Autore: Andrea Marton

  • Art. 78 Cont. Trib. – commissioni comunali tributi

    Art. 78 Cont. Trib. – commissioni comunali tributi

    Art. 78 Cont. Trib. – Controversie già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d’insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.

    2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all’autorità giudiziaria ordinaria e non sono già state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla corte di giustizia tributaria di primo grado competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell’ente impositore s’intende definitivamente abbandonata.

  • Art. 47 L. 633/1941

    Art. 47 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.

    L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatta da un collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare, secondo le norme fissate dal regolamento.

    Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: diritto e regime fiscale

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 9 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 9 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 8 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 8 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 214 Cod. Amb.: Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate

    Art. 214 Cod. Amb.: Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) 1.

    Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.

    Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216.

    Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

    Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.

    In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni: a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 ; c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale; d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.

    Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n.

    161.

    L'adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006 .

    Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

    Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998, n. 350 .All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.

    L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211. 7-bis.

    In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .

    Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.

    Le province comunicano al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter e secondo gli standard concordati con ISPRA, … , accessibile al pubblico, i seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3: a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa; c) sede dell'impianto; d) tipologia di rifiuti oggetto dell'attività di gestione; e) relative quantità; f) attività di gestione; g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.

    10.

    La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

    11.

    Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni alle quali l'utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualità ambientale, sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale.

    I predetti decreti possono stabilire, nel rispetto dell'articolo 177, comma 4, le opportune modalità di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, con effetto di assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso.

    Alle strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e l'alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell'ambito del sito dello stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , e successive modificazioni.

    Fonte: Normattiva.it.

  • CCNL Elettrici: FISDE, Pegaso, polizze, sussidi

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il welfare contrattuale del CCNL Elettrici include FISDE (Fondo Integrazione Sanitaria Dipendenti Elettrici), Pegaso (fondo pensione complementare), polizza infortuni 24h fino €100.000, formazione tecnica continua, abbonamento trasporto pubblico, sussidi straordinari, borse di studio figli. Bollette agevolate per dipendenti del Gruppo Enel.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    18 luglio 2022 (vigente fino 31 dicembre 2025, in trattativa rinnovo 2026)
    Vigenza
    Scaduto 31 dicembre 2025 (ultrattivo in attesa rinnovo)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Tabella riepilogativa

    Welfare CCNL Elettrici
    Strumento Contributo Beneficio
    FISDE (sanità integrativa) €18 az + €6 lav/mese Rimborsi sanitari €2.000/anno
    Pegaso (fondo pensione) 1,55-2,5% + 1,55% + TFR Pensione complementare
    Polizza infortuni 24h Azienda €100.000 morte/invalidità
    Polizza vita Azienda (alcuni CCNL aziendali) €50.000-150.000 morte
    Bolletta agevolata dipendenti Sconto tariffario Risparmio ~30% bolletta
    Formazione tecnica continua Ente Bilaterale Aggiornamento PEI/PES/PAV
    Sussidi straordinari FISDE Max €5.000/anno per famiglia
    Borse di studio figli Ente Bilaterale Da €500 a €2.000 per merito

    FISDE: sanità integrativa

    Il FISDE (Fondo Integrazione Sanitaria Dipendenti Elettrici) è il fondo sanità integrativa del settore.

    Contributi:

    • €18/mese azienda
    • €6/mese lavoratore

    Prestazioni coperte (più generose del FASC TPL):

    • Visite specialistiche fino €2.000/anno
    • Esami diagnostici (RMN, TAC, PET) fino €1.500
    • Ricoveri privati fino €25.000
    • Cure odontoiatriche fino €800/anno
    • Riabilitazione fisioterapica fino €1.000/anno
    • Maternità extra (ecografie, amniocentesi)
    • Telemedicina (consulti specialistici online)

    Estensione facoltativa al nucleo familiare con quota €6-10/mese per familiare.

    Pegaso: fondo pensione

    Contribuzione standard 1,55% + 1,55% + TFR. Gruppo Enel: 2,5% azienda + 1,55% lavoratore + TFR.

    Contributi deducibili fino €5.164,57/anno. Tassazione finale 15% calante fino 9%.

    Polizze: infortuni 24h + vita

    Polizza infortuni 24h €100.000 morte/invalidità. Alcuni CCNL aziendali (Enel, Terna) aggiungono polizza vita €50.000-150.000.

    Copertura cumulabile con INAIL. Anche tempo libero coperto.

    Bolletta agevolata e formazione

    Per dipendenti Gruppo Enel (e altri gestori storici): bolletta elettrica agevolata ~30% sconto.

    Formazione gratuita Ente Bilaterale:

    • Aggiornamento PEI/PES/PAV (ogni 3-5 anni obbligatorio)
    • Sicurezza D.Lgs. 81 annuale
    • Lavori in quota per tecnici AT
    • Sistemi elettrici nuovi (rinnovabili, smart grid)
    • Sostenibilità ambientale

    Sussidi e borse di studio figli

    Sussidi FISDE max €5.000/anno per famiglia: spese sanitarie, funebri, calamità, studio figli.

    Borse di studio Ente Bilaterale per figli dipendenti:

    • Scuola superiore: €500-1.000 (media ≥7,5)
    • Università: €1.500 (21 crediti/anno, media ≥27)
    • Laurea con lode: €2.000
    • Master/Dottorato: contributi specifici

    Casi pratici

    Tizio – RMN colonna FISDE
    Tizio (manutentore) fa RMN colonna per lombalgia, costo €450 privato. FISDE rimborsa €350 (max €1.500 esami/anno). Spesa effettiva €100.
    Caia – Bolletta agevolata Enel
    Caia (tecnica AT Enel) ha tariffa agevolata: bolletta media €60/mese vs €85 mercato libero. Risparmio €300/anno + risparmio per familiari del 2° grado.
    Sempronio – Borsa studio figlio Politecnico
    Sempronio (direttore esercizio) ha figlio Politecnico Milano con 28 crediti/anno media 28,5. Riceve €1.500 borsa Ente Bilaterale. Coperti anche parte tasse universitarie.

    Domande frequenti

    Cos'è il FISDE?
    È il Fondo Integrazione Sanitaria Dipendenti Elettrici. Costo €18 az + €6 lav/mese (più alto di altri settori). Rimborsi visite (€2.000/anno), esami (€1.500), ricoveri (€25.000), dentista (€800), riabilitazione (€1.000), telemedicina.
    I dipendenti Enel hanno bolletta scontata?
    Sì, tariffa agevolata storica: sconto ~30% su bolletta elettrica residenziale (dipendenti + familiari fino 2° grado + pensionati ex-Enel). Risparmio €300-500/anno. Eventuale fringe benefit fiscale.
    La polizza infortuni copre tutto?
    Sì, polizza CCNL Elettrici 24h fino €100.000 morte/invalidità. Cumulabile con INAIL. Coperti anche infortuni tempo libero (sport, casa, viaggi). Alcuni CCNL aziendali (Enel, Terna) aggiungono polizza vita €50-150.000.
    Ci sono borse di studio per i figli?
    Sì, Ente Bilaterale eroga borse: €500-1.000 scuola superiore (media ≥7,5), €1.500 università (21 crediti/anno + media ≥27), €2.000 laurea con lode, contributi master/dottorato. Domanda con documenti scolastici.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 293 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta

    Art. 293 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

    2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.

    3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

  • Art. 1 septies L. 190/2012 – Tracciabilità flussi finanziari e SUA

    Art. 1 (cc. 44-52) L. 190/2012 – Tracciabilità flussi e stazioni uniche appaltanti

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    44. L’ articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , è sostituito dal seguente: «Art.

    45. I codici di cui all’ articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    46. Dopo l’ articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è inserito il seguente: «Art.

    47. All’ articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3».

    48. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni; b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi; c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.

    49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

    50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ; b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico; c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all’ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l’amministrazione che conferisce l’incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell’incarico; d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina: 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione; 2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; 3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione; f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l’esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

    51. Dopo l’ articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è inserito il seguente: «Art.

    52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’ articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 . La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

  • Articolo 59 L. 184/1983: Modifica del capo I del titolo VIII del codice civile

    Art. 59 L. 184/1983 – Modifica del capo I del titolo VIII del codice civile

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti".

  • Art. 303 D.Lgs. 209/2005 – Fondo di garanzia per le vittime della caccia

    Art. 303 D.Lgs. 209/2005 – Fondo di garanzia per le vittime della caccia

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.

    2. Il Ministro dello sviluppo economico disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui al comma 1.

    3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.

    4. Il regolamento di cui al comma 2 determina le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile , tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

  • Art. 41 L. 633/1941

    Art. 41 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.

    Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 275 TUEL – Articolo 275

    Art. 275 TUEL – Articolo 275

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

  • Articolo 69 L. 184/1983: Registro delle tutele: annotazione provvedimenti

    Art. 69 L. 184/1983 – Registro delle tutele: annotazione provvedimenti

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.