- Il Fondo italiano rimborsa l’organismo di indennizzo estero che ha risarcito un residente nello Stato membro estero.
- Si applica per sinistri esteri causati da veicoli stazionanti in Italia per i quali non si identifica l’assicuratore.
- Si applica anche per sinistri in Italia causati da veicoli non identificati o non assicurati di Stati terzi.
- Il Fondo italiano, dopo il rimborso, esercita il regresso ex articolo 292.
- La norma chiude la simmetria tra Stati membri nei costi della tutela transfrontaliera.
Testo dell'articoloVigente
Art. 301 D.Lgs. 209/2005 — Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti casi: a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l'impresa di assicurazione; b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.
Commento
L’articolo 301 disciplina l’obbligo del Fondo italiano di rimborsare gli organismi di indennizzo esteri che hanno risarcito propri residenti per sinistri legati al territorio italiano. È la controparte simmetrica dell’articolo 300: ogni Stato si fa carico delle conseguenze finanziarie dei sinistri ‘ascrivibili’ al proprio territorio o ai propri veicoli.
Le due ipotesi di rimborso
La lettera a) del comma 1 riguarda i sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dalla residenza del danneggiato e causati da un veicolo stazionante abitualmente in Italia per il quale non sia possibile identificare l’impresa di assicurazione. La lettera b) riguarda i sinistri avvenuti in Italia causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato proveniente da uno Stato terzo. In entrambi i casi, il fondo italiano è il debitore finale.
Cosa rimborsa il Fondo
Il rimborso copre la somma con cui l’organismo di indennizzo estero ha risarcito il danneggiato, oltre alle spese dirette e indirette di cui all’articolo 300, comma 3. La quantificazione segue le regole dell’accordo internazionale tra organismi e fondi, che stabilisce criteri uniformi per evitare contestazioni tra paesi.
Il diritto di regresso
Una volta effettuato il rimborso, il Fondo italiano subentra nelle posizioni di credito ed esercita l’azione di regresso prevista dall’articolo 292. Le ipotesi possibili sono due: regresso contro il responsabile del sinistro (per veicolo non assicurato o non identificato in Italia) oppure azione recuperatoria verso l’impresa di assicurazione del veicolo italiano, se identificata in un momento successivo.
La logica complessiva
Il combinato disposto degli articoli 300 e 301 costruisce un sistema chiuso: il danneggiato si rivolge all’organismo del proprio Paese di residenza (immediatezza della tutela), il rimborso è dovuto dal fondo del Paese competente per criterio territoriale o di stazionamento (responsabilità finanziaria), il recupero ultimo grava sul vero responsabile o sull’impresa assicurativa (giustizia distributiva). È un modello che bilancia esigenze di efficienza per il danneggiato ed equità contributiva tra Stati membri.
Recupero verso responsabili in Stati terzi
Quando il Fondo italiano rimborsa l’organismo estero per sinistri causati in Italia da veicoli non assicurati di Stati terzi, il successivo regresso verso il responsabile è spesso problematico: la riscossione transfrontaliera incontra difficoltà esecutive significative. CONSAP, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri, attiva i canali rogatoriali e di assistenza giudiziaria, ma il tasso di recupero effettivo resta strutturalmente basso, con onere finale sulla mutualità del Fondo.
Profili statistici
La gestione integrata dei flussi tra fondi e organismi europei è monitorata annualmente da EIOPA, l’autorità europea di vigilanza assicurativa. I dati pubblicati mostrano flussi netti significativi tra Paesi, con l’Italia generalmente debitrice netta verso Paesi con alta mobilità transfrontaliera. Le tendenze sono utili per la programmazione finanziaria del Fondo e l’aggiornamento del contributo dell’articolo 285, comma 3-bis.
Casi pratici
Caso 1: Rimborso al fondo francese per veicolo italiano non identificato
Caso 2: Veicolo serbo non assicurato e sinistro in Italia
Domande frequenti
Quando paga davvero il Fondo italiano per sinistri all’estero?
Quando il veicolo coinvolto staziona abitualmente in Italia e non si riesce a identificare l’impresa di assicurazione, oppure quando il sinistro avviene in Italia con veicolo non identificato o di Stato terzo non assicurato.
Il Fondo italiano può recuperare quanto pagato?
Sì, esercitando il regresso dell’articolo 292 contro il responsabile del danno o, se successivamente identificata, contro l’impresa di assicurazione del veicolo.
Le spese di gestione sono incluse nel rimborso?
Sì. Il rimborso copre indennizzo, interessi, spese dirette (perizie, legali) e spese indirette (gestione interna), nella misura concordata negli accordi internazionali.
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