eventuali certificazioni di intermediari se le azioni erano depositate presso una banca

    Cessione di quota in Srl non quotata nel 2025

    Scenario. Caio possiede il 35% di una Srl (partecipazione qualificata in quanto supera il 25% del capitale). Cede la quota nel marzo 2025 realizzando una plusvalenza di 60.000 euro.

    Come si applica. Caio compila la sezione II-A del quadro RT (righi RT11 e RT12), indicando il corrispettivo incassato e il costo fiscalmente riconosciuto. La plusvalenza di 60.000 euro è assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%: 60.000 x 26% = 15.600 euro, da versare con codice tributo 1100. La somma non si aggiunge al reddito IRPEF.

    In pratica

    • Conserva tutto ciò che documenta il costo di acquisto originario: atti notarili, versamenti in conto capitale, perizie. Senza documentazione il costo si assume pari a zero.
    • Se durante il possesso hai ricevuto utili già tassati come soci, questi possono aumentare il costo fiscalmente riconosciuto della tua quota: verifica con un professionista.

    Cessione con minusvalenza: come si usa

    Scenario. Sempronio ha realizzato nel 2025 una plusvalenza di 20.000 euro su partecipazioni qualificate e una minusvalenza di 8.000 euro su altre partecipazioni qualificate cedute nello stesso anno.

    Come si applica. Le minusvalenze da partecipazioni qualificate si compensano con le plusvalenze della stessa categoria. Sempronio indica sia la plusvalenza (20.000) che la minusvalenza (8.000) nella sezione II-A del quadro RT. L’imposta sostitutiva si applica solo sulla plusvalenza netta di 12.000 euro: 12.000 x 26% = 3.120 euro. Se la minusvalenza fosse superiore alla plusvalenza, l’eccedenza può essere riportata nei quattro periodi d’imposta successivi.

    In pratica

    • Attenzione: le minusvalenze da partecipazioni qualificate non possono abbattere le plusvalenze da partecipazioni non qualificate, e viceversa.
    • Tieni traccia delle minusvalenze non usate anno per anno: scadono dopo quattro anni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si capisce se la mia partecipazione è 'qualificata'?

    Per le società quotate: se possiedi più del 2% dei diritti di voto o del 5% del capitale. Per le società non quotate (Srl, Sas, Snc, ecc.): se possiedi più del 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale. Se superi anche una sola di queste soglie, la partecipazione è qualificata.

    Devo usare il Modello Redditi o posso fare il 730?

    Devi usare il Modello Redditi PF 2026 (non il 730). Il quadro RT esiste solo nel Modello Redditi. Il 730 non prevede la dichiarazione di plusvalenze da partecipazioni.

    Ho ceduto azioni di una società quotata che possedevo per il 6%: è qualificata?

    Sì, per una quotata la soglia di qualificazione è il 5% del capitale. Con il 6% sei sopra soglia, quindi si tratta di una partecipazione qualificata e la plusvalenza (se realizzata dal 2019) è tassata al 26% con imposta sostitutiva.

    Le plusvalenze del 2025 si possono compensare con le minusvalenze degli anni precedenti?

    Sì, le minusvalenze da partecipazioni qualificate degli anni 2021-2024 non ancora usate possono essere portate in deduzione delle plusvalenze qualificate del 2025 (entro il quarto anno dalla loro formazione).

    Che succede se ho ceduto quote di una società in un paradiso fiscale?

    In questo caso il regime è diverso: le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in imprese localizzate in Stati a fiscalità privilegiata concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% e vanno indicate nella sezione IV-A del quadro RT, non nella sezione II-A.

    Vedi anche: PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Plusvalenze finanziarie non qualificate, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Vendere l’auto usata tra privati, Rateizzazione plusvalenze d’impresa e Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione.

  • Art. 134 D.Lgs. 42/2004 – Beni paesaggistici

    Art. 134 D.Lgs. 42/2004 – Beni paesaggistici

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree di cui all'articolo 142; c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

  • Art. 133 D.Lgs. 42/2004 – (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio)

    Art. 133 D.Lgs. 42/2004 – (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

    2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.

    3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

  • Art. 132 D.Lgs. 42/2004 – (Convenzioni internazionali )

    Art. 132 D.Lgs. 42/2004 – (Convenzioni internazionali)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.

    2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

  • Art. 131 D.Lgs. 42/2004 – Paesaggio

    Art. 131 D.Lgs. 42/2004 – Paesaggio

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

    2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

    3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. 11

    4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

    5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

    6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

  • Conguaglio IRPEF 730: rimborso o debito in busta paga

    In sintesi

    • Il conguaglio confronta le ritenute già trattenute durante l’anno con l’imposta dovuta calcolata nella dichiarazione.
    • Se risulta un credito, il datore di lavoro rimborsa la differenza in busta paga a partire da luglio (per i pensionati da agosto o settembre).
    • Se risulta un debito, il datore di lavoro trattiene le somme dalla retribuzione, anche a rate fino a dicembre.
    • Il limite di 12 euro: il sostituto non effettua rimborsi né trattenute se l’importo per singola imposta è pari o inferiore a 12 euro.
    • Si può rateizzare: da 2 a 6 rate (massimo 5 per i pensionati), con interessi dello 0,33% mensile, entro il 16 dicembre.
    • Rimborso che non arriva: se le ritenute del mese non bastano, il sostituto rimborsa nei mesi successivi; se non può rimborsare, il credito passa nella Certificazione Unica e si recupera nella dichiarazione dell’anno dopo.

    Che cosa è il conguaglio e come funziona

    Quando presenti il 730, chi presta assistenza fiscale calcola l’imposta effettiva dovuta per l’anno. Questa cifra viene confrontata con le ritenute che il tuo datore di lavoro o ente pensionistico ha già trattenuto mensilmente durante l’anno. La differenza tra quanto hai pagato in anticipo e quanto avresti dovuto pagare si chiama conguaglio.

    Se durante l’anno sono state trattenute troppe ritenute rispetto all’imposta dovuta, risulta un credito: il fisco ti deve restituire la differenza. Se invece le ritenute sono state insufficienti, risulta un debito: devi versare l’importo mancante. In entrambi i casi, con il modello 730 e in presenza di un sostituto d’imposta, queste operazioni avvengono automaticamente in busta paga, senza bisogno di recarsi allo sportello o usare il modello F24.

    Le istruzioni del 730/2026 precisano che il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve eseguire il rimborso, o trattenere le somme dovute, ‘a partire dalla prima retribuzione utile successiva al momento in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, in genere dal mese di luglio’. Per i pensionati le operazioni partono ‘dal secondo mese successivo’, in genere da agosto o settembre.

    Se il contribuente non ha un sostituto d’imposta (ad esempio ha presentato il 730 senza sostituto), il rimborso è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate a partire da dicembre, sul conto corrente se è stato comunicato l’IBAN, oppure tramite titoli di credito emessi da Poste Italiane.

    Tempi e modalità del conguaglio 730/2026
    Situazione Modalità Tempistica
    Credito IRPEF con sostituto Rimborso in busta paga Da luglio (dipendenti)
    Credito IRPEF con sostituto pensionati Rimborso in rata di pensione Da agosto o settembre
    Debito IRPEF con sostituto Trattenuta in busta paga (anche a rate) Da luglio, fino al 16 dicembre
    Credito IRPEF senza sostituto Rimborso da Agenzia Entrate (IBAN o Poste) Da dicembre
    Debito IRPEF senza sostituto Pagamento con modello F24 Termini previsti per modello REDDITI
    Importo per imposta uguale o inferiore a 12 euro Nessuna operazione Non si rimborsa ne trattiene

    Esempio pratico

    • Tizio ha presentato il 730/2026 tramite il Caf a maggio. Il prospetto di liquidazione 730-3 mostra un credito IRPEF di 320 euro: durante il 2025 il datore di lavoro ha trattenuto ritenute eccessive, perché Tizio ha avuto molte spese detraibili (spese sanitarie, interessi sul mutuo) non considerate nelle ritenute mensili. A luglio il datore di lavoro accredita i 320 euro in busta paga insieme allo stipendio, senza alcuna azione da parte di Tizio. Se invece il prospetto avesse mostrato un debito di 180 euro, la stessa somma sarebbe stata trattenuta dalla busta paga di luglio, o su più rate se Tizio avesse richiesto la rateizzazione.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (con ritenute trattenute nell’anno)
    • Prospetto di liquidazione 730-3 (mostra credito o debito risultante)
    • Modello 730/2026 completo
    • Modello F24 (solo se 730 senza sostituto e risulta un debito)
    • IBAN del conto corrente (per accredito rimborso senza sostituto)

    Tizio: credito da rimborso in busta paga

    Scenario. Tizio, lavoratore dipendente, ha presentato il 730 con spese mediche e interessi sul mutuo. Il prospetto di liquidazione 730-3 mostra un credito IRPEF di 450 euro e un credito di addizionale regionale di 30 euro.

    Come si applica. Il datore di lavoro riceve il modello 730-4 dall’Agenzia delle Entrate e provvede a rimborsare le somme a partire dalla prima retribuzione utile, generalmente luglio. Le istruzioni specificano che il sostituto ‘deve effettuare i rimborsi relativi all’IRPEF e alle altre imposte’. I 450 euro di credito IRPEF e i 30 euro di addizionale regionale verranno accreditati in busta paga, separatamente o insieme, a seconda della prassi aziendale. Tizio non deve fare nulla.

    In pratica

    • Il rimborso arriva direttamente in busta paga a luglio, senza richieste o pratiche aggiuntive.
    • Sia l’IRPEF sia le addizionali vengono rimborsate, ma ogni imposta è gestita separatamente.
    • Se l’importo da rimborsare per una singola imposta è uguale o inferiore a 12 euro, il rimborso non viene effettuato.

    Caia: debito e scelta di rateizzare

    Scenario. Caia è una lavoratrice dipendente. Dal 730 emerge un debito IRPEF di 600 euro, perché ha avuto un secondo lavoro part-time per alcuni mesi e le ritenute non sono state sufficienti. Preferisce non pagare tutto in una volta.

    Come si applica. Le istruzioni del 730/2026 prevedono la possibilità di rateizzare il pagamento del debito. Caia può indicare nel rigo F6, colonna 7, il numero di rate desiderate, da 2 a 6 (massimo 5 per i pensionati; da 2 a 7 con il 730 senza sostituto). Il versamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre, e il sostituto calcola gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33% mensile. Le rate vengono trattenute direttamente dalle buste paga mensili.

    In pratica

    • La rateizzazione si richiede indicando il numero di rate nel rigo F6 del modello 730.
    • Gli interessi sulla rateizzazione sono pari allo 0,33% mensile, calcolati dal sostituto d’imposta.
    • L’ultima rata non può andare oltre il 16 dicembre, quindi il sostituto adegua il numero di rate effettive.

    Rimborso 730 non arrivato in busta paga: i motivi più comuni

    Se il rimborso non compare nella busta paga di luglio (o nella pensione di agosto o settembre), di solito la causa è una di queste:

    Perché il rimborso del 730 può non arrivare quando te lo aspetti
    Situazione Cosa succede Fonte
    Il datore ha ricevuto il prospetto di liquidazione (730-4) dopo l’elaborazione degli stipendi di luglio Il rimborso parte dalla prima retribuzione utile dopo la ricezione, quindi anche ad agosto o settembre Istruzioni 730/2026, cap. 8; art. 19 D.M. 164/1999
    Sei pensionato L’ente pensionistico opera dal secondo mese successivo alla ricezione: in genere agosto o settembre Istruzioni 730/2026, cap. 8
    Le ritenute del mese non bastano a coprire il credito Il sostituto usa tutte le ritenute che versa per quel mese e, se non bastano, rimborsa il resto sulle ritenute dei mesi successivi dello stesso anno: il rimborso arriva «a rate» Art. 19, comma 2, D.M. 164/1999
    Il credito di una singola imposta è di 12 euro o meno Il sostituto non lo rimborsa Istruzioni 730/2026, cap. 8
    L’Agenzia ha avviato un controllo preventivo sul 730 Il rimborso lo eroga l’Agenzia delle Entrate, a partire da dicembre ed entro il sesto mese dal termine per la trasmissione Istruzioni 730/2026, cap. 8
    Il sostituto non ha potuto rimborsare (per esempio perché il rapporto di lavoro è finito) Il credito non rimborsato risulta dalla Certificazione Unica (punto 64) e si recupera nella dichiarazione successiva, nel rigo F3 Istruzioni 730/2026, rigo F3
    Hai presentato un 730 integrativo con un credito Il sostituto lo rimborsa riducendo le ritenute di dicembre Art. 19, comma 3, D.M. 164/1999

    Conguaglio IRPEF di fine anno e conguaglio del 730: la differenza

    In busta paga possono comparire due conguagli diversi. Il conguaglio di fine anno lo fa il datore di lavoro sulle proprie ritenute: entro il 28 febbraio dell’anno successivo, o alla cessazione del rapporto, ricalcola l’imposta sugli stipendi pagati tenendo conto delle detrazioni spettanti (art. 23, comma 3, D.P.R. 600/1973). Il conguaglio del 730 arriva dopo la dichiarazione, di solito da luglio: il datore applica il risultato del prospetto di liquidazione, che tiene conto anche di spese detraibili, altri redditi e crediti che non conosceva.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando arriva il rimborso del 730?

    Per i lavoratori dipendenti dalla prima retribuzione utile dopo che il datore ha ricevuto il prospetto di liquidazione, in genere da luglio. Per i pensionati dal secondo mese successivo, in genere agosto o settembre. Con il 730 senza sostituto il rimborso lo paga l’Agenzia delle Entrate a partire da dicembre.

    Perché non ho ricevuto il rimborso del 730 nella busta paga di luglio o agosto?

    Le cause più frequenti sono: prospetto di liquidazione arrivato al datore dopo l’elaborazione degli stipendi, ritenute del mese insufficienti (il resto arriva nei mesi successivi), credito di 12 euro o meno, controllo preventivo dell’Agenzia, rapporto di lavoro cessato. In quest’ultimo caso il credito si recupera nella dichiarazione dell’anno dopo, rigo F3.

    Il rimborso del 730 può arrivare in più mesi?

    Sì. Il sostituto rimborsa riducendo le ritenute del mese; se nemmeno l’insieme delle ritenute che versa basta, rimborsa il resto sulle ritenute dei mesi successivi dello stesso anno (art. 19, comma 2, D.M. 164/1999).

    Se ho un debito, devo pagarlo tutto subito?

    No. Puoi rateizzarlo indicando nel rigo F6, colonna 7, da 2 a 6 rate (massimo 5 per i pensionati), con trattenute mensili. Il pagamento deve finire entro il 16 dicembre e sulle rate si applicano interessi dello 0,33% mensile.

    Cosa succede se la retribuzione di luglio non basta a coprire il debito?

    La parte che non trova capienza, maggiorata degli interessi previsti per l’incapienza, viene trattenuta nei mesi successivi fino alla fine dell’anno.

    Posso ridurre l’acconto IRPEF di novembre?

    Sì. Se prevedi meno reddito o più detrazioni, puoi comunicare per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre che non vuoi versare l’acconto di novembre o vuoi versarne uno inferiore, indicando l’importo che ritieni dovuto.

    Il rimborso arriva sempre in busta paga?

    Solo se hai un sostituto d’imposta che effettua il conguaglio. Con il 730 senza sostituto il rimborso lo eroga l’Agenzia delle Entrate a partire da dicembre, sull’IBAN comunicato o con un titolo di credito di Poste Italiane.

    Che differenza c’è tra conguaglio di fine anno e conguaglio del 730?

    Il conguaglio di fine anno lo fa il datore entro il 28 febbraio dell’anno dopo (o alla cessazione del rapporto) sulle ritenute degli stipendi. Il conguaglio del 730 arriva da luglio e applica il risultato della dichiarazione, comprese spese detraibili e altri redditi.

  • Art. 130 D.Lgs. 42/2004 – Disposizioni regolamentari precedenti

    Art. 130 D.Lgs. 42/2004 – Disposizioni regolamentari precedenti

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 , e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

  • Art. 129 D.Lgs. 42/2004 – Provvedimenti legislativi particolari

    Art. 129 D.Lgs. 42/2004 – Provvedimenti legislativi particolari

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

    2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286 , legge 8 luglio 1883, n. 1461 , regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31 .

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