Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 306 D.Lgs. 209/2005 – Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Fuori dai casi previsti dall' articolo 2638 del codice civile , chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell'IVASS incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell'articolo 305, è punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . 45

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In sintesi

  • L'ostacolo alle funzioni di vigilanza IVASS è punito con reclusione fino a 2 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro.
  • Si configura quando il soggetto rifiuta accesso ai locali o nega esibizione di documentazione ai funzionari IVASS.
  • La fattispecie opera fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c. (ostacolo alle funzioni di vigilanza generale).
  • Il comma 2 è stato abrogato dal d.lgs. 68/2018 nell'ambito della razionalizzazione del sistema sanzionatorio.
Indice dei contenuti

Tutela penale della vigilanza assicurativa

L'art. 306 cod. ass. tutela in via penale l'effettività dei poteri ispettivi e di acquisizione documentale dell'IVASS, presupposto operativo della vigilanza prudenziale e di condotta sulle imprese di assicurazione e riassicurazione. La norma è speculare all'art. 2638 c.c. che punisce l'ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza in genere, ma opera in via residuale: si applica solo fuori dai casi già coperti dalla fattispecie codicistica, evitando duplicazioni.

Condotte tipizzate

La norma descrive due condotte alternative: il rifiuto di accesso ai locali aziendali e il diniego di esibizione della documentazione concernente l'attività assicurativa, riassicurativa o di intermediazione. Entrambe devono essere opposte ai funzionari IVASS incaricati di accertare fatti riconducibili all'art. 305 (esercizio abusivo). La pena è la reclusione fino a 2 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro: trattandosi di reato comune, può essere commesso da chiunque, ma in pratica i destinatari sono gli amministratori e i responsabili operativi dell'impresa o dell'intermediario controllato.

Differenza con l'art. 2638 c.c.

L'art. 2638 c.c. punisce sia il falso in vigilanza (comunicazione di fatti non veri) sia l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza. Quando la condotta di ostacolo è realizzata da un soggetto qualificato (amministratore, sindaco, direttore generale) all'interno di una compagnia regolarmente autorizzata, prevale l'art. 2638 c.c. L'art. 306 cod. ass. trova spazio nell'ipotesi in cui l'ostacolo provenga da un soggetto non qualificato o riguardi un'impresa abusiva. La clausola di sussidiarietà 'fuori dai casi previsti dall'art. 2638' evita il concorso apparente di norme.

Procedura ispettiva e diritti dell'ispezionato

L'IVASS dispone di poteri ispettivi ex art. 189 cod. ass.: può accedere ai locali, esaminare scritture e documenti, acquisire copia. L'ispezione è preceduta da comunicazione dell'incarico ai funzionari incaricati. Il soggetto ispezionato ha diritto a essere assistito da consulenti, ma non può opporre il segreto professionale o aziendale come limite all'esibizione. Il rifiuto opposto in forma esplicita o realizzato mediante condotte concludenti (occultamento di documenti, ritardo immotivato, distruzione di archivi) integra la fattispecie.

Concorso con altre fattispecie

L'art. 306 può concorrere con il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000 se la condotta ha anche rilevanza fiscale) e con il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) se l'ostacolo è funzionale a sottrarre soggetti a procedimenti già in corso. Sul piano sanzionatorio amministrativo, l'art. 308-bis introduce una sanzione pecuniaria parallela per l'inottemperanza alle richieste IVASS non integrante reato, costruendo un sistema graduato di tutela della vigilanza. La giurisprudenza ha precisato che la fattispecie ha natura di reato di pericolo, perfezionandosi con il rifiuto a prescindere dalla concreta lesione dell'attività ispettiva.

Casi pratici

Caso 1: Rifiuto di accesso a sede operativa

Caso 2: Occultamento di documentazione contrattuale

Domande frequenti

Cosa si rischia rifiutando l'accesso ai funzionari IVASS?

Reclusione fino a 2 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro ex art. 306 cod. ass., fuori dai casi già puniti dall'art. 2638 c.c.

Si può opporre il segreto aziendale ai funzionari IVASS?

No. I poteri ispettivi ex art. 189 cod. ass. non incontrano il limite del segreto professionale o aziendale. Il rifiuto integra l'art. 306.

Qual è il rapporto con l'art. 2638 c.c.?

L'art. 306 cod. ass. opera in via residuale: si applica solo fuori dai casi già puniti dal codice civile, evitando duplicazioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 24 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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