Autore: Andrea Marton

  • Art. 309 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 309 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 1 quinquies L. 190/2012 – Pubblicazione bilanci e atti

    Art. 1 (cc. 26-35) L. 190/2012 – Pubblicazione bilanci, costi e organizzazione

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati.

    27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.

    28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

    29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’ articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 , e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

    30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241 , e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 , e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

    31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10 .

    32. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 .

    33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 , ed è comunque valutata ai sensi dell’ articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

    34. Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile , limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.

    35. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche; b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative; c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica; d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione; e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati; f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità; g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria; h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

  • Art. 317 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 317 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Imposta di registro sull’acquisto della prima casa

    In sintesi

    • Aliquota agevolata: il registro sulla prima casa è del 2% del valore (non del 9% ordinario).
    • Minimo 1.000 euro: anche se il 2% dà una cifra inferiore, si paga almeno 1.000 euro.
    • Ipotecaria e catastale fisse: tra privati entrambe sono 50 euro, non proporzionali.
    • No immobili di lusso: l’agevolazione non spetta per le categorie A/1, A/8 e A/9.
    • Residenza entro 18 mesi: l’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito.
    • Sistema prezzo-valore: la base imponibile può essere il valore catastale, spesso inferiore al prezzo di mercato.

    Quanto si paga di registro acquistando la prima casa

    Comprare la prima casa è uno dei passi più importanti nella vita di una persona. Tra i costi da considerare c’è l’imposta di registro, cioè la tassa che si paga allo Stato al momento del rogito notarile. La buona notizia è che chi acquista la prima abitazione da un privato (o da un’impresa che vende senza IVA) beneficia di un’aliquota molto ridotta rispetto all’acquisto ordinario: il 2% invece del 9%.

    Il 2% si calcola sul valore dell’immobile, ma c’è una soglia minima: si paga almeno 1.000 euro, anche se la matematica darebbe un risultato inferiore. Oltre al registro, si pagano l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale: tra privati entrambe sono fisse a 50 euro ciascuna. Il totale delle imposte sull’acquisto prima casa tra privati è quindi: 2% (min. 1.000 euro) + 50 + 50 euro.

    Attenzione: per beneficiare dell’aliquota agevolata occorre rispettare precisi requisiti. L’immobile non deve essere di lusso, l’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune entro 18 mesi, e non deve essere già proprietario di un’altra casa acquistata con le stesse agevolazioni sull’intero territorio nazionale. Vediamo in dettaglio come funziona il calcolo e quali documenti servono.

    Un aspetto spesso trascurato è il sistema del prezzo-valore: chi acquista un’abitazione da una persona fisica può chiedere al notaio di calcolare l’imposta non sul prezzo pagato, ma sul valore catastale dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5%, poi moltiplicata per 110 nel caso di prima casa). Poiché il valore catastale è quasi sempre inferiore al prezzo di mercato, si ottiene un risparmio significativo sull’imposta.

    Imposte sull'acquisto della prima casa tra privati
    Tributo Aliquota / Importo Note
    Imposta di registro 2% del valore Minimo 1.000 euro
    Imposta ipotecaria 50 euro (fissa) Tra privati; 200 euro da impresa con IVA
    Imposta catastale 50 euro (fissa) Tra privati; 200 euro da impresa con IVA
    Base imponibile (prezzo-valore) Rendita catastale × 1,05 × 110 Su richiesta, se abitazione a persona fisica

    Esempio pratico

    • Tizio acquista la sua prima casa da un privato al prezzo di 200.000 euro. La rendita catastale rivalutata dell’immobile è 80.000 euro (cioè rendita × 1,05 × 110). Tizio chiede al notaio di applicare il sistema prezzo-valore: la base imponibile diventa 80.000 euro. L’imposta di registro è il 2% di 80.000 euro = 1.600 euro (supera il minimo di 1.000 euro). A questo si aggiungono 50 euro di imposta ipotecaria e 50 euro di imposta catastale. Totale imposte: 1.700 euro invece dei 4.000 euro che avrebbe pagato calcolando il 2% sul prezzo di acquisto.

    Documenti necessari

    • Atto notarile di compravendita (rogito)
    • Dichiarazione in atto di possesso dei requisiti prima casa
    • Visura catastale dell’immobile (per il prezzo-valore)
    • Documento d’identità e codice fiscale delle parti
    • Ricevuta del pagamento delle imposte tramite modello F24 (versate dal notaio)

    Caso 1 – Tizio acquista la prima casa con il prezzo-valore

    Scenario. Tizio, che non possiede altri immobili, acquista un appartamento (categoria A/2) in un Comune diverso dalla sua attuale residenza, al prezzo di 180.000 euro. La rendita catastale è 600 euro. Chiede al notaio di applicare il sistema prezzo-valore.

    Come si applica. Il valore catastale si calcola così: rendita 600 euro × rivalutazione 5% = 630 euro, poi × 110 (coefficiente prima casa) = 69.300 euro. L’imposta di registro è il 2% di 69.300 euro = 1.386 euro, superiore al minimo di 1.000 euro. Tizio paga 1.386 euro di registro + 50 euro di ipotecaria + 50 euro di catastale = 1.486 euro totali. Deve poi trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito, pena la decadenza dall’agevolazione e il pagamento della differenza d’imposta più sanzioni.

    In pratica

    • Base imponibile prezzo-valore: rendita × 1,05 × 110.
    • Imposta registro: 2% del valore catastale, minimo 1.000 euro.
    • Ipotecaria e catastale: 50 + 50 euro fissi.
    • Residenza da trasferire nel Comune entro 18 mesi.

    Caso 2 – Caio già proprietario di un'abitazione nello stesso Comune

    Scenario. Caio vuole acquistare una casa come prima abitazione, ma risulta già proprietario di un appartamento nello stesso Comune dove vorrebbe acquistare.

    Come si applica. Questo è uno dei requisiti che fa perdere l’agevolazione: l’acquirente non deve essere titolare di altra abitazione nello stesso Comune. Caio non può quindi beneficiare dell’aliquota del 2%. Pagherà l’aliquota ordinaria del 9% sul valore dell’immobile, più le imposte ipotecaria e catastale da 50 euro ciascuna. L’unica via per recuperare l’agevolazione sarebbe vendere l’immobile già posseduto prima del rogito, oppure verificare se esistono le condizioni per la portabilità dell’agevolazione prima casa (che però riguarda le situazioni in cui si ha già una casa acquistata con i benefici e la si sostituisce).

    In pratica

    • Non si può avere un’altra casa nello stesso Comune (né su tutto il territorio nazionale un’abitazione acquistata con i benefici prima casa).
    • Se il requisito manca, si paga l’aliquota ordinaria del 9%.
    • La decadenza dai benefici comporta il recupero della differenza d’imposta più interessi e sanzioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota di registro per la prima casa?

    Il 2% del valore dell’immobile, con un importo minimo di 1.000 euro. Si applica tra privati o quando il venditore è un’impresa che vende senza IVA.

    Cosa sono le imposte ipotecaria e catastale sull'acquisto prima casa?

    Sono due tributi fissi da 50 euro ciascuno, dovuti insieme all’imposta di registro al momento del rogito. In totale fanno 100 euro aggiuntivi rispetto al registro.

    Cosa si intende per sistema prezzo-valore?

    È la possibilità di calcolare l’imposta di registro sul valore catastale dell’immobile invece che sul prezzo di acquisto. Si ottiene moltiplicando la rendita catastale per 1,05 e poi per 110. Di norma il valore catastale è inferiore al prezzo, quindi si paga meno.

    Entro quanto tempo devo trasferire la residenza?

    L’acquirente deve stabilire la residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dalla data del rogito. Se non lo fa, decade dall’agevolazione.

    Posso avere i benefici prima casa se ho già un'altra abitazione?

    Dipende. Non puoi averli se possiedi già un’abitazione nello stesso Comune. Non puoi averli nemmeno se possiedi, su tutto il territorio nazionale, un’altra casa acquistata con le agevolazioni prima casa (a meno che la venda entro un anno).

    L'agevolazione vale anche per gli immobili di lusso?

    No. Le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio) sono escluse dall’agevolazione prima casa.

    Chi paga materialmente l'imposta di registro?

    Il notaio raccoglie le somme dalle parti e le versa all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24. Nella prassi l’imposta è a carico dell’acquirente, salvo diversi accordi contrattuali.

    Vedi anche: Acquisto da impresa con IVA, Comprare la seconda casa, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro su decreti ingiuntivi e sentenze e Imposta di registro.

  • CCNL Spettacolo: Welfare contrattuale

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Welfare specifico del settore: Mutua Spettacolo (sanità integrativa), ENPALS Gestione (pensione settoriale con regole favorevoli per discontinuità), polizza infortuni 24h, formazione tecnica continua (registi, montatori, fonici). Sussidi straordinari per attori in difficoltà.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale
    Voce Dettaglio
    Mutua Spettacolo

    Sanità integrativa di settore: rimborsi visite specialistiche, esami, ricoveri, dentista. Estesa a OTD se contratto >…

    ENPALS Gestione Spettacolo

    Gestione previdenziale specifica (ex-ENPALS, oggi INPS): aliquota maggiorata + diritto pensione con minor giornate (e…

    Polizza infortuni 24h

    €100.000 morte/invalidità. Cumulabile INAIL. Coperti infortuni anche tempo libero.

    Formazione tecnica

    Aggiornamento regia, montaggio, fotografia, suono. Aziende strutturate (RAI, Mediaset, Sky) hanno academy interne.

    Sussidi straordinari attori

    Mutua Spettacolo eroga sussidi per attori in difficoltà (per natura discontinua professione): spese sanitarie, gravi …

    Mutua Spettacolo

    Sanità integrativa di settore: rimborsi visite specialistiche, esami, ricoveri, dentista. Estesa a OTD se contratto >3 mesi.

    ENPALS Gestione Spettacolo

    Gestione previdenziale specifica (ex-ENPALS, oggi INPS): aliquota maggiorata + diritto pensione con minor giornate (es. 120 gg/anno vs 51 standard). Favorisce settore discontinuo.

    Polizza infortuni 24h

    €100.000 morte/invalidità. Cumulabile INAIL. Coperti infortuni anche tempo libero.

    Formazione tecnica

    Aggiornamento regia, montaggio, fotografia, suono. Aziende strutturate (RAI, Mediaset, Sky) hanno academy interne.

    Sussidi straordinari attori

    Mutua Spettacolo eroga sussidi per attori in difficoltà (per natura discontinua professione): spese sanitarie, gravi eventi familiari, periodi di inattività.

    Casi pratici

    Tizio – Caso Welfare contrattuale 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica welfare contrattuale secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Welfare contrattuale 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce welfare contrattuale in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Welfare contrattuale 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali welfare contrattuale.

    Domande frequenti

    Q1 Welfare contrattuale?
    Risposta sintetica su welfare contrattuale in CCNL Spettacolo.
    Q1 Welfare contrattuale?
    Risposta sintetica su welfare contrattuale in CCNL Spettacolo.
    Q1 Welfare contrattuale?
    Risposta sintetica su welfare contrattuale in CCNL Spettacolo.
    Q1 Welfare contrattuale?
    Risposta sintetica su welfare contrattuale in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Garanzia legale vs commerciale: differenze e tutele

    Quando si acquista un prodotto difettoso, la tutela cambia a seconda del rapporto. La garanzia legale protegge il consumatore per legge; la garanzia commerciale è un’aggiunta volontaria. Tra privati, invece, vale la più severa garanzia per i vizi del codice civile. Vediamo le differenze.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Garanzia legale di conformità Garanzia commerciale
    Norma di riferimento Codice del consumo, artt. 128-135 Codice del consumo, art. 135
    Obbligatorietà Obbligatoria Facoltativa
    Chi la presta Il venditore Venditore o produttore
    A chi spetta Al consumatore A chi acquista, secondo le condizioni offerte
    Durata 2 anni dalla consegna Libera, fissata da chi la offre
    Rimedi Riparazione o sostituzione, poi riduzione prezzo o risoluzione Secondo le condizioni della garanzia
    Rapporto tra le due Sempre dovuta Aggiuntiva, non sostituisce quella legale
    Vendite tra privati Non si applica: vale la garanzia per i vizi (art. 1490 c.c.)

    Caratteristiche della garanzia legale di conformità

    La garanzia legale di conformità (Codice del consumo, artt. 128-135) è una tutela obbligatoria a favore del consumatore, dovuta dal venditore in ogni vendita di beni di consumo. Copre i difetti di conformità che si manifestano entro 2 anni dalla consegna del bene: il prodotto deve essere conforme a quanto pattuito nel contratto, idoneo all’uso a cui serve abitualmente, dotato delle qualità promesse e privo di difetti.

    I rimedi previsti per il consumatore sono gerarchici: ha diritto innanzitutto alla riparazione o alla sostituzione gratuite del bene non conforme, a sua scelta, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o sproporzionato. Solo quando la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, oppure non vengono eseguite in tempi ragionevoli, il consumatore può ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, con restituzione di quanto pagato.

    Un aspetto centrale è l’inderogabilità: la garanzia legale non può essere esclusa né limitata da clausole contrattuali, che sarebbero nulle. Il venditore non può quindi liberarsi dell’obbligo con dichiarazioni del tipo “venduto senza garanzia”. Questa tutela rappresenta lo standard minimo di protezione che ogni consumatore può sempre far valere.

    Caratteristiche della garanzia commerciale

    La garanzia commerciale, detta anche convenzionale (art. 135 del Codice del consumo), è aggiuntiva e facoltativa. Può essere offerta dal venditore o dal produttore, a condizioni libere: durata, copertura, costi e modalità di intervento sono stabiliti da chi la concede e devono essere indicati in modo chiaro e comprensibile, indicando anche che la garanzia legale resta impregiudicata.

    Il punto fondamentale è che la garanzia commerciale non sostituisce quella legale: si aggiunge a essa e ne amplia eventualmente la protezione. Anche quando la garanzia convenzionale è scaduta, è a pagamento o non copre un certo tipo di guasto, il consumatore può comunque far valere la garanzia legale di conformità finché è nei suoi termini biennali.

    La garanzia commerciale può prevedere vantaggi specifici, come la copertura di guasti non dipendenti da difetti di conformità, l’assistenza a domicilio, il prestito di un prodotto sostitutivo o l’estensione temporale oltre i due anni. È quindi un servizio aggiuntivo, da valutare per il suo contenuto concreto e non come alternativa alla tutela di legge.

    Quando conviene l’una e quando l’altra

    La garanzia legale è il presidio di base: spetta sempre al consumatore che acquista da un venditore professionale e va invocata per i difetti di conformità entro i 2 anni dalla consegna. È la tutela su cui contare in ogni caso, gratuita e inderogabile, da far valere segnalando il difetto al venditore.

    La garanzia commerciale conviene quando offre vantaggi ulteriori e concreti, come una durata più lunga, l’assistenza a domicilio o la copertura di guasti non riconducibili a difetti di conformità. Va valutata caso per caso, leggendo attentamente le condizioni e confrontando il costo con il beneficio, senza mai dimenticare che la garanzia legale resta comunque disponibile e prevale come livello minimo di tutela.

    In pratica, conviene partire sempre dalla garanzia legale per i difetti del prodotto e considerare la garanzia commerciale come un eventuale plus. Pagare per una garanzia commerciale che si limita a ripetere ciò che la legge già garantisce gratuitamente non ha senso: il valore sta solo negli elementi davvero aggiuntivi.

    La garanzia per i vizi tra privati

    Le garanzie del Codice del consumo presuppongono un acquisto da un venditore professionale a favore di un consumatore. Nelle vendite tra privati o comunque non rivolte a consumatori si applica invece la garanzia per i vizi del codice civile (art. 1490 c.c.), che obbliga il venditore a rispondere dei vizi che rendono il bene inidoneo all’uso a cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

    I termini, però, sono più stretti rispetto alla garanzia legale di conformità (art. 1495 c.c.): l’acquirente deve denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza dalla garanzia, e l’azione si prescrive comunque entro 1 anno dalla consegna del bene. Sono termini brevi, che impongono di muoversi con tempestività.

    Per questo, ad esempio, chi compra un’auto usata da un privato deve agire con prontezza appena rileva un difetto, comunicando il vizio per iscritto entro pochi giorni. La diversa cornice giuridica spiega perché l’acquisto da un professionista offra una protezione più ampia e duratura rispetto a quello tra privati.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto dura la garanzia legale di conformità?

    La garanzia legale (Codice del consumo, artt. 128-135) copre i difetti di conformità che si manifestano entro 2 anni dalla consegna del bene ed è obbligatoria a carico del venditore.

    La garanzia commerciale sostituisce quella legale?

    No. La garanzia commerciale (art. 135) è aggiuntiva e facoltativa: si somma alla garanzia legale, che resta comunque dovuta al consumatore.

    Se compro da un privato che garanzia ho?

    Nelle vendite tra privati si applica la garanzia per i vizi del codice civile (art. 1490 c.c.), con termini stretti: denuncia entro 8 giorni e azione entro 1 anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Art. 311-septies D.Lgs. 209/2005 – (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale)

    Art. 311-septies D.Lgs. 209/2005 – (Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al personale)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione.

    2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, il destinatario può presentare all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui può partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

    3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

    4. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

    5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo . I ricorsi sono notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.))

    45

  • CCNL Autoferrotranvieri: FASC, Priamo, polizze

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il welfare contrattuale CCNL Autoferrotranvieri include FASC (Fondo Assistenza Sanitaria CARO TPL), Priamo (fondo pensione complementare), polizza infortuni 24h, formazione tecnica continua, abbonamento trasporti gratuito ai dipendenti e familiari in molte aziende, sussidi straordinari fino €3.000/anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Welfare CCNL Autoferrotranvieri
    Strumento Contributo Beneficio
    FASC (sanità integrativa) €15 az + €5 lav/mese Rimborsi sanitari €1.500/anno
    Priamo (fondo pensione) 1,55% + 1,55% + TFR Pensione complementare
    Polizza infortuni 24h Azienda €100.000 morte/invalidità
    Abbonamento trasporti Variabile aziendale Gratuito o agevolato (dipendente + familiari)
    Formazione tecnica continua Ente bilaterale Aggiornamento CQC, patentini
    Sussidi straordinari Fondo bilaterale Max €3.000/anno
    Buoni pasto €5,29-€8/giorno Esenti IRPEF
    Polizza RC professionale Azienda Copertura incidenti in servizio

    FASC: sanità integrativa

    Il FASC (Fondo Assistenza Sanitaria Caro TPL) è il fondo sanitario integrativo del settore.

    Contributi:

    • €15/mese azienda
    • €5/mese lavoratore

    Prestazioni coperte:

    • Visite specialistiche fino €1.500/anno
    • Esami diagnostici (RMN, TAC) fino €1.000
    • Ricoveri privati fino €15.000
    • Cure odontoiatriche fino €500/anno
    • Riabilitazione fisioterapica fino €700/anno (cruciale per autisti con lombalgie)
    • Maternità extra

    Estensione facoltativa al nucleo familiare con quota €4-6/mese.

    Priamo: fondo pensione TPL e ferroviario

    Priamo è il fondo pensione complementare contrattuale del settore TPL e ferroviario.

    Contribuzione:

    • 1,55% azienda
    • 1,55% lavoratore (volontario)
    • + TFR maturando

    Vantaggi fiscali: contributi deducibili €5.164,57/anno. Tassazione finale 15% calante.

    Polizza infortuni 24h

    Polizza aziendale a copertura totale:

    • Massimale €100.000 morte/invalidità permanente
    • Copertura 24h (anche tempo libero)
    • Cumulabile con INAIL

    L’INAIL copre infortuni sul lavoro; la polizza estende a sport, casa, viaggi.

    Abbonamento trasporti dipendente e familiari

    Specificità del settore: abbonamento trasporti gratuito o agevolato:

    • ATAC Roma: abbonamento metro/bus gratuito dipendenti + 2 familiari
    • ATM Milano: abbonamento gratuito + familiari (1 parente convivente)
    • Trenord: abbonamento gratuito regionale dipendenti, sconto per familiari
    • FS Trenitalia: tessera ferroviaria con sconti elevati

    Welfare consolidato (esente IRPEF entro limiti TUIR per abbonamento trasporti).

    Formazione tecnica continua

    L’Ente Bilaterale Nazionale eroga formazione gratuita:

    • Aggiornamento CQC obbligatorio (ogni 5 anni)
    • Sicurezza D.Lgs. 81/2008 annuale
    • Guida sicura (autisti)
    • Sistemi elettrici nuovi mezzi (autobus elettrici, ibridi)
    • Customer service e gestione utenti difficili
    • Lingua e informatica base

    Casi pratici

    Tizio – Riabilitazione lombalgia FASC
    Tizio (autista urbano) sviluppa lombalgia. FASC rimborsa 20 sedute fisioterapiche €700 totale (max riabilitazione anno). Spesa effettiva €100.
    Caia – Abbonamento gratuito famiglia
    Caia (conducente ATM Milano) ha abbonamento gratuito + 1 familiare convivente (compagno). Risparmio €600/anno per la famiglia.
    Sempronio – Polizza infortuni weekend
    Sempronio (macchinista) si frattura caviglia sciando. Polizza CCNL paga €5.000 invalidità temporanea (oltre INAIL che non copre tempo libero).

    Domande frequenti

    Cos'è il FASC?
    Il Fondo Assistenza Sanitaria Caro TPL: €15 az + €5 lav/mese. Rimborsa visite (€1.500/anno), esami (€1.000), ricoveri (€15.000), dentista (€500), riabilitazione fisioterapica (€700, cruciale per autisti).
    I dipendenti TPL hanno abbonamenti gratuiti?
    Sì, in molte aziende. ATAC Roma: dipendente + 2 familiari gratuiti. ATM Milano: dipendente + 1 familiare convivente. Trenord: dipendente gratuito + sconti familiari. FS: tessera ferroviaria con sconti. Welfare esente IRPEF.
    La polizza infortuni copre il tempo libero?
    Sì, la polizza CCNL Autoferrotranvieri è 24h: copre infortuni anche fuori orario (sport, casa, viaggi) fino €100.000 (morte o invalidità permanente). Cumulabile con INAIL.
    La formazione tecnica è obbligatoria?
    Sì, l’aggiornamento CQC è obbligatorio ogni 5 anni per autisti. Sicurezza D.Lgs. 81/2008 annuale. La formazione è gratuita tramite Ente Bilaterale Nazionale. Include guida sicura, nuovi mezzi elettrici/ibridi, gestione utenti.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 2 L. 190/2012 – Clausola di invarianza

    Art. 2 L. 190/2012 – Clausola di invarianza

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato

    1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  • Art. 1 quater L. 190/2012 – Trasparenza dell’attività amministrativa

    Art. 1 (cc. 15-25) L. 190/2012 – Obblighi di trasparenza e pubblicazione

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , secondo quanto previsto all’ articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 , è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

    16. Fermo restando quanto stabilito nell’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’ articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, nell’ articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , e successive modificazioni, e nell’ articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 ; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009 .

    17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

    18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico.

    19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

    20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

    21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

    22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

    23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

    24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

    25. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

  • Art. 313 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 313 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Articolo 95 TU Giustizia Tributaria – Estinzione del giudizio per cessazione della materia de

    Art. 95 D.Lgs. 175/2024 – Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

    2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della corte di giustizia tributaria. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'articolo 76.

    3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.