Autore: Andrea Marton

  • CCNL Studi Odontoiatrici: ferie, permessi e festivita 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il CCNL degli studi odontoiatrici garantisce un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue (4 settimane di legge piu giorni aggiuntivi contrattuali), oltre a permessi per riduzione dell’orario di lavoro (ROL/ex festivita). Il periodo di godimento preferenziale e estivo, ma almeno 2 settimane devono essere fruite consecutivamente entro l’anno di maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi – CCNL Studi Odontoiatrici (valori indicativi)
    Istituto Durata / Importo Note
    Ferie annue minime (legge) 4 settimane (20 gg lavorativi) D.Lgs. 66/2003, non monetizzabili salvo cessazione
    Ferie contrattuali aggiuntive 4-6 gg lavorativi ulteriori Totale indicativo 24-26 gg lavorativi
    ROL / ex festivita 32-40 ore/anno Corrispondenti alle festivita soppresse ex L. 54/1977
    Festivita nazionali 12 giorni fissi 1° gen, 6 gen, Pasquetta, 25 apr, 1° mag, 2 giu, 15 ago, 1° nov, 8-25-26 dic, Santo Patrono
    Permessi per matrimonio 15 gg di calendario Retribuiti, non computabili nelle ferie
    Permessi per lutto 3 gg lavorativi (coniuge, figli, genitori) Retribuiti, estensibili per accordo aziendale

    Maturazione e fruizione delle ferie

    Le ferie maturano mensilmente in proporzione ai mesi di servizio effettivo nell’anno solare. Per i lavoratori con contratto part-time, le ferie si calcolano proporzionalmente all’orario ridotto.

    Regole chiave:

    • Almeno 2 settimane consecutive (10 giorni lavorativi) devono essere fruite entro l’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore.
    • Le restanti ferie devono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (es. le ferie 2025 entro il 30 giugno 2027).
    • La monetizzazione delle ferie non godute e vietata durante il rapporto di lavoro; e ammessa solo alla cessazione.
    • Il datore di lavoro ha il potere di fissare il periodo feriale collettivo, ma deve comunicarlo con congruo preavviso (di norma almeno 30 giorni).

    ROL e permessi per ex festivita

    Le festivita religiose soppresse nel 1977 (L. 54/1977 e D.P.R. 792/1985) sono state trasformate in permessi retribuiti aggiuntivi, confluiti nei cosiddetti ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) o ex festivita.

    Nella prassi degli studi odontoiatrici il monte ore ROL indicativo e di 32-40 ore annue (equivalenti a 4-5 giornate). I ROL:

    • Si maturano in dodicesimi nel corso dell’anno.
    • Devono essere richiesti con preavviso (di norma 48-72 ore) salvo accordo diverso.
    • Se non goduti entro l’anno (o entro il termine contrattuale), vengono monetizzati nella retribuzione del mese successivo.

    Festivita e Santo Patrono

    Le 12 festivita nazionali previste dalla legge (L. 260/1949 e successive) sono remunerate come giornate lavorative anche se cadono in un giorno di riposo settimanale (in quest’ultimo caso spetta una giornata aggiuntiva di riposo o la maggiorazione prevista dal contratto).

    Il Santo Patrono della localita in cui e ubicato lo studio e anch’esso festivita retribuita. Se lo studio opera in una citta con patrono diverso dalla sede legale, si applica il patrono del Comune ove il lavoratore effettivamente presta servizio.

    Il lavoro nelle festivita e ammesso solo in presenza di accordo o di deroga contrattuale, con maggiorazione di norma del 30-50% sulla retribuzione oraria o riposo compensativo.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie negate e maturazione ROL
    Tizio e ASO e richiede due settimane di ferie ad agosto. Il titolare le nega senza motivazione scritta. Il CCNL impone che almeno 2 settimane consecutive siano accordate su richiesta del lavoratore entro l’anno. Tizio deposita reclamo e ottiene le ferie. I ROL maturati (es. 32 ore) non goduti a dicembre vengono automaticamente liquidati in busta paga.
    Caia – Permesso per matrimonio
    Caia si sposa e chiede il congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario. Lo studio glielo riconosce, retribuito, senza incidenza sulle ferie annue. Caia deve presentare il certificato di matrimonio entro 30 giorni dalla celebrazione per giustificare l’assenza.
    Sempronio – Festivita cadente di domenica
    Il 25 aprile cade di domenica. Sempronio, che di solito non lavora la domenica, ha diritto a una giornata aggiuntiva di riposo (o alla relativa indennita sostitutiva), poiche la festivita coincide con il giorno di riposo settimanale. Lo studio deve riconoscere tale compensazione entro il mese successivo.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano a un'ASO nel 2026?
    Indicativamente 24-26 giorni lavorativi annui, di cui almeno 20 obbligatori per legge (D.Lgs. 66/2003). I giorni aggiuntivi dipendono dal testo contrattuale applicato. Per un part-time, i giorni si calcolano in proporzione all’orario.
    Le ferie non godute si perdono?
    Le 2 settimane ‘di legge’ non godute entro l’anno si perdono solo se il datore ha formalmente invitato il lavoratore a fruirle e il lavoratore ha rifiutato senza giustificazione (sentenza Corte di Giustizia UE, C-619/16). In caso contrario, le ferie si accumulano e vengono liquidate alla cessazione.
    Cosa sono i ROL?
    I ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) sono permessi retribuiti derivanti dalla trasformazione delle festivita soppresse nel 1977. Ammontano indicativamente a 32-40 ore/anno e possono essere chiesti singolarmente o cumulati con le ferie.
    Il permesso per lutto e retribuito?
    Si: il CCNL prevede 3 giorni lavorativi retribuiti per il decesso del coniuge, dei figli o dei genitori. Il lavoratore deve documentare l’evento con certificato di morte. Alcuni accordi aziendali estendono il permesso a 5 giorni o lo ampliano ai parenti di secondo grado.
    Se lo studio chiude per ferie collettive, il lavoratore deve usare le sue ferie?
    Si: il periodo di chiusura collettiva (es. agosto) viene scalato dalle ferie individuali del lavoratore. Se il lavoratore non ha ancora maturato ferie sufficienti, la differenza puo essere anticipata come ferie future o, in alternativa, gestita con aspettativa non retribuita.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026, malattia, infortunio e periodo di comporto 2026 e TFR, calcolo e destinazione 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Congedo straordinario per assistere un familiare disabile

    Oltre ai permessi mensili, chi assiste un familiare con disabilità grave può avere diritto a un’assenza prolungata dal lavoro: il congedo straordinario retribuito, disciplinato dall’art. 42 del D.Lgs 151/2001. È uno strumento importante ma con regole precise su durata, beneficiari e importo. Ecco come funziona.

    Durata e retribuzione

    Il congedo straordinario ha una durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, da fruire in modo continuativo o frazionato, per assistere la stessa persona con handicap grave. Durante il congedo spetta un’indennità pari all’ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse), entro un tetto massimo annuo rivalutato ogni anno: per il 2026 è di 57.837 euro (Circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, +1,4% ISTAT), suddiviso in 43.380 euro di indennità massima e 14.460 euro di contribuzione figurativa massima; per gli anni successivi va riverificato sul sito INPS. È comunque sempre riconosciuta la contribuzione figurativa.

    Chi può fruirne: l’ordine di priorità

    La legge individua un ordine di priorità tra i familiari che possono richiedere il congedo per assistere la persona disabile grave convivente:

    1. il coniuge convivente (o la parte dell’unione civile);
    2. il padre o la madre;
    3. uno dei figli conviventi;
    4. uno dei fratelli o sorelle conviventi;
    5. un parente o affine entro il terzo grado convivente.

    Si passa al livello successivo solo se il precedente manca, è deceduto o è affetto da patologie invalidanti.

    Il requisito della convivenza

    Per la maggior parte dei beneficiari è richiesta la convivenza con la persona assistita; la convivenza può però essere instaurata anche successivamente alla domanda e mantenuta per tutta la durata del congedo. Fanno eccezione alcune ipotesi (ad esempio i genitori che assistono il figlio disabile grave), per cui le regole sono state nel tempo ampliate dalla giurisprudenza costituzionale a tutela del diritto all’assistenza.

    Congedo e permessi insieme

    Il congedo straordinario e i permessi mensili della legge 104 non possono essere fruiti negli stessi giorni dallo stesso lavoratore per la stessa persona; possono però alternarsi nel tempo. È quindi possibile, ad esempio, usare i tre giorni mensili in certi periodi e attivare il congedo straordinario in altri, programmando l’assistenza nel modo più adatto.

    Come si chiede

    La domanda si presenta all’INPS in via telematica, allegando il verbale di handicap grave e i dati del rapporto di lavoro, con preavviso al datore. È importante verificare in anticipo la propria posizione nell’ordine di priorità e i periodi già eventualmente fruiti da altri familiari per la stessa persona, dato il tetto complessivo dei due anni.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo straordinario per la legge 104?

    Fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere un familiare con handicap grave. È retribuito entro un tetto annuo ed è coperto da contribuzione figurativa.

    Chi ha la precedenza per il congedo straordinario?

    C’è un ordine preciso: coniuge o parte dell’unione civile convivente, poi i genitori, poi i figli conviventi, poi fratelli e sorelle conviventi, infine parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

    Posso usare congedo e permessi 104 insieme?

    Non negli stessi giorni per la stessa persona, ma possono alternarsi nel tempo, organizzando l’assistenza nei diversi periodi.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 1244 Codice della Navigazione – Computo speciale di termini

    Art. 1244 Codice della Navigazione – Computo speciale di termini

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un aeroporto del Regno ovvero di località estera ove si trovi un'autorità consolare.

  • Art. 1245 Codice della Navigazione – Letture permesse di deposizioni testimoniali

    Art. 1245 Codice della Navigazione – Letture permesse di deposizioni testimoniali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre i casi indicati nell'articolo 462 del codice di procedura penale, nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice può essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi sono in navigazione, purché siano indicati nelle liste.

  • Art. 42 T.U.IVA: articolo abrogato

    Art. 42 T.U.IVA: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173 , COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200 , HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 52 D.Lgs. 33/2013 – Modifiche alla legislazione vigente

    Art. 52 D.Lgs. 33/2013 – Modifiche alla legislazione vigente

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441 , sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 1, primo comma: 1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»; 2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»; b) all’articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».

    2. All’ articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.

    3. L’ articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , è sostituito dal seguente: «Art.

    54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). –

    1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell’ articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ».

    4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; b) all’articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»; c) all’articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza»; d) all’articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l’esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»; e) all’articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa». 4-bis) All’ articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , le parole da «e i soggetti» fino a «attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli ulteriori soggetti di cui all’ articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , che realizzano opere pubbliche» .

    5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , si intende riferito all’articolo 10.

  • Art. 311 D.Lgs. 209/2005 – (Assetti proprietari)

    Art. 311 D.Lgs. 209/2005 – (Assetti proprietari)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. L'omissione l'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 70, comma 1, 71, 74, comma 1 e 79, compresa anche l'intenzione di assumere la partecipazione di controllo, o dalle relative norme di attuazione è punita, se commessa da una persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro e, se commessa da una persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.)) ((45))

  • Art. 1247 Codice della Navigazione – Conversione delle pene pecuniarie

    Art. 1247 Codice della Navigazione – Conversione delle pene pecuniarie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto provvede, a norma dell'articolo 586 del codice di procedura penale, il pretore della circoscrizione, nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna. 19 ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."

  • CCNL Spettacolo Cinema e Audiovisivo 2026: tabelle retributive giornaliere e mensili

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° luglio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    7° liv. Super (Quadro A) 2.618,73 €
    7° livello (Quadro B) 2.507,92 €
    6° liv. Super 2.282,49 €
    6° livello 2.209,54 €
    5° liv. Super 2.016,05 €
    5° livello 1.968,10 €
    4° liv. Super 1.912,12 €
    4° livello 1.800,32 €
    3° livello 1.632,79 €
    2° livello 1.462,13 €
    1° livello 1.309,54 €

    Importi = minimo tabellare mensile del CCNL industria cineaudiovisiva (troupe e dipendenti delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva), rinnovato il 23 luglio 2025 da ANICA con SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL (riserva sindacale sciolta a ottobre 2025; vigenza 2025-2028). La tranche in tabella decorre dal 1° luglio 2026. Aumenti successivi già programmati: dal 1° luglio 2027 i minimi salgono a 7° Super = 2.764,07 € · 7° (Quadro B) = 2.647,11 € · 6° Super = 2.404,92 € · 6° = 2.328,05 € · 5° Super = 2.121,14 € · 5° = 2.069,84 € · 4° Sup = 2.007,71 € · 4° = 1.890,32 € · 3° = 1.711,05 € · 2° = 1.528,66 € · 1° = 1.365,44 €, con ultima tranche dal 1° gennaio 2028. Il rinnovo ha introdotto il nuovo 6° livello Super (parametro 219) per i tecnici con funzioni continuative di direzione e coordinamento di reparto. Gli arretrati gennaio-giugno 2025 sono stati riconosciuti a parte (da 195,65 a 508,70 € secondo il livello).

    Fonte: Tabella “A” ufficiale firmata allegata all’accordo di rinnovo ANICA-SLC/FISTEL/UILCOM del 23/7/2025 (documento originale ANICA verificato). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Il doppio sistema retributivo: produzione e struttura

    Il settore audiovisivo si caratterizza per una struttura del lavoro atipica rispetto alla maggior parte dei comparti industriali: buona parte della forza lavoro tecnica (troupe, maestranze, tecnici di ripresa) viene ingaggiata a produzione, cioe per la durata delle riprese o del montaggio di un singolo film, serie o spot. Il CCNL prevede pertanto due sistemi retributivi paralleli:

    1. Minimi mensili: si applicano al personale stabile di struttura delle case di produzione, delle societa di post-produzione e dei network TV. Seguono la struttura classica a livelli (da Quadro a V) con scatti biennali di anzianita e tredicesima separata.

    Un regista, uno sceneggiatore o un attore protagonista non sono, di norma, coperti da questo CCNL: i registi hanno un accordo sindacale separato (ANAC/ADC), mentre gli attori rientrano nel CCNL dello Spettacolo ex ENPALS.

    Indennita di trasferta, esterna e mantenimento

    Le produzioni cinematografiche e seriali richiedono spesso riprese in location distanti dalla sede della casa di produzione. Il CCNL disciplina tre tipi di indennita per il lavoro in esterna:

    • Maggiorazione per riprese notturne (ore 22:00-06:00): +40% sulla tariffa oraria. Nelle riprese che terminano dopo le 24:00, il turno di rientro il giorno successivo non puo iniziare prima delle ore 10:00 (clausola di riposo minimo di 10 ore).

    Tredicesima, ferie e malattia per la troupe

    Per i lavoratori ingaggiati a produzione (tariffe giornaliere), le voci di ferie e tredicesima sono di norma incorporate nelle tariffe stesse secondo il meccanismo della retribuzione lorda ‘tutto compreso’, oppure liquidate separatamente al termine dell’ingaggio:

    Per il personale stabile di struttura (contratto mensile), ferie e tredicesima seguono le regole ordinarie del CCNL: 4 settimane di ferie annue e tredicesima in dicembre pari a una mensilita intera.

    In caso di infortunio sul set, il CCNL prevede la conservazione del posto per tutta la durata dell’ingaggio contrattualizzato, con il datore tenuto a integrare l’indennita INAIL fino all’80% della tariffa giornaliera contrattuale.

    Previdenza, INPS e Fondo Pensione ex ENPALS

    I lavoratori dello spettacolo e dell’audiovisivo iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS, gia ENPALS, oggi gestito da INPS) beneficiano di un regime contributivo dedicato:

    • Accredito contributivo giornaliero: per i lavoratori a produzione, ogni giornata lavorativa equivale a una giornata di contribuzione FPLS, indipendentemente dall’importo della tariffa. Il requisito per la pensione richiede almeno 120 contributi annui nell’anno.
    • Fondo Pensione Complementare: il settore dispone del Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori dello Spettacolo (LABORFONDS per le produzioni del Nord-Est; PreviMed per altri accordi regionali). Contributo datoriale indicativo: 1,5% della retribuzione imponibile.

    I lavoratori con meno di 120 giorni contributivi nell’anno non maturano contributi pensionistici validi per quell’annualita; la pianificazione del numero di ingaggi annui e pertanto fondamentale per la tutela previdenziale.

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Gas-Acqua: ferie 28 gg, ROL, permessi

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il CCNL Gas-Acqua prevede 28 giorni di ferie lavorativi annui, 96 ore ROL (~12 giorni), 32 ore ex-festività. Pianificazione concordata con RSU per turnisti impianti. Fruizione entro 18 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Gas-Acqua
    Voce Durata
    Ferie annuali 28 giorni lavorativi
    ROL 96 ore (~12 giorni)
    Ex-festività 32 ore (4 giorni)
    Matrimonio 15 gg di calendario
    Lutto 1° grado 3 gg
    Lutto 2° grado 1 gg
    Permessi L.104 3 gg/mese o 2h/gg
    Permessi studio 150h triennio
    Donazione sangue 1 gg
    Termine fruizione ferie 18 mesi

    28 giorni di ferie annue

    L’art. 51 prevede 28 giorni lavorativi di ferie annue. Pianificazione concordata con RSU. Datore garantisce 2 settimane consecutive estive.

    ROL: 96 ore

    96 ore annue (8h/mese) di permesso retribuito. Fruibili in giorni o ore. Convertibili in banca ore con +25%.

    Ex-festività 32h

    4 ex-festività (32h totali): San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo. Fruibili come permesso o pagate in busta.

    Permessi familiari

    Matrimonio 15 gg, lutto 1° grado 3 gg, 2° grado 1 gg, donazione sangue 1 gg, esami medici con certificato.

    L.104 e studio

    L.104: 3 gg/mese o 2h/gg. Esonero notturno su richiesta. Studio: 150h triennio per scuola serale o università (frequenza ≥70%).

    Casi pratici

    Tizio – Ferie estive
    Tizio (tecnico reti) fruisce 21 gg ferie ad agosto + 7 gg Natale. RSU + azienda concordano rotazione.
    Caia – L.104 padre disabile
    Caia (operatrice depuratore) fruisce 3 gg/mese L.104. Sostituzione organizzata in turno.
    Sempronio – Studio Ingegneria
    Sempronio (Quadro) studia Ingegneria Ambientale. Fruisce 150h studio nel triennio. Settore favorisce formazione tecnica.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie nel CCNL Gas-Acqua?
    28 giorni lavorativi annui. Pianificazione concordata RSU. Garantite 2 settimane consecutive estive. Termine fruizione 18 mesi.
    Cosa sono i ROL Gas-Acqua?
    96 ore annue (~12 giorni) di permesso retribuito. Maturazione 8h/mese. Fruibili in giorni o ore. Banca ore con +25%.
    Posso studiare con il CCNL Gas-Acqua?
    Sì, 150 ore permessi studio nel triennio (scuola serale, università). Settore favorisce formazione tecnica (Ingegneria Ambientale, Energetica, Gestione Reti).
    I permessi L.104 sono compatibili con turni?
    Sì, 3 gg/mese o 2h/gg. Sostituzione organizzata. Esonero notturno su richiesta. Indennità INPS con anticipo aziendale.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1246 Codice della Navigazione – Esercizio dell’azione civile

    Art. 1246 Codice della Navigazione – Esercizio dell’azione civile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei procedimenti di competenza dell'autorità marittima è ammessa la costituzione di parte civile nei casi e secondo le forme e i termini stabiliti dal codice di procedura penale. Tale autorità decide sulla liquidazione dei danni, se questa non supera le lire diecimila; in caso contrario, o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, rimette le parti davanti il giudice indicato nel secondo comma dell'articolo 489 del codice di procedura penale. In ogni caso, l'autorità predetta deve, anche in mancanza della costituzione di parte civile, procedere agli opportuni accertamenti istruttori sull'ammontare del danno prodotto dai reati di sua competenza. 19 ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno – 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."

  • Art. 292 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata

    Art. 292 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.

    2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo, pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa è posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi. (70)