Autore: Andrea Marton

  • Articolo 177 Codice di Procedura Civile: Effetti e revoca delle ordinanze

    Articolo 177 Codice di Procedura Civile: Effetti e revoca delle ordinanze

    Art. 177 c.p.c. – Effetti e revoca delle ordinanze

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

    Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

    Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

    le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;

    le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

    le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo [1];

    [abrogato] 4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell’articolo seguente [2].

    [1] Numero così modificato dall’art. 14, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [2] Numero abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 176 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti

    Articolo 176 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti

    Art. 176 c.p.c. – Forma dei provvedimenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza.

    Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi [periodo soppresso], anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere le comunicazioni [1].

    [1] Parole soppresse dall’art. 25, comma 1f, L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 175 Codice di Procedura Civile: Direzione del procedimento

    Articolo 175 Codice di Procedura Civile: Direzione del procedimento

    Art. 175 c.p.c. – Direzione del procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.

    Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

    Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell’articolo 289.

  • Articolo 174 Codice di Procedura Civile: Immutabilità del giudice istruttore

    Articolo 174 Codice di Procedura Civile: Immutabilità del giudice istruttore

    Art. 174 c.p.c. – Immutabilità del giudice istruttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio.

    Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.

  • Articolo 173 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 173 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 173 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 172 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 172 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 172 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 171 Codice di Procedura Civile: Ritardata costituzione delle parti

    Articolo 171 Codice di Procedura Civile: Ritardata costituzione delle parti

    Art. 171 c.p.c. – Ritardata costituzione delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell’articolo 307, primo e secondo comma.

    Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all’articolo 167 [1].

    La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell’articolo 291.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma così sostituito dall’art. 13, L. 26 novembre 1990, n. 353.

  • Articolo 170 Codice di Procedura Civile: Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

    Articolo 170 Codice di Procedura Civile: Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

    Art. 170 c.p.c. – Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

    È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.

    Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

    Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. [periodo soppresso] Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni [1].

    [1] Ultimo periodo soppresso dall’art. 25, comma 1e, L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 169 Codice di Procedura Civile: Ritiro dei fascicoli di parte

    Articolo 169 Codice di Procedura Civile: Ritiro dei fascicoli di parte

    Art. 169 c.p.c. – Ritiro dei fascicoli di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

    Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 168-bis Codice di Procedura Civile: Designazione del giudice istruttore

    Articolo 168-bis Codice di Procedura Civile: Designazione del giudice istruttore

    Art. 168-bis c.p.c. – Designazione del giudice istruttore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale, con decreto scritto in calce della nota d’iscrizione al ruolo, designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse, e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore.

    La designazione del giudice istruttore deve in ogni caso avvenire non oltre il secondo giorno successivo alla costituzione della parte più diligente.

    Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo [1].

    Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato [1].

    Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza [2].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 12, L. 26 novembre 1990, n. 353.

    [2] Comma sostituito dall’art. 12, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così modificato dall’art. 2, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571.