Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Edilizia Industria: livelli, qualifiche e mansioni di operai e impiegati

    CCNL Edilizia Industria (ANCE)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Industria inquadra operai e impiegati in un’unica scala di 7 livelli, dal 1° (il più basso) al 7°. Gli operai occupano i primi quattro: comune (1°), qualificato (2°), specializzato (3°) e operaio di IV livello (4°); gli impiegati vanno dalla 4ª categoria di primo impiego (1°) alla 1ª categoria super (7°). Ogni livello ha un parametro, da 100 a 200, che moltiplica la retribuzione del 1° livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~600.000

    I 7 livelli e i parametri

    Livelli, qualifiche e minimi dal 1° marzo 2026 (CCNL 21 febbraio 2025)
    Livello Parametro Operai Impiegati Paga base oraria operai Minimo di stipendio impiegati
    7° livello 200 — Impiegato di 1ª categoria super — 2.234,71 €
    6° livello 180 — Impiegato di 1ª categoria — 2.011,23 €
    5° livello 150 — Impiegato di 2ª categoria — 1.676,02 €
    4° livello 140 Operaio di IV livello Impiegato di 4° livello 9,04 €/ora 1.564,31 €
    3° livello 130 Operaio specializzato Impiegato di 3ª categoria 8,40 €/ora 1.452,56 €
    2° livello 117 Operaio qualificato Impiegato di 4ª categoria 7,56 €/ora 1.307,31 €
    1° livello 100 Operaio comune Impiegato di 4ª categoria di primo impiego 6,46 €/ora 1.117,36 €

    Paga base oraria e minimo di stipendio sono quelli nazionali in vigore dal 1° marzo 2026; alla busta paga si aggiungono indennità di contingenza, EDR ed elementi territoriali (EVR, indennità territoriale di settore) fissati dagli accordi provinciali. Le prossime tranche, dal 1° marzo 2027, sono nella scheda sulle tabelle retributive del CCNL Edilizia.

    Una scala unica, dal basso verso l’alto

    A differenza di quanto si legge spesso, nel CCNL Edilizia Industria operai e impiegati non hanno due scale separate: stanno sulla stessa scala di sette livelli, numerata dal basso. Il 1° livello è quello d’ingresso (operaio comune, impiegato di primo impiego), il 7° il più alto (impiegato di 1ª categoria super). Un operaio specializzato e un impiegato di 3ª categoria sono entrambi al 3° livello e hanno lo stesso parametro, 130.

    Il parametro è il moltiplicatore del livello: la retribuzione minima di ogni livello è quella del 1° livello moltiplicata per il parametro diviso 100. Dal 1° marzo 2026 il minimo di stipendio del 7° livello (parametro 200) è esattamente il doppio di quello del 1°: 2.234,71 € contro 1.117,36 €. Anche gli aumenti del rinnovo 2025 sono stati distribuiti così: 180 € complessivi al 1° livello, il doppio al 7°.

    Gli operai: quattro qualifiche

    • 1° livello – operaio comune (parametro 100): paga base 6,46 € l’ora;
    • 2° livello – operaio qualificato (117): 7,56 € l’ora;
    • 3° livello – operaio specializzato (130): 8,40 € l’ora;
    • 4° livello – operaio di IV livello (140): 9,04 € l’ora.

    Gli operai sono pagati a ore. Custodi, guardiani, portinai, fattorini e inservienti hanno paghe orarie proprie, più basse di quella dell’operaio comune. Per gli operai ferie e gratifica natalizia non sono pagate direttamente dall’impresa: vengono accantonate presso la Cassa Edile, che le liquida al lavoratore. Per questo la busta paga di un operaio edile si legge diversamente da quella degli altri settori.

    Mansioni degli operai edili per livello: esempi del contratto

    L’art. 77 del CCNL descrive ogni qualifica e dà esempi di mansioni. Eccone una sintesi; l’elenco completo è nel testo del contratto.

    Operai: declaratorie ed esempi di mansioni (art. 77 CCNL 21 febbraio 2025)
    Livello Chi è Esempi dal contratto
    1° – operaio comune Esegue lavori in cui prevale lo sforzo fisico con attribuzioni semplici, o servizi che richiedono conoscenze acquisibili in pochi giorni; comprende gli aiutanti di qualificati e specializzati addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (correzione delle malte, approvvigionamento dei materiali al piano, lavori murari semplici), addetto a montaggio e smontaggio di stampi già predisposti
    2° – operaio qualificato Esegue lavori che richiedono una specifica normale capacità muratore e carpentiere per i lavori non riservati agli specializzati, pontatore con elementi predisposti, cementista, addetto al montaggio di pannelli prefabbricati, autista di autobetoniera con manutenzione ordinaria, palista, pompista
    3° – operaio specializzato Esegue lavori particolari che richiedono speciale competenza pratica, da tirocinio o preparazione tecnico-pratica muratore che costruisce pilastri, archi, volte e murature a faccia vista; carpentiere e ferraiolo che lavorano su disegno; gruista ed escavatorista che curano anche manutenzione e riparazione della macchina; pavimentatore, stuccatore, fochino, impermeabilizzatore
    4° – operaio di IV livello Solo i profili elencati dal contratto, di elevata specializzazione e autonomia operaio con esperienza pluriennale di muratura e carpenteria che interpreta il disegno; operatore di centrale di betonaggio; manovratore di macchine complesse per gallerie; rocciatore; tubista e giuntista saldatore; addetto al varo di travi precompresse

    Caposquadra: più 10%

    Chi è preposto dall’impresa a guidare un gruppo di cinque o più operai lavorando insieme a loro ha diritto, per la durata dell’incarico, a una maggiorazione del 10% sugli elementi della retribuzione (paga base, ex contingenza, indennità territoriale di settore) e comunque a una paga non inferiore a quella dell’operaio qualificato.

    Gli impiegati: dalla 4ª categoria alla 1ª super

    Le qualifiche impiegatizie conservano i nomi delle vecchie categorie, che vanno lette al contrario rispetto ai livelli: la 4ª categoria è la più bassa e la 1ª super la più alta. L’impiegato di 4ª categoria entra al 1° livello se è al primo impiego, altrimenti al 2°; la 3ª categoria è al 3° livello; l’impiegato di 4° livello al 4°; la 2ª categoria al 5°; la 1ª categoria al 6°; la 1ª categoria super al 7°. Gli impiegati sono pagati a mese, con il minimo di stipendio indicato in tabella.

    Mansioni degli impiegati e quadri

    Impiegati: declaratorie ed esempi di mansioni (art. 77 CCNL 21 febbraio 2025)
    Livello Categoria Esempi dal contratto
    1° 4ª categoria primo impiego dattilografi, centralinisti, addetti a scritturazione e copia, addetti all’inserimento dati, che non hanno ancora due anni di servizio nella mansione, anche in altre aziende
    2° 4ª categoria impiegati d’ordine con mansioni esecutive: oltre ai profili del 1° livello, addetti a mansioni semplici di segreteria e al controllo dei documenti contabili del movimento dei materiali
    3° 3ª categoria impiegati d’ordine tecnici e amministrativi: addetto a calcoli e computi della contabilità dei lavori, addetto esecutivo alle paghe e ai contributi
    4° impiegato di 4° livello assistente tecnico (già di 3ª categoria) in cantieri che richiedono generica preparazione, programmatore, addetto alla grafica tecnica, progettista CAD
    5° 2ª categoria impiegati di concetto: assistente tecnico che distribuisce il lavoro agli operai e misura i lavori, disegnatore di concetto, contabile che imposta il libro giornale, addetto alle paghe con diretta responsabilità
    6° 1ª categoria impiegati di concetto con funzioni direttive e autonomia di iniziativa; tra gli esempi, il coordinatore di più centrali di betonaggio e il responsabile del cantiere di restauro
    7° 1ª categoria super e quadri impiegati con funzioni direttive formalmente preposti a settori o unità di particolare rilievo; i quadri sono, fra questi, chi svolge con continuità ruoli di alta specializzazione, coordinamento e gestione

    Il 7° livello e i quadri

    Il CCNL non ha un livello «quadro» separato: i quadri sono inquadrati al 7° livello, con lo stesso minimo dell’impiegato di 1ª categoria super, e ricevono un’indennità di funzione di 140 € al mese, che può assorbire l’eventuale superminimo individuale fino a 70 €, cioè fino alla metà dell’indennità (art. 76). Chi svolge mansioni da quadro, non in sostituzione di un collega assente, ottiene la qualifica dopo 6 mesi.

    Passaggi di livello

    Il livello dipende dalle mansioni effettivamente svolte. Chi è adibito stabilmente a mansioni di un livello superiore ha diritto al passaggio secondo l’art. 2103 c.c.: dopo il periodo fissato dal contratto collettivo o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi, salvo che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto. Nel frattempo gli spetta il trattamento del livello superiore.

    Casi pratici

    Tizio – Da qualificato a specializzato
    Tizio è operaio qualificato (2° livello) e viene riconosciuto operaio specializzato (3° livello). Dal 1° marzo 2026 la sua paga base oraria passa da 7,56 a 8,40 €: +11,1%, lo stesso rapporto che c’è fra i parametri 117 e 130.
    Caia – Geometra al primo impiego
    Caia, geometra senza esperienza, viene assunta in ufficio tecnico per i computi e la contabilità dei lavori. Il 1° livello non fa al caso suo: il primo impiego riguarda solo dattilografi, centralinisti, addetti a scritturazione e inserimento dati. L’addetto a calcoli e computi della contabilità dei lavori è impiegato tecnico di 3ª categoria, cioè 3° livello, con un minimo di stipendio di 1.452,56 € al mese dal 1° marzo 2026. Se diventa assistente tecnico che distribuisce il lavoro in cantiere passa alla 2ª categoria, 5° livello.
    Sempronio – Stesso livello, paga diversa
    Sempronio è operaio specializzato, Mevio impiegato di 3ª categoria: sono entrambi al 3° livello con parametro 130. Il primo è pagato a ore (8,40 € di paga base) con ferie e gratifica accantonate in Cassa Edile; il secondo a mese (1.452,56 € di minimo di stipendio).

    Domande frequenti

    Che livello è l’escavatorista nel CCNL Edilizia Industria?
    Il gruista e l’escavatorista che conducono la macchina e ne curano manutenzione, riparazione, montaggio e smontaggio sono operai specializzati, 3° livello (parametro 130).
    Il 7° livello è il livello quadro?
    Sì, i quadri stanno al 7° livello insieme agli impiegati di 1ª categoria super, con lo stesso minimo; in più hanno un’indennità di funzione di 140 € al mese.
    Che livello è una segretaria in un’impresa edile?
    Le mansioni semplici di segreteria sono della 4ª categoria, 2° livello. Il 1° livello di primo impiego vale solo per dattilografi, centralinisti, addetti a scritturazione e inserimento dati con meno di due anni nella mansione.
    Quanti livelli ha il CCNL Edilizia Industria?
    Sette, in una scala unica per operai e impiegati, dal 1° (il più basso) al 7°. Gli operai occupano i livelli dal 1° al 4°, gli impiegati tutti e sette.
    Quali sono i parametri dei livelli?
    1° livello 100, 2° 117, 3° 130, 4° 140, 5° 150, 6° 180, 7° 200. La retribuzione minima di ogni livello è quella del 1° moltiplicata per il parametro diviso 100.
    Che livello è l’operaio specializzato?
    Il 3° livello, parametro 130. L’operaio comune è al 1°, il qualificato al 2°, l’operaio di IV livello al 4°.
    Il 1° livello impiegati è il più alto?
    No, è il più basso: è l’impiegato di 4ª categoria di primo impiego. Il livello più alto è il 7°, impiegato di 1ª categoria super. La numerazione delle vecchie categorie impiegatizie (dalla 4ª alla 1ª) va al contrario rispetto ai livelli.
    Quanto prende di paga base un operaio comune edile nel 2026?
    Dal 1° marzo 2026 la paga base nazionale è di 6,46 € l’ora, a cui si aggiungono contingenza, EDR ed elementi territoriali; dal 1° marzo 2027 sale a 6,75 €.

    Fonti: tabelle ANCE, CCNL 21/2/2025. · CCNL 21 febbraio 2025, testo (artt. 76 e 77, classificazione) Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria e tutele e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 156 D.P.R. 115/2002 – Spese nella procedura di vendita di beni confiscati

    Art. 156 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Le spese anticipate dall'erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio; b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato; c) l'indennità di custodia; d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.

  • Art. 66-sexies D.Lgs. 209/2005 – Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo

    Art. 66-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato conformemente alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei seguenti principi: a) in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione; b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività; c) la funzione lineare di cui al comma 2, utilizzata per calcolare il Requisito Patrimoniale Minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa con un livello di confidenza dell'ottantacinque per cento (85%) su un periodo di un anno; d) il livello minimo assoluto è pari a 3.600.000 euro per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il Requisito Patrimoniale Minimo non può essere inferiore a 1.200.000 euro.

    2. Fatto salvo il comma 3, il Requisito Patrimoniale Minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell'impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.

    3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), il Requisito Patrimoniale Minimo non può scendere al di sotto del venticinque per cento (25%) né superare il quarantacinque per cento (45%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa, calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II e Sezione III.

    4. Fino al 31 dicembre 2017, l'IVASS ha la facoltà di esigere che l'impresa applichi le percentuali di cui al comma 3 solo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II.

    5. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale Minimo almeno ogni tre mesi e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.

    6. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità su base trimestrale.

    7. Se il Requisito Patrimoniale Minimo dell'impresa coincide con uno dei limiti di cui al comma 3, tale impresa fornisce all'IVASS le informazioni necessarie a comprendere adeguatamente le ragioni per cui si è verificata tale coincidenza.

  • Welfare e sanità integrativa nel CCNL Commercio: EST, QuAS e Fon.Te

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il CCNL Commercio Confcommercio offre un articolato sistema di welfare contrattuale: EST per la sanità integrativa degli impiegati, QuAS specifico per i Quadri, Fon.Te per la pensione complementare, Fonservizi per la formazione continua. Tutti i contributi sono a carico del datore di lavoro. Il rinnovo 2024 ha aumentato di 40 € il contributo annuo a QuAS in due tranche da 20 €.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale CCNL Commercio
    Strumento Tipo Beneficiari Costo
    EST (Ente per la Sanità Terziario) Sanità integrativa Impiegati (livelli I-VII) Fissato dal regolamento del fondo
    QuAS (Quadri Assistenza Sanitaria) Sanità Quadri Quadri Contributo datore +40 €/anno dal 2026
    Fon.Te Pensione complementare Tutti 1,55-2% datore + 1,2% lavoratore (volontario)
    Fonservizi Formazione continua Tutti 0,30% retribuzione datore
    Quadrifor Formazione Quadri Quadri Contributo datore

    EST: la sanità integrativa per impiegati

    EST (Ente per la Sanità del Terziario) è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per gli impiegati del CCNL Commercio Confcommercio. L’iscrizione è obbligatoria per tutti i dipendenti dal I al VII livello, con contributi interamente a carico del datore di lavoro (circa 10-12 € mensili per lavoratore).

    Cosa copre EST (massimali e franchigie variabili):

    • Visite specialistiche e accertamenti diagnostici
    • Prestazioni odontoiatriche (ablazione tartaro, otturazioni, ortodonzia ridotta)
    • Ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici
    • Cure dentarie complesse (impianti, protesi)
    • Prevenzione oncologica e check-up
    • Rimborsi per terapie e cure post-infortunio

    Modalità di fruizione: diretta (presso strutture convenzionate, con ticket di franchigia) o indiretta (rimborso post-spesa secondo nomenclatore).

    QuAS: la sanità integrativa per i Quadri

    QuAS è il fondo sanitario specifico per i Quadri del CCNL Commercio, con coperture e massimali superiori a EST. Il contributo è a carico del datore.

    Il rinnovo del 22 marzo 2024 ha previsto un aumento di 40 € annui del contributo a QuAS, suddiviso in due tranche:

    • +20 € dal 1° gennaio 2025
    • +20 € dal 1° gennaio 2026

    Coperture QuAS: prestazioni medico-specialistiche, ricoveri con maggiorazione, prestazioni odontoiatriche di alto livello, rimborsi spese mediche maggiorate rispetto a EST.

    Fon.Te: la pensione complementare

    Fon.Te è il fondo pensione di settore (vedi articolo dedicato sul TFR). Aderirvi è volontario ma comporta un contributo aggiuntivo del datore di lavoro:

    • Contributo datore: 1,55%-2% della retribuzione utile (varia per accordi specifici, solo se il lavoratore aderisce e contribuisce a sua volta)
    • Contributo lavoratore: minimo 1,2%, fino a 5.164,57 € annui deducibili fiscalmente
    • TFR: 100% del TFR maturando può essere destinato al fondo

    Adesione entro 6 mesi dall’assunzione. La scelta di destinare il TFR a Fon.Te è generalmente irreversibile.

    Fonservizi e Quadrifor: la formazione continua

    Il CCNL Commercio prevede anche due fondi per la formazione professionale:

    • Fonservizi: fondo interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti del Commercio. Contributo: 0,30% della retribuzione versato dal datore. Finanzia corsi di aggiornamento, riqualificazione professionale, lingue, sicurezza.
    • Quadrifor: fondo specifico per la formazione dei Quadri del Terziario. Eroga corsi di alta formazione manageriale, leadership, digital skills.

    I lavoratori e i Quadri possono utilizzare i corsi attivati dai fondi gratuitamente o con costi calmierati.

    Vantaggio fiscale del welfare

    Tutti gli strumenti welfare elencati godono di esenzione fiscale e contributiva (art. 51 c. 2 TUIR), purché:

    • Le prestazioni siano servizi/coperture e non denaro
    • Siano fornite tramite fondo riconosciuto o piattaforma certificata
    • Riguardino la generalità dei dipendenti o categorie omogenee (es. Quadri)

    Effetto: il valore reale del welfare è del 30-50% superiore alla stessa cifra erogata come retribuzione (perché esente da IRPEF e contributi).

    Casi pratici

    Tizio – Visita odontoiatrica con EST
    Tizio (V livello) deve fare un’otturazione (~300 €). EST copre il 50% della tariffa secondo nomenclatore: rimborso ~150 €. Tizio paga la sua parte e fa richiesta di rimborso EST con fattura. Senza EST avrebbe pagato l’intero importo.
    Caia – Quadro con copertura QuAS
    Caia è Quadro e ha bisogno di un ricovero per intervento. QuAS le rimborsa la differenza tra struttura privata convenzionata e ticket SSN, oltre alle spese accessorie (giorni di degenza, anestesista). Risparmio: oltre 2.000 € rispetto alla copertura SSN+EST standard.
    Sempronio – Adesione a Fon.Te
    Sempronio (III livello, 25 anni) aderisce a Fon.Te. Versa 1,3% di contributo personale (deducibile fiscalmente), il datore versa 1,55%, e destina il 100% del TFR maturando. Su 40 anni di carriera, il montante atteso a 65 anni è significativamente superiore al TFR in azienda.

    Domande frequenti

    Cos'è EST?
    L’Ente per la Sanità del Terziario, fondo di sanità integrativa obbligatorio per gli impiegati del CCNL Commercio. Contributi interamente a carico del datore. Copre visite, diagnostica, odontoiatria, ricoveri.
    Cosa cambia con il rinnovo 2024 per QuAS?
    +40 € annui di contributo del datore in due tranche: +20 € dal 2025 e +20 € dal 2026. Migliori coperture per i Quadri.
    Conviene aderire a Fon.Te?
    Sì se hai orizzonte lungo. Vantaggi: contributo datore 1,55-2%, deduzione fiscale dei versamenti personali fino a 5.164 €/anno, rendimento atteso superiore alla rivalutazione legale TFR.
    Cosa è Fonservizi?
    Fondo interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti Commercio. Finanzia corsi di aggiornamento, lingue, sicurezza. Contributo 0,30% retribuzione versato dal datore.
    Posso convertire premi in welfare?
    Sì. Il premio di risultato aziendale convertito in welfare gode di esenzione totale fiscale e contributiva. Convenienza superiore rispetto al PdR in denaro (che sconta l’imposta sostitutiva dell’1% e i contributi).

    Fonti: Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il CCNL Commercio Confcommercio prevede sia la tredicesima (a dicembre) sia la quattordicesima (a luglio), ciascuna pari a una mensilità intera. È una caratteristica peculiare rispetto a CCNL come il Metalmeccanici che hanno solo la tredicesima. Si aggiungono premi di risultato negoziati a livello aziendale e welfare contrattuale (EST, QuAS, Fon.Te) finanziato dal datore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Mensilità e voci aggiuntive nel CCNL Commercio
    Voce Importo Periodicità
    Tredicesima 1 mensilità intera Dicembre
    Quattordicesima 1 mensilità intera Luglio
    Totale mensilità annue 14 –
    Premio di risultato (variabile) Negoziato aziendalmente Annuale
    Welfare EST / QuAS A carico datore Continuativo
    Convertibilità PdR in welfare Esenzione fiscale totale Su scelta lavoratore

    14 mensilità: tredicesima e quattordicesima

    Il CCNL Commercio Confcommercio è uno dei contratti che prevedono 14 mensilità: oltre ai 12 stipendi mensili, c’è la tredicesima a dicembre (da pagare in coincidenza con la vigilia di Natale, art. 220) e la quattordicesima a luglio (da pagare il 1° luglio, sulla retribuzione in atto al 30 giugno, art. 221).

    Ciascuna è pari a una mensilità intera. La base di calcolo include minimo tabellare, scatti, indennità fisse continuative; sono escluse voci variabili.

    Maturazione: con un servizio inferiore ai 12 mesi precedenti spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio. Per la tredicesima il periodo è l’anno che termina a Natale, per la quattordicesima i 12 mesi fino al 30 giugno. Per chi è in servizio tutto il periodo spettano integralmente.

    Tredicesima: calcolo e pagamento

    La tredicesima si paga in coincidenza con la vigilia di Natale ed è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari). Esempio: V livello, retribuzione minima di 1.691,70 € dal 1° novembre 2026 (paga base, contingenza e terzo elemento: vedi le tabelle retributive del CCNL Commercio) + 1 scatto di anzianità (20,30 €, art. 205) = 1.712,00 €. Tredicesima di dicembre 2026: 1.712,00 € lordi.

    Tassazione IRPEF ordinaria. Su questa mensilità non si applicano alcune detrazioni mensili, quindi il netto è di solito leggermente inferiore a quello di una mensilità ordinaria.

    Quattordicesima: la specificità del Commercio

    La quattordicesima è una caratteristica peculiare del CCNL Commercio (presente anche in altri CCNL del terziario come Studi Prof, Turismo, ma assente nei Metalmeccanici Industria e in molti settori manifatturieri).

    Si paga il 1° luglio ed è pari a una mensilità della retribuzione di fatto in atto al 30 giugno (art. 221). Per il resto vale lo stesso meccanismo della tredicesima. Non spetta a chi, all’entrata in vigore del contratto, riceveva già mensilità oltre la tredicesima (se di importo inferiore, spetta la differenza).

    Effetto pratico: il lavoratore Commercio percepisce 14 stipendi annui (vs 13 nel Metalmeccanici), quindi a parità di retribuzione mensile il suo lordo annuo è del ~8% superiore.

    Premi di risultato e welfare

    Oltre a 13ª e 14ª, il CCNL Commercio prevede:

    • Premi di risultato (PdR): negoziati a livello aziendale con accordo sindacale, legati a obiettivi misurabili (produttività, redditività, qualità). Regime fiscale: imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 € l’anno nel 2026 e nel 2027, per redditi di lavoro dipendente fino a 80.000 € nell’anno precedente.
    • Conversione PdR in welfare: esenzione totale fiscale e contributiva. Esempio: 2.000 € di PdR convertiti in welfare valgono 2.000 € (vs ~1.300 € netti in denaro).
    • Welfare contrattuale: contributi datore a EST (sanità integrativa per impiegati), QuAS (sanità Quadri), Fon.Te (pensione complementare), Fonservizi (formazione).

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima + Quattordicesima
    Tizio è al IV livello con uno scatto di anzianità (20,66 €). Al 30 giugno 2026 la sua retribuzione minima è di 1.783,75 € (paga base 1.257,46 €, contingenza 524,22 €, terzo elemento 2,07 €): quattordicesima di luglio 2026 = 1.783,75 + 20,66 = 1.804,41 € lordi. Dal 1° novembre 2026 il minimo sale a 1.818,75 €: tredicesima di dicembre 2026 = 1.839,41 € lordi. Totale delle due mensilità aggiuntive: 3.643,82 € lordi. Attenzione: la sola paga base (1.292,46 € da novembre) non è la base corretta.
    Caia – Conversione PdR in welfare
    Caia ha maturato un PdR aziendale di 1.500 €. Sceglie di convertirlo interamente in welfare (rimborsi spese mediche, abbonamento palestra, buoni spesa). Risultato: 1.500 € netti di welfare (esenti). In denaro avrebbe pagato 15 € di imposta sostitutiva (1%) più i contributi INPS.
    Sempronio – Quadro con detassazione
    Sempronio è Quadro. L’aumento contrattuale è di +60,77 €/mese, circa 850 € lordi l’anno su 14 mensilità. L’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti dei rinnovi vale solo per chi nel 2025 ha avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 33.000 €: un Quadro di norma lo supera, quindi l’aumento è tassato in modo ordinario.

    Domande frequenti

    Il CCNL Commercio prevede la quattordicesima?
    Sì, una caratteristica peculiare: una mensilità intera erogata a luglio. Sommata alla tredicesima di dicembre, fa 14 mensilità annue.
    Quando arrivano 13ª e 14ª?
    Tredicesima in coincidenza con la vigilia di Natale (art. 220); quattordicesima il 1° luglio (art. 221). Con meno di 12 mesi di servizio spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi lavorati.
    Come si calcola la base di 13ª e 14ª?
    Minimo tabellare + scatti di anzianità + indennità fisse continuative. Esclude straordinari, premi, indennità di trasferta e altre voci variabili.
    Cosa è il PdR convertito in welfare?
    Il premio di risultato aziendale può essere convertito in welfare (rimborsi spese, beni, servizi). Esenzione totale fiscale e contributiva. Più conveniente del PdR in denaro (che sconta l’imposta sostitutiva dell’1% e i contributi).
    Maturano 13ª e 14ª anche in maternità?
    Sì, il periodo di maternità obbligatoria è equiparato al servizio ai fini di tutte le mensilità aggiuntive (13ª, 14ª, TFR).

    Fonti: Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Apprendistato professionalizzante nel CCNL Commercio Confcommercio

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Nel CCNL Terziario Confcommercio l’apprendistato professionalizzante dura 36 mesi per i livelli dal II al V e 24 mesi per il VI (art. 64). L’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello di destinazione per la prima metà del periodo e un livello sotto per la seconda metà (art. 53). La formazione professionalizzante va da 120 a 240 ore complessive secondo il livello finale (art. 65).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato Commercio: durata e formazione (artt. 64 e 65)
    Livello finale Durata Formazione professionalizzante complessiva
    II 36 mesi 240 ore (210 con diploma di scuola superiore o laurea)
    III 36 mesi 210 ore
    IV 36 mesi 180 ore
    V 36 mesi 160 ore
    VI 24 mesi 120 ore

    Le ore sono complessive sull’intero periodo e possono essere anticipate. L’art. 68 prevede regole particolari per chi ha un titolo di studio coerente con la qualifica.

    Caratteristiche dell'apprendistato

    • Età: dai 18 ai 29 anni compiuti (17 per chi ha già una qualifica professionale)
    • Forma scritta obbligatoria, con il piano formativo individuale
    • Retribuzione: quella del livello di inquadramento effettivo, che sale a metà percorso

    Inquadramento: due livelli sotto, poi uno

    Per l’art. 53 l’apprendista è inquadrato due livelli sotto quello della mansione per la prima metà del periodo e un livello sotto per la seconda metà; alla fine è inquadrato al livello della qualifica conseguita. Chi è assunto per una qualifica del VI livello resta al VII livello per la prima metà del periodo.

    Esempio: apprendista destinato al III livello, 36 mesi. Primi 18 mesi al V livello, mesi 19-36 al IV, poi III livello.

    Agevolazioni contributive

    • Il contributo a carico del datore è ridotto al 10% della retribuzione per tutta la durata dell’apprendistato.
    • Per le aziende fino a 9 dipendenti è dell’1,5% il primo anno e del 3% il secondo, poi del 10%.
    • Il beneficio continua per 12 mesi dopo la conferma in servizio.
    • Gli apprendisti non contano nelle soglie dimensionali previste da leggi e contratti (art. 47 D.Lgs. 81/2015).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista destinato al III livello
    Tizio è assunto per diventare contabile di III livello: 36 mesi e 210 ore di formazione. Per i primi 18 mesi è al V livello (1.136,07 € di minimo da novembre 2025), poi al IV (1.257,46 €); alla fine passa al III (1.453,94 €). Da novembre 2026 i minimi salgono con l’ultima tranche del rinnovo.
    Caia – Apprendista commessa di IV livello
    Caia è assunta per una qualifica di IV livello: 36 mesi e 180 ore di formazione. Primi 18 mesi al VI livello, poi al V, alla fine al IV.
    Sempronio – Formazione non svolta
    Sempronio scopre che il datore non gli ha fatto svolgere la formazione prevista dal piano. Se l’inadempimento è grave e impedisce la qualifica, il datore deve versare la differenza tra i contributi pagati e quelli dovuti per il livello finale, maggiorata del 100% (art. 47 D.Lgs. 81/2015).

    Domande frequenti

    Quanto dura l'apprendistato Commercio?
    36 mesi per i livelli dal II al V, 24 mesi per il VI (art. 64).
    Come si applica il sotto-inquadramento?
    Due livelli sotto la destinazione per la prima metà del periodo, un livello sotto per la seconda metà (art. 53).
    Quanto guadagna un apprendista Commercio?
    Il minimo del livello in cui è effettivamente inquadrato. Per un apprendista destinato al III livello: da novembre 2025 1.136,07 € (V livello) nella prima metà e 1.257,46 € (IV) nella seconda, per 14 mensilità.
    Quante ore di formazione deve fare l'apprendista?
    Da 120 a 240 ore complessive secondo il livello finale (art. 65): 240 per il II livello, 210 per il III, 180 per il IV, 160 per il V, 120 per il VI.
    Quali vantaggi per il datore?
    Contributi ridotti al 10% (1,5% e 3% nei primi due anni per le aziende fino a 9 dipendenti), per altri 12 mesi dopo la conferma; gli apprendisti non contano nelle soglie dimensionali.

    Fonti: CCNL Commercio, art. 53 — Inquadramento · art. 64 — Durata · art. 65 — Formazione. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • TFR nel CCNL Commercio Confcommercio: calcolo, rivalutazione e Fon.Te

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Commercio Confcommercio si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5 e rivalutando annualmente con 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT. Il lavoratore può conferire il TFR maturando a Fon.Te, il fondo pensione complementare di settore. Anticipazione possibile con almeno 8 anni di anzianità per spese mediche, prima casa o congedi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    TFR Commercio – Quadro complessivo
    Voce Valore
    Quota annua accantonata Retribuzione annua ÷ 13,5
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI
    Imposta sostitutiva rivalutazione 17%
    Anticipazione: anzianità minima 8 anni presso stesso datore
    Anticipazione: tetto Max 70% del TFR maturato
    Fondo pensione di settore Fon.Te
    Contributi Fon.Te (CCNL Terziario) 0,55% lavoratore + 1,55% datore (apprendisti: 1,05% datore), più il TFR
    Adesione Fon.Te Volontaria; dal 1° luglio 2026 automatica per i neoassunti alla prima assunzione, con rinuncia entro 60 giorni

    Calcolo del TFR

    La quota annua di TFR nel CCNL Commercio (come per tutti i settori) si calcola dividendo la retribuzione utile dell’anno per 13,5. La retribuzione utile comprende: minimo tabellare, scatti, superminimi, 13ª e 14ª, indennità continuative.

    Non entrano invece i compensi per lavoro straordinario e festivo, i rimborsi spese, le una tantum non contrattuali e l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 249).

    Esempio: III livello con la retribuzione minima in vigore dal 1° novembre 2025, 1.983,91 € al mese (paga base, contingenza e terzo elemento: vedi le tabelle retributive del CCNL Commercio), per 14 mensilità = 27.774,74 € l’anno.

    Quota TFR maturata = 27.774,74 / 13,5 = 2.057,39 €/anno.

    Su 10 anni di servizio, a retribuzione costante, si accantonano circa 20.574 €, a cui si aggiunge ogni anno la rivalutazione (1,5% più il 75% dell’aumento dei prezzi ISTAT). Con gli aumenti dei minimi previsti dal rinnovo la quota annua cresce.

    Rivalutazione annua

    Il TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente è rivalutato annualmente:

    • 1,5% fisso (componente certa)
    • 75% dell’incremento dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) rilevato a dicembre

    La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17%, prelevata dal datore in sede di liquidazione.

    In anni di alta inflazione (es. 2022-2023, ISTAT >7%) la rivalutazione totale supera il 6%. In anni di bassa inflazione si attesta sul 2-3%.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore può chiedere un anticipo del TFR maturato fino al 70%, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, per:

    • spese mediche straordinarie documentate (proprie o per familiari fiscalmente a carico)
    • acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli)
    • congedi parentali o per formazione (anche prima degli 8 anni)

    L’anticipazione va richiesta per iscritto con documentazione delle spese.

    Fon.Te: la pensione complementare del Terziario

    Fon.Te è il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori del CCNL Commercio, attivo da oltre 20 anni. Aderirvi è una scelta volontaria che comporta:

    • Contributo datore: 1,55% della retribuzione utile per il TFR (1,05% per gli apprendisti)
    • Contributo lavoratore: minimo 0,55%; i versamenti al fondo sono deducibili fino a 5.300 € l’anno (dal 2026)
    • TFR: 100% del TFR maturando può essere destinato al fondo (di norma irreversibile)

    Vantaggi: rendimento atteso superiore alla rivalutazione legale del TFR su orizzonti lunghi, detassazione finale (9-15% vs IRPEF ordinaria), contributo aggiuntivo del datore.

    Dal 1° luglio 2026 i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione aderiscono automaticamente al fondo di categoria, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8, commi 7 e 7-quater, D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025). Fonte delle aliquote: tabella di contribuzione di Fon.Te aggiornata al 23 marzo 2026.

    Casi pratici

    Tizio – TFR su 10 anni come III livello
    Tizio (III livello) ha lavorato 10 anni con la retribuzione minima di 1.983,91 € al mese per 14 mensilità (27.774,74 € l’anno). Quota TFR annua: 27.774,74 / 13,5 = 2.057,39 €. Totale accantonato a retribuzione costante: circa 20.574 €, più le rivalutazioni annue.
    Caia – Anticipo TFR per acquisto casa
    Caia (II livello, 12 anni anzianità) ha accumulato 28.000 € di TFR. Sta acquistando la prima casa. Chiede anticipo del 70% (= 19.600 €) presentando contratto preliminare.
    Sempronio – Adesione a Fon.Te
    Sempronio è stato appena assunto IV livello. Aderisce a Fon.Te: destina il 100% del TFR e versa lo 0,55% di contributo personale; il datore aggiunge l’1,55% della retribuzione utile per il TFR. Se fosse alla prima assunzione dopo il 1° luglio 2026 e non facesse nulla, l’adesione scatterebbe in automatico, salvo rinuncia entro 60 giorni.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Commercio?
    Quota annua = retribuzione utile annua ÷ 13,5. Rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% indice ISTAT. Imposta sostitutiva 17% sulla rivalutazione.
    Quando viene pagato il TFR finale?
    All’atto della cessazione, nei tempi tecnici necessari per calcolare la rivalutazione e comunque non oltre 45 giorni dalla fine del rapporto (art. 253); in caso di ritardo non imputabile al lavoratore sono dovuti gli interessi. È soggetto a tassazione separata.
    Posso chiedere un anticipo del TFR?
    Sì, con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, una sola volta, per causali specifiche (spese mediche, prima casa, congedi). Massimo 70% del TFR maturato.
    Cos'è Fon.Te?
    È il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori del CCNL Commercio. Aderendo si destina il TFR al fondo invece di lasciarlo in azienda, ricevendo in più un contributo del datore (1,55% della retribuzione utile per il TFR).
    Conviene aderire a Fon.Te?
    Sì se hai un orizzonte temporale lungo (>15-20 anni). Vantaggi: contributo datore aggiuntivo, deduzione fiscale dei versamenti, rendimento atteso superiore alla rivalutazione legale TFR su lungo periodo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Nel CCNL Commercio Confcommercio il preavviso dipende dal livello e dall’anzianità ed è diverso per licenziamento e dimissioni. In caso di licenziamento va da 15 giorni (VI e VII livello fino a 5 anni) a 120 giorni (Quadri e I livello oltre 10 anni); in caso di dimissioni da 10 a 90 giorni. I termini decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun mese e l’indennità sostitutiva comprende i ratei di tredicesima e quattordicesima.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Preavviso di licenziamento

    Termini di preavviso in caso di licenziamento, giorni di calendario (art. 247)
    Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e I livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni
    II e III livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    IV e V livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    VI e VII livello 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    Preavviso di dimissioni

    Per le dimissioni il contratto ha una tabella propria, con termini più brevi:

    Termini di preavviso in caso di dimissioni, giorni di calendario (art. 254)
    Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e I livello 45 giorni 60 giorni 90 giorni
    II e III livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    IV e V livello 15 giorni 20 giorni 30 giorni
    VI e VII livello 10 giorni 15 giorni 15 giorni

    L’anzianità si intende di servizio compiuto: con 5 anni esatti si è ancora nella prima fascia. Il livello è quello indicato in busta paga.

    Da quando decorre: il 1° o il 16 del mese

    Particolarità del CCNL Commercio: i termini non partono dal giorno dopo la comunicazione, ma dal 1° o dal 16 di ciascun mese. In pratica: se la comunicazione arriva fra il 1° e il 15, il preavviso parte dal 16 dello stesso mese; se arriva dal 16 a fine mese, parte dal 1° del mese successivo.

    Le dimissioni si presentano con la procedura telematica del Ministero del lavoro (D.Lgs. 151/2015), salvo i casi esclusi; il licenziamento va comunicato per iscritto con un mezzo che certifichi la data di ricevimento (raccomandata, consegna a mano con firma, PEC).

    Esempi di calcolo: quando finisce il rapporto

    Decorrenza e ultimo giorno di lavoro (giorni di calendario)
    Caso Comunicazione Decorrenza Ultimo giorno
    III livello, 3 anni, dimissioni: 20 giorni 14 agosto 16 agosto 4 settembre
    II livello, 4 anni, dimissioni: 20 giorni 31 luglio 1° agosto 20 agosto
    V livello, 4 anni, dimissioni: 15 giorni 10 aprile 16 aprile 30 aprile
    IV livello, 12 anni, licenziamento: 45 giorni 20 febbraio 1° marzo 14 aprile

    I giorni sono di calendario: sabati, domeniche e festivi si contano. Si parte dal giorno di decorrenza e lo si conta come primo giorno di preavviso.

    Indennità sostitutiva

    Se il datore licenzia senza far lavorare il preavviso, deve un’indennità pari alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima. Se è il lavoratore a non dare il preavviso, il datore può trattenere dalle competenze finali una somma calcolata allo stesso modo sui termini delle dimissioni.

    Su richiesta del dimissionario il datore può rinunciare al preavviso e far cessare subito il rapporto, senza dovere nulla per il periodo non lavorato. Se invece è il datore, di sua iniziativa, a chiudere il rapporto prima della scadenza del preavviso di dimissioni, deve pagare l’indennità per i giorni anticipati.

    Apprendisti, part-time, prova, contratto a termine e ferie

    • Apprendisti: durante l’apprendistato si può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo; se manca il preavviso si applica l’indennità sostitutiva del CCNL. Alla fine del periodo formativo chi non vuole proseguire deve dare un preavviso scritto di 30 giorni, che decorre dalla scadenza del periodo di formazione (art. 49).
    • Part-time: i termini sono gli stessi del tempo pieno, in giorni di calendario, qualunque sia l’orario, e decorrono anch’essi dal 1° o dal 16 del mese (art. 98).
    • Periodo di prova: ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento senza preavviso, con diritto a TFR e ratei di mensilità aggiuntive e ferie (art. 121).
    • Contratto a termine: alla scadenza il rapporto finisce senza preavviso; prima della scadenza si può recedere solo per giusta causa (art. 2119 c.c.).
    • Ferie: il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie (art. 2109 c.c.): le ferie non godute si pagano con le competenze finali.
    • Giusta causa: chi si dimette per giusta causa non deve il preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva (art. 2119 c.c.).

    Tutele del licenziamento

    Restano ferme le regole di legge:

    • Forma scritta obbligatoria con indicazione dei motivi (art. 2 L. 604/1966)
    • Tentativo di conciliazione davanti all’Ispettorato per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con più di 15 dipendenti, solo per gli assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 7 L. 604/1966)
    • Termini di impugnazione: 60 giorni dalla comunicazione, poi 180 giorni per il deposito del ricorso in tribunale
    • Licenziamento illegittimo: reintegrazione o indennità secondo il regime applicabile (art. 18 dello Statuto per gli assunti prima del 7 marzo 2015, D.Lgs. 23/2015 per gli altri)

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni al V livello con 4 anni
    Tizio, V livello con 4 anni di servizio, presenta le dimissioni il 10 aprile 2026. Per le dimissioni il suo termine è di 15 giorni. Poiché la comunicazione arriva nella prima metà del mese, il preavviso parte dal 16 aprile e termina il 30 aprile: lavora fino a quel giorno e riceve ultima busta paga, ratei di 13ª e 14ª, ferie residue e TFR.
    Caia – Quadro licenziata con 8 anni
    Caia, quadro con 8 anni di servizio, riceve il 20 febbraio 2026 un licenziamento per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato. Il termine per il licenziamento è di 90 giorni, che sarebbero decorsi dal 1° marzo. L’azienda le deve l’indennità sostitutiva: 90 giorni di retribuzione di fatto, comprensivi dei ratei di 13ª e 14ª, oltre a ferie residue e TFR.
    Sempronio – Dimissioni senza preavviso
    Sempronio, IV livello con 6 anni di servizio, si dimette e smette di lavorare il giorno stesso. Il suo termine di dimissioni era di 20 giorni: il datore può trattenergli dalle competenze finali l’equivalente di 20 giorni di retribuzione di fatto, ratei di 13ª e 14ª compresi. Se Sempronio avesse chiesto di essere esonerato e il datore avesse accettato, non ci sarebbe stata trattenuta.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto nel CCNL Commercio?
    Dipende da livello e anzianità: VI e VII livello 10 giorni fino a 5 anni e 15 oltre; IV e V livello 15, 20 o 30 giorni; II e III livello 20, 30 o 45 giorni; Quadri e I livello 45, 60 o 90 giorni (fino a 5 anni, da 5 a 10, oltre 10).
    Quanto preavviso spetta in caso di licenziamento?
    VI e VII livello 15 o 20 giorni; IV e V livello 20, 30 o 45; II e III livello 30, 45 o 60; Quadri e I livello 60, 90 o 120 giorni, secondo l’anzianità (fino a 5 anni, da 5 a 10, oltre 10).
    Da quando decorre il preavviso?
    Dal 1° o dal 16 di ciascun mese: se la comunicazione arriva fra il 1° e il 15, dal 16 dello stesso mese; se arriva dopo il 15, dal 1° del mese successivo.
    L’indennità sostitutiva comprende tredicesima e quattordicesima?
    Sì. Il CCNL la calcola sulla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima. Vale sia per l’indennità pagata dal datore sia per la trattenuta al lavoratore che non dà il preavviso.
    Quanto preavviso deve dare un apprendista nel CCNL Commercio?
    Alla fine del periodo formativo, chi non vuole proseguire deve dare un preavviso scritto di 30 giorni dalla scadenza della formazione. Durante l’apprendistato si può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo (art. 49).
    Il preavviso è diverso per chi lavora part-time?
    No: i termini sono gli stessi del tempo pieno, in giorni di calendario, e decorrono dal 1° o dal 16 del mese (art. 98).
    Posso usare le ferie per coprire il preavviso?
    No: l’art. 2109 c.c. esclude che il preavviso possa essere computato nelle ferie. Le ferie non godute si pagano con le competenze finali.
    Il datore può rinunciare al mio preavviso di dimissioni?
    Sì, su tua richiesta: in quel caso il rapporto cessa subito e non c’è trattenuta. Se invece è lui a volerti far uscire prima senza che tu l’abbia chiesto, deve pagarti i giorni di preavviso non lavorati.

    Fonti: CCNL Commercio, art. 247 — Preavviso · art. 254 — Dimissioni · art. 49 — Apprendistato · art. 98 — Part-time · art. 121 — Prova. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio dura al massimo 6 mesi di calendario per Quadri e I livello, 60 giorni di lavoro effettivo dal II al V livello e 45 giorni di lavoro effettivo per VI e VII livello (art. 121). Deve risultare per iscritto; durante la prova si può recedere senza preavviso, con diritto a TFR e ratei di mensilità supplementari e ferie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Durata massima del periodo di prova per livello
    Livello Durata massima
    Quadri e I livello 6 mesi (giorni di calendario)
    II e III livello 60 giorni di lavoro effettivo
    IV e V livello 60 giorni di lavoro effettivo
    VI e VII livello 45 giorni di lavoro effettivo

    Fonte: art. 121 del CCNL Terziario Confcommercio (testo pubblicato da contrattocommercio.it, fonte CNEL). Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo del livello; superata la prova, il periodo conta per l’anzianità di servizio.

    Forma scritta obbligatoria

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto nel contratto di assunzione o in una clausola separata firmata da entrambe le parti. In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

    La clausola deve indicare:

    • la durata in mesi o giorni
    • il livello di inquadramento
    • le mansioni da svolgere durante la prova
    • la decorrenza (data di inizio rapporto)

    Sospensione del periodo di prova

    Il periodo di prova è sospeso (e prolungato di altrettanti giorni) per:

    • Malattia o infortunio
    • Ferie e ROL
    • Congedi (parentali, matrimonio, lutto)
    • Ogni altra causa di sospensione del rapporto

    Esempio: prova di 60 giorni dal 1° marzo. Se nel periodo il lavoratore è in malattia 5 giorni, la prova si estende al 65° giorno (5 maggio invece del 30 aprile).

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il rapporto cessa nel momento della comunicazione del recesso.

    Restano vietati i recessi:

    • Discriminatori (sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale)
    • Ritorsivi (es. per aver denunciato molestie o irregolarità)
    • Abusivi (se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova, es. malattia per tutto il periodo)

    Conferma o cessazione al termine della prova

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione di conferma.

    Dopo il superamento della prova:

    • Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio
    • Si applicano tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori
    • Eventuali licenziamenti seguono le regole ordinarie

    Casi pratici

    Tizio – Prova 60 giorni come commesso
    Tizio è assunto al IV livello (commesso alla vendita) con prova di 60 giorni di lavoro effettivo dal 1° marzo. Contano solo le giornate lavorate: con un orario su 6 giorni la prova dura circa 10 settimane di calendario. Se nessuna parte recede entro la sessantesima giornata lavorata, è confermato senza bisogno di comunicazioni.
    Caia – Prova 6 mesi come Quadro
    Caia è assunta come Quadro con prova di 6 mesi dal 1° febbraio. Termine prova: 31 luglio. Avendo 2 settimane di ferie estive a luglio, la prova si estende di 14 giorni: nuovo termine 14 agosto. Conferma automatica se nessuna parte recede.
    Sempronio – Recesso del datore al 28° giorno
    Sempronio è in prova come III livello (60 giorni). Al 28° giorno il datore gli comunica recesso. Il recesso è libero senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Sempronio percepisce ratei di 14ª maturati e TFR pro-quota (sebbene minimo) sulla retribuzione del periodo.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Commercio?
    Al massimo 6 mesi di calendario per Quadri e I livello, 60 giorni di lavoro effettivo dal II al V livello, 45 giorni di lavoro effettivo per VI e VII livello (art. 121).
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
    Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
    Sì, il recesso è libero senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi (nulli e impugnabili).
    La malattia interrompe il periodo di prova?
    Sì, malattia, ferie, ROL e ogni causa di sospensione prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni.
    Cosa succede dopo il periodo di prova?
    Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il CCNL Commercio garantisce alle lavoratrici in maternità obbligatoria l’integrazione dell’indennità INPS (80%) fino al 100% della retribuzione netta (art. 197). Il congedo parentale (6 mesi madre + 6 mesi padre, elevabili a 7) ha l’indennità INPS di legge; il CCNL nazionale non prevede integrazioni. Il rinnovo 2024 ha introdotto ulteriori tutele per genitori e lavoratori con disabilità a carico.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Commercio
    Tipologia Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 100% (80% INPS + 20% datore)
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi 100% INPS
    Congedo parentale (entro i 14 anni) 6 mesi per genitore 30% INPS (eventuale integrazione)
    Congedo parentale oltre i 9 mesi indennizzati fino al 14° anno 30% (con limiti reddito)
    Allattamento 2 ore/giorno fino a 1 anno 100% INPS
    Congedo straordinario L.104 fino a 24 mesi nella vita lavorativa Indennità INPS

    Maternità obbligatoria

    La maternità obbligatoria dura 5 mesi, di norma 2 mesi prima del parto e 3 dopo. Flessibilità ammesse: 1+4 oppure 0+5 con attestazione medica di non rischio.

    L’INPS eroga indennità all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Commercio prevede che il datore di lavoro integri al 100% la retribuzione mantenendo continuità reddituale per la lavoratrice.

    Durante la maternità maturano regolarmente ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima e TFR.

    Paternità obbligatoria

    Il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio (D.Lgs. 105/2022), fruibili dai 2 mesi precedenti al parto fino ai 5 mesi successivi. Indennità al 100% a carico INPS, anticipata dal datore.

    Il congedo va richiesto al datore con preavviso di almeno 5 giorni.

    Congedo parentale facoltativo

    Il congedo parentale è un periodo aggiuntivo di astensione facoltativa fruibile fino al 14° anno di età del figlio. Spettanze:

    • Madre lavoratrice: fino a 6 mesi continuativi o frazionati
    • Padre lavoratore: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se almeno 3 mesi continuativi
    • Limite congiunto: 10 mesi totali (11 in caso di padre 3+ mesi continuativi)
    • Genitore solo: fino a 11 mesi

    L’indennità INPS è del 30% della retribuzione media. Alcuni accordi aziendali (di gruppi distributivi più grandi) prevedono integrazioni dal CCNL Commercio.

    Tutele aggiuntive del rinnovo 2024

    Il rinnovo del 22 marzo 2024 ha introdotto miglioramenti specifici per genitori e lavoratori con disabilità a carico:

    • Migliore conciliazione di orari per genitori con figli sotto i 14 anni
    • Estensione di alcune tutele per disabili gravi (L. 104/1992) con priorità nei trasferimenti
    • Possibilità di lavoro agile (smart working) per genitori di figli sotto i 12 anni
    • Permessi retribuiti aggiuntivi per visite specialistiche pediatriche

    Casi pratici

    Tizia – Maternità obbligatoria completa
    Tizia, III livello (retribuzione minima di 1.983,91 € lordi dal 1° novembre 2025), entra in maternità il 1° marzo 2026. Per i 5 mesi l’INPS paga l’80% e il datore integra fino al 100% della retribuzione netta che avrebbe percepito lavorando (art. 197). Maturano regolarmente ferie e 14ª. Al rientro è reintegrata nelle stesse mansioni.
    Caia – Allattamento e flessibilità
    Caia (IV livello) rientra al lavoro dopo 5 mesi di maternità. Per i prossimi 7 mesi (fino al primo compleanno del figlio) ha diritto a 2 ore/giorno di permesso per allattamento (al 100% INPS). Sceglie di entrare alle 11 invece che alle 9, mantenendo la retribuzione piena.
    Sempronio – Paternità obbligatoria
    Sempronio (II livello) richiede 10 giorni di congedo paternità nel mese del parto della moglie. Indennità INPS al 100% per tutti i 10 giorni lavorativi. Maturano regolarmente ferie e 14ª anche durante questo periodo.

    Domande frequenti

    Quanto dura la maternità obbligatoria nel CCNL Commercio?
    5 mesi totali: 2 mesi prima del parto e 3 dopo (di norma). Flessibilità “1+4” o “0+5” con attestazione medica di non rischio.
    Quanto prendo durante la maternità?
    100% della retribuzione: 80% INPS + 20% integrazione del datore di lavoro prevista dal CCNL Commercio.
    Quanti giorni di paternità obbligatoria?
    10 giorni lavorativi al 100% INPS, fruibili nei 2 mesi prima e nei 5 mesi dopo la data del parto.
    Posso essere licenziata se sono incinta?
    No. Dal momento della comunicazione della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino vige divieto assoluto di licenziamento, salvo causa di forza maggiore.
    Cosa cambia con il rinnovo 2024?
    Miglioramenti per conciliazione genitori (smart working figli <12 anni), permessi pediatrici aggiuntivi, priorità trasferimenti per disabili gravi a carico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Malattia e infortunio nel CCNL Commercio Confcommercio: comporto e indennità

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Nel CCNL Commercio il posto è conservato per 180 giorni di malattia nell’anno solare (art. 186), più un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni se chiesta in tempo (art. 192). Con l’integrazione del datore la retribuzione netta è coperta al 100% nei primi 3 giorni, al 75% dal 4° al 20° e al 100% dal 21° (art. 187). I primi 3 giorni sono pagati per intero solo per i primi due eventi dell’anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    2.555.539 lavoratori (CNEL, codice H011)

    Malattia nel CCNL Commercio: quanto si prende

    Trattamento economico di malattia (art. 187): quota della retribuzione giornaliera netta garantita
    Giorni di malattia Chi paga Totale garantito
    1-3 (carenza) Solo il datore (l’INPS non paga) 100% per i primi due eventi dell’anno; 66% al terzo; 50% al quarto; nulla dal quinto
    4-20 INPS più integrazione del datore 75%
    Dal 21° in poi INPS più integrazione del datore 100%

    La base è la retribuzione giornaliera netta che il lavoratore avrebbe avuto lavorando. L’INPS paga il 50% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno e due terzi dal 21°, anticipati in busta paga dal datore; il datore aggiunge la differenza fino alle percentuali della tabella. L’integrazione spetta solo se l’INPS riconosce la propria indennità e non spetta agli apprendisti. Le regole valgono allo stesso modo per operai e impiegati.

    Esempio di calcolo: malattia di 5 giorni

    Un commesso al primo evento dell’anno resta a casa 5 giorni. Per i giorni 1-3 il datore paga il 100% della retribuzione netta giornaliera; per il 4° e il 5° giorno l’INPS paga il 50% della retribuzione giornaliera e il datore integra fino al 75% della netta. Se fosse il terzo evento dell’anno, i primi tre giorni sarebbero pagati al 66%; dal quinto evento non sarebbero pagati.

    Infortunio sul lavoro nel CCNL Commercio

    In caso di infortunio sul lavoro il datore paga per intero la giornata in cui avviene. Dal giorno successivo l’INAIL paga la sua indennità e il datore la integra fino al 60% nei primi tre giorni, al 90% fino al 20° giorno e al 100% dal 21° della retribuzione giornaliera netta; per gli apprendisti le ultime due misure sono l’80% e il 90% (art. 189). L’integrazione non è dovuta se l’INAIL non paga.

    Il comporto per infortunio è distinto da quello per malattia: dal 1995 sono 180 giorni ciascuno (art. 188). Dopo i 180 giorni l’infortunato può chiedere, con raccomandata prima della scadenza, un’aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’inabilità temporanea indennizzata dall’INAIL (art. 194). L’infortunio, anche lieve, va comunicato subito al datore.

    Il periodo di comporto

    Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni nell’anno solare (art. 186), sommando tutte le assenze per malattia dell’anno. Il periodo di malattia conta per il preavviso e per il TFR. Per i contratti a termine la tutela vale fino alla scadenza del contratto.

    Prima di arrivare al 180° giorno si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni (art. 192), con raccomandata e accettazione scritta delle condizioni. Per chi ha una patologia grave e continuativa con terapie salvavita documentate dal Servizio sanitario è prevista un’ulteriore aspettativa fino alla guarigione clinica, al massimo di 12 mesi.

    I primi tre giorni: la regola degli eventi

    L’INPS non paga i primi tre giorni di malattia: li copre il datore. Dal 1° aprile 2011, però, l’integrazione della carenza non è piena per ogni episodio: è al 100% per il primo e il secondo evento dell’anno solare, al 66% per il terzo, al 50% per il quarto e non spetta dal quinto. Non si contano, ai fini di questo limite, i ricoveri ospedalieri e il day hospital, l’emodialisi, le malattie con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, le patologie gravi indicate dal contratto e gli eventi in gravidanza.

    Comunicazione e certificazione

    • Avvisare subito il datore dell’assenza;
    • farsi rilasciare dal medico il certificato telematico, che arriva all’INPS, e comunicarne il numero di protocollo;
    • essere reperibili al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per le visite di controllo (art. 185), salvo diversi orari fissati dall’ente che fa i controlli.

    Senza comunicazione del protocollo, trascorso un giorno l’assenza è considerata ingiustificata (art. 184). Lo stesso vale se la malattia continua e non viene comunicata. Chi non si presenta al lavoro alla data indicata dal certificato, senza giustificazione, vede il rapporto risolto (art. 184). L’assenza ingiustificata alla visita di controllo comporta le sanzioni di legge e l’obbligo di rientrare subito in azienda (art. 185).

    Festività durante la malattia e malattia in prova

    Per le festività che cadono durante la malattia o l’infortunio il datore integra l’indennità INPS o INAIL fino al 100% della retribuzione di fatto (art. 191). La conservazione del posto per 180 giorni riguarda il lavoratore non in prova (art. 186): durante la prova il CCNL non garantisce il comporto.

    Superamento del comporto

    Trascorsi i 180 giorni, e l’eventuale aspettativa, se la malattia continua il datore può licenziare pagando il preavviso o l’indennità sostitutiva (artt. 186, 248 e 249). Il licenziamento prima che il comporto sia davvero superato è nullo.

    Il CCNL non prevede che il datore avvisi il lavoratore prima della scadenza dei 180 giorni: è il lavoratore che deve chiedere l’aspettativa in tempo. Il datore deve invece comunicare per iscritto la scadenza dell’aspettativa per patologie gravi (art. 192). Alla fine del rapporto il datore rilascia una dichiarazione con il numero di giornate di malattia indennizzate nell’anno (art. 187).

    Casi pratici

    Tizio – Influenza di 4 giorni, primo evento dell’anno
    Tizio sta a casa 4 giorni per influenza, ed è il suo primo episodio dell’anno. I primi 3 giorni il datore gli paga il 100% della retribuzione netta; il 4° giorno l’INPS e l’integrazione del datore insieme coprono il 75%.
    Caia – Quinto episodio breve
    Caia ha già avuto quattro brevi malattie nell’anno. Al quinto episodio di due giorni il datore non integra più la carenza: quei giorni non sono pagati. Se però la prognosi iniziale fosse stata di almeno 12 giorni, o ci fosse stato un ricovero, la regola degli eventi non si applicherebbe.
    Sempronio – Malattia lunga
    Sempronio è assente da 150 giorni nell’anno. Prima di arrivare al 180° chiede per raccomandata l’aspettativa non retribuita: il posto gli è conservato per altri 120 giorni, senza retribuzione.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL Commercio?
    180 giorni nell’anno solare, sommando tutte le assenze per malattia (art. 186). Si può aggiungere un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni, chiesta prima del 180° giorno (art. 192).
    Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
    Il datore: al 100% per i primi due eventi dell’anno, al 66% per il terzo, al 50% per il quarto e non più dal quinto, salvo ricoveri, prognosi di almeno 12 giorni e gli altri casi esclusi dal contratto.
    Quanto prendo durante la malattia?
    Con l’indennità INPS e l’integrazione del datore: 100% della retribuzione netta nei primi 3 giorni (nei limiti degli eventi), 75% dal 4° al 20° giorno, 100% dal 21°.
    Cosa succede se supero il comporto?
    Se la malattia continua dopo i 180 giorni e l’eventuale aspettativa, il datore può licenziare pagando il preavviso o l’indennità sostitutiva.
    Come viene pagato l’infortunio nel CCNL Commercio?
    Il giorno dell’infortunio lo paga per intero il datore; poi l’INAIL paga la sua indennità e il datore integra fino al 60% nei primi tre giorni, al 90% fino al 20° e al 100% dal 21° della retribuzione netta (art. 189). Il comporto per infortunio è di 180 giorni, distinto da quello per malattia.
    Quali sono le fasce di reperibilità nel CCNL Commercio?
    Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (art. 185), salvo diversi orari stabiliti dall’ente che effettua i controlli.

    Fonti: CCNL Commercio, art. 184 — Normativa · art. 185 — Obblighi del lavoratore · art. 186 — Comporto · art. 188 — Infortunio · art. 189 — Trattamento economico di infortunio · art. 191 — Festività · art. 194 — Aspettativa per infortunio · art. 187 — Trattamento economico · art. 192 — Aspettativa. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il CCNL Commercio Confcommercio riconosce 26 giorni lavorativi di ferie l’anno, contati sempre su una settimana di sei giorni e uguali per tutti, senza aumenti per anzianità. In più spettano 32 ore di permessi per le festività abolite e altre 56 ore di permessi (72 nelle aziende con più di 15 dipendenti); per chi è assunto dal 1° marzo 2011 queste ultime arrivano al 50% dopo due anni e al 100% dopo quattro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Questa scheda riguarda ferie, ex festività e permessi retribuiti (ROL) del CCNL Confcommercio per i dipendenti di terziario, distribuzione e servizi. Minimi, aumenti e livelli dello stesso contratto sono nella scheda CCNL Confcommercio: tabelle retributive e aumenti 2026.

    Quanto spetta: il quadro

    Ferie e permessi retribuiti (artt. 158 e 159 del CCNL)
    Voce Spettanza annua Note
    Ferie 26 giorni lavorativi uguali per tutti; la settimana si conta sempre di 6 giorni, dal lunedì al sabato
    Permessi per le festività abolite 32 ore 4 festività abolite dalla L. 54/1977, a gruppi di 4 o 8 ore
    Permessi retribuiti (ROL), aziende fino a 15 dipendenti 56 ore per gli assunti dal 1° marzo 2011: 0 nei primi 2 anni, 50% dal 3° al 4°, 100% dopo 4 anni
    Permessi retribuiti (ROL), aziende con più di 15 dipendenti 72 ore 56 + 16 ore; stessa gradualità per gli assunti dal 1° marzo 2011

    Ferie: 26 giorni per tutti

    Il CCNL riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all’anno. La particolarità è il modo di contarli: qualunque sia la distribuzione dell’orario, la settimana vale sempre sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato. Chi lavora dal lunedì al venerdì e prende una settimana di ferie ne consuma quindi 6, non 5: i 26 giorni corrispondono a poco più di quattro settimane di calendario. Domeniche e festività che cadono nel periodo non si contano e lo allungano.

    Il numero non cresce con l’anzianità. L’unica eccezione è di miglior favore: chi al 30 giugno 1973 aveva già 30 giorni di ferie (con oltre 20 anni di servizio) li ha conservati.

    Le ferie maturano in dodicesimi (26/12, circa 2,17 giorni per mese di servizio). Il periodo lo stabilisce il datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dell’azienda e del lavoratore. Per legge almeno 2 settimane vanno godute nell’anno di maturazione e le altre entro i 18 mesi successivi (art. 10 D.Lgs. 66/2003); in costanza di rapporto non si possono sostituire con denaro. Alla cessazione, l’indennità per ogni giorno di ferie non goduto è pari alla retribuzione mensile di fatto divisa per 26.

    Il lavoratore straniero che deve rientrare nel Paese d’origine può, su sua richiesta e con l’accordo del datore, accumulare le ferie nell’arco di un biennio, nei limiti di legge.

    Quando si fanno le ferie: periodo, frazionamento, malattia e preavviso

    • Chi decide il periodo. Lo stabilisce il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze dell’azienda e tenendo conto di quelle dei lavoratori, di norma tra maggio e ottobre. In periodi diversi dell’anno i turni di ferie si possono fissare d’accordo tra le parti e con una programmazione (art. 160).
    • Frazionamento. Le ferie si possono dividere al massimo in due periodi.
    • Giorno di inizio. Il turno di ferie non può cominciare di domenica, in un giorno festivo o nel giorno che li precede, salvo i turni che iniziano il 1° o il 16 del mese.
    • Malattia durante le ferie. La malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche interrompe le ferie: i giorni di malattia non si scalano dal monte ferie.
    • Richiamo in servizio. Per ragioni di servizio il datore può richiamare il lavoratore prima della fine delle ferie. Il lavoratore ha diritto a completarle più avanti e al rimborso delle spese del rientro anticipato e del ritorno nel luogo da cui è stato richiamato (art. 163).
    • Ferie e preavviso. Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie (art. 2109 c.c.). In caso di dimissioni o licenziamento spettano tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio nell’anno (art. 162).
    • Retribuzione. Durante le ferie spetta la retribuzione di fatto. A chi è pagato in tutto o in parte a provvigione spetta una quota pari alla media delle provvigioni dei colleghi del negozio o del reparto (art. 161).

    Fonti: CCNL Commercio, art. 160 «Determinazione periodo di ferie», art. 163 «Richiamo lavoratore in ferie», art. 162 «Normativa per cessazione rapporto».

    Permessi per le ex festività: 32 ore

    Al posto delle 4 festività abolite dalla L. 54/1977 e dal D.P.R. 792/1985 (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) spettano 32 ore di permesso individuale retribuito, in gruppi di 4 o di 8 ore. Si godono individualmente nei periodi di minore attività, a rotazione fra i colleghi. Queste ore spettano a tutti dall’assunzione, anche ai nuovi assunti.

    Permessi retribuiti (ROL): 56 o 72 ore

    In aggiunta, il CCNL riconosce altre 56 ore annue di permesso retribuito nelle aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore (56 + 16) in quelle con più di 15 dipendenti. In caso di servizio ridotto nell’anno spetta un dodicesimo per ogni mese intero di servizio.

    Assunti dal 1° marzo 2011. Per chi è stato assunto dopo il 1° marzo 2011 le 56 o 72 ore non spettano subito: nei primi due anni non maturano, dopo due anni spettano al 50% e dopo quattro anni al 100%. Le 32 ore per le festività abolite spettano invece da subito. Se un contratto a termine o un apprendistato viene trasformato a tempo indeterminato, i quattro anni si contano dalla prima assunzione.

    Permessi non goduti. I permessi non usati entro l’anno di maturazione decadono e vengono pagati con la retribuzione di fatto in atto alla scadenza, oppure possono essere goduti più tardi, ma non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

    Come maturano i ROL: dodicesimi, due e quattro anni

    Chi lavora solo una parte dell’anno matura un dodicesimo per ogni mese intero di servizio. In pratica: 6 ore al mese con 72 ore annue, 4,67 ore con 56 ore e 2,67 ore per le ex festività. Non si contano i periodi in cui il datore non deve la retribuzione (art. 158).

    Per gli assunti dal 1° marzo 2011 i due e quattro anni si contano dalla data di assunzione, non dall’anno solare. Chi è entrato il 1° ottobre 2024 matura il 50% delle 56 o 72 ore dal 1° ottobre 2026 e il 100% dal 1° ottobre 2028. Le 32 ore delle ex festività maturano invece da subito.

    Ferie e ROL nel part-time del CCNL Commercio

    Il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi 26 giorni di ferie, sempre contati su una settimana di sei giorni. La retribuzione delle ferie è commisurata al suo orario. Solo nel part-time con mesi lavorati a tempo pieno alternati a mesi non lavorati le ferie si calcolano in proporzione ai mesi lavorati, con la retribuzione intera (art. 92).

    I permessi invece si riproporzionano sull’orario: si moltiplicano per il rapporto tra orario ridotto e orario intero di 40 ore settimanali (artt. 91 e 86).

    Ore annue di permesso nel part-time orizzontale (calcolo proporzionale, artt. 86 e 91)
    Orario settimanale Ex festività (32 ore) ROL fino a 15 dipendenti (56 ore) ROL oltre 15 dipendenti (72 ore)
    20 ore 16,00 28,00 36,00
    24 ore 19,20 33,60 43,20
    30 ore 24,00 42,00 54,00

    Per gli assunti dal 1° marzo 2011 vale la stessa gradualità dei ROL (50% dopo due anni, 100% dopo quattro). Fonti: CCNL Commercio, art. 92 «Ferie» (part-time), art. 91 «Permessi retribuiti», art. 86 «Criterio di proporzionalità».

    Casi pratici

    Tizio – Assunto da 5 anni in un’azienda di 30 dipendenti
    Tizio (V livello) è stato assunto nel 2021 in un negozio con 30 dipendenti. Ha diritto a 26 giorni di ferie, 32 ore per le festività abolite e, avendo superato i quattro anni dall’assunzione, alle 72 ore piene di permessi retribuiti: 104 ore di permessi in tutto, oltre alle ferie. Gli anni di anzianità non aumentano le ferie.
    Caia – Assunta da un anno
    Caia è stata assunta a settembre 2025 in un’azienda con 10 dipendenti. Nel primo biennio matura le ferie (26 giorni l’anno) e le 32 ore per le festività abolite, ma non le 56 ore di permessi: inizieranno a maturare al 50% da settembre 2027 e al 100% da settembre 2029.
    Sempronio – Settimana di ferie dal lunedì al venerdì
    Sempronio lavora dal lunedì al venerdì e prende ferie da lunedì 13 a domenica 19 luglio. Ai fini del CCNL la settimana vale sei giorni lavorativi: dal suo monte di 26 giorni ne vengono scalati 6, sabato compreso, anche se di sabato non lavora.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie nel CCNL Commercio?
    26 giorni lavorativi l’anno, per tutti i livelli e per ogni anzianità. Si contano su una settimana di sei giorni (dal lunedì al sabato), anche per chi lavora su cinque.
    Le ferie aumentano con l’anzianità?
    No. Il CCNL Commercio non prevede giorni aggiuntivi per anzianità. Conservano 30 giorni solo i lavoratori che già ne godevano al 30 giugno 1973.
    Quanti ROL spettano nel CCNL Commercio?
    56 ore nelle aziende fino a 15 dipendenti, 72 in quelle più grandi, più 32 ore per le festività abolite. Per gli assunti dal 1° marzo 2011 le 56 o 72 ore spettano al 50% dopo due anni e per intero dopo quattro.
    I ROL non goduti si perdono?
    No: decadono alla fine dell’anno e vengono pagati con la retribuzione in atto, oppure si possono godere entro il 30 giugno dell’anno successivo.
    Quanti ROL spettano a un part-time nel CCNL Commercio?
    Si riproporzionano sull’orario rispetto alle 40 ore. Con 20 ore settimanali spettano 16,00 ore di ex festività e 28,00 ore di ROL fino a 15 dipendenti (36,00 oltre i 15). I giorni di ferie restano 26.
    Da quando maturano i ROL per chi è assunto dopo il 2011?
    I due e i quattro anni si contano dalla data di assunzione, non dall’anno solare: al 50% dopo due anni, per intero dopo quattro. Se un contratto a termine o un apprendistato diventa a tempo indeterminato, si parte dalla prima assunzione.
    La malattia durante le ferie le interrompe?
    Sì. La malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche interrompe le ferie (art. 160): quei giorni non vengono scalati.
    Si possono fare le ferie durante il preavviso?
    Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie (art. 2109 c.c.). Alla cessazione le ferie non godute si pagano: la retribuzione mensile di fatto divisa per 26 per ogni giorno.
    Perché mi scalano 6 giorni per una settimana di ferie?
    Perché il CCNL Commercio conta le ferie su una settimana di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, qualunque sia il tuo orario. I 26 giorni sono calcolati su questa base.

    Fonti: CCNL Commercio, art. 159 — Ferie · art. 158 — Permessi · art. 160 — Periodo di ferie · art. 92 — Ferie nel part-time. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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