Le dimissioni in bianco sono una pratica illecita: il datore di lavoro fa firmare al lavoratore, al momento dell’assunzione, una lettera di dimissioni priva di data, da usare poi quando vuole liberarsi di lui, per esempio in caso di gravidanza o di malattia. La Legge Fornero (L. 92/2012) e intervenuta con decisione su questo fenomeno introducendo l’obbligo di convalida delle dimissioni. Quella regola e stata poi superata da un sistema ancora piu efficace, le dimissioni telematiche, ma la Fornero ne e stata l’antecedente diretto.
Il problema delle dimissioni in bianco
Una lettera di dimissioni firmata in bianco mette il lavoratore in una posizione di totale ricatto: poiche le dimissioni sono un atto volontario, formalmente e il lavoratore ad andarsene, e questo gli preclude tra l’altro l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per la perdita involontaria del lavoro (oggi la NASpI). Chi «si dimette» non percepisce l’indennita di disoccupazione, non matura preavviso a proprio favore e perde gran parte delle tutele. Il fenomeno colpiva soprattutto le donne, attraverso le dimissioni fatte scattare in caso di maternita, ma riguardava anche chi si assentava per malattia o semplicemente diventava «scomodo».
La risposta della Fornero: la convalida
Per spezzare questo meccanismo, la Legge 92/2012, all’art. 4 commi 16 e seguenti, ha previsto che le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro diventassero efficaci solo dopo una convalida che ne attestasse l’effettiva volonta del lavoratore. La convalida poteva avvenire presso le sedi competenti (come la Direzione territoriale del lavoro, oggi Ispettorato territoriale del lavoro) oppure tramite la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione apposta su documenti ufficiali (ad esempio la comunicazione di cessazione). In assenza di convalida o di regolarizzazione entro i termini, le dimissioni non producevano effetto: il rapporto si considerava ancora in piedi.
La legge costruiva inoltre un meccanismo a tutela del lavoratore silente: se il datore invitava il dipendente a convalidare e questi non si presentava ne revocava, scattava una sanatoria; ma il lavoratore poteva sempre revocare le dimissioni entro il termine previsto, recuperando il posto. La logica era ribaltare l’onere: non bastava piu una firma, serviva una conferma successiva e verificabile.
La Fornero rafforzava anche la tutela specifica della lavoratrice e del lavoratore neogenitore: in caso di dimissioni presentate nel periodo di gravidanza e nei primi anni di vita del figlio, era richiesta una convalida presso l’Ispettorato del lavoro a garanzia della genuinita della scelta. E una tutela tuttora vigente e particolarmente robusta, perche e proprio nei periodi protetti che il rischio di pressioni e maggiore.
Le tappe del contrasto alle dimissioni in bianco
| Fase | Strumento | Norma |
|---|---|---|
| Prima del 2012 | Nessun filtro generale, firma in bianco possibile | — |
| 2012 | Obbligo di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali | L. 92/2012, art. 4 c. 16 ss. |
| Dal 2016 | Dimissioni telematiche obbligatorie, revocabili | D.Lgs. 151/2015 |
| Oggi | Convalida ITL per i neogenitori + telematica per gli altri | Regime combinato vigente |
L’evoluzione: le dimissioni telematiche
La procedura di convalida introdotta dalla Fornero e stata poi sostituita, in un’ottica di maggiore semplicita ed efficacia, dalle dimissioni telematiche previste dal Jobs Act (D.Lgs. 151/2015) ed entrate a regime nel 2016. Oggi, in via generale, le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali devono essere comunicate con una procedura informatica, tramite un modulo online trasmesso al datore di lavoro e all’Ispettorato, che il lavoratore puo anche revocare entro un breve termine. Il modulo riporta data certa e identificativo del lavoratore: questo rende di fatto impossibile la firma «in bianco», perche la data e l’autenticita della volonta sono garantite dalla piattaforma e non piu da un foglio firmato all’assunzione.
Cosa resta oggi
La modalita tecnica e cambiata, ma il principio introdotto dalla Fornero e rimasto e si e rafforzato: le dimissioni devono essere genuine, datate e verificabili. Restano inoltre regimi speciali per i rapporti non coperti dalla procedura telematica (ad esempio il lavoro domestico) e la tutela rafforzata per i neogenitori, che passa ancora dalla convalida all’Ispettorato. Il contrasto alle dimissioni in bianco e uno dei lasciti piu duraturi della riforma del 2012.
Spunti pratici
- Non firmare mai fogli senza data all’assunzione: una lettera di dimissioni firmata in bianco e illecita, ma puo creare contenzioso. Conserva copia di tutto cio che firmi.
- Le dimissioni oggi si danno online, salvo i casi esclusi: una «lettera di dimissioni» cartacea non basta piu nel regime generale.
- Hai un diritto di revoca entro un breve termine dopo l’invio telematico: se ci hai ripensato, agisci subito.
- Se sei neogenitore, le dimissioni nei periodi protetti vanno convalidate all’Ispettorato: e una garanzia a tuo favore, non un ostacolo.
Esempio. Tizia, assunta nel 2013, scopre di essere incinta; il datore tira fuori la lettera firmata all’assunzione. Grazie alla convalida obbligatoria, quelle dimissioni non producono effetto senza la sua conferma davanti all’Ispettorato. Caio, assunto oggi, vuole davvero dimettersi: compila il modulo telematico, ma il giorno dopo ci ripensa e lo revoca nei termini, restando al lavoro. Sempronio, colf con contratto di lavoro domestico, rientra in un regime particolare e segue le regole specifiche del suo settore, non la procedura telematica ordinaria.
Errori frequenti
- Credere che basti ancora una lettera cartacea: nel regime generale servono le dimissioni telematiche.
- Pensare che la convalida Fornero sia stata semplicemente abolita: e stata superata e potenziata dalla procedura online, e sopravvive per i neogenitori.
- Ignorare il termine di revoca: passato quello, tornare indietro e molto piu difficile.
Articoli di legge e risorse da consultare
- Legge 92/2012, art. 4 commi 16 e seguenti — la disciplina della convalida delle dimissioni
- D.Lgs. 151/2015 — le dimissioni telematiche che hanno superato la convalida
- Dimissioni in maternita e convalida all’Ispettorato — la tutela per i neogenitori
Risorse correlate
- NASpI: la disoccupazione che ha sostituito l’ASpI
- Ammortizzatori sociali e CIG (D.Lgs. 148/2015)
- Tutele crescenti: il regime per gli assunti dal 2015
- Reintegra nel posto di lavoro: quando spetta
I contenuti hanno finalita divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista.