Autore: Andrea Marton

  • Distacco dal riscaldamento centralizzato: quando è possibile

    Molti condòmini vorrebbero staccarsi dal riscaldamento centralizzato per installare un impianto autonomo e risparmiare. La legge lo consente, ma a precise condizioni, per non danneggiare gli altri. La regola è nell’art. 1118 del codice civile. Vediamo quando il distacco è legittimo e quali spese restano comunque dovute.

    La regola dell’art. 1118

    Il codice civile prevede che il condòmino possa rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. Il distacco, quindi, non è un diritto incondizionato: è subordinato all’assenza di pregiudizio per l’impianto e per la collettività condominiale.

    La relazione tecnica

    Per dimostrare che il distacco non crea squilibri né aggravi, il condòmino deve di norma produrre una relazione tecnica redatta da un professionista (termotecnico), che attesti la compatibilità dell’operazione con il corretto funzionamento dell’impianto comune. È un passaggio essenziale: in caso di contestazione, l’onere di provare l’assenza di pregiudizio grava su chi si distacca.

    Le spese che restano dovute

    Chi si distacca non paga più i consumi di riscaldamento, ma resta obbligato a concorrere alle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto, per la sua conservazione e per la messa a norma. Continua infatti a essere comproprietario dell’impianto comune, di cui potrebbe in futuro tornare a servirsi. Non deve invece sostenere i costi del combustibile relativo agli altri.

    Serve l’ok dell’assemblea?

    Il distacco è un diritto del singolo condòmino: non richiede l’autorizzazione dell’assemblea, purché ricorrano le condizioni di legge. È però opportuno comunicarlo all’amministratore e all’assemblea, allegando la relazione tecnica, sia per trasparenza sia per aggiornare i criteri di riparto della spesa di riscaldamento. Una delibera che vietasse in assoluto il distacco sarebbe in contrasto con la norma.

    Distacco e contabilizzazione del calore

    Va ricordato che, a prescindere dal distacco, gli impianti centralizzati devono in molti casi essere dotati di sistemi di contabilizzazione del calore, che ripartiscono la spesa tra una quota legata ai consumi effettivi e una quota per i consumi involontari (dispersioni). Spesso la contabilizzazione rende il distacco meno conveniente, perché consente già di pagare in funzione del consumo reale.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Posso staccarmi dal riscaldamento centralizzato del condominio?

    Sì, se dal distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini, da dimostrare con una relazione tecnica. Non serve l’autorizzazione dell’assemblea.

    Se mi distacco devo pagare ancora qualcosa?

    Sì. Non paghi più i consumi, ma resti obbligato alle spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma dell’impianto comune, di cui rimani comproprietario.

    L’assemblea può vietarmi il distacco?

    No. Il distacco è un diritto del singolo se ricorrono le condizioni di legge; una delibera che lo vietasse in assoluto sarebbe illegittima. È però opportuno comunicarlo con la relazione tecnica.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 223 CPI – Compiti

    Art. 223 CPI – Compiti

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

    2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà industriale e l’attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.

    3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti: a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all’aggiornamento sullo stato della tecnica; b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale; c) promozione della cultura e dell’uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo; d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l’analisi competitiva dell’Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali; e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.

    4. L’Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.

  • Art. 1224 Codice della Navigazione – Imbarco eccessivo di passeggeri

    Art. 1224 Codice della Navigazione – Imbarco eccessivo di passeggeri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con l'ammenda di lire cinquecento per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire mille, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo. Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita alla navigazione interna la pena è dell'ammenda fino a lire duemila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza.

  • Art. 318 ter Cod. Amb. – Prescrizioni

    Art. 318 Ter Cod. Amb. – Prescrizioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’ articolo 55 del codice di procedura penale , ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

    2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

    3. Con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

    4. Resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell’ articolo 347 del codice di procedura penale . 4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’ articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale

  • Art. 58 L. 633/1941

    Art. 58 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l' Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 86 L. 354/1975 – Personale per gli uffici di sorveglianza

    Art. 86 L. 354/1975 – Personale per gli uffici di sorveglianza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dai magistrati e del personale di cui all’articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

  • CCNL Spettacolo: Preavviso e cessazione

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Per OTD il contratto cessa automaticamente al wrap (fine produzione): nessun preavviso. Per OTI il preavviso varia da 30 gg (livello 1-2) a 180 gg (Quadri) in base a anzianità. Giusta causa senza preavviso (es. comportamenti dannosi su set, falsificazione cachet).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso e cessazione
    Voce Dettaglio
    Preavviso OTI

    30-60 gg livelli 1-2 (in base anzianità), 60-120 gg 3-5, 120-180 gg 6-Q. Dimissioni dimezzate.

    Cessazione OTD a wrap

    Il contratto OTD cessa automaticamente alla data di fine produzione (wrap). Nessun preavviso, nessuna indennità manca…

    Giusta causa

    Cause tipiche settore: comportamenti dannosi su set (sabotaggio scenografie), violenza verso colleghi/attori, furto a…

    Giustificato motivo

    Soggettivo o oggettivo. Per oggettivo OTI (es. cessazione attività casa produzione): tentativo conciliazione ITL se >…

    Dimissioni online

    Per OTI: portale Cliclavoro/INPS obbligatorio. Per OTD: cessazione automatica a wrap, no dimissioni online richieste….

    Preavviso OTI

    30-60 gg livelli 1-2 (in base anzianità), 60-120 gg 3-5, 120-180 gg 6-Q. Dimissioni dimezzate.

    Cessazione OTD a wrap

    Il contratto OTD cessa automaticamente alla data di fine produzione (wrap). Nessun preavviso, nessuna indennità mancato preavviso.

    Giusta causa

    Cause tipiche settore: comportamenti dannosi su set (sabotaggio scenografie), violenza verso colleghi/attori, furto attrezzature/costumi, falsificazione cachet o note spese, assenza ingiustificata in giornata ripresa.

    Giustificato motivo

    Soggettivo o oggettivo. Per oggettivo OTI (es. cessazione attività casa produzione): tentativo conciliazione ITL se >15 dip.

    Dimissioni online

    Per OTI: portale Cliclavoro/INPS obbligatorio. Per OTD: cessazione automatica a wrap, no dimissioni online richieste.

    Casi pratici

    Tizio – Caso Preavviso e cessazione 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica preavviso e cessazione secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Preavviso e cessazione 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce preavviso e cessazione in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Preavviso e cessazione 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali preavviso e cessazione.

    Domande frequenti

    Q1 Preavviso e cessazione?
    Risposta sintetica su preavviso e cessazione in CCNL Spettacolo.
    Q1 Preavviso e cessazione?
    Risposta sintetica su preavviso e cessazione in CCNL Spettacolo.
    Q1 Preavviso e cessazione?
    Risposta sintetica su preavviso e cessazione in CCNL Spettacolo.
    Q1 Preavviso e cessazione?
    Risposta sintetica su preavviso e cessazione in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 75 DPR 445/2000 – Decadenza dai benefici

    Art. 75 DPR 445/2000 – Decadenza dai benefici

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

    ((

    1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)

    ))

  • Fattura elettronica: chi è obbligato a emetterla

    In sintesi

    • La fattura elettronica va trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
    • L’obbligo è generalizzato: riguarda la quasi totalità dei soggetti IVA stabiliti in Italia.
    • Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo riguarda anche tutti i contribuenti in regime forfettario: l’ultimo esonero (ricavi fino a 25.000 euro) è venuto meno.
    • Il file XML della fattura elettronica sostituisce integralmente la fattura cartacea.
    • Per le operazioni con la Pubblica Amministrazione l’obbligo vige già da anni ed è assoluto.
    • Il codice destinatario o PEC del cliente è necessario per il corretto recapito tramite SdI.

    Perché la fattura elettronica è diventata la regola

    Fino a qualche anno fa la fattura era un documento cartaceo: si stampava, si firmava, si spediva per posta o si consegnava a mano. Oggi, per la grande maggioranza di chi ha una partita IVA in Italia, la fattura deve essere un file XML trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI) – la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate. Solo dopo il ‘via libera’ di questo sistema il documento arriva al destinatario.

    L’obiettivo della digitalizzazione è duplice: ridurre l’evasione IVA e semplificare gli adempimenti nel lungo periodo. Per chi è abituato alla carta, la transizione richiede un po’ di pratica, ma il meccanismo di base non è complicato. Capire chi è obbligato – e chi invece è ancora escluso – è il primo passo.

    Questo articolo risponde alla domanda concreta: ‘Ho una partita IVA, devo emettere fattura elettronica?’ e spiega quando la risposta è sì, quando è no, e cosa fare in ciascun caso.

    Obbligo di fattura elettronica: chi è coinvolto
    Soggetto Obbligo e-fattura Note
    Imprese e professionisti in regime ordinario IVA Sì, obbligo generalizzato Trasmissione via SdI obbligatoria
    Contribuenti in regime forfettario Sì, obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2024 Non addebitano IVA: fattura senza imposta con la dicitura del regime
    Operatori sanitari (medici, farmacisti, ecc.) Divieto di e-fattura per le prestazioni verso persone fisiche (a regime dal 2026) Tutela della riservatezza dei dati sanitari (D.Lgs. 81/2025)
    Fornitori della Pubblica Amministrazione Sì, obbligo assoluto (vige da 2014 per la PA centrale) Codice IPA obbligatorio come destinatario
    Soggetti non stabiliti in Italia Non tenuti a emettere e-fattura tramite SdI Sono i clienti/fornitori italiani a comunicare a SdI i dati delle operazioni transfrontaliere (ex esterometro)

    Esempio pratico

    • Esempio numerico. Tizio è un avvocato in regime IVA ordinario con uno studio a Milano. Assiste Beta Snc in una causa e a fine mese emette una parcella di 2.000 euro + IVA al 22% (pari a 440 euro), per un totale di 2.440 euro. Tizio deve trasmettere la fattura elettronica in formato XML tramite SdI, indicando il codice destinatario (o la PEC) di Beta Snc. Entro i termini di liquidazione, verserà i 440 euro di IVA raccolti. Se invece Tizio fosse in regime forfettario, non addebiterebbe IVA ma dal 1° gennaio 2024 sarebbe comunque obbligato a trasmettere la fattura in formato elettronico tramite SdI.

    Documenti necessari

    • File XML della fattura elettronica in formato FatturaPA (versione aggiornata disponibile sul sito SdI)
    • Codice destinatario a 7 cifre o indirizzo PEC del cliente (necessario per il recapito via SdI)
    • Ricevuta di consegna o ricevuta di impossibilità di consegna rilasciata da SdI
    • Registro delle fatture emesse (anche in forma elettronica o tramite portale AdE)
    • Software o servizio di fatturazione elettronica certificato, oppure portale gratuito AdE ‘Fatture e Corrispettivi’

    Caso 1 – Tizio, architetto in regime ordinario: obbligo pieno

    Scenario. Tizio è un architetto con partita IVA in regime ordinario. Progetta una ristrutturazione per Alfa Srl, un’impresa edile. A lavori ultimati emette una parcella per la propria prestazione professionale.

    Come si applica. Tizio è soggetto all’obbligo generalizzato di fattura elettronica. Deve preparare il file XML nel formato FatturaPA, inserire il codice destinatario di Alfa Srl e trasmetterlo tramite SdI. Il sistema controlla formalmente il file: se è corretto, lo recapita ad Alfa Srl e invia a Tizio la ricevuta di consegna. Solo da quel momento la fattura è giuridicamente emessa. Tizio non può inviare una fattura cartacea in alternativa: non avrebbe valore.

    In pratica

    • Senza ricevuta di consegna SdI la fattura non è considerata emessa: conservare sempre le ricevute.
    • Se Alfa Srl non ha comunicato il codice destinatario, Tizio può usare il codice generico ‘0000000’ e Alfa Srl recupererà la fattura dal proprio cassetto fiscale.
    • Il termine dei 12 giorni per l’emissione (fattura immediata) vale anche per l’e-fattura: conta la data di trasmissione a SdI.

    Caso 2 – Caio, personal trainer in regime forfettario: obbligo anche per lui dal 2024

    Scenario. Caio fa il personal trainer come libero professionista in regime forfettario. Non supera la soglia di accesso al regime agevolato e non applica IVA sulle sue prestazioni.

    Come si applica. Dal 1° gennaio 2024 anche Caio, come tutti i forfettari, è obbligato alla fattura elettronica: l’esonero che valeva per chi aveva ricavi o compensi fino a 25.000 euro è cessato con il 2023. Emette quindi fatture in formato XML tramite SdI, senza addebito di IVA e con la dicitura ‘operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – regime forfettario’; sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro assolve l’imposta di bollo da 2 euro. Se in futuro supera le soglie del regime e passa all’ordinario, cambia solo il contenuto della fattura (con l’IVA): il canale resta SdI.

    In pratica

    • L’obbligo per i forfettari è pieno dal 1° gennaio 2024: fino al 2023 era escluso chi nel 2021 aveva ricavi o compensi fino a 25.000 euro.
    • La fattura del forfettario non riporta IVA: si indica la natura dell’operazione (regime forfettario) e, sopra 77,47 euro, si assolve il bollo da 2 euro.
    • Il portale gratuito ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate basta per i volumi tipici di un professionista nei primi anni di attività.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso ancora usare la fattura cartacea se preferisco?

    No, se sei soggetto all’obbligo. Per la grande maggioranza delle partite IVA in regime ordinario la fattura cartacea non ha valore fiscale: l’unico documento valido è quello trasmesso tramite SdI. La fattura cartacea resta possibile solo in casi residuali: il principale è quello degli operatori sanitari per le prestazioni verso persone fisiche, ai quali l’invio a SdI è addirittura vietato a tutela dei dati sanitari.

    Cosa succede se SdI rifiuta la mia fattura?

    SdI restituisce una ‘ricevuta di scarto’ con il codice di errore. La fattura non è stata emessa: devi correggerla e ritrasmettere entro i termini previsti per non incorrere in sanzioni. Gli errori più comuni riguardano il codice fiscale del destinatario, il formato del file o i campi obbligatori mancanti.

    Come fa un privato (persona fisica) a ricevere la fattura elettronica?

    Se il cliente è una persona fisica senza partita IVA, non ha un codice destinatario. Il fornitore inserisce nel campo ‘codice destinatario’ il valore generico ‘0000000’. La fattura viene depositata nel cassetto fiscale del privato sul portale dell’Agenzia delle Entrate, dove può essere consultata con le proprie credenziali.

    Il portale gratuito dell'Agenzia delle Entrate è sufficiente per emettere e-fatture?

    Sì, il portale ‘Fatture e Corrispettivi’ dell’Agenzia è gratuito e permette di creare, trasmettere e ricevere fatture elettroniche. Per chi ha volumi elevati o esigenze di integrazione contabile, i software dedicati offrono funzionalità aggiuntive (automatismi, integrazione con la contabilità, conservazione sostitutiva).

    Cosa si intende per 'split payment' e come si indica in fattura?

    Lo split payment (scissione dei pagamenti) si applica alle forniture a Pubbliche Amministrazioni e a determinate società. Il fornitore espone l’IVA in fattura ma l’ente acquirente non la paga al fornitore: la versa direttamente all’Erario. In fattura va inserita la dicitura ‘scissione dei pagamenti’ e il tipo di esigibilità IVA ‘S’.

    I forfettari devono emettere fattura elettronica se vendono a una PA?

    Sì, come per tutte le altre operazioni: dal 1° gennaio 2024 i forfettari sono obbligati alla fattura elettronica in via generale. Verso gli enti pubblici resta la particolarità del codice univoco IPA come destinatario; la fattura non contiene IVA (operazione in regime forfettario).

    Vedi anche: Forfettario e fatturazione elettronica, Fattura elettronica scartata, descrizione generica e data errata, Bollo sulla fattura elettronica, Fattura immediata o differita, Autofattura e Acquisti intracomunitari.

  • Art. 239 RD 12/1941

    Art. 239 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 357 c.p.c.: articolo abrogato

    Art. 357 c.p.c.: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 (67) 72

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 243 bis CPI – (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)

    Art. 243 Bis CPI – (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull’applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.