- L’Organismo italiano che ha risarcito vanta credito verso l’Organismo di indennizzo dello Stato dove ha sede lo stabilimento dell’impresa.
- Il credito copre indennizzo, spese dirette e indirette di liquidazione.
- Per i sinistri all’estero di residenti italiani assicurati con imprese italiane, l’Organismo italiano rimborsa l’omologo estero.
- L’Organismo italiano si surroga nei diritti dei danneggiati verso l’impresa o il responsabile.
- L’impresa rimborsa l’Organismo italiano entro 30 giorni dalla richiesta corredata di prova del pagamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 299 D.Lgs. 209/2005 — Rimborsi tra organismi di indennizzo
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. L'impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare l'impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.
Commento
L’articolo 299 disciplina il meccanismo dei rimborsi tra Organismi di indennizzo, asse portante del sistema transfrontaliero. La logica è quella della delegazione: l’Organismo del Paese di residenza del danneggiato anticipa l’indennizzo, l’Organismo del Paese di origine dell’impresa rimborsa. Così si garantisce immediatezza al danneggiato e si rispetta la responsabilità finale.
Il credito dell’Organismo italiano verso gli omologhi esteri
Quando CONSAP, come Organismo di indennizzo italiano, ha risarcito un residente per sinistro avvenuto in altro Stato membro, acquisisce un credito verso l’Organismo dello Stato membro in cui ha sede lo stabilimento dell’impresa di assicurazione. Il credito copre l’importo dell’indennizzo, gli interessi maturati, le spese dirette (perizie, legali) e indirette (gestione interna) sostenute per la liquidazione. Misure e modalità sono fissate dall’accordo internazionale tra organismi di indennizzo e fondi di garanzia.
L’Organismo italiano come debitore
Il rapporto è simmetrico. Se il sinistro avviene in uno Stato membro diverso da quello di residenza del danneggiato (oppure in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde) e è causato da veicolo assicurato con impresa stabilita in Italia, l’Organismo italiano deve rimborsare l’omologo straniero della somma pagata. Si tratta di un’obbligazione di natura solidaristica europea che chiude il sistema.
Surrogazione nei diritti dei danneggiati
L’Organismo italiano è surrogato nei diritti dei danneggiati verso l’impresa di assicurazione o il responsabile del sinistro, nella misura in cui l’organismo del Paese di residenza ha effettivamente risarcito. La surrogazione segue lo schema dell’articolo 1916 c.c. e consente all’Organismo italiano di agire direttamente contro l’impresa italiana, recuperando quanto pagato.
Tempi del rimborso e contestazioni
L’impresa italiana è tenuta a rimborsare l’Organismo italiano entro 30 giorni dalla richiesta, corredata dalla prova del pagamento. Si tratta di un termine perentorio, breve ma proporzionato alla natura del meccanismo. La contestazione è ammessa solo nel caso specifico in cui l’organismo estero abbia omesso di informare l’impresa italiana della richiesta di risarcimento del danneggiato (difetto procedurale): non sono opponibili contestazioni di merito sulla quantificazione del danno.
Documentazione probatoria del rimborso
La richiesta di rimborso all’impresa italiana deve essere corredata dalla prova del pagamento effettuato all’organismo estero: bonifico, quietanza, copia della documentazione liquidativa estera. La giurisprudenza tedesca ed italiana è concorde nel ritenere sufficiente la prova del pagamento sostanziale, senza necessità di traduzione asseverata della documentazione estera, in coerenza con i principi di mutuo riconoscimento del regolamento Bruxelles I-bis.
Esecutività e procedure di recupero
In caso di mancato rimborso entro 30 giorni, l’Organismo italiano può procedere giudizialmente. Il titolo di pagamento ha natura quasi-esecutiva e si presta a procedure monitorie. Per le imprese in liquidazione, la posizione di credito dell’Organismo italiano vanta i privilegi assicurativi dell’articolo 258 del Codice, garantendo collocazione preferenziale nella massa concorsuale.
Casi pratici
Caso 1: Credito di CONSAP verso l’organismo francese
Caso 2: Rivalsa di CONSAP contro impresa italiana
Domande frequenti
Chi finanzia in ultima istanza il sistema dei rimborsi tra organismi?
Il sistema è a saldo zero in equilibrio europeo: ogni Organismo paga per i propri assicurati e riceve rimborsi per quanto anticipa per gli assicurati altrui. In Italia il flusso è garantito dal contributo delle imprese al Fondo.
Cosa accade se l’impresa italiana non paga entro 30 giorni?
L’Organismo italiano può agire giudizialmente per il recupero. La giurisprudenza riconosce alla domanda fondata sulla surrogazione natura immediatamente esecutiva.
L’impresa può contestare l’importo del rimborso?
Solo per vizi procedurali (mancata informativa dell’organismo estero). Le contestazioni di merito sulla quantificazione del danno non sono opponibili.
Vedi anche