Autore: Andrea Marton

  • Assemblea di condominio: maggioranze e quorum

    Le decisioni del condominio si prendono in assemblea, ma non basta “alzare la mano”: servono precise maggioranze, calcolate sia per numero di condòmini (teste) sia per millesimi. Le regole sono nell’art. 1136 del codice civile. Capirle è essenziale per sapere se una delibera è valida o impugnabile.

    Prima e seconda convocazione

    L’assemblea si riunisce di norma in due tornate. In prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio (666,67 millesimi) e la maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione, più facile da raggiungere, basta che gli intervenuti rappresentino almeno un terzo del valore (333,34 millesimi) e un terzo dei partecipanti.

    Le maggioranze per deliberare

    Per approvare una delibera ordinaria:

    • in prima convocazione serve il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi);
    • in seconda convocazione serve la maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo del valore (333,34 millesimi).

    Il calcolo combinato per teste e per millesimi è ciò che spesso genera errori e contestazioni.

    Le maggioranze speciali

    Alcune decisioni richiedono maggioranze più alte:

    • nomina e revoca dell’amministratore, liti attive e passive: maggioranza degli intervenuti con almeno 500 millesimi;
    • innovazioni (art. 1120): maggioranza degli intervenuti con almeno i due terzi del valore (666,67 millesimi); per alcune innovazioni agevolate (barriere architettoniche, risparmio energetico, sicurezza) è sufficiente la maggioranza con 500 millesimi;
    • modifiche ai criteri convenzionali di riparto o ai diritti dei singoli: di regola unanimità.

    Deleghe e convocazione

    Ogni condòmino può farsi rappresentare con delega scritta; chi possiede più di un quinto dei millesimi non può raccogliere oltre un quinto delle deleghe per testa e per valore. L’avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima dell’assemblea, con l’ordine del giorno: un vizio nella convocazione può rendere annullabile la delibera.

    Impugnare una delibera

    Se una delibera è annullabile (per esempio per vizi di convocazione o di maggioranza), il condòmino assente, dissenziente o astenuto può impugnarla davanti al giudice entro 30 giorni (art. 1137 del codice civile): il termine decorre dalla delibera per chi era presente e dalla comunicazione del verbale per gli assenti. Le delibere nulle (per esempio con oggetto impossibile o illecito, o lesive di diritti individuali) possono invece essere contestate senza limiti di tempo. Prima di andare in causa è spesso obbligatorio tentare la mediazione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quale maggioranza serve in assemblea di condominio?

    Dipende. In prima convocazione, per le delibere ordinarie, serve la maggioranza degli intervenuti con almeno 500 millesimi; in seconda convocazione la maggioranza con un terzo del valore. Alcune decisioni richiedono maggioranze speciali.

    Entro quando si impugna una delibera condominiale?

    Le delibere annullabili si impugnano entro 30 giorni (dalla delibera per i presenti, dalla comunicazione del verbale per gli assenti). Le delibere nulle si possono contestare senza limiti di tempo.

    Quanti millesimi servono per nominare l’amministratore?

    La nomina e la revoca dell’amministratore richiedono la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 258 RD 12/1941

    Art. 258 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 242 RD 12/1941

    Art. 242 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 215 TULPS – Arresto prefettizio in stato di pericolo pubblico

    Art. 215 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.

  • Art. 253 TUEL – Articolo 253

    Art. 253 TUEL – Articolo 253

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell’ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive burocratiche.

    2. L’ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell’organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.

    3. Organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell’attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell’ente locale.

    3-bis. L’organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l’apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell’ articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720

  • CCNL Spettacolo: Periodo di prova

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Per OTD (la maggioranza) la prova è proporzionata al contratto: 1 giorno ogni settimana di contratto. Per OTI: 30-180 gg per livello. Recesso libero entrambe le parti. Test pratici specifici per ruoli tecnici (operatore camera, montaggio, suono).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova
    Voce Dettaglio
    Prova OTD proporzionale

    Per OTD: 1 giorno di prova ogni settimana di contratto, max secondo CCNL (D.Lgs. 104/2022).

    Prova OTI

    OTI standard: 30 gg livelli 1-2, 60 gg 3-4, 90 gg 5-6, 180 gg 7-Q.

    Recesso libero

    Entrambe le parti recedono senza preavviso/motivazione. Pagamento periodo lavorato + ratei conglobati OTD.

    Test pratici settoriali

    Per operatori camera: test di ripresa. Per montatori: test di montaggio breve. Per fonici: test audio. Per attori: pr…

    Decreto trasparenza

    D.Lgs. 104/2022: cumulo vietato per stesso lavoratore stesse mansioni. Importante nel settore con produzioni ricorren…

    Prova OTD proporzionale

    Per OTD: 1 giorno di prova ogni settimana di contratto, max secondo CCNL (D.Lgs. 104/2022).

    Prova OTI

    OTI standard: 30 gg livelli 1-2, 60 gg 3-4, 90 gg 5-6, 180 gg 7-Q.

    Recesso libero

    Entrambe le parti recedono senza preavviso/motivazione. Pagamento periodo lavorato + ratei conglobati OTD.

    Test pratici settoriali

    Per operatori camera: test di ripresa. Per montatori: test di montaggio breve. Per fonici: test audio. Per attori: provino artistico (regolamentato da CCNL Attori).

    Decreto trasparenza

    D.Lgs. 104/2022: cumulo vietato per stesso lavoratore stesse mansioni. Importante nel settore con produzioni ricorrenti.

    Casi pratici

    Tizio – Caso Periodo di prova 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica periodo di prova secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Periodo di prova 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce periodo di prova in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Periodo di prova 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali periodo di prova.

    Domande frequenti

    Q1 Periodo di prova?
    Risposta sintetica su periodo di prova in CCNL Spettacolo.
    Q1 Periodo di prova?
    Risposta sintetica su periodo di prova in CCNL Spettacolo.
    Q1 Periodo di prova?
    Risposta sintetica su periodo di prova in CCNL Spettacolo.
    Q1 Periodo di prova?
    Risposta sintetica su periodo di prova in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Scuola AGIDAE: Periodo di prova

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Prova CCNL Scuola AGIDAE: 60-180 gg per categoria. Per docenti spesso un intero anno scolastico (per valutare integrazione con classi).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova
    Voce Dettaglio
    Prova docenti Vedi sezione dedicata
    Prova ATA Vedi sezione dedicata
    Prova coordinatore Vedi sezione dedicata
    Valutazione prova Vedi sezione dedicata
    Recesso Vedi sezione dedicata

    Prova docenti

    Spesso 1 anno scolastico (per valutare progressione classi e relazione famiglie). Massimo 180 gg per CCNL.

    Prova ATA

    60 gg per amministrativi, 30 gg per ausiliari.

    Prova coordinatore

    180 gg per coordinatore didattico.

    Valutazione prova

    Per docenti: osservazioni del coordinatore, feedback genitori, risultati apprendimento classi.

    Recesso

    Entrambe le parti recedono senza preavviso/motivazione.

    Casi pratici

    Tizio – docente Periodo di prova
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su periodo di prova.
    Caia – ATA Periodo di prova
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce periodo di prova secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore Periodo di prova
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona periodo di prova per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su Periodo di prova?
    Risposta sintetica su periodo di prova secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su Periodo di prova?
    Approfondimento periodo di prova per docenti e personale.
    Domanda 3 su Periodo di prova?
    Caso specifico periodo di prova in scuola paritaria.
    Domanda 4 su Periodo di prova?
    Differenze periodo di prova vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 324 D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, nonché alle violazioni delle disposizioni previste d

    Art. 324 D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, nonché alle violazioni delle disposizioni previste d

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a titolo accessorio che nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111, commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 188 e 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle seguenti sanzioni: 82 a) richiamo; b) censura; c) sanzione amministrativa pecuniaria: 1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione; 2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro; d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.

    2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione o la cancellazione della società di intermediazione è disposta per fatti di eccezionale gravità. La radiazione determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito.

    3. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 è punita con una delle sanzioni di cui al comma 1.

    4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio di imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, le quali esercitano l'attività assicurativa o riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono puniti con una delle sanzioni di cui al comma 1.

    5. Quando le violazioni degli articoli, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei soli confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c). In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.

    6. Quando la violazione degli articoli 30-decies e 121-bis riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di cui al medesimo comma. La misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione.

    7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.

    7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro.

    7-ter. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , da parte degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554 , si applica, per le società, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera c), numero 1) .

    7-quater. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , da parte degli intermediari assicurativi, degli intermediari riassicurativi, degli intermediari assicurativi a titolo accessorio e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554 , si applica, per le società, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 3,5 milioni di euro oppure, se superiore, pari al 3,50 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.

    7-quinquies. 7-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dai commi 7-ter e 7-quater sono commesse da una persona fisica di cui al comma 7-sexies, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria: a) di cui al comma 1, lettera c), numero 2), nei casi di cui al comma 7-ter; b) da euro 1.000 fino a euro 500.000, nei casi di cui al comma 7-quater.

    7-sexies. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 7-quinquies si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle società e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui all' articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 da parte della società o dell'ente.

    7-septies. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nei commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

    7-octies. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7-quinquies, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 , o presso fondi pensione. (45)

  • CCNL Spettacolo: TFR e Fondo Pensione

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Per OTI: TFR standard (annuo / 13,5), rivalutazione 75% ISTAT + 1,5%, anticipazioni 70% dopo 8 anni. Per OTD: TFR conglobato in busta paga (+8,33%). Fondo pensione complementare ENASARCO Cinema o Cooperlavoro Spettacolo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    TFR e Fondo Pensione
    Voce Dettaglio
    TFR OTI

    TFR annuo = Retribuzione annua / 13,5. Su minimo + indennità fisse. Rivalutazione 75% ISTAT + 1,5%.

    TFR OTD conglobato

    Per OTD: +8,33% TFR + 8,33% ferie + 8,33% tredicesima conglobati in paga settimanale. Esempio paga base €600/sett → c…

    Anticipazioni

    Solo OTI: 70% dopo 8 anni. Causali: prima casa, salute, formazione.

    Fondo pensione spettacolo

    Cooperlavoro Spettacolo o INPS Gestione Spettacolo (ex-ENPALS). Contribuzione specifica del settore con regole favore…

    TFR a cessazione

    OTI: pagamento 30 gg da cessazione. Tassazione separata. OTD: TFR già conglobato in busta.

    TFR OTI

    TFR annuo = Retribuzione annua / 13,5. Su minimo + indennità fisse. Rivalutazione 75% ISTAT + 1,5%.

    TFR OTD conglobato

    Per OTD: +8,33% TFR + 8,33% ferie + 8,33% tredicesima conglobati in paga settimanale. Esempio paga base €600/sett → conglobato €750.

    Anticipazioni

    Solo OTI: 70% dopo 8 anni. Causali: prima casa, salute, formazione.

    Fondo pensione spettacolo

    Cooperlavoro Spettacolo o INPS Gestione Spettacolo (ex-ENPALS). Contribuzione specifica del settore con regole favorevoli per discontinuità.

    TFR a cessazione

    OTI: pagamento 30 gg da cessazione. Tassazione separata. OTD: TFR già conglobato in busta.

    Casi pratici

    Tizio – Caso TFR e Fondo Pensione 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica tfr e fondo pensione secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso TFR e Fondo Pensione 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce tfr e fondo pensione in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso TFR e Fondo Pensione 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali tfr e fondo pensione.

    Domande frequenti

    Q1 TFR e Fondo Pensione?
    Risposta sintetica su tfr e fondo pensione in CCNL Spettacolo.
    Q1 TFR e Fondo Pensione?
    Risposta sintetica su tfr e fondo pensione in CCNL Spettacolo.
    Q1 TFR e Fondo Pensione?
    Risposta sintetica su tfr e fondo pensione in CCNL Spettacolo.
    Q1 TFR e Fondo Pensione?
    Risposta sintetica su tfr e fondo pensione in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 72 L. 184/1983: Introduzione illecita di minori stranieri

    Art. 72 L. 184/1983 – Introduzione illecita di minori stranieri

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

  • Art. 310-quater D.Lgs. 209/2005 – (Obblighi di comunicazione alle banche dati)

    Art. 310-quater D.Lgs. 209/2005 – (Obblighi di comunicazione alle banche dati)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o all'articolo 135, comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, o alle relative norme di attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.)) ((45))

  • Art. 256 RD 12/1941

    Art. 256 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.