Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 43 L. 184/1983: Cittadini italiani all’estero e minori in stato di abbandono

    Art. 43 L. 184/1983 – Cittadini italiani all’estero e minori in stato di abbandono

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9
    si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

  • Art. 223 D.P.R. 115/2002 – Riscossione mediante ruolo

    Art. 223 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1 , 2 e 4 , gli articoli 24 , 25, commi 1 , 2 e 3 , gli articoli 26 , 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24 , del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

  • CCNL Sanità Privata: maternità, paternità e tutele

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS applica il Testo Unico maternità (D.Lgs. 151/2001) e non integra l’indennità: durante il congedo di maternità obbligatorio spetta l’80% dell’intera retribuzione, nel congedo parentale il 30% (art. 34). Il padre ha 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio al 100%, a carico dell’INPS. Per le operatrici in gravidanza valgono lo spostamento dalle mansioni a rischio (biologico, chimico, radiazioni, sollevamento), il divieto di lavoro notturno fino a un anno del bambino e, se lo spostamento non è possibile, l’astensione anticipata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018, firmato nel 2020 (minimi dal 1° luglio 2020); in ultrattività
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    Circa 100.000 (infermieri, tecnici, OSS, ausiliari, amministrativi delle case di cura)

    Tabella riepilogativa

    Tutele maternità CCNL Sanità Privata
    Tutela Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 80% dell’intera retribuzione (art. 34 CCNL: nessuna integrazione)
    Maternità anticipata Dalla gravidanza, se autorizzata 80%, come la maternità obbligatoria
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% INPS
    Congedo parentale Fino a 6 mesi per genitore, 10 mesi complessivi (11 se il padre ne prende almeno 3), fino ai 14 anni del figlio 30% per il CCNL; per legge 3 mensilità, fino ai 6 anni del figlio, sono indennizzate all’80% (per chi ha finito la maternità dopo il 31/12/2024)
    Riposi giornalieri 2h (1° anno) 100% INPS
    Divieto turno notturno Fino 1° anno bambino –

    Il CCNL (art. 34, punto 3) riconosce l’80% dell’intera retribuzione nel congedo di maternità obbligatorio, anche al padre nei casi dell’art. 28 D.Lgs. 151/2001, e il 30% nel congedo parentale: sono le stesse misure di legge, senza integrazione a carico della struttura. Il congedo parentale si può chiedere anche a ore (metà dell’orario medio giornaliero), con almeno 5 giorni di preavviso. Fonte: art. 34 del testo del CCNL AIOP-ARIS 2016-2018 (AIOP), in ultrattività; per le regole di legge D.Lgs. 151/2001 e L. 199/2025.

    Maternità 5 mesi all’80%

    La lavoratrice ha diritto al congedo di maternità di 5 mesi: 2 prima + 3 dopo il parto (classica) o 1 + 4 (flessibile). L’indennità è dell’80% dell’intera retribuzione: il CCNL AIOP-ARIS non prevede un’integrazione al 100%, salvo accordi aziendali di miglior favore.

    Durante la maternità maturano ferie, 13ª, TFR e anzianità di servizio.

    Rischi specifici del settore sanitario

    L’ambito sanitario presenta rischi specifici per le lavoratrici in gravidanza:

    • Rischio biologico: esposizione a sangue, secrezioni, agenti infettivi (HIV, HBV, HCV, TBC)
    • Rischio chimico: chemioterapici, disinfettanti, anestetici
    • Rischio radiazioni: lavoro in radiologia, sale operatorie con apparecchiature
    • Sollevamento pazienti: rischio muscolo-scheletrico
    • Stress e turnistica: turno notturno vietato in gravidanza

    Su valutazione del medico competente: spostamento a mansioni non a rischio (es. da chemioterapia a back-office) o, se non possibile, maternità anticipata dall’inizio gravidanza.

    Paternità: 10 giorni al 100%

    Il padre lavoratore (es. infermiere, OSS uomo) ha diritto a 10 giorni di paternità obbligatoria al 100% INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Anche frazionati.

    Per il settore sanitario con prevalenza femminile, la paternità è un’opportunità importante per le coppie di operatori sanitari.

    Allattamento e riposi giornalieri

    Fino al 1° anno del bambino:

    • La madre ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero retribuite dall’INPS al 100% (1h se orario <6h)
    • I riposi possono essere trasferiti al padre se anche lui lavora
    • Vietato il turno notturno per la madre (estendibile su richiesta fino ai 3 anni del bambino)
    • Vietato il lavoro a rischio biologico/chimico durante l’allattamento

    Per turnisti M/P/N: dopo il rientro dal congedo, riprogrammazione turni per evitare il notturno e garantire l’allattamento.

    Casi pratici

    Tizio – Padre infermiere con paternità
    Tizio è infermiere D, padre di un neonato. 10 giorni di paternità al 100% della retribuzione, a carico dell’INPS. Fruisce 5 giorni alla nascita + 5 dopo 2 settimane. Coordina con la madre per turni di accudimento.
    Caia – Infermiera incinta in chemio
    Caia è D in oncologia (prepara chemio). Comunica gravidanza. Rischio chimico documentato. Spostata a back-office (gestione cartelle) con stesso stipendio. Se non possibile: maternità anticipata da subito.
    Sempronio – OSS allattamento e riposi
    Sempronio è OSS, dopo congedo materno torna a lavoro. Fino al 1° anno: 2h/giorno di riposo allattamento + niente turno notturno. Riorganizza turni con caposala per restare al M/P. Pagata al 100% INPS.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di maternità ha una infermiera?
    5 mesi obbligatori (2+3, 1+4 o tutti dopo il parto se il medico lo consente) all’80% dell’intera retribuzione: il CCNL AIOP-ARIS non integra fino al 100%.
    Posso lavorare in chemioterapia incinta?
    NO, è VIETATO il lavoro con chemioterapici durante gravidanza e allattamento (rischio chimico documentato). Spostamento a mansioni non a rischio o maternità anticipata su autorizzazione ITL.
    Posso fare turni notturni in gravidanza?
    NO, è VIETATO il turno notturno dalla comunicazione della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino (estendibile a 3 anni su richiesta). Spostamento a turni diurni o, se impossibile, maternità anticipata.
    Le ferie maturano in maternità?
    Sì, durante i 5 mesi di maternità obbligatoria maturano ferie, 13ª, TFR e anzianità di servizio. Per il congedo parentale invece non maturano né ferie né tredicesima (art. 34, comma 5, D.Lgs. 151/2001); il periodo conta per l’anzianità.
    Posso essere licenziata se sono incinta?
    NO, è VIETATO dal momento della comunicazione della gravidanza al compimento di 1 anno del bambino. Le dimissioni in questo periodo devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.
    I padri possono prendere il congedo parentale?
    Sì, fino a 6 mesi (7 se ne prende almeno 3), da usare fino ai 14 anni del figlio. Il CCNL riconosce il 30%; per legge 3 mensilità, fino ai 6 anni del figlio, sono indennizzate all’80% (per chi ha finito la maternità dopo il 31/12/2024). Se il padre prende almeno 3 mesi, il totale della coppia sale da 10 a 11 mesi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, tredicesima e premi, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Sanità Privata: ferie, festività e permessi

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS riconosce 30 giorni lavorativi di ferie per anno solare, più 4 giornate in sostituzione delle festività soppresse (art. 32). Se l’orario non è distribuito su sei giorni, le ferie si contano sempre su giornate di sei ore: 30 giorni valgono 180 ore. Chi lo chiede ha diritto ad almeno 15 giorni consecutivi tra il 15 giugno e il 15 settembre. Le festività sono 11 più il Santo Patrono; chi lavora in un giorno festivo ha un riposo compensativo entro quattro mesi. Tra i permessi retribuiti: 15 giorni per matrimonio, 5 giorni per lutto, 3 giorni l’anno per grave infermità di un familiare, 18 ore l’anno per motivi personali o familiari e 2 permessi l’anno (fino a 12 ore) per visite ed esami (art. 34).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018, firmato nel 2020 (minimi dal 1° luglio 2020); in ultrattività
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    Circa 100.000 (infermieri, tecnici, OSS, ausiliari, amministrativi delle case di cura)

    Ferie CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS: 30 giorni più 4

    Ferie, festività e permessi retribuiti – CCNL AIOP-ARIS personale non medico
    Voce Misura
    Ferie (art. 32) 30 giorni lavorativi per anno solare; con orario non distribuito su 6 giorni, computo su giornate di 6 ore (180 ore)
    Festività soppresse (art. 32) 4 giornate di ferie in più, da usare entro l’anno
    Ferie estive almeno 15 giorni di calendario consecutivi tra il 15 giugno e il 15 settembre, a chi li chiede
    Festività (art. 31) 11 festività più il Santo Patrono
    Matrimonio 15 giorni di calendario, entro 45 giorni dal matrimonio
    Lutto 5 giorni di calendario per coniuge o convivente, genitori, figli, fratelli, parenti e affini entro il secondo grado
    Grave infermità di un familiare 3 giorni lavorativi l’anno (art. 4 L. 53/2000)
    Motivi personali o familiari fino a 18 ore l’anno, a giorni o a ore, se concessi dalla struttura
    Visite, terapie ed esami prenotati tramite CUP 2 permessi l’anno, al massimo 12 ore complessive
    Esami scolastici e universitari i giorni delle prove
    Aggiornamento e crediti ECM (art. 37) monte ore della struttura di 12 ore l’anno per dipendente a tempo indeterminato, ripartito con la contrattazione aziendale
    Permessi L. 104/1992, donazione di sangue e midollo nella misura di legge

    I permessi dell’art. 34 spettano dopo il superamento della prova, salvo quelli che la legge consente anche durante la prova. Fonte: artt. 31, 32, 34 e 37 del testo del CCNL AIOP-ARIS 2016-2018 (AIOP), in ultrattività.

    Ferie: 30 giorni o 180 ore

    Il CCNL riconosce 30 giorni lavorativi di ferie per anno solare, più 4 giornate per le festività soppresse. Se l’orario non è distribuito su sei giorni lavorativi, il computo si fa sempre con riferimento a giornate di sei ore: 30 giorni corrispondono a 180 ore.

    Esempio: con turni di 12 ore, 180 ore di ferie equivalgono a 15 turni; con turni di 8 ore a 22 turni e mezzo. Nel primo anno di servizio spetta un dodicesimo delle ferie per ogni mese, contando come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

    Programmazione delle ferie

    Epoca e turni di ferie li stabilisce la struttura, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre dell’anno. Il CCNL garantisce a chi lo chiede almeno 15 giorni consecutivi tra il 15 giugno e il 15 settembre, con meccanismi di rotazione. Per legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) almeno due settimane vanno godute nell’anno di maturazione e il resto entro i 18 mesi successivi.

    Le ferie sono sospese da malattie documentate di durata superiore a 3 giorni, da ricoveri ospedalieri e dai lutti che danno diritto al permesso. Se la struttura interrompe le ferie per ragioni di servizio, rimborsa le spese documentate di viaggio e quelle anticipate per il periodo non goduto. Le chiusure annuali autorizzate si computano nelle ferie, salvo cinque giornate che il dipendente può usare in un altro periodo.

    Festività e lavoro festivo

    Le festività sono 11 più il Santo Patrono: 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre.

    Chi lavora in una festività ha diritto a un riposo compensativo da fruire di norma entro quattro mesi; se l’organizzazione non lo consente, sono pagate le ore lavorate con l’indennità festiva (17,82 € a turno, 8,91 € se si lavora metà turno o meno) o con la maggiorazione dello straordinario. Se la festività cade nel giorno di riposo settimanale, spetta un altro giorno di riposo.

    Permessi della sanità privata

    Permessi retribuiti previsti dall’art. 34:

    • Visite, terapie ed esami: 2 permessi l’anno, al massimo 12 ore complessive, per prestazioni prenotate tramite CUP presso strutture pubbliche o accreditate, da chiedere entro due giorni dalla prenotazione e con almeno sette giorni di preavviso (salvo urgenza)
    • Formazione e crediti ECM: il monte ore della struttura (12 ore l’anno per dipendente, art. 37), distribuito con la contrattazione aziendale; l’obbligo dei crediti ECM riguarda le professioni sanitarie
    • Permessi L. 104/1992: nella misura di legge, 3 giorni al mese
    • Lutto: 5 giorni di calendario per coniuge o convivente, genitori, figli, fratelli, parenti e affini entro il secondo grado
    • Matrimonio: 15 giorni di calendario, da usare entro 45 giorni dal matrimonio
    • Grave infermità di coniuge, convivente o parente entro il secondo grado: 3 giorni lavorativi l’anno
    • Motivi personali o familiari: fino a 18 ore l’anno
    • Donazione di sangue e di midollo: secondo la legge
    • Esami scolastici e universitari: i giorni necessari per sostenere le prove

    Casi pratici

    Tizio – Infermiere turnista con 165h ferie
    Tizio è infermiere in categoria D, turnista con turni di 8 ore. Ha 30 giorni di ferie, computati su giornate di sei ore: 180 ore, cioè 22 turni e mezzo, più 4 giornate per le festività soppresse. Chiede 15 giorni consecutivi ad agosto, che il CCNL gli garantisce tra il 15 giugno e il 15 settembre.
    Caia – OSS che lavora a Natale
    Caia è OSS in una casa di cura AIOP e lavora il 25 dicembre per un turno intero. Ha diritto all’indennità festiva di 17,82 € e a un giorno di riposo compensativo, di norma entro quattro mesi; se la struttura non riesce a darglielo, le paga le ore lavorate nella festività.
    Sempronio – Padre con permessi 104
    Sempronio ha padre disabile grave. Fruisce dei 3 giorni/mese di permesso 104 retribuito al 100%. Anzianità e TFR maturano normalmente. Datore non può negare il permesso (è diritto soggettivo).

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un infermiere?
    30 giorni lavorativi l’anno, più 4 giornate per le festività soppresse. Se l’orario non è su sei giorni, le ferie si contano su giornate di sei ore: 180 ore, cioè 15 turni da 12 ore o 22 turni e mezzo da 8.
    Chi decide le ferie estive?
    La struttura, previo confronto con le rappresentanze sindacali, con criteri fissati entro il primo trimestre. Chi lo chiede ha però diritto ad almeno 15 giorni di calendario consecutivi tra il 15 giugno e il 15 settembre, con rotazione tra colleghi.
    I crediti ECM sono obbligatori?
    Sì, per i professionisti sanitari (infermieri, tecnici, fisioterapisti), non per gli OSS. Il CCNL non dà un monte ore individuale fisso: ogni struttura ha un fondo di 12 ore l’anno per dipendente a tempo indeterminato, ripartito con la contrattazione aziendale (art. 37). Chi non raggiunge i crediti minimi senza colpa della struttura non può avere passaggi di posizione economica per 12 mesi; gravidanza, puerperio e aspettative sospendono l’obbligo.
    I permessi 104 sono cumulabili con ferie?
    No, sono autonomi: 3 giorni al mese di permesso 104 + 30 giorni di ferie e 4 giornate per festività soppresse + festività. Il datore non può conteggiarli come ferie. Si possono fruire anche cumulati (3 giorni in una settimana, no nei mesi successivi).
    Posso lavorare a Natale?
    Sì, è frequente per la continuità assistenziale. Si ha diritto all’indennità festiva (17,82 € a turno, 8,91 € se si lavora metà turno o meno) e a un riposo compensativo, di norma entro quattro mesi; se il riposo non è possibile, si pagano le ore lavorate.
    Le festività religiose non cristiane sono retribuite?
    Il CCNL prevede le 11 festività dell’art. 31 più il Santo Patrono. Per altre festività religiose il CCNL non prevede permessi specifici: si possono usare ferie o i permessi per motivi personali (fino a 18 ore l’anno), salvo le intese previste dalla legge per alcune confessioni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Sanità Privata AIOP/ARIS: livelli e mansioni

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS (personale non medico) classifica i lavoratori in sei categorie, A, B, C, D, DS ed E, ciascuna divisa in posizioni economiche (per esempio D, D1, D2, D3, D4) (art. 46). Gli ausiliari e gli addetti alle pulizie sono in A, l’OSS in B2 (B3 dopo 3 anni), gli infermieri e i tecnici sanitari in D, i coordinatori (caposala) in DS. Non esistono livelli «BS» o «CS». Dalla posizione economica dipende il minimo: da 1.467,45 € (A) a 3.554,39 € (E2) al mese.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018, firmato nel 2020 (minimi dal 1° luglio 2020); in ultrattività
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    Circa 100.000 (infermieri, tecnici, OSS, ausiliari, amministrativi delle case di cura)

    Categorie CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS e profili

    Categorie e profili tipici – CCNL AIOP-ARIS personale non medico (art. 52)
    Categoria Profili tipici Minimo di ingresso
    E (E, E1, E2) Direttore amministrativo fino a 150 posti letto; biologo, psicologo, farmacista assistenti 2.410,22 €
    DS (DS-DS4) Caposala, capo-ostetrica, coordinatore delle professioni sanitarie 2.101,08 €
    D (D-D4) Infermiere, ostetrica, tecnici sanitari (laboratorio, radiologia) 1.953,87 €
    C (C-C4) Impiegato amministrativo di concetto, programmatore 1.803,61 €
    B (B-B4) Impiegato d’ordine, centralinista, autista, OTA, cuoco; Operatore socio sanitario in B2 1.579,86 € (OSS: 1.669,36 €)
    A (A-A4) Ausiliario (anche socio-sanitario e di assistenza per anziani), addetto alle pulizie, commesso, operaio qualificato 1.467,45 €

    Minimi mensili lordi in vigore dal 1° luglio 2020, per 13 mensilità; tutte le posizioni economiche sono nella scheda tabelle retributive AIOP-ARIS. Fonte: artt. 1, 46, 48 e 52 e tabella 1 del testo del CCNL AIOP-ARIS 2016-2018 (AIOP), in ultrattività.

    A chi si applica il contratto

    Il CCNL AIOP-ARIS del personale non medico si applica ai dipendenti degli IRCCS e delle strutture sanitarie ospedaliere per acuti, riabilitazione ospedaliera e lungodegenza (e ai centri di riabilitazione che già lo applicavano) associate ad AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) e ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari). Le RSA associate hanno contratti diversi (AIOP RSA, ARIS RSA-CdR).

    Personale destinatario:

    • Personale sanitario non medico: infermieri, OSS, fisioterapisti, tecnici radiologi
    • Personale ausiliario: ausiliari, addetti alle pulizie, lavanderia, cucina
    • Personale amministrativo: impiegati d’ordine e di concetto

    I medici dipendenti hanno un contratto collettivo separato.

    Infermieri: categoria D e DS

    Gli infermieri sono inquadrati in categoria D (laurea triennale e iscrizione all’albo): minimo 1.953,87 € al mese. Le posizioni D1, D2 e D3 si raggiungono con 15, 20 e 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso ente o gruppo (anzianità ridotte di cinque anni dal 1° aprile 2020, art. 48).

    La categoria DS è quella del coordinamento: caposala, capo-ostetrica, coordinatori delle professioni sanitarie. Infermieri e tecnici con funzioni di coordinamento vi accedono dopo almeno 24 mesi nell’incarico.

    Il confronto con il Servizio sanitario nazionale va fatto sulla busta paga completa: il CCNL della sanità pubblica è stato rinnovato dopo il 2020, quello AIOP-ARIS no.

    OSS in posizione B2

    L’Operatore socio sanitario è inquadrato in posizione B2 (minimo 1.669,36 €) e svolge le attività previste dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. Dopo 3 anni nella qualifica, nella stessa struttura o gruppo, passa in B3 (1.697,76 €), con decorrenza non anteriore al 1° aprile 2020 (art. 48).

    Requisito: il titolo regionale di OSS. Per acquisirlo il CCNL consente di usare il monte ore per la formazione della struttura (art. 37).

    Ausiliari e personale di supporto

    Il personale di supporto si colloca nelle prime due categorie:

    • B: impiegati d’ordine, centralinisti, autisti, OTA, cuochi (B1 dopo 5 anni nella qualifica per impiegati d’ordine e cuochi)
    • A: ausiliari, compresi gli ex ausiliari socio-sanitari e di assistenza per anziani, addetti alle pulizie, commessi, operai qualificati (A1 dopo 2 anni)

    Gli impiegati amministrativi di concetto sono in categoria C (C1 dopo 5 anni).

    Casi pratici

    Tizio – Infermiere D in clinica privata
    Tizio è infermiere in categoria D in una casa di cura AIOP, con laurea triennale e iscrizione all’albo. Il minimo è 1.953,87 € al mese; lavora su tre turni e aggiunge l’indennità di turno (4,50 € al giorno) e quella notturna (2,74 € per ogni ora tra le 22 e le 6).
    Caia – OSS in posizione B2
    Caia è OSS in una casa di cura AIOP da 2 anni, inquadrata in B2: minimo 1.669,36 € al mese. Tra un anno, compiuti 3 anni nella qualifica, passerà in B3 (1.697,76 €). Se lavorasse in una RSA associata ad AIOP, il contratto sarebbe un altro, il CCNL AIOP RSA.
    Sempronio – Ausiliario A pulizie
    Sempronio è ausiliario addetto alle pulizie in una casa di cura, in categoria A: minimo 1.467,45 € al mese. Dopo 2 anni nella qualifica passa in A1 (1.506,44 €). Pulisce degenze e sale operatorie seguendo i protocolli della struttura.

    Domande frequenti

    Che livello è un infermiere nel privato?
    Categoria D, con un minimo di 1.953,87 € al mese; i coordinatori (caposala) sono in DS, 2.101,08 €. Il contratto AIOP-ARIS non è rinnovato dal 2020, quello della sanità pubblica sì.
    Che livello è un OSS?
    Posizione B2, con un minimo di 1.669,36 € al mese; dopo 3 anni nella qualifica passa in B3 (1.697,76 €). Serve il titolo regionale di OSS. Nel CCNL AIOP-ARIS non esiste un livello «CS».
    Quanto guadagna un infermiere nel privato?
    Il minimo della categoria D è 1.953,87 € lordi al mese, 25.400,31 € su 13 mensilità, fermo dal 1° luglio 2020. Si aggiungono l’indennità di turno (4,50 € al giorno su tre turni) e quella notturna (2,74 € l’ora).
    Posso passare di livello?
    Sì. Le posizioni economiche dentro la categoria si raggiungono in larga parte con l’anzianità (per esempio OSS da B2 a B3 dopo 3 anni). Per le mansioni superiori, se non si sostituisce un collega in servizio, l’inquadramento diventa definitivo dopo 9 mesi consecutivi (categorie B, C, D, E) o 24 mesi (DS), purché si abbia il titolo (art. 15).
    Esiste anche il CCNL per i medici?
    Sì, separato: CCNL AIOP medici e CCNL ARIS medici. Non sono inclusi nel CCNL Sanità Privata (personale non medico). Hanno regole, stipendi e turni propri.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 119-bis D.Lgs. 209/2005 – Regole di comportamento e conflitti di interesse

    Art. 119-bis D.Lgs. 209/2005 – Regole di comportamento e conflitti di interesse

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.

    2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come tali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182.

    3. L'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato dai distributori.

    4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.

    5. Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

    6. 6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di prodotti assicurativi: a) mantengono e applicano presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presidi organizzativi sono proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore; b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.

    7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter.

    8. I distributori possono incassare i premi esclusivamente con mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilità dell'operazione secondo soglie e per tipologie di contratti individuati dall'IVASS con regolamento.

    9. L'IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo. (45)

  • CCNL Logistica: tredicesima e premi annuali

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione prevede 14 mensilità: la tredicesima (di norma il 16 dicembre, art. 18) e la quattordicesima entro la prima decade di luglio, pari alla retribuzione globale mensile al 30 giugno (art. 19). La quattordicesima matura dal 1° luglio al 30 giugno e conta solo per TFR e indennità di preavviso. I premi di risultato dipendono dagli accordi aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive nel CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione
    Voce Importo Quando
    Tredicesima (art. 18) Retribuzione globale mensile di novembre Normalmente il 16 dicembre
    Quattordicesima (art. 19) Una retribuzione globale mensile, quella in vigore al 30 giugno Entro la prima decade di luglio; matura dal 1° luglio al 30 giugno

    Tredicesima

    La tredicesima (art. 18) è pari alla retribuzione globale mensile del mese di novembre e si paga normalmente il 16 dicembre; chi ha lavorato meno riceve un dodicesimo per ogni mese di servizio, anche in caso di fine del contratto a termine o di mancato superamento della prova. La retribuzione globale comprende minimo tabellare, scatti, EPA e le altre voci dell’art. 61. La tredicesima conta per il TFR e per l’indennità sostitutiva del preavviso.

    Quattordicesima

    L’art. 19 prevede una quattordicesima pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore, calcolata su quella in vigore al 30 giugno e pagata entro la prima decade di luglio. Matura dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno: chi inizia o cessa il rapporto in quel periodo, anche per fine contratto a termine o mancato superamento della prova, riceve i dodicesimi dei mesi lavorati. Le frazioni di mese fino a quindici giorni non si contano, quelle oltre valgono un mese intero. Ai fini degli altri istituti la quattordicesima conta solo per il TFR e per l’indennità sostitutiva del preavviso.

    Premi di risultato

    Il contratto nazionale non fissa importi di premio (l’art. 38 rinvia al secondo livello di contrattazione): esistono se un accordo aziendale o territoriale li lega a obiettivi misurabili. Per il 2026 e il 2027 la legge di bilancio (L. 199/2025) li tassa all’1% fino a 5.000 € l’anno, per chi nell’anno precedente ha avuto un reddito di lavoro dipendente fino a 80.000 €; se l’accordo lo consente possono essere convertiti in servizi di welfare, non tassati entro i limiti di legge.

    Casi pratici

    Tizio – Autista tutto l’anno
    Tizio è autista e lavora senza interruzioni. Nella prima decade di luglio riceve la quattordicesima, pari alla retribuzione globale di giugno; a dicembre la tredicesima.
    Caia – Contratto a termine da gennaio ad aprile
    Caia lavora come magazziniera da gennaio ad aprile. Alla fine del contratto riceve, oltre a TFR e ferie non godute, 4/12 di tredicesima e 4/12 di quattordicesima, per i mesi lavorati dentro il periodo luglio-giugno.
    Sempronio – Assunto il 20 marzo
    Sempronio è assunto il 20 marzo. A luglio riceve 3/12 di quattordicesima: aprile, maggio e giugno, perché i dodici giorni di marzo non superano i quindici e non si contano.

    Domande frequenti

    Esiste anche la 14ª nel CCNL Logistica?
    Sì: l’art. 19 prevede una quattordicesima pari alla retribuzione globale mensile in vigore al 30 giugno, pagata entro la prima decade di luglio.
    Quando si paga la 13ª nel CCNL Logistica?
    Normalmente il 16 dicembre (art. 18), per un importo pari alla retribuzione globale mensile di novembre; in dodicesimi per chi ha lavorato meno.
    Come si calcola la 14ª proporzionale?
    Un dodicesimo per ogni mese lavorato fra il 1° luglio dell’anno precedente e il 30 giugno; le frazioni oltre i quindici giorni contano come mese intero.
    Come sono tassati i premi di produttività nel 2026?
    All’1% fino a 5.000 € l’anno, per il 2026 e il 2027, se previsti da un accordo aziendale o territoriale e con un reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente fino a 80.000 €.

    Fonti: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, artt. 18 e 19, 61; L. 199/2025 per l’imposta sostitutiva sui premi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Logistica: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Per l’art. 36 del CCNL Logistica il preavviso degli impiegati va da 1 mese a 4 mesi e 15 giorni secondo livello e anzianità, ed è ridotto della metà se si dimette l’impiegato. Gli operai hanno 6 giorni lavorativi; il personale viaggiante 20 giorni di calendario (qualifica 3, A-B-C) o 15 (qualifica 2, D-E-F). Le dimissioni si presentano con la procedura telematica del Ministero del Lavoro. Chi non rispetta il preavviso deve l’indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso di licenziamento degli impiegati (art. 36 CCNL), dopo la prova
    Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e 1° livello 2 mesi e 15 giorni 3 mesi e 15 giorni 4 mesi e 15 giorni
    2° livello 1 mese e 15 giorni 2 mesi 2 mesi e 15 giorni
    Altri livelli 1 mese 1 mese e 15 giorni 2 mesi
    Preavviso di operai e personale viaggiante (art. 36 CCNL)
    Categoria Preavviso
    Operai non in prova 6 giorni lavorativi, da qualsiasi giorno della settimana
    Viaggiante qualifica 3 (parametri A, B, C) 20 giorni di calendario
    Viaggiante qualifica 2 (parametri D, E, F) 15 giorni di calendario

    Il preavviso degli impiegati decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese; nelle dimissioni dell’impiegato i termini sono ridotti della metà. Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, art. 36.

    Preavviso variabile per categoria e anzianità

    L’art. 36 distingue impiegati (per livello e anzianità), operai e personale viaggiante. Il rapporto a tempo indeterminato non può essere risolto senza preavviso, salvo giusta causa; la parte che recede senza rispettare i termini deve all’altra una indennità pari alla retribuzione del periodo mancante. Il datore può trattenerla da quanto deve al lavoratore. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dall’indennità, si computa ai fini del TFR.

    La parte che riceve la disdetta può troncare il rapporto, all’inizio o nel corso del preavviso, senza indennizzo per il periodo non compiuto. Durante il preavviso il lavoratore ha diritto a permessi (retribuiti in caso di licenziamento) di 2 ore al giorno o 12 ore alla settimana per cercare un’altra occupazione.

    Modalità di comunicazione

    Il licenziamento dev’essere comunicato per iscritto (art. 36, c. 8) e le dimissioni secondo le norme di legge: oggi, per i lavoratori dipendenti, con la procedura telematica del Ministero del Lavoro (D.Lgs. 151/2015, art. 26), direttamente con SPID o tramite patronati, sindacati e altri soggetti abilitati. Una comunicazione cartacea non è sufficiente, salvo le eccezioni previste dalla legge. Le dimissioni sono revocabili entro sette giorni dalla trasmissione.

    Indennità sostitutiva

    Chi recede senza rispettare il preavviso deve all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso (art. 36, c. 2). Il datore può trattenere l’importo da quanto dovuto al lavoratore che non presta il preavviso (c. 3). Alla cessazione spettano inoltre TFR, che il CCNL dispone sia pagato entro il periodo di paga successivo a quello di cessazione (art. 43), e i ratei di tredicesima e quattordicesima per i mesi lavorati.

    NASpI per autisti e magazzinieri

    La NASpI spetta in caso di disoccupazione involontaria: licenziamento (anche per giusta causa o disciplinare, secondo l’INPS), fine del contratto a termine, dimissioni per giusta causa. Dura la metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, per un massimo di 24 mesi; l’importo è il 75% della retribuzione media mensile entro i limiti fissati ogni anno dall’INPS e si riduce del 3% al mese dal sesto mese. Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento di un impiegato
    Tizio è un impiegato di livello inferiore al 2°, con 8 anni di servizio, e viene licenziato con preavviso. Il termine è di 1 mese e 15 giorni (oltre 5 e fino a 10 anni, art. 36), che decorre dal giorno 1 o 16 del mese. Se l’azienda lo esonera, deve l’indennità sostitutiva per quel periodo; il TFR è dovuto entro il periodo di paga successivo alla cessazione.
    Caia – Dimissioni di una impiegata di 1° livello
    Caia è impiegata di 1° livello con 7 anni di anzianità e si dimette per una nuova offerta. Il preavviso del licenziamento sarebbe di 3 mesi e 15 giorni; nelle dimissioni dell’impiegato è ridotto della metà, quindi circa 1 mese e 22 giorni. Presenta le dimissioni con la procedura telematica del Ministero del Lavoro, anche tramite patronato.
    Sempronio – Licenziamento per giusta causa
    Sempronio è un autista di qualifica 3 sorpreso a usare il camion aziendale per traslochi privati. Il licenziamento per giusta causa è senza preavviso e senza indennità sostitutiva. Ha diritto a TFR, ferie non godute e ratei di tredicesima e quattordicesima; la NASpI spetta anche in caso di licenziamento disciplinare, perché la perdita del lavoro è involontaria (INPS, circolare 142/2015).

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Lo stesso del licenziamento (art. 36), ma per l’impiegato i termini sono ridotti della metà. Per gli operai sono 6 giorni lavorativi; per il personale viaggiante 20 giorni di calendario (qualifica 3) o 15 (qualifica 2).
    Posso dimettermi via PEC?
    No: per i lavoratori dipendenti le dimissioni si presentano con la procedura telematica del Ministero del Lavoro, direttamente con SPID o tramite patronato o sindacato. Una comunicazione cartacea o per email non è sufficiente, salvo le eccezioni di legge.
    Cos’è la NASpI?
    L’indennità di disoccupazione dell’INPS per la perdita involontaria del lavoro. Vale il 75% della retribuzione media mensile entro i limiti fissati ogni anno dall’INPS, si riduce del 3% al mese dal sesto mese e dura la metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, al massimo 24 mesi.
    La giusta causa esclude la NASpI?
    No: spetta anche in caso di licenziamento per giusta causa o disciplinare, perché la perdita del lavoro è involontaria (INPS, circolare 142/2015). Non spetta per le dimissioni volontarie ordinarie.
    Posso lavorare durante il preavviso?
    Sì: il preavviso è lavorato con la normale retribuzione. La parte che riceve la disdetta può però troncare il rapporto all’inizio o durante il preavviso, senza indennizzo per il periodo non compiuto (art. 36, c. 5).
    Cos’è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
    Il licenziamento per ragioni economiche, organizzative o produttive, non per fatti del lavoratore, per esempio una riduzione di personale o la chiusura di una sede. Spetta il preavviso e, in genere, la NASpI.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Logistica: periodo di prova per livello

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica (art. 5) prevede un periodo di prova non superiore a 6 mesi per i Quadri, 5 per il 1° livello, 4 per il 2° livello e per i conducenti di qualifica 3 (A, B, C) e 2 (D, E, F), 3 per il 3° Super, il 3°, il 4°, il 4° Junior e i conducenti G e H, 1 mese per tutti gli altri. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Deve essere indicata per iscritto nella lettera di assunzione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova CCNL Logistica per livello (art. 5)
    Livello Durata massima della prova
    Quadri 6 mesi
    1° livello 5 mesi
    2° livello; conducenti qualifica 3 (A, B, C) e qualifica 2 (D, E, F) 4 mesi
    3° Super, 3°, 4°, 4° Junior; conducenti qualifica 1 (G, H) 3 mesi
    Tutti gli altri lavoratori (5°, 6°, rider) 1 mese

    Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, art. 5.

    Durata variabile per livello

    Il CCNL Logistica gradua la prova in base al livello di destinazione: più qualificata la mansione, più lungo il periodo di prova.

    • 5°, 6° e altri: 1 mese
    • 3° Super, 3°, 4°, 4° Junior e conducenti G, H: 3 mesi
    • 2° e conducenti di qualifica 3 e 2: 4 mesi
    • 1°: 5 mesi
    • Quadri: 6 mesi (massimo legale)

    Sono esenti dalla prova i lavoratori che l’hanno già superata presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti (art. 5, c. 9).

    Forma scritta obbligatoria

    La durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione (art. 5, c. 2). Senza clausola scritta la prova non è pattuita e il rapporto è definitivo dall’inizio.

    Per l’art. 4 la lettera di assunzione deve specificare:

    • la data di assunzione;
    • il livello retributivo e, in modo sommario, le mansioni, nonché la sede di lavoro;
    • il trattamento economico iniziale;
    • la durata dell’eventuale periodo di prova.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova ciascuna parte può risolvere il rapporto in qualsiasi momento, senza preavviso né diritto alla relativa indennità sostitutiva (art. 5, c. 4). La cessazione è immediata.

    Il recesso non può essere discriminatorio o ritorsivo: se lo è, è nullo.

    Se la risoluzione avviene, per dimissioni o licenziamento, nei primi due mesi di prova per i Quadri e il 1° livello e nel primo mese per gli altri livelli, la retribuzione è dovuta solo per il servizio prestato; se il licenziamento dell’impiegato avviene oltre questi termini, spetta la retribuzione fino a metà o fine del mese in corso, a seconda che il recesso cada nella prima o nella seconda quindicina (c. 5 e 6).

    Sospensione della prova

    Il decorso della prova resta interrotto se durante il periodo sopravviene una malattia o un infortunio (art. 5, c. 1): i giorni di assenza non contano nella durata. Se alla scadenza l’azienda non dà la disdetta, il lavoratore è confermato e il periodo di prova è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio (c. 7). In prova si hanno tutti i diritti e gli obblighi del contratto, salvo diversa disposizione (c. 3).

    Casi pratici

    Tizio – Capo turno al 3° Super in prova 3 mesi
    Tizio è assunto al 3° Super, prova di 3 mesi. Dopo 2 mesi il datore valuta positivamente le competenze. Conferma anticipata o lascia continuare fino al 3° mese. Se non dà la disdetta alla scadenza, Tizio è confermato e la prova conta nell’anzianità.
    Caia – Mulettista 4° in prova
    Caia è al 4° livello, prova di 3 mesi. Dopo 6 settimane il datore comunica il recesso per «non superamento della prova». Il recesso è libero, senza preavviso né indennità sostitutiva (art. 5, c. 4); riceve la retribuzione per le giornate lavorate e i ratei di tredicesima e quattordicesima per i mesi di servizio (artt. 18 e 19).
    Sempronio – Quadro logistica in prova 6 mesi
    Sempronio è assunto come Quadro logistica con prova di 6 mesi (massimo legale, art. 5). Dopo 5 mesi il datore conferma il rapporto: il periodo di prova conta a tutti gli effetti nell’anzianità.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova nel CCNL Logistica?
    Dipende dal livello (art. 5): 6 mesi per i Quadri, 5 per il 1° livello, 4 per il 2° e per i conducenti di qualifica 3 e 2, 3 per 3° Super, 3°, 4°, 4° Junior e conducenti G e H, 1 mese per gli altri.
    La prova deve essere scritta?
    Sì: la durata deve risultare dalla lettera di assunzione (art. 4 e art. 5, c. 2). Senza clausola scritta la prova non è pattuita e il rapporto è definitivo dall’inizio.
    Posso essere licenziato durante la prova?
    Sì, in qualsiasi momento e senza preavviso né indennità sostitutiva (art. 5, c. 4). Nei primi due mesi per Quadri e 1° livello, e nel primo mese per gli altri, la retribuzione spetta solo per il servizio prestato.
    La malattia sospende la prova?
    Sì: malattia e infortunio interrompono il decorso della prova (art. 5, c. 1), che riprende al rientro.
    Dopo la prova come si conta l’anzianità?
    Se alla scadenza l’azienda non dà la disdetta, il lavoratore è confermato e il periodo di prova è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio (art. 5, c. 7).
    Il recesso in prova può essere discriminatorio?
    No: un recesso discriminatorio o ritorsivo è nullo anche durante la prova.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Logistica: orario 39 ore, straordinari e tempi di guida

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica prevede un orario di 39 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni, calcolato su un arco di 4 mesi (art. 9). Il tetto medio settimanale con straordinari è 48 ore. Lo straordinario arriva a 165 ore l’anno ed è maggiorato dal 30% al 75% (art. 13). Per gli autisti si applicano anche i limiti del Regolamento UE 561/2006 sui tempi di guida (max 9h/giorno guida, 56h/settimana, 90h in 14 giorni).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni CCNL Logistica (artt. 9-13)
    Voce Regola Riferimento
    Orario settimanale ordinario 39 ore, calcolate su 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite Art. 9 (non viaggiante); art. 11 (conducenti: conguaglio su 4 settimane)
    Distribuzione 5 o 6 giorni; sabato +20% se l’orario è su 6 giorni; domenica non di riposo +35% (max 26 settimane l’anno) Art. 9, c. 1-2
    Tetto medio settimanale 48 ore, straordinario compreso; per il viaggiante fino a 60 ore in una settimana se la media su 6 mesi resta entro 48 Art. 9, c. 5; art. 11
    Straordinario Fino a 165 ore l’anno; 2 ore al giorno e 12 a settimana Art. 13, c. 1 e 9
    Straordinario feriale diurno +30% Art. 13, c. 6
    Straordinario nella sesta giornata (orario su 5 giorni) e feriale notturno +50% Art. 13, c. 6
    Straordinario festivo +65% diurno, +75% notturno Art. 13, c. 6
    Viaggiante: sabato e domenica oltre l’orario +30% (domenica e festivi nell’orario: +50%) Art. 13, c. 6; art. 12
    Notturno ordinario (22-6), escluso il viaggiante +15% in turni, +25% non in turni, +20% il guardiano Art. 12
    Retribuzione oraria Retribuzione mensile divisa per 168 Art. 13, c. 8
    Guida giornaliera / settimanale / 14 giorni 9 ore (10 al massimo due volte a settimana) / 56 ore / 90 ore Reg. UE 561/2006

    Le maggiorazioni non si cumulano: la maggiore assorbe la minore (art. 13, c. 7). Il minimo su cui calcolare la quota oraria è nella tabella dei minimi. Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024.

    Orario contrattuale: 39 ore settimanali

    Per il personale non viaggiante l’art. 9 fissa l’orario di norma in 39 ore settimanali da calcolarsi su un arco di 4 mesi, al netto delle giornate non lavorate ma retribuite; può essere distribuito su 5 o 6 giorni e il giorno di riposo di norma coincide con la domenica. Se la media su 4 mesi supera le 39 ore, le ore eccedenti sono pagate come straordinario. La giornata ordinaria va da 6 a 9 ore su un nastro di dodici ore, frazionabile una sola volta per la pausa pranzo, e la settimana non può scendere sotto le 30 ore.

    Per i conducenti l’art. 11 fissa 39 ore su un massimo di 6 giorni, conguagliabili in 4 settimane.

    Il tetto massimo è di 48 ore medie settimanali, straordinario compreso, sempre su 4 mesi (art. 9, c. 5); per il personale viaggiante la settimana può arrivare a 60 ore solo se la media su 6 mesi non supera le 48.

    Tempi di guida per autisti: Reg. UE 561/2006

    Gli autisti professionali sono soggetti a limiti aggiuntivi imposti dal Regolamento UE 561/2006:

    • Guida giornaliera: max 9 ore (estensibile a 10h max 2 volte/settimana)
    • Guida settimanale: max 56 ore
    • Guida 2 settimane: max 90 ore
    • Pausa: 45 min dopo 4h30 di guida (anche frazionata: 15 min + 30 min)
    • Riposo giornaliero: 11h consecutive (riducibile a 9h max 3 volte/sett con cabina conforme)
    • Riposo settimanale: 45h consecutive (riducibile a 24h max 1 volta ogni 2 settimane)

    Il tachigrafo digitale registra tutti i tempi di guida e di riposo e le autorità di controllo ne verificano il rispetto; le norme del Regolamento CE 561/2006 vanno osservate integralmente da datore e lavoratore (art. 11, c. 4).

    Lavoro notturno per autisti e magazzinieri

    Per l’art. 12 è notturno il lavoro compiuto dalle 22 alle 6. Le maggiorazioni, calcolate sulla retribuzione globale, valgono per il personale non viaggiante e sono:

    • +15% se il lavoro è compreso in turni;
    • +25% se non è compreso in turni;
    • +20% per il guardiano.

    Per il personale viaggiante domenica e festivi sono maggiorati del 50%. Lo straordinario notturno è del 50% (feriale) e del 75% (festivo). Chi lavora in turni continui sulle 24 ore ha un turno notturno di durata massima 8 ore, con orario ridotto di 15 minuti (art. 9, c. 10). Al personale viaggiante con indennità di trasferta spettano inoltre 0,93 euro per ogni trasferta da 18 a 24 ore o coincidente, anche in parte, con l’orario notturno: ha natura retributiva ma conta solo ai fini del TFR (art. 16). Il CCNL non prevede un’indennità mensile fissa per i lavoratori notturni.

    Banca ore e limiti dello straordinario

    Lo straordinario ha carattere saltuario o eccezionale e arriva a 165 ore l’anno per lavoratore (art. 13, c. 1). Oltre questa soglia entra in gioco la banca ore:

    • tra 165 e 250 ore il lavoratore può chiedere, al posto del pagamento, riposi compensativi corrispondenti, con la sola maggiorazione pagata; l’opzione si comunica per iscritto entro dicembre e vale per l’anno successivo;
    • le ore oltre le 250 si trasformano in riposi compensativi nella banca ore;
    • le ore confluite in banca ore sono compensate con la retribuzione del mese successivo con la sola maggiorazione e si fruiscono su richiesta scritta con 20 giorni di preavviso, non a luglio e dicembre salvo diverso accordo aziendale; quelle ancora presenti al 31 dicembre restano a disposizione per altri 4 mesi e poi sono liquidate con le competenze di maggio.

    Lo straordinario non può superare 2 ore al giorno e 12 a settimana (con tetto di 36 ore in 9 settimane consecutive se si va oltre le 12). Il lavoratore è tenuto a farlo entro questi limiti, salvo impedimento; le prestazioni oltre le 165 ore richiedono l’accordo tra datore e lavoratore (banca ore, c. 2).

    Casi pratici

    Tizio – Autista con 8 ore di guida al giorno
    Tizio fa 8 ore di guida al giorno per 5 giorni: 40 ore a settimana, entro il limite di 56 ore di guida del Reg. UE 561/2006 e con la sola ora oltre le 39 ore ordinarie da conteggiare nella media. Il cronotachigrafo registra e il riposo giornaliero minimo è di 11 ore.
    Caia – Mulettista con 30 ore di straordinario
    Caia ha fatto 30 ore di straordinario feriale diurno nell’anno: sono ben sotto le 165 ore, quindi vanno pagate con la maggiorazione del 30%, senza banca ore. Con un minimo più EPA di 1.850,23 € (4° livello, dal 1° gennaio 2026) la quota oraria è 1.850,23 / 168 = 11,01 € e ogni ora straordinaria vale 14,32 €.
    Sempronio – Turno notturno in turni
    Sempronio, magazziniere in turni sulle 24 ore, lavora la notte: ha la maggiorazione del 15% sulle ore tra le 22 e le 6 (25% se non fosse in turni), calcolata sulla retribuzione oraria. Il suo turno notturno non può superare le 8 ore e l’orario si riduce di 15 minuti.

    Domande frequenti

    Quante ore alla settimana si lavorano in Logistica?
    39 ore settimanali ordinarie, calcolate su 4 mesi per il personale non viaggiante (art. 9) e su un massimo di 6 giorni con conguaglio in 4 settimane per i conducenti (art. 11). La media massima con lo straordinario è 48 ore. Per gli autisti si aggiungono i limiti del Reg. UE 561/2006.
    Quanto può guidare un autista al giorno?
    Massimo 9 ore di guida al giorno, estensibili a 10 per non più di due volte a settimana (Reg. UE 561/2006). Pausa di 45 minuti dopo 4 ore e 30 di guida. Il cronotachigrafo registra tutti i tempi.
    Cos’è la banca ore?
    Un conto individuale in cui confluiscono i riposi compensativi delle ore di straordinario tra 165 e 250 (se il lavoratore li sceglie al posto del pagamento) e di quelle oltre 250 (art. 13). Le ore sono compensate nel mese successivo con la sola maggiorazione e si fruiscono con 20 giorni di preavviso.
    Le ore di carico-scarico sono lavoro?
    Sì: per il conducente l’orario di lavoro comprende guida, carico e scarico, pulizia e manutenzione del veicolo e il tempo in cui non può disporre liberamente di sé (art. 11, c. 1).
    Come è pagato lo straordinario?
    +30% feriale diurno, +50% feriale notturno e nella sesta giornata, +65% festivo diurno, +75% festivo notturno; per il viaggiante sabato e domenica oltre l’orario +30%. La quota oraria è la retribuzione mensile divisa per 168 (art. 13).
    Posso rifiutare lo straordinario?
    No, entro i limiti dell’art. 13 (165 ore l’anno, 2 ore al giorno e 12 a settimana), salvo motivi di impedimento. Oltre le 165 ore serve l’accordo tra datore e lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 119 D.Lgs. 209/2005 – Doveri e responsabilità verso gli assicurati

    Art. 119 D.Lgs. 209/2005 – Doveri e responsabilità verso gli assicurati

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

    2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.

    3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).

  • Art. 71 D.Lgs. 209/2005 – Richiesta di informazioni

    Art. 71 D.Lgs. 209/2005 – Richiesta di informazioni

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

    2. L' IVASS può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti controllanti.

    3. L' IVASS , per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.

    4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l' IVASS può chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di partecipazioni in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    5. L' IVASS può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    6. L' IVASS , in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le medesime società.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.