Art. 253 RD 12/1941
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)
1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. L’Anci e l’Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.
La TARI – sigla di Tassa Rifiuti – è il tributo comunale che serve a coprire i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Ogni Comune è obbligato per legge ad applicarla e a coprire con il suo gettito l’intero costo del servizio.
Chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo un locale o un’area scoperta – in affitto, in proprietà, in comodato – è soggetto alla TARI. Non conta il titolo giuridico: conta l’utilizzo effettivo dell’immobile.
Il calcolo della TARI segue un meccanismo in due parti. La prima è la quota fissa, che dipende dalla superficie in metri quadri del locale e che rimane invariata indipendentemente da quante persone vi abitano. La seconda è la quota variabile, che per le abitazioni cresce con il numero degli occupanti, perché si presume che più persone producano più rifiuti. Le tariffe di entrambe le quote sono deliberate dal Comune ogni anno, quindi possono variare da anno ad anno e da Comune a Comune.
Per conoscere l’importo preciso che ti spetta, devi consultare la delibera tariffaria approvata dal tuo Comune per l’anno in corso, disponibile sul sito istituzionale o presso l’ufficio tributi.
| Elemento | Cosa determina | Chi lo fissa |
|---|---|---|
| Superficie calpestabile (mq) | Base di calcolo della quota fissa | Rilevata al momento della dichiarazione TARI |
| Numero di occupanti | Base di calcolo della quota variabile (utenze domestiche) | Dichiarato dall'utente o rilevato dall'anagrafe |
| Quota fissa per mq | Parte del costo indipendente dall'uso | Comune con delibera annuale |
| Quota variabile per occupante | Parte del costo legata alla produzione di rifiuti | Comune con delibera annuale |
| Categoria di attività | Tariffa per utenze non domestiche (negozi, uffici, ecc.) | Comune in base alla tipologia di attività |
Esempio indicativo (valori puramente illustrativi, non ufficiali): Tizio abita in un appartamento di 80 mq con altre due persone. Ipotizzando una quota fissa deliberata dal Comune di 2,50 €/mq e una quota variabile di 80 € per nucleo da 3 persone, la TARI annua risulterebbe di circa 280 € (80 × 2,50 = 200 € di quota fissa + 80 € di quota variabile). L’importo reale dipende integralmente dalla tariffa deliberata dal tuo Comune: consulta il sito comunale o l’avviso di pagamento ricevuto.
Scenario. Tizio affitta un appartamento di 70 mq e vi abita da solo. Non ha mai presentato la dichiarazione TARI al Comune.
Come si applica. Essendo l’unico occupante, la quota variabile sarà quella prevista per nucleo da 1 persona, la più bassa della fascia domestica. La quota fissa si calcola sui 70 mq. Siccome il contratto di locazione dura oltre sei mesi, la TARI è a carico di Tizio in qualità di detentore dell’immobile. Tizio deve presentare la dichiarazione TARI al Comune (o al gestore del servizio) indicando superficie e data di inizio occupazione: in molti Comuni la dichiarazione si fa una sola volta e vale per gli anni successivi salvo variazioni.
Scenario. Caio possiede un appartamento di 55 mq che è rimasto vuoto per tutto l’anno, senza arredi e senza allacci alle utenze (acqua, luce, gas staccati).
Come si applica. Un locale privo di arredi e di allacci alle utenze non produce rifiuti. In questo caso Caio può presentare dichiarazione al Comune per chiedere l’esenzione o la non applicazione della TARI per il periodo di effettiva inutilizzabilità. L’esenzione non è automatica: va richiesta con apposita dichiarazione e documentata. Se invece il locale è sfitto ma mantiene gli allacci, molti Comuni applicano comunque la tariffa (eventualmente ridotta): occorre verificare il regolamento comunale.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Si somma una quota fissa (superficie in mq moltiplicata per la tariffa per mq deliberata dal Comune) e una quota variabile (legata al numero di occupanti per le abitazioni). Le tariffe cambiano ogni anno e variano da Comune a Comune.
È la superficie effettiva dei vani al netto dei muri. Non si misurano i muri, i pilastri e gli spazi tecnici inaccessibili. In genere corrisponde a quanto dichiarato nella denuncia TARI o risultante dalle planimetrie catastali.
Sì. Se il nucleo familiare si allarga o si riduce, la quota variabile varia di conseguenza. Devi presentare una dichiarazione di variazione al Comune entro i termini previsti dal regolamento (di solito entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione).
No. Le utenze non domestiche (negozi, uffici, laboratori) hanno tariffe specifiche per categoria di attività, stabilite in base alla potenzialità di produzione di rifiuti tipica del settore. Un ristorante paga una tariffa diversa da uno studio professionale.
Sì, molti Comuni prevedono riduzioni per chi pratica il compostaggio domestico, per gli immobili a uso stagionale, per l’unico occupante, per i residenti all’estero (AIRE) o per distanza dai contenitori. Le riduzioni non sono uniformi: verifica il regolamento e la delibera tariffaria del tuo Comune.
Il Comune può accertare d’ufficio l’occupazione e iscrivere il locale a ruolo TARI, con eventuale recupero degli anni precedenti, sanzioni e interessi. È sempre conveniente regolarizzare spontaneamente la posizione.
Vedi anche: TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato, TARI: scadenze e come si paga, TARI: riduzioni e agevolazioni, quando spettano, TARI non pagata, TARI per negozi e attività e TARI: come fare la disdetta quando si lascia casa.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.
Esse saranno comunicate al prefetto della provincia – dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico – il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.
Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il Regno.
Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.
Il Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.
Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 74.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Salvo quanto previsto all’articolo 67, le amministrazioni interessate nell’ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Molti condòmini vorrebbero staccarsi dal riscaldamento centralizzato per installare un impianto autonomo e risparmiare. La legge lo consente, ma a precise condizioni, per non danneggiare gli altri. La regola è nell’art. 1118 del codice civile. Vediamo quando il distacco è legittimo e quali spese restano comunque dovute.
Il codice civile prevede che il condòmino possa rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. Il distacco, quindi, non è un diritto incondizionato: è subordinato all’assenza di pregiudizio per l’impianto e per la collettività condominiale.
Per dimostrare che il distacco non crea squilibri né aggravi, il condòmino deve di norma produrre una relazione tecnica redatta da un professionista (termotecnico), che attesti la compatibilità dell’operazione con il corretto funzionamento dell’impianto comune. È un passaggio essenziale: in caso di contestazione, l’onere di provare l’assenza di pregiudizio grava su chi si distacca.
Chi si distacca non paga più i consumi di riscaldamento, ma resta obbligato a concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto, per la sua conservazione e per la messa a norma. Continua infatti a essere comproprietario dell’impianto comune, di cui potrebbe in futuro tornare a servirsi. Non deve invece sostenere i costi del combustibile relativo agli altri.
Il distacco è un diritto del singolo condòmino: non richiede l’autorizzazione dell’assemblea, purché ricorrano le condizioni di legge. È però opportuno comunicarlo all’amministratore e all’assemblea, allegando la relazione tecnica, sia per trasparenza sia per aggiornare i criteri di riparto della spesa di riscaldamento. Una delibera che vietasse in assoluto il distacco sarebbe in contrasto con la norma.
Va ricordato che, a prescindere dal distacco, gli impianti centralizzati devono in molti casi essere dotati di sistemi di contabilizzazione del calore, che ripartiscono la spesa tra una quota legata ai consumi effettivi e una quota per i consumi involontari (dispersioni). Spesso la contabilizzazione rende il distacco meno conveniente, perché consente già di pagare in funzione del consumo reale.
Sì, se dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini, da dimostrare con una relazione tecnica. Non serve l’autorizzazione dell’assemblea.
Sì. Non paghi più i consumi, ma resti obbligato alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto comune, di cui rimani comproprietario.
No. Il distacco è un diritto del singolo se ricorrono le condizioni di legge; una delibera che lo vietasse in assoluto sarebbe illegittima. È però opportuno comunicarlo con la relazione tecnica.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l’attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti: a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all’aggiornamento sullo stato della tecnica; b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale; c) promozione della cultura e dell’uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo; d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l’analisi competitiva dell’Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali; e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.
4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con l'ammenda di lire cinquecento per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire mille, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo. Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda fino a lire duemila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’ articolo 55 del codice di procedura penale , ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’ articolo 347 del codice di procedura penale . 4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’ articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale