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Art. 305 D.Lgs. 209/2005 — Attività abusivamente esercitata

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Art. 305 D.Lgs. 209/2005 — Attività abusivamente esercitata

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.

2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'IVASS richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . 45

5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell' articolo 348 del codice penale .