Art. 305 D.Lgs. 209/2005 – Attività abusivamente esercitata
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.
3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'IVASS richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . 45
5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell' articolo 348 del codice penale .
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In sintesi
Esercizio abusivo di assicurazione: reclusione 2-4 anni e multa 20.000-200.000 euro.
Intermediazione senza iscrizione al RUI: reclusione 6 mesi-2 anni e multa 10.000-100.000 euro.
L'IVASS può chiedere al tribunale i provvedimenti ex art. 2409 c.c. o denunciare al PM.
Esercizio abusivo del perito assicurativo punito ex art. 348 c.p.
Indice dei contenuti
La riserva di attività assicurativa
L'art. 305 cod. ass. presidia penalmente la riserva di attività introdotta dall'art. 11 cod. ass., per cui l'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione richiede l'autorizzazione dell'IVASS. La ratio risiede nella tutela del risparmio assicurativo, dato che il contraente affida all'impresa premi a fronte di una prestazione futura ed eventuale, e nell'esigenza di evitare che operatori privi di adeguatezza patrimoniale entrino nel mercato. La norma si raccorda all'art. 47 Cost. sulla tutela del risparmio e all'art. 41 Cost. sulla libertà di iniziativa economica, conformata alla riserva.
Le due fattispecie penali
Il comma 1 punisce l'esercizio abusivo dell'impresa assicurativa o riassicurativa con reclusione da 2 a 4 anni e multa da 20.000 a 200.000 euro. È reato proprio del soggetto che svolge sistematicamente l'attività, non occasionalmente. Il comma 2 punisce l'intermediazione abusiva, esercitata senza iscrizione al Registro Unico Intermediari (art. 109 cod. ass.), con reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro. La differenza di pena riflette la diversa gravità del bene leso: nell'impresa abusiva manca anche il presidio patrimoniale Solvency II, mentre nell'intermediazione abusiva la compagnia mandante può comunque assolvere agli impegni.
Poteri cautelari di IVASS
Il comma 3 conferisce all'IVASS un potere di iniziativa giurisdizionale: in caso di fondato sospetto può chiedere al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 c.c. (denuncia di gravi irregolarità nella gestione societaria) oppure denunciare i fatti al pubblico ministero. La doppia via consente reazione sia civile (commissariamento giudiziario) sia penale (avvio di indagine).
Il comma 5 rinvia all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione) per chi opera come perito senza iscrizione al ruolo previsto dall'art. 156 cod. ass. Il perito esamina danni a cose nei sinistri di responsabilità civile e la sua attività è equiparata a professione regolamentata. La pena dell'art. 348 c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro) si applica integralmente, mentre il comma 4 dell'art. 305 è stato abrogato dal d.lgs. 68/2018 nell'ambito della depenalizzazione di alcune fattispecie.
Coordinamento con sanzioni amministrative
L'art. 305 si coordina con l'art. 308 (abuso di denominazione assicurativa) che punisce in via amministrativa l'uso ingannevole di parole come 'assicurazione' o 'broker' da parte di soggetti non autorizzati. La sequenza è: violazione del divieto di denominazione = sanzione amministrativa ex art. 308; effettivo esercizio dell'attività = reato ex art. 305. Sul piano probatorio, la Cassazione richiede dimostrazione del carattere sistematico dell'attività e dell'incasso di premi a fronte di copertura promessa. La condotta abusiva può inoltre rilevare ai fini della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 quando commessa nell'interesse di un ente collettivo.
Casi pratici
Caso 1: Compagnia non autorizzata che incassa premi
Caso 2: Broker non iscritto al RUI
Domande frequenti
Quale pena per chi esercita assicurazione senza autorizzazione IVASS?
Reclusione da 2 a 4 anni e multa da 20.000 a 200.000 euro ex art. 305 comma 1 cod. ass. È reato di esercizio sistematico, non occasionale.
L'intermediazione assicurativa senza iscrizione al RUI è reato?
Sì. L'art. 305 comma 2 punisce con reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro chi opera come intermediario senza iscrizione al registro ex art. 109.
Quali poteri ha IVASS in caso di sospetto di abusivismo?
Può chiedere al tribunale i provvedimenti dell'art. 2409 c.c. (denuncia di gravi irregolarità) oppure denunciare i fatti al pubblico ministero.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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La riserva di attività assicurativa
L'art. 305 cod. ass. presidia penalmente la riserva di attività introdotta dall'art. 11 cod. ass., per cui l'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione richiede l'autorizzazione dell'IVASS. La ratio risiede nella tutela del risparmio assicurativo, dato che il contraente affida all'impresa premi a fronte di una prestazione futura ed eventuale, e nell'esigenza di evitare che operatori privi di adeguatezza patrimoniale entrino nel mercato. La norma si raccorda all'art. 47 Cost. sulla tutela del risparmio e all'art. 41 Cost. sulla libertà di iniziativa economica, conformata alla riserva.
Le due fattispecie penali
Il comma 1 punisce l'esercizio abusivo dell'impresa assicurativa o riassicurativa con reclusione da 2 a 4 anni e multa da 20.000 a 200.000 euro. È reato proprio del soggetto che svolge sistematicamente l'attività, non occasionalmente. Il comma 2 punisce l'intermediazione abusiva, esercitata senza iscrizione al Registro Unico Intermediari (art. 109 cod. ass.), con reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro. La differenza di pena riflette la diversa gravità del bene leso: nell'impresa abusiva manca anche il presidio patrimoniale Solvency II, mentre nell'intermediazione abusiva la compagnia mandante può comunque assolvere agli impegni.
Poteri cautelari di IVASS
Il comma 3 conferisce all'IVASS un potere di iniziativa giurisdizionale: in caso di fondato sospetto può chiedere al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 c.c. (denuncia di gravi irregolarità nella gestione societaria) oppure denunciare i fatti al pubblico ministero. La doppia via consente reazione sia civile (commissariamento giudiziario) sia penale (avvio di indagine).
Perito assicurativo e rinvio all'art. 348 c.p.
Il comma 5 rinvia all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione) per chi opera come perito senza iscrizione al ruolo previsto dall'art. 156 cod. ass. Il perito esamina danni a cose nei sinistri di responsabilità civile e la sua attività è equiparata a professione regolamentata. La pena dell'art. 348 c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro) si applica integralmente, mentre il comma 4 dell'art. 305 è stato abrogato dal d.lgs. 68/2018 nell'ambito della depenalizzazione di alcune fattispecie.
Coordinamento con sanzioni amministrative
L'art. 305 si coordina con l'art. 308 (abuso di denominazione assicurativa) che punisce in via amministrativa l'uso ingannevole di parole come 'assicurazione' o 'broker' da parte di soggetti non autorizzati. La sequenza è: violazione del divieto di denominazione = sanzione amministrativa ex art. 308; effettivo esercizio dell'attività = reato ex art. 305. Sul piano probatorio, la Cassazione richiede dimostrazione del carattere sistematico dell'attività e dell'incasso di premi a fronte di copertura promessa. La condotta abusiva può inoltre rilevare ai fini della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 quando commessa nell'interesse di un ente collettivo.
Casi pratici
Caso 1: Compagnia non autorizzata che incassa premi
Caso 2: Broker non iscritto al RUI
Domande frequenti
Quale pena per chi esercita assicurazione senza autorizzazione IVASS?
Reclusione da 2 a 4 anni e multa da 20.000 a 200.000 euro ex art. 305 comma 1 cod. ass. È reato di esercizio sistematico, non occasionale.
L'intermediazione assicurativa senza iscrizione al RUI è reato?
Sì. L'art. 305 comma 2 punisce con reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro chi opera come intermediario senza iscrizione al registro ex art. 109.
Quali poteri ha IVASS in caso di sospetto di abusivismo?
Può chiedere al tribunale i provvedimenti dell'art. 2409 c.c. (denuncia di gravi irregolarità) oppure denunciare i fatti al pubblico ministero.