Testo dell'articoloVigente
Art. 57-bis T.U. Espropriazione – Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell’espropriazione o il proponente dell’opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l’applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse.
In sintesi
Indice dei contenuti
Oggetto e ratio
L'art. 57-bis reca un'ulteriore disposizione di diritto intertemporale, integrando il criterio generale dell'art. 57 sull'ambito di applicazione del testo unico. La norma precisa il regime applicabile a determinati procedimenti in corso, risolvendo questioni di raccordo temporale rimaste aperte o sopravvenute.
Il diritto intertemporale nella materia espropriativa
La successione di discipline nel tempo, accentuata dagli interventi della Corte costituzionale e dalle modifiche normative, rende particolarmente delicata l'individuazione della regola applicabile a ciascun procedimento. Le norme transitorie, come l'art. 57-bis, hanno la funzione di garantire certezza in questo contesto.
L'integrazione del criterio dell'art. 57
Mentre l'art. 57 fissa il criterio generale, basato sulla data degli atti di avvio del procedimento, l'art. 57-bis interviene per precisare il regime di specifiche categorie di procedimenti o per adeguare la disciplina a sopravvenienze normative. Le due disposizioni vanno lette congiuntamente.
La funzione di raccordo
La norma svolge una funzione di raccordo, evitando vuoti o sovrapposizioni nel passaggio tra discipline diverse. La sua applicazione richiede di individuare la categoria di procedimento e la sopravvenienza rilevante, per stabilire quale regime governi la situazione concreta.
La certezza dei rapporti
L'obiettivo è la certezza dei rapporti giuridici: gli interessati e l'amministrazione devono poter individuare con sicurezza la disciplina applicabile, evitando che l'incertezza normativa si traduca in contenzioso o in pregiudizio per le posizioni soggettive.
Il rilievo per l'indennità
Come per le altre norme transitorie, l'individuazione del regime applicabile incide anche sui criteri di determinazione dell'indennità. La corretta applicazione dell'art. 57-bis può quindi assumere rilievo nella quantificazione del ristoro, oltre che sulla legittimità degli atti del procedimento. Considerata l'evoluzione dei criteri indennitari verso il pieno valore del bene, stabilire quale regime governi il procedimento non è una questione meramente formale, ma può tradursi in differenze sostanziali nell'importo dovuto al privato.
Profili pratici e tutela
Per il proprietario coinvolto in un procedimento risalente o interessato da sopravvenienze normative, è importante verificare l'applicazione congiunta degli artt. 57 e 57-bis per individuare la disciplina di riferimento. La questione può essere fatta valere sia davanti al giudice amministrativo, per la legittimità degli atti, sia in sede di opposizione alla stima, per i criteri indennitari.
Casi pratici
Caso 1: Procedimento in corso
Per un procedimento risalente che riguarda il fondo di Tizio, il regime applicabile è individuato leggendo insieme gli artt. 57 e 57-bis.
Caso 2: Sopravvenienza normativa
Una modifica normativa incide sul procedimento relativo al bene di Caio: l'art. 57-bis precisa quale disciplina si applichi.
Caso 3: Rilievo sull'indennità
Sempronio fa valere, in sede di opposizione alla stima, la corretta individuazione del regime applicabile ai fini del calcolo dell'indennità.
Domande frequenti
Cosa aggiunge l'art. 57-bis?
Integra il criterio dell'art. 57, precisando il regime applicabile a determinati procedimenti in corso e risolvendo ulteriori questioni intertemporali.
Come si legge insieme all'art. 57?
L'art. 57 fissa il criterio generale della data degli atti di avvio; l'art. 57-bis lo precisa per specifiche categorie o sopravvenienze.
Perché è importante?
Per garantire certezza sulla disciplina applicabile, evitando vuoti, sovrapposizioni e contenzioso nel passaggio tra regimi diversi.
Incide sull'indennità?
Sì: l'individuazione del regime applicabile può rilevare sui criteri di determinazione dell'indennità, oltre che sulla legittimità degli atti.