Art. 309 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’ articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 , e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241 , e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 , e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10 .
32. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 .
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 , ed è comunque valutata ai sensi dell’ articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile , limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche; b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica; d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione; e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati; f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità; g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria; h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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Comprare la prima casa è uno dei passi più importanti nella vita di una persona. Tra i costi da considerare c’è l’imposta di registro, cioè la tassa che si paga allo Stato al momento del rogito notarile. La buona notizia è che chi acquista la prima abitazione da un privato (o da un’impresa che vende senza IVA) beneficia di un’aliquota molto ridotta rispetto all’acquisto ordinario: il 2% invece del 9%.
Il 2% si calcola sul valore dell’immobile, ma c’è una soglia minima: si paga almeno 1.000 euro, anche se la matematica darebbe un risultato inferiore. Oltre al registro, si pagano l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale: tra privati entrambe sono fisse a 50 euro ciascuna. Il totale delle imposte sull’acquisto prima casa tra privati è quindi: 2% (min. 1.000 euro) + 50 + 50 euro.
Attenzione: per beneficiare dell’aliquota agevolata occorre rispettare precisi requisiti. L’immobile non deve essere di lusso, l’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune entro 18 mesi, e non deve essere già proprietario di un’altra casa acquistata con le stesse agevolazioni sull’intero territorio nazionale. Vediamo in dettaglio come funziona il calcolo e quali documenti servono.
Un aspetto spesso trascurato è il sistema del prezzo-valore: chi acquista un’abitazione da una persona fisica può chiedere al notaio di calcolare l’imposta non sul prezzo pagato, ma sul valore catastale dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5%, poi moltiplicata per 110 nel caso di prima casa). Poiché il valore catastale è quasi sempre inferiore al prezzo di mercato, si ottiene un risparmio significativo sull’imposta.
| Tributo | Aliquota / Importo | Note |
|---|---|---|
| Imposta di registro | 2% del valore | Minimo 1.000 euro |
| Imposta ipotecaria | 50 euro (fissa) | Tra privati; 200 euro da impresa con IVA |
| Imposta catastale | 50 euro (fissa) | Tra privati; 200 euro da impresa con IVA |
| Base imponibile (prezzo-valore) | Rendita catastale × 1,05 × 110 | Su richiesta, se abitazione a persona fisica |
Tizio acquista la sua prima casa da un privato al prezzo di 200.000 euro. La rendita catastale rivalutata dell’immobile è 80.000 euro (cioè rendita × 1,05 × 110). Tizio chiede al notaio di applicare il sistema prezzo-valore: la base imponibile diventa 80.000 euro. L’imposta di registro è il 2% di 80.000 euro = 1.600 euro (supera il minimo di 1.000 euro). A questo si aggiungono 50 euro di imposta ipotecaria e 50 euro di imposta catastale. Totale imposte: 1.700 euro invece dei 4.000 euro che avrebbe pagato calcolando il 2% sul prezzo di acquisto.
Scenario. Tizio, che non possiede altri immobili, acquista un appartamento (categoria A/2) in un Comune diverso dalla sua attuale residenza, al prezzo di 180.000 euro. La rendita catastale è 600 euro. Chiede al notaio di applicare il sistema prezzo-valore.
Come si applica. Il valore catastale si calcola così: rendita 600 euro × rivalutazione 5% = 630 euro, poi × 110 (coefficiente prima casa) = 69.300 euro. L’imposta di registro è il 2% di 69.300 euro = 1.386 euro, superiore al minimo di 1.000 euro. Tizio paga 1.386 euro di registro + 50 euro di ipotecaria + 50 euro di catastale = 1.486 euro totali. Deve poi trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito, pena la decadenza dall’agevolazione e il pagamento della differenza d’imposta più sanzioni.
Scenario. Caio vuole acquistare una casa come prima abitazione, ma risulta già proprietario di un appartamento nello stesso Comune dove vorrebbe acquistare.
Come si applica. Questo è uno dei requisiti che fa perdere l’agevolazione: l’acquirente non deve essere titolare di altra abitazione nello stesso Comune. Caio non può quindi beneficiare dell’aliquota del 2%. Pagherà l’aliquota ordinaria del 9% sul valore dell’immobile, più le imposte ipotecaria e catastale da 50 euro ciascuna. L’unica via per recuperare l’agevolazione sarebbe vendere l’immobile già posseduto prima del rogito, oppure verificare se esistono le condizioni per la portabilità dell’agevolazione prima casa (che però riguarda le situazioni in cui si ha già una casa acquistata con i benefici e la si sostituisce).
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il 2% del valore dell’immobile, con un importo minimo di 1.000 euro. Si applica tra privati o quando il venditore è un’impresa che vende senza IVA.
Sono due tributi fissi da 50 euro ciascuno, dovuti insieme all’imposta di registro al momento del rogito. In totale fanno 100 euro aggiuntivi rispetto al registro.
È la possibilità di calcolare l’imposta di registro sul valore catastale dell’immobile invece che sul prezzo di acquisto. Si ottiene moltiplicando la rendita catastale per 1,05 e poi per 110. Di norma il valore catastale è inferiore al prezzo, quindi si paga meno.
L’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dalla data del rogito. Se non lo fa, decade dall’agevolazione.
Dipende. Non puoi averli se possiedi già un’abitazione nello stesso Comune. Non puoi averli nemmeno se possiedi, su tutto il territorio nazionale, un’altra casa acquistata con le agevolazioni prima casa (a meno che la venda entro un anno).
No. Le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio) sono escluse dall’agevolazione prima casa.
Il notaio raccoglie le somme dalle parti e le versa all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24. Nella prassi l’imposta è a carico dell’acquirente, salvo diversi accordi contrattuali.
Vedi anche: Acquisto da impresa con IVA, Comprare la seconda casa, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro su decreti ingiuntivi e sentenze e Imposta di registro.
Welfare specifico del settore: Mutua Spettacolo (sanità integrativa), ENPALS Gestione (pensione settoriale con regole favorevoli per discontinuità), polizza infortuni 24h, formazione tecnica continua (registi, montatori, fonici). Sussidi straordinari per attori in difficoltà.
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Mutua Spettacolo |
Sanità integrativa di settore: rimborsi visite specialistiche, esami, ricoveri, dentista. Estesa a OTD se contratto >… |
| ENPALS Gestione Spettacolo |
Gestione previdenziale specifica (ex-ENPALS, oggi INPS): aliquota maggiorata + diritto pensione con minor giornate (e… |
| Polizza infortuni 24h |
€100.000 morte/invalidità. Cumulabile INAIL. Coperti infortuni anche tempo libero. … |
| Formazione tecnica |
Aggiornamento regia, montaggio, fotografia, suono. Aziende strutturate (RAI, Mediaset, Sky) hanno academy interne. |
| Sussidi straordinari attori |
Mutua Spettacolo eroga sussidi per attori in difficoltà (per natura discontinua professione): spese sanitarie, gravi … |
Sanità integrativa di settore: rimborsi visite specialistiche, esami, ricoveri, dentista. Estesa a OTD se contratto >3 mesi.
Gestione previdenziale specifica (ex-ENPALS, oggi INPS): aliquota maggiorata + diritto pensione con minor giornate (es. 120 gg/anno vs 51 standard). Favorisce settore discontinuo.
€100.000 morte/invalidità. Cumulabile INAIL. Coperti infortuni anche tempo libero.
Aggiornamento regia, montaggio, fotografia, suono. Aziende strutturate (RAI, Mediaset, Sky) hanno academy interne.
Mutua Spettacolo eroga sussidi per attori in difficoltà (per natura discontinua professione): spese sanitarie, gravi eventi familiari, periodi di inattività.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Quando si acquista un prodotto difettoso, la tutela cambia a seconda del rapporto. La garanzia legale protegge il consumatore per legge; la garanzia commerciale è un’aggiunta volontaria. Tra privati, invece, vale la più severa garanzia per i vizi del codice civile. Vediamo le differenze.
| Profilo | Garanzia legale di conformità | Garanzia commerciale |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | Codice del consumo, artt. 128-135 | Codice del consumo, art. 135 |
| Obbligatorietà | Obbligatoria | Facoltativa |
| Chi la presta | Il venditore | Venditore o produttore |
| A chi spetta | Al consumatore | A chi acquista, secondo le condizioni offerte |
| Durata | 2 anni dalla consegna | Libera, fissata da chi la offre |
| Rimedi | Riparazione o sostituzione, poi riduzione prezzo o risoluzione | Secondo le condizioni della garanzia |
| Rapporto tra le due | Sempre dovuta | Aggiuntiva, non sostituisce quella legale |
| Vendite tra privati | Non si applica: vale la garanzia per i vizi (art. 1490 c.c.) | – |
La garanzia legale di conformità (Codice del consumo, artt. 128-135) è una tutela obbligatoria a favore del consumatore, dovuta dal venditore in ogni vendita di beni di consumo. Copre i difetti di conformità che si manifestano entro 2 anni dalla consegna del bene: il prodotto deve essere conforme a quanto pattuito nel contratto, idoneo all’uso a cui serve abitualmente, dotato delle qualità promesse e privo di difetti.
I rimedi previsti per il consumatore sono gerarchici: ha diritto innanzitutto alla riparazione o alla sostituzione gratuite del bene non conforme, a sua scelta, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o sproporzionato. Solo quando la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, oppure non vengono eseguite in tempi ragionevoli, il consumatore può ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, con restituzione di quanto pagato.
Un aspetto centrale è l’inderogabilità: la garanzia legale non può essere esclusa né limitata da clausole contrattuali, che sarebbero nulle. Il venditore non può quindi liberarsi dell’obbligo con dichiarazioni del tipo “venduto senza garanzia”. Questa tutela rappresenta lo standard minimo di protezione che ogni consumatore può sempre far valere.
La garanzia commerciale, detta anche convenzionale (art. 135 del Codice del consumo), è aggiuntiva e facoltativa. Può essere offerta dal venditore o dal produttore, a condizioni libere: durata, copertura, costi e modalità di intervento sono stabiliti da chi la concede e devono essere indicati in modo chiaro e comprensibile, indicando anche che la garanzia legale resta impregiudicata.
Il punto fondamentale è che la garanzia commerciale non sostituisce quella legale: si aggiunge a essa e ne amplia eventualmente la protezione. Anche quando la garanzia convenzionale è scaduta, è a pagamento o non copre un certo tipo di guasto, il consumatore può comunque far valere la garanzia legale di conformità finché è nei suoi termini biennali.
La garanzia commerciale può prevedere vantaggi specifici, come la copertura di guasti non dipendenti da difetti di conformità, l’assistenza a domicilio, il prestito di un prodotto sostitutivo o l’estensione temporale oltre i due anni. È quindi un servizio aggiuntivo, da valutare per il suo contenuto concreto e non come alternativa alla tutela di legge.
La garanzia legale è il presidio di base: spetta sempre al consumatore che acquista da un venditore professionale e va invocata per i difetti di conformità entro i 2 anni dalla consegna. È la tutela su cui contare in ogni caso, gratuita e inderogabile, da far valere segnalando il difetto al venditore.
La garanzia commerciale conviene quando offre vantaggi ulteriori e concreti, come una durata più lunga, l’assistenza a domicilio o la copertura di guasti non riconducibili a difetti di conformità. Va valutata caso per caso, leggendo attentamente le condizioni e confrontando il costo con il beneficio, senza mai dimenticare che la garanzia legale resta comunque disponibile e prevale come livello minimo di tutela.
In pratica, conviene partire sempre dalla garanzia legale per i difetti del prodotto e considerare la garanzia commerciale come un eventuale plus. Pagare per una garanzia commerciale che si limita a ripetere ciò che la legge già garantisce gratuitamente non ha senso: il valore sta solo negli elementi davvero aggiuntivi.
Le garanzie del Codice del consumo presuppongono un acquisto da un venditore professionale a favore di un consumatore. Nelle vendite tra privati o comunque non rivolte a consumatori si applica invece la garanzia per i vizi del codice civile (art. 1490 c.c.), che obbliga il venditore a rispondere dei vizi che rendono il bene inidoneo all’uso a cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
I termini, però, sono più stretti rispetto alla garanzia legale di conformità (art. 1495 c.c.): l’acquirente deve denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza dalla garanzia, e l’azione si prescrive comunque entro 1 anno dalla consegna del bene. Sono termini brevi, che impongono di muoversi con tempestività.
Per questo, ad esempio, chi compra un’auto usata da un privato deve agire con prontezza appena rileva un difetto, comunicando il vizio per iscritto entro pochi giorni. La diversa cornice giuridica spiega perché l’acquisto da un professionista offra una protezione più ampia e duratura rispetto a quello tra privati.
La garanzia legale (Codice del consumo, artt. 128-135) copre i difetti di conformità che si manifestano entro 2 anni dalla consegna del bene ed è obbligatoria a carico del venditore.
No. La garanzia commerciale (art. 135) è aggiuntiva e facoltativa: si somma alla garanzia legale, che resta comunque dovuta al consumatore.
Nelle vendite tra privati si applica la garanzia per i vizi del codice civile (art. 1490 c.c.), con termini stretti: denuncia entro 8 giorni e azione entro 1 anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, il destinatario può presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui può partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo . I ricorsi sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.))
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Il welfare contrattuale CCNL Autoferrotranvieri include FASC (Fondo Assistenza Sanitaria CARO TPL), Priamo (fondo pensione complementare), polizza infortuni 24h, formazione tecnica continua, abbonamento trasporti gratuito ai dipendenti e familiari in molte aziende, sussidi straordinari fino €3.000/anno.
| Strumento | Contributo | Beneficio |
|---|---|---|
| FASC (sanità integrativa) | €15 az + €5 lav/mese | Rimborsi sanitari €1.500/anno |
| Priamo (fondo pensione) | 1,55% + 1,55% + TFR | Pensione complementare |
| Polizza infortuni 24h | Azienda | €100.000 morte/invalidità |
| Abbonamento trasporti | Variabile aziendale | Gratuito o agevolato (dipendente + familiari) |
| Formazione tecnica continua | Ente bilaterale | Aggiornamento CQC, patentini |
| Sussidi straordinari | Fondo bilaterale | Max €3.000/anno |
| Buoni pasto | €5,29-€8/giorno | Esenti IRPEF |
| Polizza RC professionale | Azienda | Copertura incidenti in servizio |
Il FASC (Fondo Assistenza Sanitaria Caro TPL) è il fondo sanitario integrativo del settore.
Contributi:
Prestazioni coperte:
Estensione facoltativa al nucleo familiare con quota €4-6/mese.
Priamo è il fondo pensione complementare contrattuale del settore TPL e ferroviario.
Contribuzione:
Vantaggi fiscali: contributi deducibili €5.164,57/anno. Tassazione finale 15% calante.
Polizza aziendale a copertura totale:
L’INAIL copre infortuni sul lavoro; la polizza estende a sport, casa, viaggi.
Specificità del settore: abbonamento trasporti gratuito o agevolato:
Welfare consolidato (esente IRPEF entro limiti TUIR per abbonamento trasporti).
L’Ente Bilaterale Nazionale eroga formazione gratuita:
Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , secondo quanto previsto all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 , è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’ articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, nell’ articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , e successive modificazioni, e nell’ articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 ; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009 .
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico.
19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .
20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .
21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .
22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .
23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .
24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .
25. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della corte di giustizia tributaria. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'articolo 76.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.