Autore: Andrea Marton

  • Art. 256 TUEL – Articolo 256

    Art. 256 TUEL – Articolo 256

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il deposito presso il Ministero dell’interno, cui provvede l’organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall’approvazione di cui all’articolo 254, comma 1. Al piano è allegato l’elenco delle passività non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.

    2. Unitamente al deposito l’organo straordinario di liquidazione chiede l’autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all’articolo 255 nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di rilevazione e dall’elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall’articolo 255.

    3. Il Ministero dell’interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza l’erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

    4. Entro 30 giorni dall’erogazione del mutuo l’organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l’entità dell’acconto l’organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l’organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più necessari.

    5. Successivamente all’erogazione del primo acconto l’organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l’eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell’interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l’ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all’articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l’organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all’organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall’ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all’organo di liquidazione.

    6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all’articolo 255, e comunque entro il termine di 24 mesi dall’insediamento, l’organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all’esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell’interno.

    7. Il piano di estinzione è sottoposto all’approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell’interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell’acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell’interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l’organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l’approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.

    8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell’interno è notificato all’ente locale ed all’organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.

    9. A seguito dell’approvazione del piano di estinzione l’organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.

    10. Con l’eventuale decreto di diniego dell’approvazione del piano il Ministro dell’interno prescrive all’organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.

    11. Entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione delle operazioni di pagamento, l’organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all’organo regionale di controllo ed all’organo di revisione contabile dell’ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettiva liquidazione.

    11-bis. L’organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell’articolo 253, comma 3-bis. Nell’ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell’organismo di liquidazione, il Ministero dell’interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all’ente delle somme eventualmente residue. Nell’ipotesi in cui tra gli importi riversati all’ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell’interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall’ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all’articolo 254 e non ancora liquidati

    12. Nel caso in cui l’insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell’ente, il Ministro dell’interno, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all’ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-bis.

  • Art. 209 D.Lgs. 259/2003 – Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica

    Art. 209 D.Lgs. 259/2003 – Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.

    2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.

    3. Si applicano all’installazione delle antenne l’articolo 91, nonché il settimo comma dell’articolo 92.

    4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.

    5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall’autorità giudiziaria. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 233 D.Lgs. 209/2005 – Organi della procedura di amministrazione straordinaria

    Art. 233 D.Lgs. 209/2005 – Organi della procedura di amministrazione straordinaria

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina.

    2. L' IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.

    3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall' IVASS . La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.

    ((

    4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.

    ))

  • Art. 230 CPI – Pagamento incompleto od irregolare

    Art. 230 CPI – Pagamento incompleto od irregolare

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

    2. Se si tratta di un diritto annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell’interessato. La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall’articolo 227, comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare . Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma

    1. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131 .

  • Art. 257 TUEL – Articolo 257

    Art. 257 TUEL – Articolo 257

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all’articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.

    2. Il consiglio dell’ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all’articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori. 3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 136.

  • Particolarita del dirigente del terziario: quadri apicali, settori e ruolo manageriale

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    Il CCNL Manageritalia presenta specificita proprie rispetto ai contratti della dirigenza industriale: minimo garantito unitario invece di livelli, forte presenza di variabile legato a obiettivi commerciali, welfare integrativo strutturato su tre fondi. I quadri apicali (I livello CCNL Commercio) occupano una fascia di confine importante, con opportunita di percorsi di sviluppo verso la dirigenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    Confronto dirigente terziario vs dirigente industria
    Aspetto Dirigente terziario (Manageritalia) Dirigente industria (Federmanager)
    Contratto collettivo CCNL Confcommercio – Manageritalia CCNL Confindustria – Federmanager (o Confapi)
    Struttura del minimo TMCA unico per anzianita di nomina MIA (minimo individuale aziendale) + TMA
    Mensilita 13 13
    Preavviso massimo 8 mesi 12 mesi (oltre 10 anni)
    Previdenza complementare Fondo Mario Negri Fondo Previndai (Confindustria) o Fondo Previndapi
    Assistenza sanitaria Fasdac Fasi (Confindustria)
    Assicurazione integrativa Associazione Antonio Pastore Non prevista come obbligatoria
    Indennita supplementare 6-18 mensilita (arbitrato) 6-18 mensilita (arbitrato Federmanager)

    Il terziario: commercio, distribuzione e servizi

    Il CCNL Manageritalia si applica alle imprese associate a Confcommercio operanti nel terziario: commercio al dettaglio e all’ingrosso, grande distribuzione organizzata (GDO), e-commerce, logistica, servizi alle imprese (consulenza, IT, marketing, real estate, turismo organizzato, ristorazione organizzata in catena).

    E il contratto della dirigenza delle grandi catene distributive (retail, franchising, GDO), delle societa di servizi (outsourcing, consulenza, logistica) e delle imprese del turismo commerciale (tour operator, agenzie viaggio organizzate).

    Il terziario e il settore a maggiore occupazione dirigenziale femminile rispetto all’industria: il CCNL Manageritalia ha progressivamente adottato misure di conciliazione vita-lavoro e di pari opportunita.

    I quadri apicali: la fascia di confine

    Il quadro di I livello del CCNL Commercio Confcommercio e la figura di confine con la dirigenza. Nella prassi aziendale, molti manager del terziario sono inquadrati come quadri pur svolgendo funzioni dirigenziali, per ragioni di costo (il CCNL Commercio costa meno del CCNL Manageritalia) o di prassi aziendale consolidata.

    I rischi di tale inquadramento erroneo sono:

    • rischio di contestazione giudiziale con riconoscimento retroattivo della qualifica dirigenziale;
    • mancata iscrizione a Fondo Mario Negri, Fasdac e Associazione Antonio Pastore (con conseguente danno previdenziale e sanitario);
    • applicazione delle tutele del CCNL Commercio (straordinari, indennita di turno) in luogo dell’esclusione dell’orario.

    Manageritalia ha sviluppato nel tempo servizi di verifica dell’inquadramento per i manager che sospettano di essere sotto-inquadrati.

    Il ruolo di Manageritalia e la rappresentanza sindacale

    Manageritalia e l’organizzazione sindacale che rappresenta i dirigenti del terziario nella contrattazione collettiva con Confcommercio e nella tutela individuale dei propri iscritti. E strutturata in federazioni territoriali (Manageritalia Milano, Roma, ecc.).

    I principali servizi di Manageritalia per i dirigenti iscritti:

    • consulenza legale e sindacale in caso di controversia con il datore;
    • assistenza nelle procedure arbitrali per l’indennita supplementare;
    • formazione manageriale e aggiornamento professionale;
    • networking e placement per i dirigenti in transizione professionale;
    • gestione e monitoraggio dell’accesso ai fondi Mario Negri, Fasdac, Antonio Pastore.

    L’iscrizione a Manageritalia non e obbligatoria per i dirigenti, ma raccomandata data la complessita del CCNL e la rilevanza degli istituti contrattuali (indennita supplementare, arbitrato).

    Casi pratici

    Tizio – Verifica dell’inquadramento tramite Manageritalia
    Tizio, I livello quadro da 4 anni, sospetta di essere sotto-inquadrato. Contatta Manageritalia, che analizza il contratto individuale e le mansioni svolte. L’analisi conferma che le funzioni di Tizio (responsabile di una divisione con autonomia di budget e potere di firma) corrispondono alla qualifica dirigenziale. Manageritalia assiste Tizio nella negoziazione con il datore, che accetta di regolarizzare l’inquadramento senza contenzioso, versando retroattivamente i contributi ai fondi integrativi.
    Caia – Transizione professionale con supporto Manageritalia
    Caia, 52 anni, viene licenziata con indennita supplementare. Manageritalia attiva il servizio di outplacement: supporto alla revisione del CV, formazione su competenze digitali, accesso alla rete di aziende del terziario partner. Nel frattempo, Caia ottiene la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) dal Fondo Mario Negri per integrare la NASPI durante la ricerca di lavoro.
    Sempronio – Pensionamento e prestazioni dai tre fondi
    Sempronio, 65 anni, va in pensione dopo 20 anni come dirigente del terziario. Riceve: (a) pensione INPS obbligatoria; (b) rendita integrativa dal Fondo Mario Negri (montante di 280.000 euro, rendita mensile stimata di circa 1.200 euro); (c) liquidazione del capitale dall’Associazione Antonio Pastore; (d) mantenimento della copertura Fasdac in forma di prosecuzione volontaria per la fase post-pensionamento.

    Domande frequenti

    Il CCNL Manageritalia si applica anche ai dirigenti delle aziende di servizi IT?
    Si, se l’azienda e associata a Confcommercio e opera nel terziario dei servizi (incluse le societa di IT, consulenza, outsourcing). Se l’azienda e associata a Confindustria (settore ICT/industria), si applica il CCNL Federmanager/Confindustria.
    Un dirigente puo passare da Federmanager a Manageritalia cambiando azienda?
    Si. Il contratto applicabile e quello del nuovo datore. Al cambio di CCNL, la posizione previdenziale nel fondo di provenienza (Previndai) puo essere trasferita al Fondo Mario Negri o mantenuta inattiva. Fasdac e Fasi sono fondi distinti e la copertura di uno non si trasferisce all’altro.
    Cosa e la RITA del Fondo Mario Negri?
    La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) consente al dirigente che abbia cessato l’attivita lavorativa di percepire anticipatamente la prestazione pensionistica complementare dal Fondo Mario Negri, a partire da 5 anni prima dell’eta pensionabile, per tutta la durata della disoccupazione o fino alla pensione. E tassata con aliquota agevolata (15%, riducibile al 9% per anzianita di iscrizione al fondo).
    Il datore e obbligato a versare i contributi ai tre fondi anche durante la malattia?
    Si. I contributi ai fondi integrativi obbligatori (Mario Negri, Fasdac, Antonio Pastore) continuano a decorrere durante la malattia, essendo collegati al rapporto di lavoro in essere e non alla presenza effettiva. Cessano solo con la cessazione del rapporto.
    Esiste un fondo di solidarieta per i dirigenti del terziario?
    Si. E stato istituito il Fondo di solidarieta bilaterale per il settore del terziario, che eroga assegni di integrazione salariale (equipollenti alla CIGS) anche per i dirigenti delle imprese associate a Confcommercio. Il fondo copre le ipotesi di riduzione o sospensione dell’attivita lavorativa per causali previste dalla normativa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia, CCNL Manageritalia 2026 e calcolo, destinazione e anticipo.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Studi Odontoiatrici: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il CCNL per i dipendenti degli studi odontoiatrici classifica il personale in livelli che vanno dal IV (ausiliario senza qualifica) al I (quadro o igienista esperto). Le figure principali sono l’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), l’igienista dentale, la segretaria/receptionist e il personale ausiliario. Ogni livello ha una declaratoria precisa che descrive mansioni, autonomia e requisiti formativi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Studi Odontoiatrici – Profili tipici
    Livello Figura tipo Caratteristiche principali
    I / Quadro Igienista dentale esperto, coordinatore di studio Autonomia professionale elevata, eventuale coordinamento
    II ASO qualificata (DPCM 2018), igienista dentale junior Qualifica specifica, mansioni clinico-assistenziali certificate
    III Segretaria/receptionist qualificata, ASO in formazione avanzata Mansioni amministrative o assistenziali con buona autonomia
    IV Ausiliario generico, personale di pulizia Mansioni esecutive semplici, nessuna qualifica specifica richiesta

    Le figure professionali dello studio odontoiatrico

    Il CCNL per i dipendenti degli studi odontoiatrici, medici e degli studi professionali area sanitaria si applica a un insieme eterogeneo di figure professionali che operano a stretto contatto con il titolare dello studio (medico odontoiatra o dentista libero professionista).

    Le figure principali sono:

    • Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO): figura regolata dal DPCM 9 febbraio 2018, che ne definisce il profilo professionale e impone una formazione minima di 700 ore. Affianca il dentista in tutte le fasi cliniche (preparazione paziente, sterilizzazione, assistenza alla poltrona).
    • Igienista dentale: professionista sanitario abilitato (laurea triennale o diploma equivalente), autorizzato a svolgere prestazioni di igiene orale professionale, educazione sanitaria e prevenzione delle patologie orali, sotto la supervisione del medico odontoiatra.
    • Segretaria/receptionist: gestisce la reception, il registro appuntamenti, la fatturazione, la corrispondenza con pazienti e fornitori.
    • Personale ausiliario: addetti alle pulizie, sterilizzazione strumentario e supporto logistico.

    La struttura dei livelli e le declaratorie

    La classificazione prevista dal CCNL degli studi odontoiatrici/medici si articola tipicamente in quattro livelli principali (con possibili sottolivelli o livelli Super nelle versioni contrattuali piu recenti):

    • Livello I (o Quadro): lavoratori con elevata professionalita, autonomia e responsabilita. Vi rientrano gli igienisti dentali esperti, i coordinatori di studio, i responsabili amministrativi con funzioni gestionali.
    • Livello II: ASO qualificate ai sensi del DPCM 9 febbraio 2018 (con attestato di 700 ore), igienisti dentali junior, segretarie con mansioni specializzate (es. gestione cartelle cliniche digitali, fatturazione complessa).
    • Livello III: ASO in fase di qualificazione, segretarie di studio con mansioni amministrative di ordine, personale con compiti misti amministrativo-assistenziali a complessita media.
    • Livello IV: ausiliari, addetti alle pulizie degli ambienti e alla preparazione del materiale, personale con mansioni elementari e senza titolo professionale specifico.

    Passaggi di livello e mansioni superiori

    Il passaggio da un livello inferiore a uno superiore segue le regole generali del diritto del lavoro (art. 2103 c.c.) e le previsioni contrattuali:

    • L’ASO che ottiene l’attestato DPCM 2018 (700 ore) ha diritto al riconoscimento del livello II, con conseguente adeguamento retributivo.
    • Il lavoratore che svolge in modo stabile e continuativo mansioni del livello superiore (oltre i limiti previsti dal CCNL, tipicamente 3 mesi) matura il diritto alla promozione.
    • I passaggi di livello devono essere comunicati in forma scritta e comportano l’adeguamento di tutti gli istituti contrattuali (minimo tabellare, preavviso, periodo di prova, TFR calcolato pro-futuro).

    Il demansionamento e ammissibile solo nei casi tassativi previsti dall’art. 2103 c.c. (accordo individuale con assistenza sindacale, modifiche organizzative documentate) con conservazione della retribuzione anteriore.

    Casi pratici

    Tizio – ASO ottiene la qualifica DPCM 2018
    Tizio lavora come ausiliario (livello IV) in uno studio dentistico da due anni. Frequenta il corso ASO da 700 ore riconosciuto dal DPCM 9 febbraio 2018 e ottiene l’attestato. A quel punto matura il diritto al passaggio al livello II con aumento retributivo di circa 200-250 euro lordi mensili. Lo studio e tenuto a riconoscere il nuovo inquadramento entro il mese successivo al conseguimento dell’attestato.
    Caia – Igienista dentale con funzioni di coordinamento
    Caia e igienista dentale (livello I) e le viene affidato il coordinamento di due colleghe ASO e la gestione del piano di prevenzione per i pazienti dello studio. Il titolare, su richiesta di Caia, riconosce formalmente le funzioni aggiuntive con una indennita di coordinamento e l’inquadramento nel livello Quadro (se previsto dalla versione contrattuale applicata). L’accordo e formalizzato per iscritto.
    Sempronio – Segretaria adibita a pulizie
    Sempronio e assunta come segretaria di studio (livello III). Il titolare la adibisce stabilmente anche alle pulizie dei locali (livello IV). Trattandosi di mansioni inferiori svolte in via non occasionale, Sempronio puo opporre rifiuto motivato e, in caso di contestazione, rivolgersi all’ispettorato del lavoro. Il demansionamento unilaterale senza i presupposti dell’art. 2103 c.c. e nullo e da diritto al risarcimento del danno.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL degli studi odontoiatrici?
    Tipicamente quattro livelli principali (I, II, III, IV), con possibile livello Quadro o Super nelle versioni piu recenti. Ogni livello ha declaratorie specifiche per le figure sanitarie e amministrative dello studio.
    L'ASO deve avere necessariamente l'attestato DPCM 2018?
    Si: dal DPCM 9 febbraio 2018 la figura di ASO e subordinata al possesso di un attestato rilasciato da enti formativi accreditati (percorso da 700 ore). Senza attestato il lavoratore non puo essere inquadrato come ASO e svolgere le relative mansioni clinico-assistenziali.
    L'igienista dentale e equiparabile a un infermiere per il CCNL?
    No. L’igienista dentale e una figura sanitaria con profilo autonomo (D.M. 15 marzo 1999, laurea triennale), ma il CCNL degli studi odontoiatrici la inquadra nel livello I o Quadro. Non si applica il CCNL Sanita pubblica o privata, salvo diverso accordo aziendale.
    Chi firma il CCNL degli studi odontoiatrici?
    Sul fronte datoriale ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e le associazioni degli studi professionali area sanitaria; sul fronte sindacale Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL. In alcune versioni confluisce nel CCNL Studi Professionali.
    Il livello determina solo lo stipendio?
    No: determina anche il periodo di prova, la durata del preavviso, il calcolo del TFR e gli istituti di welfare contrattuale (bilateralita, contributi formativi). Per gli igienisti, incide anche sull’accesso ai fondi di previdenza complementare di settore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e periodo di comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 301 Cod. Amb. – attuazione del principio di precauzione

    Art. 301 Cod. Amb. – attuazione del principio di precauzione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.

    2. L’applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.

    3. L’operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare .

    4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s’intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull’esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.

    5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l’informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.

  • Art. 300 Cod. Amb. – danno ambientale

    Art. 300 Cod. Amb. – danno ambientale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.

    2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 , recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 ; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE , fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE , nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE ; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente.

  • Art. 393 DPR 495/1992 – (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell’Ordine

    Art. 393 DPR 495/1992 – (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell’Ordine

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.

    2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.

    3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.

  • Art. 121 L. 633/1941

    Art. 121 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'art.

    23.

    Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Ravvedimento operoso: come si calcolano sanzioni e interessi

    In sintesi

    • Meno aspetti, meno paghi: la sanzione ridotta dipende da quanto tempo è passato dalla scadenza – si va da 1/10 a 1/5 del minimo edittale.
    • Sei fasce temporali: la legge prevede sei finestre di ravvedimento, dalla più breve (entro 30 giorni) alla più ampia (dopo la constatazione della violazione).
    • Interessi legali giorno per giorno: oltre alla sanzione ridotta si pagano gli interessi al tasso legale vigente nell’anno, calcolati sui giorni di ritardo.
    • Tre codici tributo diversi: imposta, sanzione e interessi vanno versati con codici tributo separati nello stesso modello F24.
    • Nessuna autorizzazione necessaria: il ravvedimento è spontaneo, basta pagare e conservare la documentazione.

    Cos'è il ravvedimento operoso e quando conviene

    Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è lo strumento che permette a chiunque di regolarizzare spontaneamente un pagamento tardivo o omesso, versando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In pratica: se ti sei dimenticato di versare un’imposta o l’hai versata in ritardo, puoi ‘rimediare’ da solo, senza aspettare che l’Agenzia delle Entrate ti mandi una comunicazione.

    Il vantaggio è concreto: per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024) la sanzione ‘piena’ per omesso versamento è del 25% dell’importo non pagato, ridotta al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni. Con il ravvedimento paghi solo una frazione di queste misure – si parte da 1/10 (cioè l’1,25% dell’imposta) se agisci entro 30 giorni. Più aspetti, più la frazione aumenta, ma resta comunque molto sotto la sanzione piena. Per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024 valgono le vecchie misure (base 30%, ridotta al 15% entro 90 giorni).

    Oltre alla sanzione ridotta devi versare anche gli interessi legali, calcolati giorno per giorno sul tasso legale fissato ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia. Il tasso varia di anno in anno, quindi verifica quello vigente prima di fare il calcolo. Il tutto va versato con il modello F24, usando codici tributo distinti per imposta, sanzione e interessi.

    Frazioni del ravvedimento operoso (violazioni commesse dal 1° settembre 2024)
    Quando ti ravvedi Frazione della sanzione minima Sanzione effettiva
    Entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve/sprint) 1/10 (su base 12,5%) 1,25%
    Entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 (su base 12,5%) 1,39% circa
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno (o entro 1 anno) 1/8 (su base 25%) 3,13%
    Oltre, fino alla comunicazione dello schema di atto 1/7 (su base 25%) 3,57% circa
    Dopo lo schema di atto (senza PVC) 1/6 4,17% circa
    Dopo la constatazione della violazione (processo verbale – PVC) 1/5 5%

    Per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 le stesse frazioni si applicano alle vecchie basi (30%, ridotta al 15% entro 90 giorni): 1,5% entro 30 giorni, 1,67% circa entro 90 giorni, 3,75% entro l’anno, poi 4,29%, 5% e 6%.

    Esempio pratico

    • Esempio: Caio doveva versare 1.000 euro di IRPEF entro il 30 giugno e se ne accorge il 20 luglio (20 giorni di ritardo). Siamo entro 30 giorni: la sanzione è 1/10 del 12,5% (la base ridotta per i versamenti entro 90 giorni), cioè l’1,25% = 12,50 euro. Aggiunge gli interessi legali: il tasso legale va verificato per l’anno in corso (è fissato con decreto MEF), ma per 20 giorni su 1.000 euro l’importo è in genere pochi centesimi o pochi euro. Versa in F24: 1.000 euro con il codice tributo dell’imposta, 12,50 euro con il codice della sanzione (es. 8901 per sanzioni IRPEF persone fisiche), e gli interessi con il codice 1989 (interessi sul ravvedimento). Totale circa 1.013 euro invece di 1.250 euro con la sanzione piena.

    Documenti necessari

    • Ricevuta dell’F24 originale (o documentazione dell’omesso versamento)
    • Calcolo degli importi: imposta da versare, sanzione ridotta, interessi legali
    • Tabella dei codici tributo aggiornata (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
    • Tasso legale vigente per l’anno (decreto MEF, reperibile sul sito del Ministero)
    • Eventuale documentazione a supporto (dichiarazione, CU, cedolino)

    Caso 1 – Tizio dimentica il saldo IRPEF e si ravvede entro 90 giorni

    Scenario. Tizio ha presentato il 730 e risulta un saldo IRPEF da versare di 500 euro entro il 31 luglio. Se ne dimentica e se ne accorge a ottobre, quando sono passati 65 giorni dalla scadenza.

    Come si applica. Siamo entro 90 giorni dalla scadenza: la frazione applicabile è 1/9 della base del 12,5% (versamento entro 90 giorni), cioè circa l’1,39%. La sanzione ridotta è 500 × 1,39% = 6,95 euro. Tizio calcola poi gli interessi legali al tasso vigente per i 65 giorni di ritardo (importo esiguo: qualche euro). Versa in F24: 500 euro di imposta (codice tributo 4001), 6,95 euro di sanzione (codice 8901), e gli interessi con il codice 1989. Agisce prima che arrivi qualsiasi comunicazione dall’Agenzia: il ravvedimento è valido.

    In pratica

    • Controlla il tasso legale vigente sul sito del MEF o dell’Agenzia delle Entrate prima di calcolare gli interessi.
    • I codici tributo per sanzioni e interessi da ravvedimento sono specifici: non usare quelli dell’imposta principale.
    • Conserva la ricevuta dell’F24 del ravvedimento: è la prova della regolarizzazione spontanea.

    Caso 2 – Caio scopre un errore nell'anno precedente e si ravvede oltre i 2 anni

    Scenario. Caio si accorge di aver omesso di dichiarare e versare 800 euro di imposta sostitutiva relativi a due anni fa. Non ha ancora ricevuto alcun atto dall’Agenzia, ma sono passati più di 2 anni dalla scadenza originaria.

    Come si applica. La violazione risale a prima del 1° settembre 2024, quindi si applicano le vecchie misure: passati più di 2 anni, senza atti notificati, la frazione è 1/6 del minimo del 30%, cioè il 5%. La sanzione ridotta è 800 × 5% = 40 euro (per le violazioni successive a quella data, oltre il termine della dichiarazione dell’anno si applica 1/7 del 25%, circa il 3,57%). Caio calcola gli interessi legali per i giorni esatti di ritardo al tasso vigente nell’anno di competenza (va verificato anno per anno). Versa l’imposta, la sanzione e gli interessi con i codici tributo corretti in un unico F24. Documentare bene l’operazione è fondamentale.

    In pratica

    • Se la violazione riguarda anni diversi, il calcolo degli interessi usa il tasso legale vigente in ciascun anno: verifica i tassi storici sul sito MEF.
    • Se hai già ricevuto un processo verbale di constatazione (PVC), la frazione sale a 1/5: agisci prima che arrivi.
    • Dopo la notifica di un atto di accertamento il ravvedimento non è più ammesso: l’unica strada è l’acquiescenza o il ricorso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa significa 'ravvedimento breve' o 'ravvedimento sprint'?

    È il ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza, che permette di pagare la sanzione minima di 1/10 del 12,5%, cioè l’1,25% dell’imposta (per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024: 1/10 del 15%, cioè l’1,5%). È la soluzione più conveniente se ti accorgi dell’errore in tempi rapidi.

    Come si calcola la sanzione ridotta?

    Si prende la sanzione base (25% dell’imposta non versata, ridotta al 12,5% se il versamento avviene entro 90 giorni) e si moltiplica per la frazione prevista dalla tempistica. Per esempio: entro 30 giorni si paga 1/10 di 12,5% = 1,25%; entro 90 giorni si paga 1/9 di 12,5%, circa l’1,39%.

    Come si calcolano gli interessi nel ravvedimento?

    Gli interessi si calcolano giorno per giorno sull’importo dell’imposta non versata, usando il tasso legale vigente nell’anno. Il tasso è fissato ogni anno con decreto del MEF: prima di fare il calcolo verifica quello in vigore.

    Quali codici tributo si usano nell'F24 per il ravvedimento?

    Servono tre codici distinti: uno per l’imposta principale (es. 4001 per IRPEF), uno per la sanzione da ravvedimento (es. 8901) e uno per gli interessi (es. 1989). I codici esatti dipendono dal tributo: consulta la tabella aggiornata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Il ravvedimento mi protegge da controlli futuri?

    Il ravvedimento regolarizza la posizione per la violazione specifica che stai sanando. Non impedisce eventuali controlli su altri aspetti della dichiarazione, ma elimina la sanzione piena per il versamento tardivo che stai regolarizzando.

    Posso fare il ravvedimento anche dopo aver ricevuto una lettera di compliance?

    Sì. La lettera di compliance non è un atto impositivo: puoi ancora ravvederti pagando il dovuto con le sanzioni ridotte. Se invece hai già ricevuto un avviso di accertamento, il ravvedimento non è più ammesso.

    C'è un limite di tempo per il ravvedimento?

    Il ravvedimento è possibile fino alla notifica dell’atto di accertamento. Più aspetti, più alta è la frazione di sanzione: si va da 1/10 (entro 30 giorni) fino a 1/5 dopo il processo verbale di constatazione. Non esiste un termine massimo assoluto, ma una volta ricevuto l’accertamento non si può più ravvedere.