- Sanzione da 30.000 al 10% del fatturato per violazioni di vigilanza, governance, RC auto.
- Comma 1-bis: sanzione fino al 7% del fatturato per violazione del Regolamento DORA (UE 2022/2554).
- Tre macro-aree: prudenziale (lett. a), condotta (lett. b), RC auto e PRIIPs (lett. c, c-bis).
- Sanzione elevabile fino al doppio del vantaggio ottenuto, se determinabile.
Testo dell'articoloVigente
Art. 310 D.Lgs. 209/2005 — Sanzioni amministrative pecuniarie
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci percento del fatturato per le seguenti violazioni: a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater, 36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies, 36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies, 47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies, 60-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2, 77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 213, 214-bis, 215-bis, 216, commi 1 e 2, 216-ter, 216-sexies, 216-octies, 216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione; b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, o delle relative norme di attuazione; c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3, limitatamente all'obbligo di rilascio del certificato di assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione e delle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24 . c-bis) inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 10, 12, 16, paragrafi 1 e 2, 17, 19, paragrafi 1, 3 e 4, 24 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 , e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554 .
1-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 al 7 per cento del fatturato in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 13, 14, 18, paragrafi 1 e 2, 25, 26, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 27, 28, paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 29, 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e 31, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2022/2554 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero in caso di omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell' articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , da parte delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione e dei relativi fornitori terzi di servizi TIC di cui all'articolo 3, punto 19), del citato regolamento (UE) 2022/2554 .
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c-bis) , come conseguenza delle violazioni stesse è superiore al massimo edittale indicato nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. (45)
Commento
L'architettura sanzionatoria del codice
L'art. 310 cod. ass. costituisce la disposizione centrale del sistema sanzionatorio amministrativo del Codice delle assicurazioni. Riformato nel 2018 dal d.lgs. 68/2018 in attuazione della direttiva Solvency II 2009/138/CE e nel 2024 dal d.lgs. 134/2024 in attuazione del Regolamento DORA UE 2022/2554, raccoglie in un unico contenitore un catalogo molto ampio di violazioni con sanzione pecuniaria da 30.000 al 10% del fatturato. La logica è di accentrare le sanzioni amministrative principali in una norma chiara, lasciando alle disposizioni speciali (art. 308, 310-bis ss.) il presidio di fattispecie specifiche.
Le tre macro-aree del comma 1
La lett. a) copre l'enorme blocco delle violazioni in materia di accesso, autorizzazione, governance, requisiti patrimoniali, riserve tecniche, partecipazioni qualificate, organi sociali, esternalizzazione, gruppo assicurativo. La lett. b) sanziona le violazioni dei doveri di trasparenza precontrattuale e di gestione dei reclami. La lett. c) presidia gli obblighi RC auto (obbligo a contrarre ex art. 132, certificato di assicurazione ex art. 127, banca dati sinistri ex art. 134, indennizzo diretto ex art. 149-150, mediazione obbligatoria ex art. 8 l. 24/2017). La lett. c-bis) introduce il presidio DORA su resilienza digitale, governance del rischio TIC, fornitori terzi.
Il comma 1-bis e il regime DORA
Il comma 1-bis distingue, all'interno delle violazioni DORA, un sottoinsieme con sanzione massima fino al 7% del fatturato (anziché 10%). Si tratta di violazioni di obblighi specifici su gestione del rischio TIC, test di resilienza operativa digitale, accordi contrattuali con fornitori terzi. La differenziazione attua il principio europeo di proporzionalità: alcune violazioni DORA hanno gravità sistematica massima, altre rilevano in misura minore. Il rinvio espresso a singoli paragrafi degli articoli DORA garantisce certezza applicativa.
L'aggravante del vantaggio (comma 2)
Il comma 2 introduce un'aggravante automatica: se il vantaggio ottenuto dalla violazione (premi indebitamente trattenuti, costi evitati, profitti realizzati) supera il massimo edittale ed è determinabile, la sanzione è elevata fino al doppio del vantaggio. La norma impedisce che la violazione resti economicamente conveniente per l'impresa, attuando il principio sanzionatorio dell'effettività richiesto dalla direttiva Solvency II. La determinabilità del vantaggio è onere probatorio dell'IVASS, ma è facilitata dall'accesso ai dati gestionali e contabili ex art. 189.
Filtro di rilevanza e proporzionalità
L'art. 311-bis cod. ass. impone che le sanzioni dell'art. 310 comma 1 si applichino solo quando le infrazioni 'rivestono carattere rilevante', secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento (n. 39/2018). La rilevanza è valutata in base all'incidenza della condotta sulla tutela degli assicurati, sull'organizzazione complessiva e sui profili di rischio aziendale, sull'esercizio delle funzioni di vigilanza. Il filtro di rilevanza evita applicazioni automatiche per micro-violazioni e introduce un margine di discrezionalità tecnica.
Casi pratici
Caso 1: Riserve tecniche insufficienti
Caso 2: Mancato adeguamento DORA
Domande frequenti
Quanto può essere la sanzione massima dell'art. 310?
Fino al 10% del fatturato annuo (o fino al 7% per le violazioni DORA del comma 1-bis), elevabile al doppio del vantaggio ottenuto se superiore.
Tutte le violazioni del comma 1 sono punite automaticamente?
No. L'art. 311-bis impone il filtro di rilevanza: l'IVASS valuta caso per caso se la violazione abbia inciso significativamente su tutela assicurati, organizzazione o vigilanza.
Cosa cambia con il Regolamento DORA?
Il comma 1-bis estende le sanzioni alla violazione di obblighi di resilienza operativa digitale, gestione del rischio TIC e accordi con fornitori, con massimo del 7% del fatturato.
Vedi anche