Autore: Andrea Marton

  • Quadro VL: come si liquida l’IVA annuale

    In sintesi

    • Il Quadro VL calcola il saldo IVA annuale: IVA a debito meno IVA detraibile meno versamenti periodici già effettuati.
    • Il risultato può essere un debito residuo da versare con F24 (codice 6099) o un credito da utilizzare.
    • Il Quadro VH riepiloga le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) e i versamenti effettuati nell’anno.
    • Il Quadro VX indica la destinazione del saldo: rimborso, compensazione orizzontale o riporto all’anno successivo.
    • La compensazione orizzontale oltre 5.000 euro richiede il visto di conformità sulla dichiarazione.
    • L’acconto di dicembre versato entro il 27 dicembre si include tra i versamenti e concorre alla liquidazione annuale.

    Come funziona la liquidazione IVA annuale nel Quadro VL

    Il Quadro VL è il cuore della dichiarazione IVA: è qui che si tira la somma di tutto ciò che è accaduto nell’anno e si determina se, alla fine dei conti, hai ancora qualcosa da versare allo Stato o se puoi vantare un credito. La logica è semplice: l’IVA che hai incassato dai tuoi clienti (IVA a debito, calcolata nel Quadro VE) meno l’IVA che hai pagato ai tuoi fornitori e che puoi detrarre (IVA a credito, calcolata nel Quadro VF), meno tutti i versamenti periodici che hai già fatto nel corso dell’anno.

    I versamenti periodici sono quelli effettuati mensilmente o trimestralmente durante l’anno: ogni mese (o ogni trimestre) si calcola la differenza tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti del periodo, e si versa l’eventuale saldo. Nel Quadro VH si riepilogano tutte queste liquidazioni intermedie – gli importi a debito versati e gli eventuali crediti maturati in certi periodi. Questi dati entrano nel VL per riconciliare la posizione annuale.

    Va ricordato anche l’acconto IVA di dicembre: entro il 27 dicembre si versa un acconto calcolato con uno dei tre metodi previsti (storico, previsionale o analitico), che si include tra i versamenti dell’anno e riduce il saldo residuo in dichiarazione. Anche questo importo confluisce nel Quadro VL.

    Il saldo finale – credito o debito residuo – viene poi gestito nel Quadro VX: se hai un debito, lo versi con il codice tributo 6099; se hai un credito, scegli se riportarlo all’anno successivo, compensarlo con altri tributi in F24, o chiederne il rimborso.

    Schema di liquidazione nel Quadro VL
    Voce Segno Provenienza
    IVA a debito (sulle vendite) + A Quadro VE
    IVA detraibile (sugli acquisti) – B Quadro VF
    Versamenti periodici (mensili/trimestrali) – C Quadro VH
    Acconto dicembre (entro il 27 dicembre) – D Incluso in VH
    Crediti IVA anni precedenti riportati – E Anno precedente
    Saldo annuale (A – B – C – D – E) = Debito o Credito Confluisce in VX

    Esempio pratico

    • Alfa Srl ha IVA a debito annuale (Quadro VE) di 80.000 euro e IVA detraibile (Quadro VF) di 55.000 euro. Nel corso dell’anno ha versato liquidazioni periodiche per 22.000 euro (Quadro VH) e un acconto di dicembre di 2.000 euro. Saldo VL: 80.000 – 55.000 – 22.000 – 2.000 = 1.000 euro a debito. Alfa Srl verserà 1.000 euro con F24, codice tributo 6099, entro il termine della dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Prospetti delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali) dell’anno
    • Ricevute dei versamenti F24 effettuati durante l’anno (codici 6001-6012 mensili o 6031-6034 trimestrali)
    • Ricevuta del versamento dell’acconto IVA di dicembre (codice 6013)
    • Dichiarazione IVA dell’anno precedente (per il credito riportato)
    • Comunicazioni LIPE trasmesse nel corso dell’anno

    Tizio: liquidatore trimestrale con saldo a debito

    Scenario. Tizio è un commerciante con volume d’affari annuo inferiore a 800.000 euro, quindi ha optato per la liquidazione trimestrale. Ha versato i tre trimestri regolarmente e l’acconto di dicembre. A fine anno deve riconciliare la posizione nel Quadro VL.

    Come si applica. Nel Quadro VL Tizio inserisce: IVA a debito annuale 40.000 euro (da VE), IVA detraibile 28.000 euro (da VF), versamenti trimestrali 10.500 euro (da VH, inclusa la maggiorazione dell’1% per i trimestri), acconto dicembre 1.400 euro. Saldo: 40.000 – 28.000 – 10.500 – 1.400 = 100 euro a debito. Tizio versa 100 euro con F24 codice 6099. Da notare: i trimestrali versano con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi rispetto ai mensili.

    In pratica

    • I versamenti trimestrali includono già la maggiorazione dell’1% di interessi.
    • L’acconto di dicembre (codice 6013) si deduce come un normale versamento periodico.
    • Il saldo residuo è spesso modesto perché i versamenti periodici coprono la maggior parte del debito.

    Caio: liquidatore mensile con credito annuale

    Scenario. Caio è un esportatore abituale. Nei mesi di bassa stagione ha effettuato molti acquisti ma poche vendite, accumulando crediti IVA mensili che ha riportato. A fine anno il Quadro VL mostra un saldo a credito.

    Come si applica. Nel Quadro VL Caio ha IVA a debito annuale 60.000 euro e IVA detraibile 75.000 euro (acquisti molto elevati per l’attività di import-export). Non ha versato nulla nei mesi in cui era a credito (correttamente: non si versa se il saldo periodico è a credito). Il saldo annuale è 60.000 – 75.000 = -15.000 euro (credito). Nel Quadro VX Caio sceglie: compensazione in F24, rimborso (se ne ha diritto per la prevalenza di operazioni non imponibili), o riporto all’anno successivo.

    In pratica

    • Un saldo annuale a credito non si versa: si gestisce nel Quadro VX.
    • Il rimborso del credito IVA spetta in casi tassativi (es. prevalenza di operazioni non imponibili).
    • La compensazione oltre 5.000 euro richiede il visto di conformità sulla dichiarazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quando si versa il saldo IVA annuale?

    Il saldo IVA a debito risultante dal Quadro VL si versa con F24, codice tributo 6099, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA. La dichiarazione si presenta di norma tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo: è prudente verificare la scadenza puntuale per l’anno di interesse.

    Cosa succede se ho versato troppo durante l'anno?

    Se dai versamenti periodici risulta un eccedenza rispetto al saldo annuale, emerge un credito IVA nel Quadro VL. Questo credito va poi gestito nel Quadro VX: puoi riportarlo all’anno successivo, compensarlo con altri tributi in F24 (con le regole sul visto di conformità oltre 5.000 euro) o chiederne il rimborso se ne hai diritto.

    Qual è la differenza tra Quadro VL e Quadro VX?

    Il Quadro VL calcola il saldo annuale attraverso la matematica della liquidazione. Il Quadro VX prende il risultato del VL e indica cosa farne: se è un debito, come e quando versarlo; se è un credito, quale destinazione scegli (riporto, compensazione o rimborso). Sono due fasi successive dello stesso processo.

    L'acconto IVA di dicembre entra nel Quadro VL?

    Sì. L’acconto versato entro il 27 dicembre – con codice tributo 6013 – si riepiloga nel Quadro VH insieme agli altri versamenti periodici e confluisce nel Quadro VL come deduzione dall’IVA a debito annuale. Riduce quindi il saldo residuo da versare con il conguaglio annuale.

    Cosa indica il Quadro VH nella dichiarazione IVA?

    Il Quadro VH riepiloga le liquidazioni periodiche dell’anno: per ogni mese (o trimestre) si indica l’importo a debito versato o il credito maturato. È il raccordo tra i versamenti già effettuati durante l’anno e la posizione annuale definitiva che si calcola nel Quadro VL.

    Se il saldo annuale è inferiore a una certa soglia, devo comunque versarlo?

    In linea di principio sì, se c’è un debito va versato. Tuttavia, importi molto piccoli possono in concreto risultare trascurabili rispetto alle soglie minime di versamento. È comunque buona prassi versare qualsiasi importo risultante dal Quadro VL per evitare sanzioni.

  • Art. 251 RD 12/1941

    Art. 251 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 1 decies L. 190/2012 – Codici di comportamento

    Art. 1 (cc. 66-72) L. 190/2012 – Codici di comportamento dei dipendenti pubblici

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. È escluso il ricorso all’istituto dell’aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

    67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all’Avvocatura dello Stato; b) durata dell’incarico; c) continuatività e onerosità dell’impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell’incarico; d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l’amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell’incarico ricoperto fuori ruolo.

    68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Ai fini dell’applicazione del primo periodo, non è mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all’ articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 . Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

    69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

    70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

    71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , anche se conferiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell’incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all’ente o soggetto presso cui è svolto l’incarico. Qualora l’incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge.

  • Contributi INPS dei co.co.co.: chi versa e quanto

    In sintesi

    • Gestione separata: i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) si iscrivono alla gestione separata INPS, non a una cassa di categoria.
    • Ripartizione 2/3 e 1/3: per legge, due terzi del contributo complessivo sono a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore.
    • Chi versa effettivamente: l’obbligo di versamento ricade interamente sul committente, che trattiene la quota del collaboratore dal compenso e la versa all’INPS.
    • Aliquota variabile: di norma circa il 26-27% per chi non ha altra copertura previdenziale, ridotta per i pensionati o per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria.
    • Massimale annuo: esiste un tetto massimo di reddito oltre il quale non si versano ulteriori contributi.

    Cos'è la gestione separata e perché riguarda i co.co.co.

    Un collaboratore coordinato e continuativo – il co.co.co. – non è un dipendente, ma non è nemmeno un libero professionista con cassa propria. Per questo la legge lo ha indirizzato verso la gestione separata INPS, istituita nel 1995 per raccogliere categorie di lavoratori che altrimenti sarebbero rimaste prive di copertura previdenziale.

    La gestione separata funziona in modo diverso rispetto alla gestione artigiani o commercianti: non ci sono rate fisse durante l’anno, ma un contributo calcolato in percentuale sul compenso effettivo. L’aliquota cambia a seconda della situazione del singolo lavoratore: è di norma più alta per chi non ha altra copertura (circa il 26-27%, comprensiva di piccole quote per maternità, malattia e altre tutele), più bassa per i pensionati o per chi è già iscritto a un’altra forma previdenziale obbligatoria – in quel caso di norma circa il 24%. Le percentuali precise vengono aggiornate ogni anno dall’INPS: meglio verificare la circolare dell’anno di riferimento.

    La particolarità più rilevante per il collaboratore è questa: non deve preoccuparsi di versare lui stesso i contributi. L’obbligo cade sul committente, che li calcola, trattiene la quota del collaboratore dal pagamento del compenso e versa all’INPS l’importo complessivo.

    Ripartizione e versamento dei contributi co.co.co.
    Voce Dettaglio
    Gestione previdenziale Gestione separata INPS (art. 2, c. 26, L. 335/1995)
    Quota a carico del committente 2/3 del contributo complessivo
    Quota a carico del collaboratore 1/3 del contributo complessivo
    Chi versa all'INPS Il committente (per entrambe le quote)
    Aliquota senza altra copertura Di norma circa il 26-27% (verificare circolare INPS)
    Aliquota per pensionati/già assicurati Di norma circa il 24% (verificare circolare INPS)

    Esempio pratico

    • Esempio indicativo. Caio è un co.co.co. che riceve un compenso lordo di 1.000 euro da una società. Supponiamo che l’aliquota gestione separata applicabile sia del 26% (verifica sempre la circolare INPS dell’anno). Il contributo totale è di 260 euro. Di questi, 1/3 – circa 87 euro – è a carico di Caio e viene trattenuto dal compenso: Caio riceverà quindi circa 913 euro netti prima delle eventuali ritenute IRPEF. I restanti 2/3 – circa 173 euro – sono a carico del committente, che li aggiunge al versamento. Il committente versa all’INPS i 260 euro totali tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso. Caio non deve fare nulla di specifico per i contributi: la posizione nella gestione separata viene alimentata automaticamente.

    Documenti necessari

    • Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)
    • Buste paga o quietanze di pagamento del compenso (con trattenuta contributi evidenziata)
    • Estratto conto INPS gestione separata (area personale MyINPS)
    • Modello F24 del committente (per verificare che i versamenti siano stati effettuati)
    • Circolare INPS annuale con le aliquote della gestione separata

    Tizio: collaboratore senza altra copertura previdenziale

    Scenario. Tizio collabora con un’associazione culturale con contratto co.co.co. Non ha altre attività né è pensionato. Si chiede quanto perde di contributi sul compenso e se deve fare qualcosa.

    Come si applica. Poiché Tizio non ha altra copertura previdenziale obbligatoria, si applica l’aliquota piena della gestione separata – di norma circa il 26-27% da verificare sulla circolare INPS vigente. L’associazione (il committente) trattiene dal compenso di Tizio la quota di 1/3 e versa all’INPS il totale entro la scadenza di legge. Tizio non deve fare versamenti in proprio, ma è utile che acceda periodicamente all’area personale INPS per controllare che i contributi risultino effettivamente accreditati: se il committente non versa, la posizione previdenziale di Tizio ne risente, e ha diritto a segnalarlo all’INPS.

    In pratica

    • Accedere a MyINPS e controllare l’estratto conto della gestione separata almeno una volta all’anno.
    • Se i contributi non risultano accreditati, segnalarlo al committente e se necessario all’INPS.
    • Conservare i documenti che attestano i compensi ricevuti per eventuali verifiche.

    Caio: collaboratore già pensionato

    Scenario. Caio riceve una pensione di vecchiaia e accetta un incarico di collaborazione co.co.co. per un ente pubblico. Si chiede se deve comunque pagare i contributi.

    Come si applica. Sì, anche i pensionati che svolgono un’attività di collaborazione sono soggetti alla gestione separata. Tuttavia, per i pensionati (o per chi è già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria) l’aliquota è ridotta – di norma circa il 24%, da verificare sulla circolare vigente. Anche in questo caso è il committente (l’ente pubblico) a trattenere la quota di Caio e a versare all’INPS il totale. I contributi accreditati nella gestione separata possono incrementare il trattamento pensionistico attraverso il meccanismo della totalizzazione o della ricongiunzione, ma le regole specifiche dipendono dalla situazione individuale.

    In pratica

    • Comunicare al committente la propria qualità di pensionato per applicare l’aliquota ridotta corretta.
    • Verificare sull’estratto conto INPS che i contributi risultino accreditati nella gestione separata.
    • Valutare con un patronato o un professionista se e come i nuovi contributi incidono sulla pensione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il collaboratore deve iscriversi alla gestione separata da solo?

    L’iscrizione alla gestione separata avviene automaticamente con il primo versamento del committente. Non è il collaboratore a doversi iscrivere: è il committente che, pagando il compenso e versando i contributi, attiva la posizione previdenziale.

    Cosa succede se il committente non versa i contributi?

    Il collaboratore può segnalare la situazione all’INPS e, in certi casi, può ottenere il riconoscimento dei contributi anche se il committente è inadempiente. L’INPS può avviare un’azione di recupero forzoso nei confronti del committente.

    I contributi della gestione separata danno diritto alla pensione?

    Sì. I contributi accreditati nella gestione separata si sommano agli eventuali contributi in altre gestioni e concorrono alla maturazione della pensione. Le regole di cumulo dipendono dalla storia contributiva individuale.

    Il collaboratore può controllare i contributi versati?

    Sì. Accedendo all’area personale MyINPS con SPID o CIE è possibile consultare l’estratto conto della gestione separata, che riporta i periodi e gli importi accreditati.

    Esiste un massimale di reddito oltre il quale non si versano più contributi?

    Sì. La gestione separata prevede un massimale annuo di reddito: oltre quella soglia – indicata ogni anno nella circolare INPS – i contributi non si versano. Sotto quella soglia esiste anche un minimale per l’accredito di un anno intero di contribuzione.

    Un co.co.co. può dedurre i contributi nella dichiarazione dei redditi?

    La quota di contributi a carico del collaboratore (il terzo trattenuto dal compenso) è deducibile dal reddito complessivo come onere deducibile. La quota a carico del committente non riguarda il collaboratore.

  • CCNL Scuola AGIDAE: Malattia e infortunio

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Malattia CCNL Scuola AGIDAE: comporto 18 mesi nei 36, integrazione 100% primi 6 mesi. Particolare cura per patologie correlate insegnamento (afonie, stress).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio
    Voce Dettaglio
    Comporto Vedi sezione dedicata
    Integrazione INPS Vedi sezione dedicata
    Patologie docenti Vedi sezione dedicata
    Infortuni a scuola Vedi sezione dedicata
    Sorveglianza sanitaria Vedi sezione dedicata

    Comporto

    540 gg/36 mesi. Patologie gravi: 1.080 gg.

    Integrazione INPS

    100% primi 6 mesi, 75% 7-12, 50% oltre.

    Patologie docenti

    Afonie, noduli vocali, stress da insegnamento riconosciute come malattia professionale (logopedia rimborsata da Mutua AGIDAE).

    Infortuni a scuola

    Coperti INAIL: cadute, traumi, aggressioni studenti.

    Sorveglianza sanitaria

    Visita medica annuale. Per docenti: visita foniatrica raccomandata.

    Casi pratici

    Tizio – docente Malattia e infortunio
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su malattia e infortunio.
    Caia – ATA Malattia e infortunio
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce malattia e infortunio secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore Malattia e infortunio
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona malattia e infortunio per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su Malattia e infortunio?
    Risposta sintetica su malattia e infortunio secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su Malattia e infortunio?
    Approfondimento malattia e infortunio per docenti e personale.
    Domanda 3 su Malattia e infortunio?
    Caso specifico malattia e infortunio in scuola paritaria.
    Domanda 4 su Malattia e infortunio?
    Differenze malattia e infortunio vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 246 RD 12/1941

    Art. 246 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Articolo 76 TU Giustizia Tributaria: Reclamo contro i provvedimenti presidenziali

    Art. 76 D.Lgs. 175/2024 – Reclamo contro i provvedimenti presidenziali

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

    2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'articolo 68, commi 1 e 3.

    3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.

    4. Scaduti i termini, la corte di giustizia tributaria decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

    5. La corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

  • Articolo 89 TU Giustizia Tributaria: Interruzione del processo

    Art. 89 D.Lgs. 175/2024 – Interruzione del processo

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 57.

    2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

    3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

    4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

  • Art. 141 D.Lgs. 42/2004 – (Provvedimenti ministeriali)

    Art. 141 D.Lgs. 42/2004 – (Provvedimenti ministeriali)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.

    2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.

    3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.

    4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.

    5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

    ))

  • Art. 246 CPI – Disposizioni abrogative

    Art. 246 CPI – Disposizioni abrogative

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ; b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 ; c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 ; d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354 ; e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 ; f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795 ; g) l’ articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 ; i) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973; l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , fatto salvo l’articolo 18; m) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977; n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32 ; o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 ; p) la legge 3 maggio 1985, n. 194 ; q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620 ; r) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986; s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60 ; t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70 ; u) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 luglio 1989, n. 320 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989; v) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 gennaio 1991, n. 122 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 1991; z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349 ; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 ; la legge 26 luglio 1993, n. 302 ; aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595 ; bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360 ; cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391 ; dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890 ; ee) il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 maggio 1995, n. 342 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995; ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 ; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 ; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447 ; gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 ; hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164 ; ii) l’ articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ; ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26 ; mm) i commi 8 , 8-bis , 8-ter ed 8-quater dell’articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 ; nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002 ; oo) l’ articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ; pp) i commi 72 , 73 , 79 , 80 e 81 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .

  • Art. 1 sexies L. 190/2012 – Disposizioni su contratti pubblici

    Art. 1 (cc. 36-43) L. 190/2012 – Misure su contratti pubblici e appalti

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’ articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

    37. All’ articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , al comma 1-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge».

    38. All’ articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

    39. Al fine di garantire l’esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell’articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 , e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.

    40. I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui al comma 39 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

    41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art.

    42. All’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2»; b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»; c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; d) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»; e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»; f) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto»; al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: «L’elenco è accompagnato» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione è accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: «Nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»; g) al comma 13, le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno di ciascun anno»; h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»; i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»; l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

    43. Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

  • Pignoramento dello stipendio: limiti e quota impignorabile

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Lo stipendio è pignorabile nei limiti fissati dall’art. 545 c.p.c.: di norma un quinto per debiti ordinari, con limiti cumulativi in caso di pignoramenti concorrenti. Esiste una quota minima impignorabile commisurata all’assegno sociale aumentato della metà, a tutela del minimo vitale del lavoratore.

    Riferimento normativo

    Art. 545 Codice di Procedura Civile

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    Tabella riepilogativa

    Limiti di pignoramento dello stipendio (art. 545 c.p.c.)
    Tipo di credito Quota pignorabile massima
    Crediti alimentari (assegno di mantenimento) Misura autorizzata dal giudice, di norma entro 1/3
    Crediti dello Stato (tributi, ecc.) 1/5 della retribuzione netta
    Debiti ordinari (banche, fornitori, ecc.) 1/5 della retribuzione netta
    Pignoramento cumulativo (più creditori) Massimo 1/2 della retribuzione netta (con limiti specifici per la combinazione)
    Quota impignorabile minima Assegno sociale + 50% (a protezione del minimo vitale)

    La regola del quinto e la quota impignorabile

    L’art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio, salario o retribuzione assimilata sono pignorabili nei limiti del quinto (20%) per i crediti ordinari. La trattenuta si applica sulla retribuzione netta (dopo le ritenute fiscali e previdenziali). È però garantita una quota minima impignorabile pari all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà: se la retribuzione netta è prossima a tale soglia, il pignorabile si riduce di conseguenza.

    Pignoramenti concorrenti: il limite cumulativo

    Quando più creditori promuovono pignoramenti sullo stesso stipendio, si applicano limiti cumulativi per evitare che la somma delle trattenute superi determinate percentuali. La legge coordina le diverse pretese in modo che il lavoratore riceva in ogni caso una quota minima. In caso di conflitto tra un pignoramento per crediti alimentari e uno per crediti ordinari, il credito alimentare è prioritario.

    Come opera il pignoramento: notifica e obbligo del datore

    Il creditore notifica il pignoramento al datore di lavoro come terzo pignorato: il datore è obbligato a effettuare le trattenute mensili e a versarle nelle casse del creditore (o al giudice dell’esecuzione). Il lavoratore riceve copia dell’atto; può fare opposizione se ritiene che il limite sia superato o che l’importo pignorabile sia stato calcolato in modo errato. Il datore non può licenziare il lavoratore per il solo fatto del pignoramento.

    Casi pratici

    Tizio – pignoramento da banca per prestito insoluto

    Tizio ha una retribuzione netta di 1.800 € mensili. Una banca ottiene un decreto ingiuntivo e pignora lo stipendio: la trattenuta mensile massima è 1.800 × 20% = 360 €. Se 1.800 € supera la soglia dell’assegno sociale aumentato della metà, il calcolo resta invariato; se fosse inferiore, la trattenuta si ridurrebbe per garantire il minimo vitale.

    Caia – pignoramento cumulativo: banca e Agenzia Entrate Riscossione

    Caia ha due pignoramenti attivi: uno per un debito bancario (1/5) e uno per cartelle esattoriali (1/5). La legge prevede limiti cumulativi che fissano un massimale complessivo delle trattenute: Caia non può essere privata di più di una determinata quota della retribuzione netta, da verificare nella specifica combinazione dei titoli esecutivi.

    Sempronio – pignoramento per assegno di mantenimento

    Il tribunale autorizza il pignoramento dello stipendio di Sempronio per il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento ai figli. I crediti alimentari hanno un regime speciale: la quota trattenibile è fissata dal giudice, di norma entro un terzo, ma può essere maggiore in caso di inadempimento reiterato.

    Domande frequenti

    Quanta parte dello stipendio può essere pignorata?

    Di norma fino a un quinto (20%) della retribuzione netta per i debiti ordinari. Esistono limiti cumulativi se ci sono più pignoramenti contemporanei e una quota minima impignorabile a tutela del minimo vitale.

    Il datore può licenziarmi perché ho un pignoramento?

    No: il licenziamento motivato esclusivamente dal pignoramento dello stipendio è illecito. Il datore è obbligato a effettuare le trattenute come terzo pignorato.

    Cosa si intende per quota minima impignorabile?

    È la soglia al di sotto della quale il lavoratore non può essere trattenuto: corrisponde all’importo dell’assegno sociale maggiorato del 50%. Se la retribuzione netta è inferiore a tale soglia, il pignoramento non può essere eseguito.

    Il TFR è pignorabile?

    Sì, in parte: il TFR maturato è pignorabile nella misura del quinto al momento della liquidazione, con le stesse regole della retribuzione. Mentre è in godimento (accantonato) è soggetto a limitazioni più stringenti.

    Posso fare opposizione al pignoramento?

    Sì: il lavoratore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il titolo esecutivo, o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se eccepisce vizi formali del procedimento o errori nel calcolo delle trattenute.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.