Art. 177 c.p.c. – Effetti e revoca delle ordinanze
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;
le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo [1];
[abrogato] 4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell’articolo seguente [2].
[1] Numero così modificato dall’art. 14, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[2] Numero abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
