In sintesi
- L'IVASS può avvalersi della Guardia di finanza per verifiche nelle funzioni di vigilanza.
- La GdF usa i poteri di indagine IVA e imposte dirette (artt. 51-52 DPR 633/72; 32-33 DPR 600/73).
- Tutti i dati acquisiti sono comunicati all'IVASS per le decisioni di vigilanza.
- La collaborazione rafforza l'azione su intermediari territoriali e su fenomeni di abusivismo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 307 D.Lgs. 209/2005 — Collaborazione con la Guardia di finanza
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l' IVASS può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all' IVASS .
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La sinergia istituzionale IVASS-GdF
L'art. 307 cod. ass. istituzionalizza la collaborazione tra IVASS e Guardia di finanza per l'esercizio della vigilanza sul mercato assicurativo. La ratio sta nella complementarità: l'IVASS dispone di competenza tecnica specialistica sul rischio assicurativo e sulla solvibilità, ma ha organico ispettivo limitato e concentrato; la GdF ha capillare presenza territoriale, esperienza ispettiva e poteri investigativi qualificati. La norma è speculare a quelle in materia bancaria (art. 7 TUB) e dell'intermediazione finanziaria (art. 10 TUF), formando un sistema unitario di cooperazione fra autorità di vigilanza e polizia economico-finanziaria.
Poteri della GdF nelle verifiche
Il comma 1 attribuisce alla GdF, nell'esercizio della collaborazione, i poteri di indagine propri dell'accertamento IVA (artt. 51-52 DPR 633/1972) e delle imposte dirette (artt. 32-33 DPR 600/1973). Si tratta di poteri ampi: accessi a locali commerciali e di abitazione (questi ultimi previa autorizzazione del PM in caso di abitazione), ispezioni documentali, richiesta di dati a istituti di credito, audizione di persone informate. La trasposizione di questi poteri al contesto assicurativo consente di scoprire abusivismi e violazioni che altrimenti rimarrebbero opache.
Flusso informativo verso IVASS
Il comma 2 prescrive che tutte le notizie, informazioni e dati acquisiti dalla GdF nell'esercizio dei compiti delegati siano comunicati all'IVASS. La norma serve a evitare dispersione informativa: la GdF è il braccio operativo, ma la valutazione tecnica e la decisione sanzionatoria restano all'IVASS. Il flusso è coperto da segreto d'ufficio ex art. 10 cod. ass., con possibilità di scambio con altre autorità ai sensi degli accordi multilaterali EIOPA.
Operatività pratica della collaborazione
In concreto, l'IVASS attiva la GdF attraverso il Nucleo Speciale Tutela Mercati o i comandi territoriali. La richiesta può riguardare verifiche su singoli soggetti (es. intermediario sospetto di operare senza iscrizione al RUI) o campagne tematiche (es. controllo sulla distribuzione di polizze RC auto in determinate province). L'IVASS fornisce alla GdF gli indici di rischio e i parametri tecnici; la GdF restituisce esiti documentati. Gli esiti alimentano sia procedimenti amministrativi sia, ove emergano fattispecie penali, segnalazioni al PM ex art. 305 e 306 cod. ass.
Confini con la Guardia di finanza tributaria
La GdF mantiene la propria autonomia investigativa per le finalità fiscali. Se nell'ambito di una verifica per IVASS emergano profili di evasione (ad esempio premi non contabilizzati), la GdF può proseguire l'attività in chiave fiscale senza necessità di nuova autorizzazione. Il doppio binario è coperto dalla clausola generale di leale collaborazione fra amministrazioni ex art. 97 Cost. Sul piano sistematico la norma e replicata nell'art. 7 TUB per le banche e nell'art. 10 TUF per gli intermediari finanziari, formando un'architettura unitaria fra autorità di vigilanza finanziaria e polizia economica.
Casi pratici
Caso 1: Verifica congiunta su broker sospetto
Caso 2: Campagna territoriale RC auto
Domande frequenti
L'IVASS può chiedere alla Guardia di finanza di fare verifiche?
Sì. L'art. 307 cod. ass. autorizza IVASS ad avvalersi della GdF, che agisce con i poteri di indagine propri dell'accertamento IVA e imposte sui redditi.
I dati raccolti dalla GdF sono comunicati a IVASS?
Sì. Il comma 2 impone alla GdF di trasmettere tutte le notizie, informazioni e dati acquisiti, garantendo unitarietà valutativa.
Quali poteri ha la GdF nelle verifiche assicurative?
Accessi, ispezioni documentali, richieste a banche, audizioni: i poteri previsti dagli artt. 51-52 DPR 633/72 e 32-33 DPR 600/73.
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