Autore: Andrea Marton

  • Art. 115 D.Lgs. 141/2024 – Obbligo del pagamento dei diritti di confine

    Art. 115 D.Lgs. 141/2024 – Obbligo del pagamento dei diritti di confine

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.

    2. In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell’illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali.

    3. Al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.

  • CCNL Spettacolo: Malattia e infortunio

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Per OTI: comporto 540 giorni nei 36 mesi, integrazione INPS 100% primi 6 mesi. Per OTD: solo INPS, durata limitata al contratto. INAIL specifico per infortuni set (cadute, attrezzature pesanti, scene pericolose, doppiature errori).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio
    Voce Dettaglio
    Comporto OTI

    540 gg/36 mesi (18 mesi su 3 anni). Integrazione 100% primi 6 mesi, 75% mesi 7-12, 50% oltre.

    Malattia OTD

    Solo indennità INPS (50-66%). Durante contratto: il contratto non si interrompe. Dopo wrap: indennità ordinaria malat…

    Infortuni di set

    Tipici: cadute da impalcature, traumi da attrezzature pesanti, ustioni effetti pirotecnici, traumi attori in scene pe…

    Malattie professionali

    Tipiche: ipoacusia tecnici audio, noduli vocali doppiatori/attori, tendinit…

    Sorveglianza sanitaria

    Visita medica annuale. Per attori/doppiatori: visita foniatrica annuale. Per stunt: visita cardiologica + test fisico…

    Comporto OTI

    540 gg/36 mesi (18 mesi su 3 anni). Integrazione 100% primi 6 mesi, 75% mesi 7-12, 50% oltre.

    Malattia OTD

    Solo indennità INPS (50-66%). Durante contratto: il contratto non si interrompe. Dopo wrap: indennità ordinaria malattia.

    Infortuni di set

    Tipici: cadute da impalcature, traumi da attrezzature pesanti, ustioni effetti pirotecnici, traumi attori in scene pericolose, lesioni da animali. Coperti INAIL Spettacolo (gestione specifica).

    Malattie professionali

    Tipiche: ipoacusia tecnici audio, noduli vocali doppiatori/attori, tendiniti macchinisti, stress post-traumatico scene complesse.

    Sorveglianza sanitaria

    Visita medica annuale. Per attori/doppiatori: visita foniatrica annuale. Per stunt: visita cardiologica + test fisico.

    Casi pratici

    Tizio – Caso Malattia e infortunio 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica malattia e infortunio secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Malattia e infortunio 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce malattia e infortunio in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Malattia e infortunio 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali malattia e infortunio.

    Domande frequenti

    Q1 Malattia e infortunio?
    Risposta sintetica su malattia e infortunio in CCNL Spettacolo.
    Q1 Malattia e infortunio?
    Risposta sintetica su malattia e infortunio in CCNL Spettacolo.
    Q1 Malattia e infortunio?
    Risposta sintetica su malattia e infortunio in CCNL Spettacolo.
    Q1 Malattia e infortunio?
    Risposta sintetica su malattia e infortunio in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Spettacolo: Maternità e congedi

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Maternità obbligatoria 5 mesi al 100% (INPS + integrazione). Per attrici/tecniche incinta: esonero immediato da scene pericolose, lavoro in quota, esposizione fumi. Paternità 10 gg al 100%. Allattamento 2h/giorno. Per OTD: tutele compatibilmente con contratto a termine.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi
    Voce Dettaglio
    Maternità obbligatoria

    5 mesi al 100% (INPS 80% + integrazione 20% per OTI). Per OTD: solo INPS 80% durante contratto.

    Esonero rischi set

    Esonero immediato da: scene pericolose, lavoro in quota, esposizione fumi/polveri scena, scene di nudo o intime (nego…

    Paternità 10 gg

    10 gg al 100% nei 5 mesi post-parto. Sostituzione organizzata in produzione.

    Congedo parentale

    9 mesi totali coppia, fino 12 anni del figlio. 30% INPS (80% primi 3 mesi entro 6 anni).

    Allattamento

    2h/giorno fino 1 anno. Esonero notturno + esonero scene complesse + esonero turni 12h.

    Maternità obbligatoria

    5 mesi al 100% (INPS 80% + integrazione 20% per OTI). Per OTD: solo INPS 80% durante contratto.

    Esonero rischi set

    Esonero immediato da: scene pericolose, lavoro in quota, esposizione fumi/polveri scena, scene di nudo o intime (negoziabile), lavoro notturno. Riassegnazione mansioni compatibili.

    Paternità 10 gg

    10 gg al 100% nei 5 mesi post-parto. Sostituzione organizzata in produzione.

    Congedo parentale

    9 mesi totali coppia, fino 12 anni del figlio. 30% INPS (80% primi 3 mesi entro 6 anni).

    Allattamento

    2h/giorno fino 1 anno. Esonero notturno + esonero scene complesse + esonero turni 12h.

    Casi pratici

    Tizio – Caso Maternità e congedi 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica maternità e congedi secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Maternità e congedi 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce maternità e congedi in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Maternità e congedi 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali maternità e congedi.

    Domande frequenti

    Q1 Maternità e congedi?
    Risposta sintetica su maternità e congedi in CCNL Spettacolo.
    Q1 Maternità e congedi?
    Risposta sintetica su maternità e congedi in CCNL Spettacolo.
    Q1 Maternità e congedi?
    Risposta sintetica su maternità e congedi in CCNL Spettacolo.
    Q1 Maternità e congedi?
    Risposta sintetica su maternità e congedi in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Vizi della multa: come annullarla

    Non tutte le multe sono inattaccabili: un verbale può contenere errori e irregolarità che ne compromettono la validità. Conoscere i vizi tipici aiuta a capire quando vale la pena contestare e su quali elementi fondare il ricorso al prefetto o al giudice di pace.

    Notifica oltre i 90 giorni

    Quando la violazione non è contestata immediatamente, il verbale va notificato entro 90 giorni dall’accertamento. La notifica tardiva rende la multa nulla ed è uno dei vizi più solidi, perché si basa sul semplice confronto fra le date.

    Conservare la busta e l’avviso di ricevimento è essenziale per dimostrare la data effettiva di consegna.

    Autovelox non segnalato o non tarato

    Per le multe da autovelox, la mancata segnalazione della postazione e l’assenza di taratura periodica dello strumento sono motivi di contestazione. La taratura è obbligatoria secondo la giurisprudenza costituzionale.

    Anche l’uso di uno strumento non omologato o l’errato calcolo del margine di tolleranza possono inficiare l’accertamento.

    Errori sui dati del verbale

    Errori su elementi essenziali, come la targa, il luogo o la data della violazione, possono rendere il verbale contestabile, soprattutto quando incidono sulla corretta identificazione del fatto o del responsabile.

    Vanno distinti i meri errori materiali, spesso irrilevanti, dalle inesattezze che compromettono l’attendibilità dell’accertamento.

    Difetto di motivazione

    Il verbale deve indicare in modo comprensibile la violazione contestata e gli elementi su cui si fonda. Un verbale generico o privo di una motivazione adeguata può essere contestato per difetto di motivazione.

    La motivazione consente al destinatario di capire l’addebito e di difendersi: la sua carenza incide sulla legittimità dell’atto.

    Mancata indicazione dei rimedi

    Il verbale deve informare il destinatario degli strumenti di ricorso disponibili, dei termini e delle modalità. La mancata o errata indicazione di questi elementi può costituire un vizio rilevante.

    Questa informazione è una garanzia per il cittadino, che deve poter conoscere come e quando contestare la sanzione.

    Esempio concreto

    Caia riceve un verbale per eccesso di velocità ma nota due anomalie: la notifica è arrivata 100 giorni dopo l’accertamento e il verbale non indica i termini per il ricorso. Caia presenta ricorso facendo valere sia la notifica tardiva (oltre i 90 giorni) sia la mancata indicazione dei rimedi, allegando la busta con la data di consegna.

    Vizi formali e vizi sostanziali

    È utile distinguere i vizi formali, che riguardano la regolarità dell’atto e del procedimento (ad esempio la notifica o l’indicazione dei rimedi), dai vizi sostanziali, che attengono al merito della violazione (ad esempio l’insussistenza del fatto o l’errata applicazione della norma).

    Spesso un ricorso ben costruito fa valere più motivi insieme, combinando aspetti formali e sostanziali. Ciò che conta è che ogni motivo sia pertinente e documentato: motivi generici o privi di riscontro rischiano di indebolire la contestazione anziché rafforzarla.

    Come far valere i vizi

    I vizi si contestano con ricorso al prefetto (entro 60 giorni, gratuito) o al giudice di pace (entro 30 giorni, con contributo unificato). La scelta dipende dal tipo di vizio e dal rischio economico.

    In genere conviene documentare con precisione ogni irregolarità: più il vizio è oggettivo, come la notifica tardiva, più la contestazione è solida. Nessun esito è però garantito: la decisione spetta all’autorità competente.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quali sono i vizi più frequenti di una multa?

    I più ricorrenti sono la notifica oltre i 90 giorni, l’autovelox non segnalato o non tarato, gli errori sui dati essenziali (targa, luogo, data), il difetto di motivazione e la mancata indicazione degli strumenti di ricorso.

    Un errore sulla targa annulla sempre la multa?

    Non sempre. I meri errori materiali possono essere irrilevanti, mentre le inesattezze che compromettono l’identificazione del fatto o del responsabile possono rendere il verbale contestabile.

    Dove faccio valere i vizi del verbale?

    Con ricorso al prefetto entro 60 giorni o al giudice di pace entro 30 giorni. È importante documentare ogni irregolarità; l’esito però dipende dalla valutazione dell’autorità competente.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 257 RD 12/1941

    Art. 257 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Cassetto fiscale: come si usa e cosa ci trovi

    In sintesi

    • Accesso con identità digitale: si entra con SPID, CIE o CNS dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate; non serve alcun codice PIN separato.
    • Dichiarazioni dei redditi: puoi consultare tutte le dichiarazioni inviate negli anni precedenti, comprese quelle elaborate da un CAF o da un professionista.
    • Versamenti e pagamenti: il cassetto mostra i versamenti F24 registrati, utili per verificare che un pagamento risulti correttamente imputato.
    • Comunicazioni dell’Agenzia: avvisi bonari, lettere di compliance, esiti di controllo e altre comunicazioni ufficiali sono consultabili nella sezione messaggi.
    • Delega a un intermediario: puoi autorizzare un professionista (commercialista, CAF) ad accedere al tuo cassetto fiscale per conto tuo, tramite la procedura di delega.
    • Dati di terzi comunicati all’Agenzia: trovi anche le Certificazioni Uniche trasmesse dai datori di lavoro e i dati comunicati da banche, assicurazioni e altri soggetti obbligati.

    Cos'è il cassetto fiscale e a cosa serve

    Il cassetto fiscale è l’area personale riservata che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di ogni contribuente sul proprio portale. È uno spazio digitale in cui puoi consultare la tua situazione fiscale in modo completo: le dichiarazioni presentate nel tempo, i versamenti registrati, le comunicazioni ricevute dall’Agenzia e i dati che terzi soggetti – come il datore di lavoro o la banca – hanno trasmesso nei tuoi confronti.

    Per accedere al cassetto fiscale non è necessario recarsi fisicamente in uno sportello: l’accesso avviene in modo autonomo dal sito dell’Agenzia delle Entrate, con le credenziali di identità digitale. I sistemi accettati sono SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta autenticato, trovi la sezione dedicata all’area riservata e, al suo interno, il cassetto fiscale.

    Conoscere il contenuto del cassetto fiscale è utile in molte situazioni pratiche: per verificare che un versamento sia stato correttamente registrato, per controllare cosa ha comunicato il datore di lavoro all’Agenzia prima di presentare la dichiarazione, o per leggere un avviso bonario o una lettera di compliance senza aspettare la copia cartacea. È uno strumento di controllo e trasparenza che il contribuente spesso non conosce e non usa.

    Cosa trovi nel cassetto fiscale
    Sezione Contenuto principale
    Dichiarazioni Modelli 730, Redditi PF, Unico presentati negli anni precedenti
    Versamenti Deleghe F24 registrate, con codice tributo, anno e importo
    Comunicazioni Avvisi bonari, lettere di compliance, esiti di controllo formale
    Dati di terzi Certificazioni Uniche trasmesse dai datori di lavoro, dati di banche e assicurazioni
    Rimborsi Stato dei rimborsi richiesti o in lavorazione
    Delega intermediario Gestione dell'accesso delegato a professionisti o CAF

    Esempio pratico

    • Tizio ha presentato il 730 a maggio tramite il proprio CAF. A luglio vuole verificare se il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione è stato già rimborsato dal sostituto d’imposta oppure è ancora in attesa. Accede al cassetto fiscale con le sue credenziali SPID, apre la sezione ‘Rimborsi’ e controlla lo stato. Trova anche, nella sezione ‘Dichiarazioni’, la copia del 730 presentato dal CAF e il relativo prospetto di liquidazione 730-3, che gli permette di rileggere in dettaglio come è stato calcolato il credito.

    Documenti necessari

    • Credenziali SPID (o CIE o CNS) per l’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate
    • Codice fiscale del contribuente, necessario per l’identificazione
    • Eventuale delega firmata se si vuole autorizzare un intermediario ad accedere al cassetto per proprio conto

    Caso 1 – Tizio verifica un versamento F24 non registrato

    Scenario. Tizio ha versato a giugno un’imposta tramite F24 dal proprio home banking, ma teme che il pagamento non sia stato imputato correttamente perché ha inserito un codice tributo errato. Vuole capire come e dove verificarlo.

    Come si applica. Tizio accede al cassetto fiscale con SPID e apre la sezione ‘Versamenti’. Se il pagamento è stato registrato correttamente, lo trova elencato con data, codice tributo, anno di riferimento e importo. Se invece il codice tributo era sbagliato, il versamento potrebbe risultare imputato a una voce diversa da quella voluta. In questo caso, la scheda mostra comunque il pagamento effettuato, e Tizio può presentare un’istanza di rettifica della delega F24 tramite il servizio CIVIS o rivolgendosi direttamente a un ufficio dell’Agenzia, senza dover pagare di nuovo purché l’importo complessivo versato sia corretto.

    In pratica

    • La sezione ‘Versamenti’ del cassetto fiscale mostra i pagamenti F24 registrati dall’Agenzia: se un versamento non compare dopo alcuni giorni lavorativi dall’esecuzione, contatta la banca o verifica tramite CIVIS.
    • Un codice tributo errato non implica un nuovo pagamento: si corregge con l’istanza di rettifica della delega F24, purché l’importo totale versato sia quello corretto.

    Caso 2 – Caio delega il commercialista ad accedere al cassetto

    Scenario. Caio si è rivolto a un commercialista per la gestione della propria dichiarazione dei redditi e delle comunicazioni dell’Agenzia. Vuole che il professionista possa consultare le sue comunicazioni e i dati fiscali direttamente, senza dover chiedere ogni volta una copia cartacea.

    Come si applica. Caio può attivare la delega al proprio intermediario direttamente dal cassetto fiscale, nella sezione dedicata. La procedura di delega consente al commercialista di accedere al cassetto di Caio per conto suo, con visibilità sulle dichiarazioni, i versamenti e le comunicazioni. Caio mantiene il pieno controllo: può verificare in qualsiasi momento le deleghe attive e revocarle. La delega non trasferisce poteri di firma né autorizza il professionista a compiere atti in nome di Caio: serve esclusivamente alla consultazione.

    In pratica

    • La delega al cassetto fiscale si gestisce interamente online dall’area riservata: non occorre recarsi in un ufficio dell’Agenzia né firmare documenti cartacei.
    • Dopo aver concesso la delega, verifica periodicamente le deleghe attive nella tua area personale: hai sempre la possibilità di revocarla se cambi professionista di riferimento.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si accede al cassetto fiscale?

    Si accede dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) usando le credenziali SPID, CIE o CNS. Non occorrono codici PIN o password separati: basta l’identità digitale già in tuo possesso.

    Cosa trovo nella sezione 'Dichiarazioni' del cassetto fiscale?

    Trovi i modelli 730, Redditi PF e Unico presentati negli anni precedenti, compresi quelli elaborati da un CAF o da un professionista che ha agito per tuo conto. Puoi scaricare e consultare i prospetti di liquidazione 730-3 e i documenti allegati.

    Posso vedere nel cassetto fiscale le comunicazioni come avvisi bonari o lettere di compliance?

    Sì. Nella sezione ‘Comunicazioni’ (o ‘Messaggi’, a seconda dell’interfaccia) trovi gli avvisi bonari, le lettere di compliance, gli esiti dei controlli formali e altre comunicazioni ufficiali inviate dall’Agenzia. È utile controllare periodicamente questa sezione, anche se non hai ricevuto nulla per posta.

    Posso delegare il mio commercialista ad accedere al cassetto fiscale?

    Sì. Puoi attivare una delega dall’area riservata del cassetto fiscale: il professionista accede in sola consultazione ai tuoi dati fiscali. La delega è revocabile in qualsiasi momento e non autorizza il professionista a compiere atti in tuo nome.

    I versamenti F24 che ho fatto risultano nel cassetto fiscale?

    Sì, nella sezione ‘Versamenti’ trovi le deleghe F24 registrate dall’Agenzia con data, codice tributo, anno di riferimento e importo. Tieni presente che tra l’esecuzione del pagamento e la comparsa nel cassetto possono passare alcuni giorni lavorativi.

    Posso usare il cassetto fiscale per controllare le Certificazioni Uniche che il datore di lavoro ha trasmesso?

    Sì. Nella sezione relativa ai dati di terzi puoi consultare le Certificazioni Uniche trasmesse dai datori di lavoro e dagli enti pensionistici, nonché i dati comunicati da banche, assicurazioni e altri soggetti obbligati. È un ottimo modo per verificare, prima di presentare la dichiarazione, che i dati del sostituto d’imposta siano corretti.

  • Patreon e Substack: come si dichiarano gli abbonamenti dei fan

    In sintesi

    • Attivita’ occasionale: se pubblichi contenuti in modo saltuario, i proventi sono redditi diversi (art. 67 TUIR) da indicare nel quadro D5 (modello 730) o RL15 (Redditi PF).
    • Attivita’ abituale: se crei contenuti con regolarita’ e continuita’, scatta l’obbligo di aprire la partita IVA e scegliere un regime fiscale.
    • Ritenuta 20%: i committenti italiani che pagano compensi occasionali applicano una ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento.
    • Regime forfettario: con partita IVA e ricavi fino a 85.000 euro nell’anno precedente si puo’ optare per l’imposta sostitutiva del 15 per cento sul reddito imponibile.
    • Soglia di cessazione forfettario: se nel corso dell’anno i ricavi superano 100.000 euro, si decade dal regime nell’anno stesso e si tassa con modalita’ ordinarie per l’intero periodo.
    • Piattaforme estere: Patreon e Substack sono soggetti USA e di solito non applicano la ritenuta italiana; il reddito va dichiarato integralmente.

    Patreon e Substack: cosa sono fiscalmente i tuoi abbonamenti

    Ogni mese ricevi soldi dai tuoi sostenitori su Patreon o dai tuoi abbonati su Substack. Prima di tutto chiediamoci: questi importi sono un reddito? La risposta e’ si’. Anche se non hai emesso fatture, anche se arrivano da piattaforme estere, anche se li consideri una donazione dei fan, per il fisco italiano sono un compenso per i contenuti che produci e devi dichiararli.

    La distinzione piu’ importante e’ quella tra attivita’ occasionale e attivita’ abituale. Se nel 2025 hai guadagnato da Patreon o Substack in modo sporadico, senza una struttura organizzata e senza continuita’, i tuoi proventi sono redditi diversi: non hai bisogno di partita IVA e li dichiari nel quadro D del modello 730 (o nel quadro RL se usi il modello Redditi PF). Se invece crei contenuti con regolarita’ e sistematicita’, stai svolgendo un’attivita’ abituale: la legge impone l’apertura della partita IVA.

    L’abitualita’ non si misura con un importo minimo ma con la ripetitivita’ e l’organizzazione dell’attivita’. Un creator che pubblica ogni settimana, interagisce con gli abbonati e ne fa una fonte di reddito strutturata e’ abituale anche se incassa poco. Al contrario, chi in modo del tutto episodico riceve qualche contributo da un piccolo gruppo di fan potrebbe rimanere nell’occasionale. Se sei in dubbio, e’ prudente sentire un commercialista.

    Nelle prossime sezioni vediamo come compilare la dichiarazione in entrambi i casi, con esempi numerici e i documenti da tenere pronti.

    Reddito da Patreon/Substack: occasionale vs abituale
    Situazione Regime Dove si dichiara Imposta
    Attivita' occasionale (sporadica, non organizzata) Reddito diverso art. 67 TUIR Quadro D5 modello 730 o RL15 Redditi PF IRPEF progressiva (23%-43%)
    Attivita' abituale, ricavi <= 85.000 euro anno prec. Partita IVA + regime forfettario Quadro LM Redditi PF Imposta sostitutiva 15% (5% primi 5 anni)
    Attivita' abituale, ricavi > 85.000 euro anno prec. Partita IVA + regime ordinario Quadro RE o RF Redditi PF IRPEF progressiva su reddito netto

    Esempio pratico

    • Tizio ha un profilo Substack e nel 2025 ha incassato 3.600 euro da abbonati paganti. Non ha partita IVA e non ha svolto questa attivita’ in modo organizzato e continuativo: e’ occasionale. Indica 3.600 euro nel rigo D5 del modello 730, colonna 2. Non ci sono spese documentate da dedurre (colonna 3 resta vuota). L’IRPEF si calcola sommando questo importo agli altri redditi. Se invece Tizio avesse gia’ aperto partita IVA in regime forfettario con codice ATECO attivita’ professionali (coefficiente di redditivita’ 78%), il reddito imponibile sarebbe 3.600 x 78% = 2.808 euro e l’imposta sostitutiva 2.808 x 15% = 421,20 euro.

    Documenti necessari

    • Estratto conto o report pagamenti dalla piattaforma (Patreon Creator Dashboard, Substack Payments)
    • Eventuale Certificazione Unica 2026 se il committente italiano ha applicato la ritenuta del 20 per cento
    • Documentazione delle spese inerenti (attrezzatura, software, connessione) se si vuole dedurle nel regime ordinario
    • Eventuale ricevuta o ricevuta di prestazione occasionale emessa al committente
    • Estratto conto bancario che evidenzia i versamenti ricevuti

    Caso 1 – Tizio: pochi abbonati, attivita' occasionale

    Scenario. Tizio gestisce un profilo Patreon su cui pubblica approfondimenti culturali ogni due mesi. Nel 2025 ha incassato 1.200 euro da 20 abbonati. Non ha partita IVA. Patreon e’ una societa’ estera e non ha applicato ritenute italiane.

    Come si applica. I 1.200 euro sono redditi diversi da attivita’ di lavoro autonomo non esercitata abitualmente. Tizio li dichiara nel rigo D5 del modello 730, colonna 1 con codice ‘2’, colonna 2 con l’importo lordo 1.200 euro. Se ha spese direttamente connesse (es. abbonamento a un software di grafica), le indica in colonna 3, ma non puo’ superare i corrispettivi percepiti. Non avendo ricevuto la CU, la colonna delle ritenute resta zero. L’importo concorre alla formazione del reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.

    In pratica

    • Rigo D5, codice ‘2’ (lavoro autonomo occasionale), importo lordo 1.200 euro.
    • Nessuna ritenuta da scomputare: Patreon (societa’ estera) non applica ritenute italiane.
    • Il reddito si somma agli altri redditi IRPEF; nessun obbligo di partita IVA.

    Caso 2 – Caio: newsletter habituale, partita IVA forfettaria

    Scenario. Caio pubblica ogni settimana una newsletter su Substack con contenuti di finanza personale. Nel 2024 ha incassato 22.000 euro dagli abbonati, e’ in regime forfettario con codice ATECO relativo ad attivita’ professionali e scientifiche (coefficiente di redditivita’ 78%). Nel 2025 continua la stessa attivita’.

    Come si applica. Caio dichiara i compensi percepiti nel 2025 nel quadro LM del modello Redditi PF, sezione III (regime forfettario). Indica i compensi lordi nel rigo LM22, colonna 3. Il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i compensi per il coefficiente 78 per cento. Sull’importo cosi’ determinato, dedotti i contributi previdenziali versati, si applica l’imposta sostitutiva del 15 per cento. I compensi Substack non sono soggetti a ritenuta da parte della piattaforma (estera), quindi Caio non ha ritenute da scomputare.

    In pratica

    • Quadro LM, sezione III: reddito = compensi lordi x 78 per cento.
    • Imposta sostitutiva 15 per cento sul reddito netto (dopo deduzione contributi).
    • Se nel 2025 i ricavi superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa nell’anno stesso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare i guadagni da Patreon anche se sono pochi euro?

    Si’. Non esiste una soglia di esenzione per i redditi da attivita’ occasionale. Anche importi di poche centinaia di euro vanno indicati nella dichiarazione.

    Patreon trattiene qualcosa? Devo dichiarare il lordo o il netto?

    Patreon applica commissioni di piattaforma che non sono ritenute fiscali italiane. In dichiarazione va indicato il compenso lordo percepito (prima delle commissioni di piattaforma). Le commissioni di Patreon sono spese inerenti deducibili se sei in regime ordinario.

    Quando sono obbligato ad aprire partita IVA?

    Quando l’attivita’ e’ svolta in modo abituale, cio’ che conta e’ la ripetitivita’ e la sistematicita’, non l’importo. Se crei contenuti con cadenza regolare e ne fai una fonte di reddito strutturata, l’obbligo di partita IVA scatta indipendentemente dai guadagni.

    Ho gia' un lavoro dipendente. Posso stare nel regime forfettario per Patreon?

    In via generale si, ma attenzione: se nel 2025 o 2026 il reddito da lavoro dipendente supera 35.000 euro, non puoi accedere al regime forfettario. Questa soglia e’ stata elevata a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026 dalle istruzioni del quadro LM.

    Il reddito da Substack abbassa le detrazioni per carichi di famiglia?

    Si’. Il reddito da attivita’ occasionale concorre al reddito complessivo, che e’ la base per calcolare le detrazioni per i familiari a carico e altre agevolazioni collegate al reddito (come l’ISEE).

    Devo emettere una ricevuta ai miei abbonati?

    Se sei un privato senza partita IVA e l’attivita’ e’ occasionale, normalmente emetti una ricevuta per prestazione occasionale ai committenti italiani che te lo richiedono. I sostenitori su Patreon/Substack sono pero’ consumatori finali e non soggetti IVA, quindi nella pratica non viene quasi mai emessa documentazione.

  • Art. 323 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 323 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • IVA su omaggi e cessioni gratuite: il trattamento

    In sintesi

    • Beni oggetto dell’attività: la cessione gratuita è imponibile IVA perché rientra nell’attività d’impresa.
    • Beni non oggetto dell’attività (i classici regali): conta se l’IVA all’acquisto è stata o meno detratta.
    • Soglia 50 euro: gli omaggi di costo unitario fino a 50 euro hanno IVA detraibile all’acquisto e la cessione gratuita è fuori campo IVA.
    • Art. 2, c. 2, n. 4 DPR 633/1972: è la norma di riferimento per le cessioni gratuite di beni.
    • Nessun corrispettivo non significa automaticamente niente IVA: la legge assimila certe cessioni gratuite alle vendite ordinarie.
    • Autofattura: può essere necessaria per documentare la cessione gratuita di beni imponibili.

    Regalare qualcosa ha un costo fiscale? Dipende

    Un’azienda che dona prodotti ai clienti, un negozio che offre campioni omaggio, un imprenditore che porta a casa un bene dell’impresa: tutte situazioni in cui qualcosa cambia di mano senza un pagamento. Ma per l’IVA ‘gratis’ non è sempre sinonimo di ‘fuori dalle regole’.

    L’articolo 2, comma 2, numero 4 del DPR 633/1972 equipara certe cessioni gratuite alle vendite ordinarie. La logica è semplice: se un’azienda ha detratto l’IVA all’acquisto di un bene (cioè ha già recuperato quell’imposta), non sarebbe corretto permetterle di ‘regalarlo’ senza mai far ‘atterrare’ l’IVA sul consumo finale. L’assimilazione alla cessione imponibile serve a chiudere questo circolo.

    Il legislatore ha però previsto una semplificazione importante per i piccoli omaggi. Quando il costo unitario del regalo non supera 50 euro, l’IVA all’acquisto è detraibile e la successiva cessione gratuita è fuori campo: l’impresa può regalare senza ulteriori adempimenti IVA. Sopra quella soglia, le regole cambiano in base alla natura del bene regalato.

    IVA sugli omaggi – schema delle regole
    Tipo di bene/omaggio IVA all'acquisto Cessione gratuita
    Bene oggetto dell'attività (es. prodotto venduto normalmente) Detraibile Imponibile IVA
    Bene non oggetto dell'attività, IVA detratta all'acquisto Detraibile Imponibile IVA
    Bene non oggetto dell'attività, IVA NON detratta Indetraibile Fuori campo IVA
    Omaggio costo unitario fino a 50 euro Detraibile Fuori campo IVA
    Omaggio costo unitario oltre 50 euro (non oggetto attività, IVA detratta) Detraibile Imponibile IVA

    Esempio pratico

    • Tizio gestisce una salumeria e a Natale regala ai clienti un cesto con prodotti del suo negozio (salumi e formaggi che normalmente vende). Costo del cesto: 80 euro. Poiché i beni sono oggetto dell’attività e l’IVA all’acquisto è stata detratta, la cessione gratuita è imponibile: Tizio deve emettere autofattura con l’IVA dovuta sul valore del cesto. Se invece avesse regalato una bottiglia di vino (non oggetto della sua attività) acquistata per 30 euro, avrebbe potuto detrarre l’IVA all’acquisto e la cessione gratuita sarebbe fuori campo, perché il costo unitario non supera 50 euro.

    Documenti necessari

    • Fatture di acquisto degli omaggi (con IVA evidenziata)
    • Autofattura per le cessioni gratuite imponibili
    • Registro delle fatture emesse (per le autofatture)
    • Registro degli acquisti (per la detrazione IVA sugli omaggi)
    • Documentazione del costo unitario degli omaggi sotto 50 euro

    Tizio distribuisce campioni del prodotto che fabbrica

    Scenario. Tizio produce e vende scarpe sportive. Per la stagione estiva decide di distribuire gratuitamente a potenziali rivenditori campioni della nuova collezione, del valore di 120 euro ciascuno. Le scarpe sono il prodotto che l’impresa normalmente commercializza.

    Come si applica. Poiché i campioni sono beni oggetto dell’attività di Tizio, la cessione gratuita è imponibile IVA ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 4 DPR 633/1972. Tizio ha detratto l’IVA sull’acquisto delle materie prime e sulla produzione: sarebbe incoerente che il consumo finale del bene restasse privo di imposizione. Deve quindi emettere autofattura sul valore dei campioni distribuiti, applicando l’aliquota ordinaria. Il costo unitario di 120 euro supera in ogni caso la soglia dei 50 euro, che si applica solo ai beni non oggetto dell’attività.

    In pratica

    • Per i beni che l’impresa normalmente produce o vende, la regola è netta: la cessione gratuita è imponibile, indipendentemente dal valore unitario.
    • L’autofattura deve essere emessa con l’aliquota IVA applicabile al bene e registrata nel registro delle fatture emesse.
    • Il valore da usare come base imponibile è il prezzo di acquisto o, se non disponibile, il costo di produzione del bene.

    Caio regala gadget promozionali ai clienti

    Scenario. Caio gestisce uno studio di consulenza e, per le festività, acquista penne e agende personalizzate con il logo dello studio da regalare ai clienti. Il costo unitario per cliente è di 35 euro. Le penne e le agende non hanno nulla a che fare con i servizi di consulenza offerti dallo studio.

    Come si applica. I gadget non sono oggetto dell’attività di Caio (che vende consulenza, non cancelleria). Poiché il costo unitario è 35 euro – sotto la soglia dei 50 euro – Caio può detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto dei gadget e la successiva cessione gratuita ai clienti è fuori campo IVA: nessun adempimento aggiuntivo, nessuna autofattura. Se avesse acquistato un regalo di maggior valore (es. 80 euro a persona), con IVA detratta all’acquisto, la cessione gratuita sarebbe imponibile e richiederebbe l’emissione di autofattura.

    In pratica

    • Per i beni non oggetto dell’attività, la soglia dei 50 euro è la discriminante: sotto, si detrae all’acquisto e la cessione gratuita è fuori campo; sopra (con IVA detratta), la cessione è imponibile.
    • Conviene documentare il costo unitario dei gadget per dimostrare il rispetto della soglia, in caso di controllo.
    • Se si sceglie di non detrarre l’IVA all’acquisto di un omaggio sopra 50 euro, la cessione gratuita resta fuori campo IVA – ma si perde la detrazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'beni oggetto dell'attività'?

    Sono i beni che l’impresa normalmente produce, acquista per la rivendita o commercializza. Se un’impresa che vende abbigliamento regala un capo ai clienti, quel capo è ‘oggetto dell’attività’ e la cessione gratuita è imponibile, indipendentemente dal valore.

    La soglia dei 50 euro si applica a tutti gli omaggi?

    No. La soglia dei 50 euro di costo unitario vale solo per i beni che non sono oggetto dell’attività dell’impresa (es. regali aziendali di cancelleria per un’impresa di servizi). Per i beni oggetto dell’attività la cessione gratuita è sempre imponibile, senza alcuna soglia.

    Bisogna sempre emettere autofattura per gli omaggi?

    L’autofattura è necessaria quando la cessione gratuita è imponibile IVA (beni oggetto dell’attività, o beni non oggetto ma sopra 50 euro con IVA detratta all’acquisto). Non serve per le cessioni fuori campo IVA (es. omaggi sotto 50 euro non oggetto dell’attività).

    Si può scegliere di non detrarre l'IVA all'acquisto per evitare problemi?

    Sì. Se l’impresa non detrae l’IVA sulle fatture di acquisto degli omaggi (beni non oggetto dell’attività), la successiva cessione gratuita è fuori campo IVA. È una scelta lecita, ma comporta la perdita definitiva della detrazione.

    Come si calcola la base imponibile per l'autofattura?

    La base imponibile è il prezzo di acquisto del bene o, se non disponibile, il costo di produzione al momento della cessione. Non si usa il valore di mercato se il costo è determinabile.

    Gli omaggi pubblicitari di piccolo valore seguono le stesse regole?

    Sì, ma con attenzione al costo unitario. Gli omaggi di valore unitario entro 50 euro (non oggetto dell’attività) consentono la detrazione IVA all’acquisto e la cessione gratuita è fuori campo. Sopra tale soglia, se si è detratta l’IVA, la cessione è imponibile.

    Vedi anche: IVA sulla cessione di fabbricati, Cessioni intracomunitarie, Cessioni di beni IVA, Cessioni di beni e territorialità IVA, Aprire la partita IVA e Lavoro autonomo e partita IVA.

  • Ditta individuale o SNC: differenze e quando conviene

    In sintesi

    • Tassazione identica nel meccanismo: sia la ditta individuale sia la SNC pagano l’IRPEF progressiva (23-43%) sul reddito d’impresa prodotto.
    • La differenza sta nella struttura: la ditta è un solo imprenditore; la SNC è una società tra due o più soci, ognuno tassato sulla propria quota di reddito.
    • Responsabilità illimitata in entrambi i casi: titolare di ditta e soci SNC rispondono con il patrimonio personale per i debiti dell’impresa.
    • Regime forfettario solo per la ditta individuale: con ricavi sotto 85.000 euro il titolare può applicare l’imposta sostitutiva al 15%, opzione non disponibile per la SNC.
    • Costi di gestione simili: entrambe le forme ammettono la contabilità semplificata sotto le soglie di ricavi, senza obbligo di bilancio.
    • La SNC richiede un accordo tra soci: occorre definire le quote di partecipazione e le regole di governance, con rischio di conflitti tra soci.

    Ditta individuale e SNC: stessa tassazione, struttura diversa

    Ditta individuale e società in nome collettivo (SNC) condividono la stessa logica fiscale: il reddito d’impresa viene tassato con l’IRPEF progressiva direttamente in capo all’imprenditore o ai soci. Non esiste una ‘tassa separata’ dell’impresa: il reddito prodotto dall’attività si somma agli altri redditi personali e si tassa con le aliquote 23%, 33% e 43% secondo gli scaglioni vigenti dal 2026 (fino al 2025 la seconda aliquota era il 35%). Questo meccanismo si chiama ‘trasparenza fiscale’.

    La differenza principale non è fiscale, ma organizzativa. La ditta individuale è un’impresa di una sola persona: non ci sono soci, non c’è un contratto di società, non c’è la divisione degli utili. La SNC nasce invece quando due o più persone decidono di fare impresa insieme: il contratto sociale stabilisce le quote di partecipazione, e ciascun socio paga l’IRPEF sulla propria quota di reddito.

    Esiste però una differenza rilevante: solo il titolare di ditta individuale può accedere al regime forfettario (imposta sostitutiva al 15%, con ricavi fino a 85.000 euro), che nella SNC non è ammesso. Questo può fare una grande differenza per chi è all’inizio o ha volumi contenuti.

    Ditta individuale vs SNC: confronto testa a testa
    Aspetto Ditta individuale SNC
    Tassazione del reddito IRPEF progressiva (23-43%) sul reddito d'impresa del titolare IRPEF progressiva (23-43%) sul reddito imputato a ciascun socio per quota
    Regime forfettario Disponibile se ricavi ≤ 85.000 €: imposta sostitutiva 15% (5% per i primi 5 anni di nuova attività) Non disponibile: le società di persone non possono accedere al forfettario
    Responsabilità patrimoniale Illimitata: il titolare risponde con tutto il patrimonio personale Illimitata e solidale: ogni socio risponde per tutti i debiti della società
    Numero di imprenditori Uno solo; non si può avere un socio Due o più soci obbligatori; la SNC a socio unico non è ammessa
    Regime contabile Semplificata possibile sotto le soglie; forfettario: senza contabilità ordinaria Semplificata possibile sotto le soglie di ricavi
    Costi di avvio Minimi: iscrizione CCIAA, nessun contratto formale tra soci Contratto di società (atto pubblico o scrittura privata autenticata), iscrizione CCIAA

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio valutano se aprire un bar insieme come SNC o come due ditte individuali separate. Se la SNC producesse 60.000 euro di reddito (30.000 ciascuno), ognuno pagherebbe IRPEF: 23% su 28.000 € (6.440 €) + 33% su 2.000 € (660 €) = 7.100 € ciascuno, totale 14.200 €. Se Tizio gestisse la ditta da solo con 60.000 euro di reddito, l’IRPEF sarebbe: 23% su 28.000 € (6.440 €) + 33% su 22.000 € (7.260 €) + 43% su 10.000 € (4.300 €) = 18.000 €. La SNC, dividendo il reddito, abbassa l’aliquota media grazie alla progressività: questo è uno dei vantaggi pratici di avere un socio alla pari.

    Documenti necessari

    • Codice fiscale e documento d’identità del titolare (o dei soci per la SNC)
    • Contratto di società (per la SNC: atto pubblico o scrittura privata autenticata)
    • Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
    • Apertura della partita IVA (Agenzia delle Entrate, modello AA9 per ditta, AA7 per SNC)
    • Modello REDDITI PF (titolare ditta individuale) o REDDITI SP + REDDITI PF dei soci (SNC)

    Caso 1 – Tizio, artigiano che parte da solo

    Scenario. Tizio vuole aprire un laboratorio di falegnameria. Lavora da solo, prevede ricavi di 70.000 euro e costi di 20.000 euro: reddito netto stimato 50.000 euro.

    Come si applica. Con ricavi sotto 85.000 euro, Tizio può valutare il regime forfettario come ditta individuale. L’imposta sostitutiva al 15% (o al 5% se si tratta di nuova attività entro i primi 5 anni) si applica al reddito determinato con il coefficiente di redditività del suo codice ATECO, senza possibilità di dedurre i costi analitici. Se il coefficiente è, ad esempio, 0,67, il reddito imponibile forfettario sarebbe 70.000 × 0,67 = 46.900 euro e l’imposta 46.900 × 15% = 7.035 euro: molto meno dell’IRPEF progressiva ordinaria. La SNC non è un’opzione perché Tizio lavora da solo.

    In pratica

    • Il regime forfettario è il principale vantaggio della ditta individuale rispetto alla SNC: se i ricavi stanno sotto 85.000 euro, è quasi sempre la scelta più conveniente per chi lavora da solo.
    • Con il forfettario non si scaricano i costi analitici: se le spese sono molto alte (materiali costosi, affitti, dipendenti), può convenire la contabilità ordinaria e il regime ordinario.

    Caso 2 – Caio e un socio aprono una piccola impresa edile

    Scenario. Caio e un amico vogliono avviare insieme un’impresa edile. Prevedono ricavi di 300.000 euro, costi elevati (materiali, subappalti, attrezzature) e un reddito netto di circa 80.000 euro da dividere a metà.

    Come si applica. Con ricavi di 300.000 euro il forfettario è escluso (limite 85.000 euro). La scelta si riduce tra due ditte individuali separate o una SNC. La SNC è più logica: unica gestione, unico conto corrente, responsabilità solidale tra i soci. Fiscalmente, con 40.000 euro ciascuno di quota reddito, entrambi pagano IRPEF nella fascia 23-33%: un carico complessivo simile a quello di due ditte separate. Il vantaggio della SNC è operativo: semplifica la gestione comune degli appalti e delle commesse.

    In pratica

    • Quando due o più persone fanno impresa insieme con ricavi che escludono il forfettario, la SNC è di solito più pratica di due ditte individuali separate, pur avendo la stessa tassazione IRPEF.
    • Attenzione alla responsabilità solidale: nella SNC ogni socio risponde per i debiti dell’altro. Accordi interni tra soci non valgono contro i creditori esterni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Ditta individuale e SNC pagano le stesse imposte?

    In termini di aliquote sì: entrambe scontano l’IRPEF progressiva (23-43%) sul reddito d’impresa. La differenza è che nella SNC il reddito viene diviso tra i soci, abbassando potenzialmente l’aliquota media grazie alla progressività. Solo la ditta individuale può accedere al regime forfettario (imposta sostitutiva 15%).

    Posso aprire una SNC da solo?

    No. La SNC richiede almeno due soci. Se vuoi fare impresa da solo, la forma corretta è la ditta individuale (o, se vuoi limitare la responsabilità, la SRL unipersonale).

    La SNC tutela meglio i beni personali rispetto alla ditta individuale?

    No. Anzi, la SNC è in un certo senso più rischiosa: la responsabilità è solidale, il che significa che un creditore della società può rivalersi sull’intero patrimonio di qualsiasi socio, non solo su quello proporzionale alla sua quota.

    Il regime forfettario è disponibile per la SNC?

    No. Il regime forfettario è riservato esclusivamente alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o arti e professioni. Le società di persone, compresa la SNC, ne sono escluse.

    Conviene più la ditta individuale o la SNC con un fatturato basso?

    Se si lavora da soli con ricavi sotto 85.000 euro, la ditta individuale in regime forfettario è quasi sempre la scelta migliore: imposta sostitutiva al 15%, niente IVA, niente IRAP, contabilità minima. Se si è in due e i ricavi superano quella soglia, la SNC diventa la forma naturale per fare impresa insieme.

    Come si scioglie una SNC rispetto a una ditta individuale?

    La chiusura della ditta individuale è semplice: cessazione della partita IVA e cancellazione dal Registro Imprese. Lo scioglimento della SNC richiede invece una delibera dei soci, la nomina di un liquidatore e la procedura di liquidazione, con tempi e costi maggiori.

  • Articolo 37 L. 184/1983: Informazioni sull’origine del minore adottato internazionalmente

    Art. 37 L. 184/1983 – Informazioni sull’origine del minore adottato internazionalmente

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

    2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici
    e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

    3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

  • Art. 320 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 320 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato