Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 310-ter D.Lgs. 209/2005 – (Scatole nere e altri dispositivi elettronici)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto all' articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro per ogni giorno di ritardo.

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In sintesi

  • Il mancato adeguamento alle condizioni regolamentari sulle scatole nere è punito con 3.000 euro per ogni giorno di ritardo.
  • Si applica sia all'impresa di assicurazione sia al provider di telematica assicurativa.
  • Il presupposto è il regolamento ex art. 32 comma 1-bis d.l. 1/2012, conv. l. 27/2012.
  • Le scatole nere consentono uno sconto del premio RC auto e una più precisa ricostruzione dei sinistri.
Indice dei contenuti

Il quadro normativo delle scatole nere

L'art. 310-ter cod. ass. sanziona il mancato adeguamento delle imprese di assicurazione e dei provider di telematica assicurativa alle condizioni operative previste dal regolamento ex art. 32 comma 1-bis del d.l. 1/2012 (Cresci Italia, conv. l. 27/2012). Il regolamento, attuativo del principio dello sconto obbligatorio per chi installa la scatola nera, disciplina standard tecnici, portabilità del dispositivo fra compagnie, accessibilità dei dati per il contraente. Il decreto MIT-MEF 11/2018, regolamento attuativo, ne fissa i dettagli.

La sanzione a struttura giornaliera

La peculiarità della norma è la sanzione di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento. La scelta del legislatore privilegia la pressione continua sull'adempimento: ogni giorno di ulteriore inerzia aggrava la sanzione, incentivando la rapida regolarizzazione. Non c'è un massimo edittale espresso: la sanzione si accumula fino a effettivo adeguamento. Si tratta di sanzione amministrativa con funzione propulsiva (tipica di altre fattispecie tecniche, ad esempio in ambito DPO o cybersecurity).

I destinatari della sanzione

La norma indica due soggetti: l'impresa di assicurazione e il provider di telematica assicurativa. La doppia destinazione riflette l'architettura tecnica del sistema: l'impresa è il soggetto contrattualmente responsabile verso il contraente, ma il provider è il soggetto operativo che gestisce dispositivi, raccolta dati, trasmissione. Le condotte di inadempimento possono manifestarsi a entrambi i livelli: mancato adeguamento dei contratti di partnership, mancato aggiornamento dei firmware, ritardo nell'attivazione della portabilità.

Profilo tecnico delle scatole nere

Le black box sono dispositivi GPS-GPRS installati sui veicoli che registrano dati di percorrenza, sinistrosità, accelerazioni, frenate brusche. I dati alimentano: la determinazione del premio (pay-per-use o pay-how-you-drive), la ricostruzione oggettiva dei sinistri (riducendo le controversie), la prevenzione delle frodi. Il regolamento prevede standard interoperabili (così che il dispositivo possa essere mantenuto in caso di cambio compagnia) e accessibilità dei dati al contraente, in linea con il GDPR (art. 15 diritto di accesso, art. 20 portabilità).

Coordinamento con sconti e tutela del contraente

L'art. 132-ter cod. ass. impone l'obbligo di sconto significativo del premio RC auto per chi installa la black box. L'art. 310-ter sanziona indirettamente anche l'inefficacia di questo sconto, perché se l'impresa non si adegua al regolamento tecnico, lo sconto non può essere applicato in modo standardizzato. Il sistema sanzionatorio integrato (310-ter su requisiti tecnici, 310 lett. b) su violazione art. 132-ter) garantisce piena tutela del contraente. Lo sviluppo del mercato telematico (oltre il 25% delle polizze RC auto nel 2024) rende il presidio sanzionatorio sempre più centrale per la concorrenza e la trasparenza tariffaria.

Casi pratici

Caso 1: Mancato aggiornamento standard interoperabilità

Caso 2: Provider che non garantisce accesso ai dati

Domande frequenti

Quanto si paga per ogni giorno di ritardo sulle scatole nere?

3.000 euro al giorno fino a effettivo adeguamento al regolamento attuativo, senza massimo edittale espresso.

Chi è destinatario della sanzione: l'impresa o il provider?

Entrambi. L'impresa è responsabile contrattualmente verso il contraente, il provider gestisce i dispositivi. Inadempimenti su uno dei due lati comportano sanzione.

Le scatole nere sono obbligatorie?

No, sono opzionali. Ma se il contraente le richiede, l'impresa deve adeguarsi al regolamento e applicare lo sconto previsto dall'art. 132-ter.

Ultimo aggiornamento redazionale: 24 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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