Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 240 D.P.R. 115/2002 – Dilazione e rateizzazione del pagamento

    Art. 240 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l' articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.

  • Detrazione farmaci nel 730: scontrino parlante e franchigia

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle spese per medicinali, calcolata sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.
    • Lo scontrino deve essere ‘parlante’: deve riportare natura e quantita del prodotto, codice alfanumerico del farmaco e codice fiscale dell’acquirente.
    • I medicinali si possono acquistare in farmacia o parafarmacia: la detrazione si applica in entrambi i casi se lo scontrino e corretto.
    • Per i farmaci non serve il pagamento tracciabile: lo scontrino parlante e sufficiente come documento.
    • La franchigia di 129,11 euro vale per il totale delle spese sanitarie (E1): non solo i farmaci, ma anche visite, analisi e altre prestazioni.
    • Le spese rimborsate da assicurazione o datore di lavoro non si possono detrarre.

    Come funziona la detrazione sui farmaci

    Ogni anno puoi recuperare parte di quello che hai speso per acquistare medicinali. La legge prevede una detrazione del 19 per cento, ma solo sulla parte che supera 129,11 euro di spesa totale: questa soglia si chiama franchigia, cioe la parte di spesa che resta comunque a tuo carico senza rimborso fiscale.

    Perche la detrazione sia valida, lo scontrino della farmacia (o della parafarmacia) deve essere un documento speciale, che le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiamano ‘scontrino parlante’. Non basta uno scontrino qualunque: il documento deve riportare tre informazioni precise: la natura e la quantita del prodotto acquistato, il codice alfanumerico che identifica il farmaco (quello stampato sulla confezione), e il tuo codice fiscale.

    Una regola importante distingue i medicinali dalle altre spese mediche: per i farmaci non e richiesto il pagamento con metodo tracciabile (carta, bonifico, ecc.). Lo scontrino parlante e sufficiente, anche se hai pagato in contanti. Questa eccezione non vale per le visite specialistiche o le analisi cliniche, dove il pagamento tracciabile e invece obbligatorio.

    Spese medicinali: regole in sintesi
    Elemento Regola
    Aliquota detrazione 19%
    Franchigia (parte non detraibile) 129,11 euro
    Documento richiesto Scontrino parlante con codice fiscale e codice farmaco
    Pagamento tracciabile obbligatorio? No (eccezione specifica per i medicinali)
    Dove si acquistano Farmacia o parafarmacia
    Spese rimborsate da terzi Non detraibili

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato medicinali nel 2025 per un totale di 480 euro, tutti con scontrino parlante. La franchigia di 129,11 euro viene sottratta dal totale: 480 – 129,11 = 350,89 euro. La detrazione del 19% si calcola su 350,89 euro, il che significa un risparmio fiscale di circa 66,67 euro sull’imposta da pagare. Tizio non ha bisogno di conservare ricevute di pagamento elettronico: gli scontrini parlanti bastano.

    Documenti necessari

    • Scontrini parlanti (con codice fiscale, codice farmaco e quantita)
    • Fatture di acquisto farmaci con indicazione del codice fiscale (in alternativa allo scontrino)
    • Documentazione dei rimborsi ricevuti (per escludere le spese gia coperte)

    Spesa sotto la franchigia: nessuna detrazione

    Scenario. Caio ha speso in tutto 90 euro di farmaci nel 2025 e non ha avuto altre spese sanitarie. Tutti gli scontrini sono parlanti e riportano il suo codice fiscale.

    Come si applica. La franchigia di 129,11 euro si applica al totale delle spese sanitarie del rigo E1. Poiche Caio ha speso solo 90 euro, l’importo resta sotto la franchigia e non genera alcuna detrazione. Non ha senso indicare la spesa nel 730 perche il 19% si calcola solo sulla parte eccedente 129,11 euro: in questo caso non c’e nulla da detrarre.

    In pratica

    • Spesa totale 90 euro: sotto la franchigia di 129,11 euro.
    • Detrazione spettante: zero.
    • Conviene comunque indicare la spesa se hai altre spese sanitarie nello stesso rigo E1.

    Scontrino senza codice fiscale: spesa non detraibile

    Scenario. Sempronia ha acquistato antibiotici per 150 euro ma il farmacista non ha inserito il suo codice fiscale sullo scontrino. Ha solo lo scontrino normale con il totale.

    Come si applica. Lo scontrino privo del codice fiscale (e del codice alfanumerico del farmaco) non e uno scontrino parlante. Quella spesa di 150 euro non puo essere indicata nel 730. Sempronia avrebbe dovuto chiedere al farmacista di inserire il codice fiscale prima di stampare lo scontrino: una volta emesso, non e possibile modificarlo.

    In pratica

    • Senza codice fiscale e codice farmaco sullo scontrino, la spesa non e detraibile.
    • Soluzione: chiedere sempre il codice fiscale prima della stampa dello scontrino in farmacia.
    • In alternativa, si puo chiedere una fattura intestata al contribuente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per scontrino parlante?

    E uno scontrino fiscale che riporta: la natura e la quantita dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico del farmaco (quello stampato sulla confezione) e il codice fiscale di chi acquista. Senza questi tre elementi lo scontrino non e valido per la detrazione.

    Posso detrarre i farmaci acquistati in parafarmacia?

    Si. La detrazione spetta sia per gli acquisti in farmacia sia in parafarmacia, a patto che lo scontrino sia parlante con codice fiscale e codice farmaco.

    Devo pagare con carta per detrarre i farmaci?

    No. I medicinali sono un’eccezione alla regola del pagamento tracciabile. Puoi pagare anche in contanti: lo scontrino parlante e sufficiente.

    La franchigia di 129,11 euro vale solo per i farmaci?

    No. La franchigia si applica al totale delle spese sanitarie indicate nel rigo E1 (farmaci, visite mediche, analisi, ecc.). Non si calcola separatamente per ogni tipo di spesa.

    Posso detrarre anche i farmaci acquistati per un familiare a carico?

    Si. La detrazione spetta per le spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Lo scontrino puo essere intestato al contribuente oppure al familiare.

    I farmaci rimborsati dalla mutua o dall'assicurazione si detraggono?

    No. Le spese rimborsate da terzi (datore di lavoro, cassa sanitaria, assicurazione) non possono essere indicate: si detrae solo la parte rimasta effettivamente a tuo carico.

    Vedi anche: Protesi e dispositivi medici, Aumento stipendio medici 2022-2024, Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche e Franchigia spese sanitarie.

  • Art. 126 D.Lgs. 209/2005 – Ufficio centrale italiano

    Art. 126 D.Lgs. 209/2005 – Ufficio centrale italiano

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.

    2. 2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attività: a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.

    3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui all' articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile è aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo 281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile è aumentato a cento giorni.

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    4. L'Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.

    5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.

    6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

  • Lavoro autonomo occasionale nel 730: soglia 5.000 euro e contributi INPS

    In sintesi

    • Dove si dichiara: rigo D5 del Quadro D (codice 2 per lavoro autonomo occasionale), al lordo delle spese
    • Ritenuta d’acconto: il committente deve applicare una ritenuta d’acconto; indicane l’importo nella colonna 4 del rigo D5
    • Spese deducibili: puoi sottrarre le spese strettamente inerenti alla produzione del reddito (colonna 3 del rigo D5)
    • Soglia INPS: se i compensi netti da lavoro autonomo occasionale superano i 5.000 euro annui scatta l’iscrizione alla Gestione Separata INPS
    • Causale CU: nella Certificazione Unica, i compensi occasionali sono contrassegnati dalla lettera M, M2 o O a seconda dei casi
    • Detrazioni: per questi redditi spettano detrazioni teoriche dall’imposta lorda, calcolate dal CAF o dal sostituto in base alla situazione reddituale complessiva

    Cos'è il lavoro autonomo occasionale e come si tassa

    Il lavoro autonomo occasionale è una prestazione intellettuale o tecnica svolta senza continuità e senza partita IVA: una consulenza ogni tanto, una traduzione, un corso tenuto una volta l’anno. Non è un’attività abituale e non richiede iscrizione alla cassa professionale o apertura di partita IVA. Tuttavia, i compensi percepiti sono redditi a tutti gli effetti e vanno dichiarati.

    Se hai ricevuto compensi occasionali da un’azienda o da un privato che agisce in qualità di sostituto d’imposta, troverai i dati nella Certificazione Unica 2026 rilasciata da chi ti ha pagato. La causale sarà la lettera M (attività autonoma occasionale in generale), M2 (se sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI, per alcune professioni sanitarie) oppure O (se il Circo. INPS n. 104/2001 ha chiarito che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata). Nel 730 questi redditi vanno nel rigo D5, colonna 1 con codice 2.

    Il compenso che indichi nel modulo è quello lordo. Se hai sostenuto spese strettamente legate a quella prestazione (per esempio, il materiale acquistato, il viaggio necessario) le puoi dedurre indicandole nella colonna 3. La differenza tra compenso lordo e spese è il reddito netto che concorre all’IRPEF.

    Attenzione alla soglia INPS: se i tuoi compensi netti da lavoro autonomo occasionale superano i 5.000 euro nell’anno solare, la parte eccedente quel limite è soggetta a contribuzione alla Gestione Separata INPS. L’obbligo scatta in capo a te, non al committente, e devi gestirlo autonomamente. Sotto i 5.000 euro netti non c’è alcun contributo previdenziale.

    Riepilogo: compilazione del rigo D5 per lavoro autonomo occasionale
    Colonna Cosa indicare
    Colonna 1 (tipo di reddito) Codice 2 per lavoro autonomo non esercitato abitualmente (causale M, M2 o O nella CU)
    Colonna 2 (redditi) Compenso lordo percepito nel 2025
    Colonna 3 (spese) Spese strettamente inerenti la produzione del reddito (non possono superare il compenso)
    Colonna 4 (ritenute) Ritenuta d'acconto subita (indicata nella Certificazione Unica)
    Soglia INPS Compensi netti oltre 5.000 euro: parte eccedente soggetta a Gestione Separata INPS

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 tiene tre workshop di fotografia per conto di un’associazione culturale. Riceve compensi lordi per 4.200 euro; l’associazione gli trattiene una ritenuta d’acconto. Ha sostenuto 300 euro di spese documentate per il materiale fotografico usato. Nel rigo D5 indica: colonna 1 = codice 2, colonna 2 = 4.200 (lordo), colonna 3 = 300 (spese), colonna 4 = ritenuta indicata nella CU. Il reddito netto è 3.900 euro, che resta sotto la soglia di 5.000 euro: nessun contributo INPS dovuto. Se invece i compensi lordi fossero stati 6.000 euro con spese di 500 euro, il netto sarebbe 5.500 euro: i 500 euro eccedenti il limite di 5.000 euro sarebbero soggetti alla Gestione Separata INPS.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal committente (causale M, M2 o O nel punto 1 – Lavoro autonomo)
    • Fatture o ricevute dei compensi percepiti (se il committente non è sostituto d’imposta)
    • Documentazione delle spese sostenute strettamente inerenti la prestazione
    • Prospetto riepilogativo delle operazioni eseguite (da conservare ed esibire su richiesta dell’AdE)

    Consulente occasionale con compensi sotto soglia INPS

    Scenario. Caio è un programmatore dipendente che nel 2025 svolge una consulenza per un’azienda esterna, concordando un compenso di 3.000 euro lordi. L’azienda, in qualità di sostituto d’imposta, applica la ritenuta d’acconto e rilascia la Certificazione Unica con causale M.

    Come si applica. Caio trova nella CU 2026 il compenso lordo (3.000 euro) e la ritenuta d’acconto. Compila il rigo D5: colonna 1 con codice 2, colonna 2 con 3.000, colonna 4 con l’importo della ritenuta dalla CU. Se non ha spese da dedurre, lascia la colonna 3 vuota. Poiché il compenso netto è inferiore a 5.000 euro, non scatta nessun obbligo contributivo verso la Gestione Separata INPS.

    In pratica

    • La ritenuta d’acconto già trattenuta dall’azienda viene scomputata dall’IRPEF dovuta: se hai diritto a un rimborso, lo riceverai direttamente in busta paga o tramite il CAF
    • Non confondere la ritenuta d’acconto (che si recupera in dichiarazione) con la ritenuta a titolo d’imposta (che invece chiude definitivamente il conto con il Fisco)

    Professionista occasionale sopra soglia INPS

    Scenario. Sempronia, insegnante di ruolo, nel 2025 tiene corsi privati di lingue per varie aziende. I compensi lordi complessivi ammontano a 7.000 euro; le spese documentate sostenute per i materiali didattici sono 400 euro.

    Come si applica. Sempronia compila il rigo D5: codice 2 in colonna 1, 7.000 in colonna 2, 400 in colonna 3, la ritenuta indicata nelle CU in colonna 4. Il reddito netto è 6.600 euro. Poiché supera i 5.000 euro, i 1.600 euro eccedenti (6.600 – 5.000) sono soggetti alla Gestione Separata INPS: Sempronia deve versare i relativi contributi autonomamente, calcolati sulla quota eccedente il limite. L’obbligo INPS non riguarda la dichiarazione dei redditi ma la comunicazione e il versamento separati verso l’INPS.

    In pratica

    • La soglia di 5.000 euro si calcola sul totale dei compensi netti (al netto delle spese) da lavoro autonomo occasionale percepiti durante l’intero anno solare, sommando tutti i committenti
    • Se hai più committenti, somma tutti i compensi netti: se il totale supera 5.000 euro, devi iscriverti alla Gestione Separata INPS e versare i contributi sulla parte eccedente

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Fino a che importo non devo preoccuparmi dei contributi INPS?

    Fino a 5.000 euro netti complessivi di compensi da lavoro autonomo occasionale nell’anno solare non c’è obbligo contributivo verso la Gestione Separata INPS. Superata quella soglia, la parte eccedente è soggetta a contributi.

    Se il mio committente non applica la ritenuta d'acconto, cosa faccio?

    Se il committente non è un sostituto d’imposta (per esempio un privato cittadino), non applica ritenute. In questo caso compili il rigo D5 indicando il compenso lordo e lasci la colonna 4 vuota. Pagherai l’IRPEF direttamente in sede di dichiarazione.

    Quali spese posso dedurre dai compensi occasionali?

    Solo le spese strettamente inerenti alla produzione del reddito per quella specifica prestazione. Per esempio: i materiali acquistati appositamente, il viaggio sostenuto per recarsi dal committente. Non puoi dedurre spese generali o non documentate. Le spese non possono superare l’importo del compenso.

    Come distinguo il lavoro autonomo occasionale da quello abituale?

    La distinzione dipende dalla continuità e dall’organizzazione: se svolgi l’attività in modo regolare e con una struttura (anche minima), sei un professionista e devi aprire partita IVA. Se si tratta di prestazioni sporadiche e non organizzate, sei nel regime del lavoro autonomo occasionale. In caso di dubbi, consulta un commercialista.

    Posso usare il Modello 730 anche se ho avuto redditi da lavoro autonomo occasionale?

    Sì. I compensi da lavoro autonomo occasionale rientrano nei redditi che si possono dichiarare con il Modello 730, nel rigo D5. Non è necessario presentare il Modello Redditi PF, salvo casi particolari (per esempio, se hai anche redditi d’impresa o partecipazioni societarie che richiedono il Fascicolo 3).

  • Art. 239 D.P.R. 115/2002 – Comunicazioni

    Art. 239 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.

  • Articolo 29-bis L. 184/1983 – Dichiarazione di disponibilità e indagini per adozione

    Art. 29-bis L. 184/1983 – Dichiarazione di disponibilità e indagini per adozione internazionale

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

    2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

    3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

    4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività: a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter; b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti; c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

    5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

  • Art. 125 D.Lgs. 209/2005 – Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

    Art. 125 D.Lgs. 209/2005 – Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.

    2. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell' IVASS , ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.

    3. 3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) è assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.

    4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

    5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.

    5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

    6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

    7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell' IVASS , dal Ministro dello sviluppo economico .

  • Art. 238-bis D.P.R. 115/2002 – Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate (abrogato)

    Art. 238-bis D.P.R. 115/2002 – Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle spese di giustizia

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. Entro la fine di ogni mese l’agente della riscossione trasmette all’ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all’andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuate nel mese precedente.

    L’agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.

    2. L’ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell’agente della riscossione, relativa all’infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

    3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l’ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell’impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.

    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che siano rilevanti ai fini dell’accertamento dell’impossibilità di esazione.

    5. L’articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.

    6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l’effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che lo stesso possieda altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

    7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l’agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.

    8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all’ articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale , l’ufficio ne dà comunicazione all’agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l’articolo di ruolo relativo.

    9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all’iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime

  • Art. 124 D.Lgs. 209/2005 – Gare e competizioni sportive

    Art. 124 D.Lgs. 209/2005 – Gare e competizioni sportive

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.

    2. L'assicurazione stipulata dall'organizzatore copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

  • Art. 238 D.P.R. 115/2002 – Conversione delle pene pecuniarie (abrogato)

    Art. 238 D.P.R. 115/2002 – Conversione delle pene pecuniarie

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle spese di giustizia

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. Il giudice dell’esecuzione competente, al fine di accertare l’effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

    2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.

    3. Se il giudice dell’esecuzione accerta l’insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell’ articolo 133 ter del codice penale , qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente discaricato per l’articolo di ruolo relativo.

    4. Alla scadenza del termine fissato per l’adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell’intero o del residuo.

    5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

    6. Con l’ordinanza che dispone la conversione il giudice dell’esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

    7. Il ricorso contro l’ordinanza di conversione ne sospende l’esecuzione

  • Art. 123 D.Lgs. 209/2005 – Natanti

    Art. 123 D.Lgs. 209/2005 – Natanti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall' articolo 2054 del codice civile , compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell' IVASS , individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

    2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

    3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

    4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

  • Art. 237 D.P.R. 115/2002 – Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie (abrogato)

    Art. 237 D.P.R. 115/2002 – Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle spese di giustizia

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    1. L’ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell’esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all’infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

    2. L’articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso

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