- Vietato ai non autorizzati usare parole come 'assicurazione', 'compagnia', 'broker' al pubblico.
- Il divieto copre anche locuzioni in lingua estera idonee a trarre in inganno.
- Persona fisica: da 5.000 a 5 mln di euro. Persona giuridica: da 30.000 al 10% del fatturato.
- L'IVASS individua con regolamento le eccezioni (es. controllo amministrativo).
Testo dell'articoloVigente
Art. 308 D.Lgs. 209/2005 — Abuso di denominazione assicurativa
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, impresa o compagnia di assicurazione, impresa o compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione. 45
2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156. 45
3. L'IVASS determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.
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4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.
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Commento
Tutela della denominazione assicurativa
L'art. 308 cod. ass. completa la riserva di attività dell'art. 305 con una riserva di denominazione. Il legislatore impedisce che soggetti non autorizzati utilizzino parole evocative dell'attività assicurativa (assicurazione, riassicurazione, compagnia, impresa di assicurazione, mutua assicuratrice) per trarre in inganno il pubblico sulla legittimazione. La ratio è duplice: tutela del consumatore-assicurato, che potrebbe fidarsi di un operatore non autorizzato e perdere il premio versato; tutela del mercato regolato, dato che la denominazione assicurativa veicola affidabilità e solvibilità presidiate dalla vigilanza IVASS.
Ambito oggettivo del divieto
Il comma 1 copre tre profili: la denominazione sociale (ragione o denominazione della società), qualsiasi comunicazione al pubblico (sito web, materiale pubblicitario, biglietti da visita, insegne, social media), parole o locuzioni in lingua estera idonee a trarre in inganno (insurance, insurance company, mutual, ecc.). Il comma 2 estende la protezione alle denominazioni di intermediario, broker, agente, mediatore, produttore, perito di assicurazione e altre figure regolate. La nozione di 'idoneità ingannatoria' è ampia: rileva non solo la coincidenza letterale, ma anche la similitudine fonetica o concettuale (es. 'Sicur-Cover', 'CopertureItalia').
Sanzioni amministrative graduate
Il comma 4 sanziona la violazione del comma 1 (compagnie abusive) con: persona fisica da 5.000 a 5 milioni di euro; persona giuridica da 30.000 al 10% del fatturato. Il comma 4-bis sanziona la violazione del comma 2 (intermediari abusivi) con misure leggermente inferiori: persona fisica da 1.000 a 700.000 euro; persona giuridica da 5.000 a 5 milioni oppure, se superiore, al 5% del fatturato. Entrambe le sanzioni possono essere aumentate ex art. 310 comma 2 se il vantaggio ottenuto supera il massimo edittale. La differenza riflette la diversa pericolosità delle due abusività.
Eccezioni regolamentari IVASS
Il comma 3 demanda a IVASS l'individuazione, con regolamento, dei casi in cui le parole tutelate possono essere usate da soggetti non autorizzati per la presenza di controlli amministrativi o per elementi di fatto. È il caso, ad esempio, delle società di consulenza assicurativa indipendente (insurance advisor), che usano il termine in un contesto chiaramente distintivo dall'attività di compagnia o di intermediazione. Il regolamento IVASS n. 5/2006 e successive modificazioni disciplina la materia.
Rapporti con la tutela penale ex art. 305
L'abuso di denominazione e l'esercizio abusivo formano un crescendo sanzionatorio: chi usa solo la denominazione vietata senza effettivamente svolgere l'attività risponde ex art. 308 (amministrativo); chi svolge anche l'attività risponde ex art. 305 (penale). In concreto il primo passo della frode è spesso la creazione di società con denominazione confondibile, seguita dall'incasso di premi. La giurisprudenza ha riconosciuto il concorso fra le due fattispecie: la sanzione amministrativa ex art. 308 non assorbe la responsabilità penale ex art. 305 per il principio del ne bis in idem solo se le condotte sono effettivamente distinte.
Casi pratici
Caso 1: Sito web di società non autorizzata
Caso 2: Sub-agente abusivo
Domande frequenti
Cosa rischia chi usa la parola 'assicurazione' senza autorizzazione?
Sanzione da 5.000 a 5 milioni di euro per persona fisica, da 30.000 al 10% del fatturato per persona giuridica. La sanzione può essere aumentata se il vantaggio supera il massimo.
Il divieto copre anche denominazioni in inglese?
Sì. L'art. 308 vieta esplicitamente l'uso di parole o locuzioni in lingua estera idonee a trarre in inganno (insurance, broker, ecc.).
L'abuso di denominazione esclude la responsabilità penale ex art. 305?
No. Se oltre alla denominazione il soggetto svolge effettivamente l'attività, risponde anche penalmente ex art. 305 (esercizio abusivo).
Vedi anche