Autore: Andrea Marton

  • Dimissioni in bianco: la convalida introdotta dalla Legge Fornero

    Le dimissioni in bianco sono una pratica illecita: il datore di lavoro fa firmare al lavoratore, al momento dell’assunzione, una lettera di dimissioni priva di data, da usare poi quando vuole liberarsi di lui, per esempio in caso di gravidanza o di malattia. La Legge Fornero (L. 92/2012) e intervenuta con decisione su questo fenomeno introducendo l’obbligo di convalida delle dimissioni. Quella regola e stata poi superata da un sistema ancora piu efficace, le dimissioni telematiche, ma la Fornero ne e stata l’antecedente diretto.

    Il problema delle dimissioni in bianco

    Una lettera di dimissioni firmata in bianco mette il lavoratore in una posizione di totale ricatto: poiche le dimissioni sono un atto volontario, formalmente e il lavoratore ad andarsene, e questo gli preclude tra l’altro l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per la perdita involontaria del lavoro (oggi la NASpI). Chi «si dimette» non percepisce l’indennita di disoccupazione, non matura preavviso a proprio favore e perde gran parte delle tutele. Il fenomeno colpiva soprattutto le donne, attraverso le dimissioni fatte scattare in caso di maternita, ma riguardava anche chi si assentava per malattia o semplicemente diventava «scomodo».

    La risposta della Fornero: la convalida

    Per spezzare questo meccanismo, la Legge 92/2012, all’art. 4 commi 16 e seguenti, ha previsto che le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro diventassero efficaci solo dopo una convalida che ne attestasse l’effettiva volonta del lavoratore. La convalida poteva avvenire presso le sedi competenti (come la Direzione territoriale del lavoro, oggi Ispettorato territoriale del lavoro) oppure tramite la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione apposta su documenti ufficiali (ad esempio la comunicazione di cessazione). In assenza di convalida o di regolarizzazione entro i termini, le dimissioni non producevano effetto: il rapporto si considerava ancora in piedi.

    La legge costruiva inoltre un meccanismo a tutela del lavoratore silente: se il datore invitava il dipendente a convalidare e questi non si presentava ne revocava, scattava una sanatoria; ma il lavoratore poteva sempre revocare le dimissioni entro il termine previsto, recuperando il posto. La logica era ribaltare l’onere: non bastava piu una firma, serviva una conferma successiva e verificabile.

    La Fornero rafforzava anche la tutela specifica della lavoratrice e del lavoratore neogenitore: in caso di dimissioni presentate nel periodo di gravidanza e nei primi anni di vita del figlio, era richiesta una convalida presso l’Ispettorato del lavoro a garanzia della genuinita della scelta. E una tutela tuttora vigente e particolarmente robusta, perche e proprio nei periodi protetti che il rischio di pressioni e maggiore.

    Le tappe del contrasto alle dimissioni in bianco

    Fase Strumento Norma
    Prima del 2012 Nessun filtro generale, firma in bianco possibile
    2012 Obbligo di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali L. 92/2012, art. 4 c. 16 ss.
    Dal 2016 Dimissioni telematiche obbligatorie, revocabili D.Lgs. 151/2015
    Oggi Convalida ITL per i neogenitori + telematica per gli altri Regime combinato vigente

    L’evoluzione: le dimissioni telematiche

    La procedura di convalida introdotta dalla Fornero e stata poi sostituita, in un’ottica di maggiore semplicita ed efficacia, dalle dimissioni telematiche previste dal Jobs Act (D.Lgs. 151/2015) ed entrate a regime nel 2016. Oggi, in via generale, le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali devono essere comunicate con una procedura informatica, tramite un modulo online trasmesso al datore di lavoro e all’Ispettorato, che il lavoratore puo anche revocare entro un breve termine. Il modulo riporta data certa e identificativo del lavoratore: questo rende di fatto impossibile la firma «in bianco», perche la data e l’autenticita della volonta sono garantite dalla piattaforma e non piu da un foglio firmato all’assunzione.

    Cosa resta oggi

    La modalita tecnica e cambiata, ma il principio introdotto dalla Fornero e rimasto e si e rafforzato: le dimissioni devono essere genuine, datate e verificabili. Restano inoltre regimi speciali per i rapporti non coperti dalla procedura telematica (ad esempio il lavoro domestico) e la tutela rafforzata per i neogenitori, che passa ancora dalla convalida all’Ispettorato. Il contrasto alle dimissioni in bianco e uno dei lasciti piu duraturi della riforma del 2012.

    Spunti pratici

    • Non firmare mai fogli senza data all’assunzione: una lettera di dimissioni firmata in bianco e illecita, ma puo creare contenzioso. Conserva copia di tutto cio che firmi.
    • Le dimissioni oggi si danno online, salvo i casi esclusi: una «lettera di dimissioni» cartacea non basta piu nel regime generale.
    • Hai un diritto di revoca entro un breve termine dopo l’invio telematico: se ci hai ripensato, agisci subito.
    • Se sei neogenitore, le dimissioni nei periodi protetti vanno convalidate all’Ispettorato: e una garanzia a tuo favore, non un ostacolo.

    Esempio. Tizia, assunta nel 2013, scopre di essere incinta; il datore tira fuori la lettera firmata all’assunzione. Grazie alla convalida obbligatoria, quelle dimissioni non producono effetto senza la sua conferma davanti all’Ispettorato. Caio, assunto oggi, vuole davvero dimettersi: compila il modulo telematico, ma il giorno dopo ci ripensa e lo revoca nei termini, restando al lavoro. Sempronio, colf con contratto di lavoro domestico, rientra in un regime particolare e segue le regole specifiche del suo settore, non la procedura telematica ordinaria.

    Errori frequenti

    • Credere che basti ancora una lettera cartacea: nel regime generale servono le dimissioni telematiche.
    • Pensare che la convalida Fornero sia stata semplicemente abolita: e stata superata e potenziata dalla procedura online, e sopravvive per i neogenitori.
    • Ignorare il termine di revoca: passato quello, tornare indietro e molto piu difficile.

    Articoli di legge e risorse da consultare

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalita divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato giuslavorista.

  • Art. 43 TUPI: Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva

    Art. 43 TUPI: Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva ( Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998 , come modificato dall' art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998 ) 1.

    L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.

    Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

    Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

    Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

    L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale neI comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

    L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

    I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti , dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

    Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

    La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN.

    I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

    Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.

    Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

    Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

    Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe.

    Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

    10.

    Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe.

    Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta.

    La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

    11.

    Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

    12.

    A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive disposizioni correttive ed integrative.

    13.

    Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto.

    Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 79 L. 633/1941

    Art. 79 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo: a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore … qualora ritrasmetta semplicemente … le emissioni di altri organismi di radiodiffusione; b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni; c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso; d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere; e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni.

    Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro; f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.

    I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

    L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.

    L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.

    La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 201 D.Lgs. 259/2003 – Licenza di esercizio

    Art. 201 D.Lgs. 259/2003 – Licenza di esercizio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Gas-Acqua: malattia, comporto e infortunio

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il CCNL Gas-Acqua prevede comporto 540 giorni nei 36 mesi. Integrazione INPS 100% primi 6 mesi, 75% mesi 7-12, 50% oltre. INAIL gestisce infortuni specifici settore: scavi, soffocamento gas, esplosioni, ustioni chimiche depuratori.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio
    Voce Durata
    Comporto base 540 gg nei 36 mesi
    Patologie gravi 1.080 gg nei 36 mesi
    Integrazione 1°-6° mese 100%
    Integrazione 7°-12° mese 75%
    Carenza 3 gg 100% datore
    Infortunio prima settimana 100% datore

    Comporto

    540 gg/36m (18 mesi su 3 anni). Patologie gravi: 1.080 gg.

    Integrazione INPS

    100% nei primi 6 mesi, 75% mesi 7-12, 50% oltre. Primi 3 gg carenza al 100% datore.

    Infortuni settoriali

    Infortuni specifici: scavi (cedimenti, sepolture), soffocamento gas (intervento in spazi confinati), esplosioni condotte, ustioni chimiche reagenti depuratori, elettrocuzione impianti elettrici. Coperti INAIL + integrazione 100% CCNL.

    Malattie professionali

    Tipiche: dermatiti chimiche reagenti, ipoacusia compressori, lombalgie da carichi pesanti, asbestosi (impianti vecchi), patologie respiratorie da gas/H2S.

    Sorveglianza sanitaria

    Visita medica annuale. Audiometria, spirometria, ECG. Per spazi confinati: certificazione specifica obbligatoria.

    Casi pratici

    Tizio – Cedimento scavo
    Tizio (tecnico reti) sepolto parzialmente in cedimento scavo. 4 mesi infortunio. INAIL + integrazione 100%.
    Caia – Dermatite chimica
    Caia (operatrice depuratore) sviluppa dermatite cronica da reagenti. INAIL riconosce malattia professionale + rendita 10%.
    Sempronio – Lombalgia tecnico
    Sempronio sviluppa ernia discale da movimentazione carichi pesanti tubazioni. INAIL + 3 mesi malattia 100%.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto?
    540 gg/36 mesi (18 mesi su 3 anni). Per patologie gravi: 1.080 gg.
    La dermatite chimica è malattia professionale?
    Sì, l’esposizione cronica a reagenti depuratori può causare dermatiti croniche riconosciute INAIL.
    Come è coperto un cedimento scavo?
    INAIL come infortunio sul lavoro: prima settimana 100% datore, integrazione CCNL 100% per 6 mesi.
    Sono obbligatorie visite mediche specifiche?
    Sì, visita annuale medico competente. Per spazi confinati (cisterne, pozzetti): certificazione specifica.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 157 L. 633/1941

    Art. 157 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto della provincia, secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del consenso da esso prestato.

    Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria, per i definitivi provvedimenti di sua competenza.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Gas-Acqua: Faschim, Fondoenergia, polizze

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il welfare contrattuale CCNL Gas-Acqua include Faschim (sanità integrativa), Fondoenergia (fondo pensione complementare con contributo aziendale 2% più alto), polizza infortuni 24h €100.000, formazione tecnica continua, sussidi straordinari, borse di studio figli, tariffe agevolate utenze in molte multiutility.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Welfare CCNL Gas-Acqua
    Strumento Contributo Beneficio
    Faschim (sanità) €18 az + €5 lav/mese Rimborsi €1.500/anno
    Fondoenergia (pensione) 2% + 1% + TFR Pensione complementare
    Polizza infortuni 24h Azienda €100.000 morte/invalidità
    Sussidi straordinari Bilaterale Max €3.000/anno
    Borse studio figli Bilaterale €500-1.500
    Tariffe agevolate utenze Variabile aziendale Sconto 20-30%

    Faschim

    Sanità integrativa: €18 az + €5 lav/mese. Rimborsi visite (€1.500/anno), esami (€800), ricoveri (€10.000), dentista (€400), maternità extra.

    Fondoenergia

    Fondo pensione complementare con contributo azienda 2% (più alto vs 1,55% standard) + 1% lavoratore + TFR maturando. Tassazione finale 15% calante.

    Polizza infortuni 24h

    €100.000 morte/invalidità. Copertura 24h (anche tempo libero). Cumulabile INAIL.

    Formazione continua

    Ente bilaterale eroga formazione gratuita: aggiornamento patentini saldatori, sicurezza D.Lgs. 81, lavori in scavo, gestione spazi confinati, sostenibilità ambientale.

    Borse di studio figli

    €500-1.500 per merito scolastico (scuola superiore voto ≥7,5, università 21 crediti/anno media ≥27, laurea con lode).

    Casi pratici

    Tizio – Visita ortopedica Faschim
    Tizio (livello 4) fa visita ortopedica privata €120 per lombalgia. Faschim rimborsa €90. Spesa effettiva €30.
    Caia – Polizza infortuni weekend
    Caia si frattura polso giocando a tennis. Polizza CCNL paga €3.000 invalidità temporanea (oltre INAIL che non copre tempo libero).
    Sempronio – Borsa studio figlio Politecnico
    Sempronio (Quadro) ha figlio Politecnico con 25 crediti/anno media 28. Riceve €1.500 borsa Ente Bilaterale.

    Domande frequenti

    Cos'è Faschim?
    Sanità integrativa del settore chimico/utility. €18 az + €5 lav/mese. Rimborsi visite (€1.500/anno), esami (€800), ricoveri (€10.000), dentista (€400).
    Quanto contributo va a Fondoenergia?
    2% azienda (più alto vs 1,55% standard) + 1% lavoratore (volontario) + TFR maturando. Tassazione finale 15% calante.
    La polizza copre tempo libero?
    Sì, 24h fino €100.000 morte/invalidità. Cumulabile INAIL. Coperti infortuni sport, casa, viaggi.
    Ci sono borse di studio figli?
    Sì, Ente Bilaterale: €500-1.500 per merito (scuola superiore voto ≥7,5, università 21 crediti/anno + media ≥27, laurea con lode €2.000).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 834 c.p.c.: articolo abrogato

    Art. 834 c.p.c.: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 119 L. 633/1941

    Art. 119 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.

    Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

    Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

    Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.

    L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 1328 Codice della Navigazione – Applicazione delle norme del codice

    Art. 1328 Codice della Navigazione – Applicazione delle norme del codice

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione l’emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore sino a quando dette norme non sono emanate.

  • Articolo 105 TU Giustizia Tributaria: Termini d’impugnazione

    Art. 105 D.Lgs. 175/2024 – Termini d’impugnazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'articolo 87, comma 3.

    2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

  • Operazioni non imponibili: esportazioni e art. 8 IVA

    In sintesi

    • Nessuna IVA addebitata al cliente, ma il fornitore conserva il pieno diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti.
    • Rientrano qui: esportazioni (art. 8), servizi internazionali (art. 9), cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/93).
    • Le operazioni non imponibili concorrono al plafond degli esportatori: chi supera certe soglie può acquistare senza IVA.
    • Sono profondamente diverse dalle esenti art. 10: le esenti limitano la detrazione, le non imponibili no.
    • Il quadro VE della dichiarazione IVA contiene una sezione specifica per le operazioni non imponibili.
    • La prevalenza di operazioni non imponibili può dar diritto al rimborso IVA annuale ai sensi dell’art. 30.

    Non imponibile non è uguale a esente: la distinzione che conta

    Nel linguaggio comune si dice spesso ‘senza IVA’ per indicare qualsiasi operazione che non espone l’imposta in fattura. Ma nella legge IVA italiana questa espressione nasconde situazioni molto diverse tra loro. Un’operazione può non addebitare IVA perché è esente (art. 10 DPR 633/1972), perché è non imponibile (artt. 8, 8-bis, 9 dello stesso decreto e art. 41 del DL 331/1993), oppure perché è direttamente fuori campo IVA. Le conseguenze operative di queste tre categorie sono radicalmente diverse.

    Le operazioni non imponibili sono quelle che la legge esclude dall’applicazione dell’aliquota IVA non perché l’operazione sia ‘privilegiata’ in senso sociale o economico (come avviene per la sanità o l’istruzione), ma perché avvengono al di fuori del territorio italiano o hanno un collegamento con mercati esteri. La logica è quella del principio di destinazione: l’IVA si applica nel paese di consumo finale, non in quello di produzione. Quando si esporta, il bene sarà consumato all’estero e sarà lì che verrà eventualmente tassato.

    La conseguenza più importante per chi effettua queste operazioni è duplice: da un lato non si addebita IVA al cliente estero o comunitario; dall’altro si conserva il pieno diritto a detrarre l’IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia per realizzare quelle stesse operazioni. Questo le rende radicalmente diverse dalle esenti art. 10, che invece limitano la detrazione tramite il pro-rata. Chi esporta molto può quindi accumulare un credito IVA significativo, che può essere rimborsato, compensato o riportato all’anno successivo.

    Un altro effetto specifico delle operazioni non imponibili è la formazione del plafond degli esportatori abituali. Chi effettua operazioni non imponibili in misura superiore al 10% del proprio volume d’affari nell’anno precedente (o nei dodici mesi precedenti) acquisisce lo status di ‘esportatore abituale’ e può acquistare beni e servizi in Italia senza pagare IVA, presentando ai fornitori una dichiarazione d’intento. Questa possibilità non esiste per le operazioni esenti.

    Principali operazioni non imponibili IVA e riferimenti normativi
    Tipo di operazione Riferimento normativo Effetto sul plafond
    Esportazioni dirette di beni Art. 8, c. 1, lett. a) DPR 633/1972 Sì, concorre
    Cessioni a esportatori abituali (con dichiarazione d'intento) Art. 8, c. 1, lett. c) DPR 633/1972 No (per il fornitore)
    Servizi relativi a esportazioni e trasporti internazionali Art. 9 DPR 633/1972 Sì, concorre
    Cessioni intracomunitarie di beni a soggetti IVA UE Art. 41 DL 331/1993 Sì, concorre

    Esempio pratico

    • Beta Snc produce componenti meccanici e li vende a un’azienda tedesca registrata ai fini IVA in Germania. Si tratta di una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93: Beta Snc emette fattura senza IVA, indica il numero di identificazione IVA del cliente tedesco e compila il modello INTRA. Nell’anno, Beta Snc ha acquistato materie prime e macchinari pagando 18.000 euro di IVA. Poiché tutte le sue operazioni sono non imponibili, ha diritto a detrarre integralmente quei 18.000 euro. Se non li può compensare, può chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 30 DPR 633, dato che c’è prevalenza di operazioni non imponibili.

    Documenti necessari

    • Fatture di vendita con indicazione ‘operazione non imponibile’ e riferimento normativo (art. 8 o art. 41 DL 331/93)
    • Documentazione doganale (bolletta di esportazione) per le esportazioni extra-UE
    • Modelli INTRA (INTRA 1-bis per le cessioni intracomunitarie) presentati all’Agenzia delle Dogane
    • Dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti esportatori abituali (se si è il fornitore)
    • Dichiarazione IVA annuale (quadri VE sezione operazioni non imponibili, VF, VX)

    Caso 1 – Tizio, consulente IT con clienti extra-UE

    Scenario. Tizio è un consulente informatico italiano che fornisce servizi di sviluppo software a un’azienda negli Stati Uniti. Il cliente è una società commerciale americana, non registrata ai fini IVA in Italia.

    Come si applica. I servizi resi a soggetti non residenti al di fuori dell’Unione Europea rientrano, secondo le regole sulla territorialità dei servizi (art. 7 e seguenti DPR 633/1972), tra le operazioni fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale. Tuttavia, se il servizio è riconducibile alle prestazioni dell’art. 9 (servizi internazionali), potrebbe qualificarsi come non imponibile. In entrambi i casi Tizio non addebita IVA al cliente americano e conserva il diritto alla detrazione sull’IVA degli acquisti (hardware, software, abbonamenti professionali). Non subisce alcuna penalizzazione sulla detrazione, a differenza di chi effettua operazioni esenti art. 10.

    In pratica

    • Nessuna IVA in fattura al cliente estero: operazione non imponibile o fuori campo.
    • IVA sugli acquisti italiani (attrezzature, utenze studio) pienamente detraibile.
    • Nessun pro-rata: la detrazione non è limitata dalle operazioni con l’estero.
    • Se prevalgono le operazioni non imponibili, possibile credito IVA rimborsabile.

    Caso 2 – Caio, produttore agricolo che esporta in Francia

    Scenario. Caio possiede un’azienda agricola che produce vino. Vende partite di vino sia a ristoranti italiani (operazioni imponibili al 22% o con aliquota ridotta) sia a un importatore francese registrato ai fini IVA in Francia (cessione intracomunitaria).

    Come si applica. Le cessioni al ristoratore italiano sono imponibili: Caio addebita IVA. Le cessioni all’importatore francese sono operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93: Caio emette fattura senza IVA, verifica il numero IVA del cliente francese tramite il sistema VIES e compila il modello INTRA 1-bis. Per queste vendite Caio non perde il diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti (fertilizzanti, attrezzature, bottiglie). Se le vendite verso la Francia superano il 10% del volume d’affari annuo, Caio diventa esportatore abituale e può acquistare alcuni beni senza IVA presentando dichiarazioni d’intento ai fornitori.

    In pratica

    • Cessioni intracomunitarie all’importatore francese: non imponibili art. 41 DL 331/93, senza IVA.
    • Verifica obbligatoria del numero IVA del cliente UE tramite VIES prima di emettere senza IVA.
    • IVA sugli acquisti: pienamente detraibile anche per la quota relativa alle vendite in Francia.
    • Se le operazioni non imponibili superano il 10% del fatturato, si diventa esportatori abituali.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra non imponibile ed esente?

    È la più importante distinzione nella classificazione IVA. Le operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633, art. 41 DL 331/93) non addebitano IVA ma danno pieno diritto alla detrazione e concorrono al plafond degli esportatori. Le operazioni esenti (art. 10) non addebitano IVA ma limitano la detrazione tramite il pro-rata. Chi confonde le due categorie rischia di calcolare male l’IVA detraibile.

    Chi può acquistare senza IVA con la dichiarazione d'intento?

    I cosiddetti ‘esportatori abituali’: soggetti che nell’anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti) hanno effettuato operazioni non imponibili in misura superiore al 10% del proprio volume d’affari. Possono inviare ai fornitori una dichiarazione d’intento che autorizza la cessione senza applicazione dell’IVA, fino a concorrenza del plafond disponibile.

    Le operazioni non imponibili compaiono nella dichiarazione IVA annuale?

    Sì. Vanno indicate nel quadro VE della dichiarazione IVA annuale, nella sezione specifica per le operazioni non imponibili, distinte dalle esenti. Concorrono alla formazione del volume d’affari e al calcolo del plafond. Non incidono negativamente sul pro-rata.

    Se ho solo operazioni non imponibili, posso chiedere il rimborso IVA?

    Sì. L’art. 30 del DPR 633/1972 prevede il diritto al rimborso tra i casi in cui si effettua prevalentemente operazioni non imponibili. Il credito IVA accumulato (perché si paga IVA sugli acquisti ma non se ne incassa sulle vendite) può essere chiesto a rimborso, compensato in F24 o riportato all’anno successivo.

    Le cessioni intracomunitarie sono sempre non imponibili?

    Le cessioni intracomunitarie di beni a soggetti passivi (cioè a imprese o professionisti registrati ai fini IVA in un altro Stato UE) sono non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93, a condizione che il numero IVA del cliente sia valido e verificabile nel sistema VIES e che i beni siano fisicamente trasferiti in altro Stato UE. Le cessioni a privati consumatori nell’UE seguono regole diverse.

    Cosa succede se emetto una fattura non imponibile senza avere i requisiti?

    Se si emette una fattura senza IVA quando invece l’operazione avrebbe dovuto essere imponibile, si risponde delle sanzioni previste dalla legge IVA. Il cessionario o committente potrebbe essere chiamato a pagare l’IVA non addebitata, salvo rivalsa. È fondamentale verificare sempre la correttezza della classificazione prima di emettere la fattura.

    Le operazioni non imponibili aumentano il credito IVA?

    Indirettamente sì. Chi effettua operazioni non imponibili non incassa IVA dai clienti ma paga IVA sui propri acquisti italiani. Poiché questa IVA è interamente detraibile, il risultato è un credito IVA (IVA a credito superiore a IVA a debito) che si può riportare, compensare o rimborsare.

    Vedi anche: Esterometro, Quadro VE, Operazioni esenti IVA, Base imponibile IVA, art. 6 T.U.IVA e Cessioni di beni IVA.