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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'inottemperanza nei termini alle richieste IVASS è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.
  • Persona fisica: da 5.000 a 5 milioni di euro. Persona giuridica: da 30.000 al 10% del fatturato.
  • La fattispecie opera fuori dai casi previsti dall'art. 306 cod. ass. e dall'art. 2638 c.c.
  • La sanzione è aumentabile secondo l'art. 310 comma 2 se il vantaggio supera il massimo edittale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 308-bis D.Lgs. 209/2005 — (Inottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((1. Fuori dai casi previsti dall' articolo 306 e dall' articolo 2638 del codice civile , chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'IVASS ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.)) ((45))

Commento

La fattispecie residuale di inottemperanza

L'art. 308-bis cod. ass. introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza alle richieste IVASS e per il ritardo nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. La norma si pone come misura intermedia fra il reato dell'art. 306 (ostacolo attivo alle funzioni ispettive) e l'assenza di reazione del sistema: tutela l'effettività dei poteri di vigilanza anche quando manca la condotta penalmente rilevante, sanzionando in via amministrativa l'inerzia o il ritardo.

Clausola di sussidiarietà

L'incipit 'fuori dai casi previsti dall'art. 306 e dall'art. 2638 c.c.' chiarisce che l'art. 308-bis opera in via residuale. La sequenza è: condotta integrante l'art. 2638 c.c. (ostacolo qualificato a vigilanza generale) = applicazione del reato codicistico; condotta integrante l'art. 306 cod. ass. (ostacolo specifico a vigilanza assicurativa) = applicazione del reato speciale; condotte di mera inottemperanza o ritardo che non raggiungono la soglia penale = applicazione dell'art. 308-bis. Si evita così che inerzie minori restino impunite mentre si rispetta il principio di tipicità penale.

Quantum della sanzione

La sanzione è strutturata su due livelli: persona fisica da 5.000 a 5 milioni di euro; persona giuridica da 30.000 al 10% del fatturato. La parametrizzazione al fatturato (introdotta nel 2018 dal d.lgs. 68 in attuazione di Solvency II) impedisce che grandi compagnie possano considerare la sanzione un costo marginale. La capacità sanzionatoria è ulteriormente rafforzata dal rinvio all'art. 310 comma 2, che consente aumento fino al doppio del vantaggio ottenuto se determinabile e superiore al massimo edittale.

Tipologie di inottemperanza

La giurisprudenza IVASS identifica quattro tipiche inottemperanze: mancata risposta a richieste di informazioni entro il termine fissato; ritardo nell'invio di dati e segnalazioni di vigilanza periodiche; trasmissione incompleta di documenti richiesti; mancato adeguamento a istruzioni operative impartite. Per ciascuna, la valutazione della rilevanza tiene conto dei criteri dell'art. 311-quinquies (gravità, durata, capacità finanziaria, cooperazione, precedenti).

Rapporto con l'art. 311-bis e rilevanza

L'art. 311-bis cod. ass. impone che le sanzioni dell'art. 308-bis si applichino solo quando le infrazioni 'rivestono carattere rilevante', secondo criteri definiti dall'IVASS con regolamento. Si introduce così un filtro di proporzionalità: una singola omissione minore non determina automaticamente sanzione, ma deve incidere significativamente sulla tutela degli assicurati, sull'organizzazione o sull'esercizio della vigilanza. La rilevanza è valutata caso per caso nell'ambito del procedimento sanzionatorio ex art. 311-septies. La giurisprudenza amministrativa ha annullato sanzioni applicate senza adeguata motivazione sulla rilevanza, confermando il valore costitutivo del filtro.

Coordinamento con il regolamento sanzionatorio IVASS

Il regolamento IVASS 39/2018 tipizza i comportamenti integranti inottemperanza rilevante e prevede specifici criteri di quantificazione. Nella prassi recente la sanzione media oscilla fra 100.000 e 500.000 euro per le compagnie e fra 30.000 e 150.000 euro per gli intermediari, con margini superiori in caso di recidiva o cooperazione assente.

Casi pratici

Caso 1: Ritardo nell'invio dei report Solvency II

Caso 2: Mancata risposta a richiesta documentale

Domande frequenti

Cosa rischia un'impresa che non risponde alle richieste IVASS?

Sanzione amministrativa da 30.000 al 10% del fatturato (persona giuridica) o da 5.000 a 5 mln (persona fisica), se l'inottemperanza è rilevante.

Differenza fra art. 306 e art. 308-bis?

L'art. 306 è reato (ostacolo attivo, fino a 2 anni di reclusione). L'art. 308-bis è sanzione amministrativa residuale, per inottemperanza o ritardo non penalmente rilevanti.

Quando l'inottemperanza è considerata rilevante?

Quando incide sulla tutela degli assicurati, sull'organizzazione o sull'esercizio della vigilanza, secondo i criteri IVASS ex art. 311-bis.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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