Autore: Andrea Marton

  • Ditta individuale vs SRL: responsabilità, tasse e costi

    Chi avvia un’attività deve scegliere la forma giuridica più adatta. Le due opzioni più diffuse sono la ditta individuale, semplice e immediata, e la SRL, che protegge il patrimonio personale ma comporta più adempimenti. La differenza decisiva riguarda la responsabilità e la tassazione.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Ditta individuale SRL
    Natura giuridica Imprenditore persona fisica (art. 2082 c.c.) Società di capitali con personalità giuridica
    Costituzione Iscrizione al registro imprese (art. 2195 c.c.) Atto notarile (art. 2463 c.c.)
    Responsabilità Illimitata, con tutto il patrimonio personale Limitata al capitale (art. 2462 c.c.)
    Tassazione IRPEF progressiva IRES 24% più IRAP
    Costi di avvio Bassi Più elevati (notaio, capitale)
    Adempimenti Ridotti Più gravosi (bilancio, contabilità ordinaria)
    Protezione del patrimonio Assente Presente
    Adatta a Attività piccole, basso rischio Attività con rischio o prospettive di crescita

    Caratteristiche della ditta individuale

    La ditta individuale coincide con l’imprenditore persona fisica (art. 2082 c.c.), che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’avvio è semplice e rapido: basta l’iscrizione al registro delle imprese (art. 2195 c.c.) per le attività commerciali e l’apertura della partita IVA, con costi e adempimenti contenuti rispetto a una società.

    Il rovescio della medaglia è la responsabilità illimitata: l’imprenditore risponde delle obbligazioni d’impresa con tutto il proprio patrimonio personale, presente e futuro. Non esiste separazione tra il patrimonio dell’azienda e quello della persona, perché coincidono. In caso di debiti, i creditori possono aggredire anche i beni privati, come la casa o i risparmi.

    Sul piano fiscale, i redditi della ditta individuale sono tassati con l’IRPEF a scaglioni progressivi: l’aliquota cresce all’aumentare del reddito. Questo può essere vantaggioso per redditi modesti, ma diventa oneroso quando i guadagni salgono, perché il prelievo sale di pari passo. La gestione contabile è snella e gli obblighi formali sono ridotti.

    Caratteristiche della SRL

    La SRL (società a responsabilità limitata) è una società di capitali dotata di personalità giuridica distinta dai soci: è un soggetto autonomo, con un proprio patrimonio, capace di assumere diritti e obblighi in nome proprio. Si costituisce con atto notarile (art. 2463 c.c.) e comporta costi di avvio e adempimenti più gravosi: contabilità ordinaria, redazione e deposito del bilancio annuale, eventuale organo di controllo nei casi previsti.

    Il vantaggio principale è la responsabilità limitata (art. 2462 c.c.): per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio, mentre i soci rischiano in linea di principio solo il capitale conferito. Il patrimonio personale dei soci resta quindi protetto dalle vicende dell’impresa, salvo abusi o garanzie personali prestate volontariamente, ad esempio a favore di una banca.

    Sul piano fiscale la SRL è soggetta all’IRES al 24% sull’utile, oltre all’IRAP, con una tassazione proporzionale e non progressiva. L’aliquota fissa rende il carico fiscale prevedibile e, oltre certi livelli di reddito, può risultare più conveniente rispetto all’IRPEF della ditta individuale. In cambio, però, la SRL richiede una struttura amministrativa più complessa e costi di gestione superiori.

    Quando conviene la ditta individuale e quando la SRL

    La ditta individuale conviene per attività di piccole dimensioni, con investimenti e rischi limitati, dove la semplicità gestionale e i costi ridotti sono prioritari. È la scelta tipica di chi inizia un’attività artigianale, professionale o commerciale senza grandi esposizioni debitorie e senza necessità di soci. La rapidità di avvio e la contabilità leggera sono i suoi punti di forza.

    La SRL conviene quando il rischio d’impresa è significativo, quando servono investimenti rilevanti o quando si prevede una crescita con ingresso di soci e accesso al credito. La protezione del patrimonio personale e la tassazione proporzionale al 24% possono compensare i maggiori costi di gestione, soprattutto quando i margini sono elevati o l’attività comporta possibili contenziosi.

    La decisione, in definitiva, dipende da tre fattori: il livello di rischio dell’attività, le dimensioni attuali e attese, e le prospettive di crescita. Non esiste una forma migliore in assoluto: la ditta individuale premia la semplicità, la SRL premia la sicurezza patrimoniale e la scalabilità.

    Un esempio pratico

    Tizio apre un piccolo negozio con pochi fornitori e modesti investimenti: la ditta individuale gli consente di partire subito, con adempimenti minimi e tassazione IRPEF. Finché i debiti restano contenuti e il giro d’affari è limitato, la responsabilità illimitata è un rischio sostenibile e i costi di una società non sarebbero giustificati.

    Caio, invece, avvia un’attività che richiede forniture costose, magazzino e possibili contenziosi con clienti: scegliendo la SRL limita la propria esposizione al capitale conferito e protegge la casa e i risparmi personali. Accetta in cambio costi e adempimenti maggiori, ma mette al riparo il proprio patrimonio dalle incognite del mercato.

    Se l’attività di Tizio dovesse crescere e diventare più rischiosa, nulla gli impedirebbe di trasformare in seguito la ditta individuale in una SRL, conferendo l’azienda nella nuova società. La scelta iniziale, quindi, non è irreversibile e può essere rivista con l’evoluzione del business.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Con la ditta individuale rischio il patrimonio personale?

    Sì. L’imprenditore individuale (art. 2082 c.c.) ha responsabilità illimitata e risponde delle obbligazioni d’impresa con tutto il proprio patrimonio personale.

    Come è tassata la SRL?

    La SRL paga l’IRES al 24% sull’utile, oltre all’IRAP. La ditta individuale è invece tassata con l’IRPEF progressiva a scaglioni.

    La SRL protegge i soci dai debiti della società?

    In linea di principio sì. Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio (art. 2462 c.c.) e i soci rischiano di regola solo il capitale conferito.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • CCNL Scuola AGIDAE: TFR e pensione

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    TFR CCNL Scuola AGIDAE: calcolo standard, anticipazioni 70%. Fondo pensione complementare Espero (alternativo al Cooperlavoro per il settore scuola privata).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    TFR e pensione
    Voce Dettaglio
    TFR Vedi sezione dedicata
    Anticipazioni Vedi sezione dedicata
    Fondo Espero Vedi sezione dedicata
    Previdenza obbligatoria Vedi sezione dedicata
    Cessazione Vedi sezione dedicata

    TFR

    TFR annuo = Retribuzione annua / 13,5. Rivalutazione 75% ISTAT + 1,5%.

    Anticipazioni

    70% dopo 8 anni. Per casa, salute, formazione.

    Fondo Espero

    Espero è il fondo pensione di settore scuola (statale + paritaria). Contributo 1,55% + 1,55% + TFR.

    Previdenza obbligatoria

    Docenti scuola paritaria contribuiscono all’INPS Gestione Privati (non INPDAP come gli statali). Pensione ordinaria.

    Cessazione

    Pagamento entro 30 gg. Fondo Garanzia INPS in caso insolvenza ente gestore.

    Casi pratici

    Tizio – docente TFR e pensione
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su tfr e pensione.
    Caia – ATA TFR e pensione
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce tfr e pensione secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore TFR e pensione
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona tfr e pensione per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su TFR e pensione?
    Risposta sintetica su tfr e pensione secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su TFR e pensione?
    Approfondimento tfr e pensione per docenti e personale.
    Domanda 3 su TFR e pensione?
    Caso specifico tfr e pensione in scuola paritaria.
    Domanda 4 su TFR e pensione?
    Differenze tfr e pensione vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 109 D.Lgs. 141/2024 – Invio dei verbali all’autorità giudiziaria

    Art. 109 D.Lgs. 141/2024 – Invio dei verbali all’autorità giudiziaria

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I processi verbali per i reati per cui non è ammessa né l’oblazione, né l’estinzione ai sensi dell’articolo 112, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente autorità giudiziaria.

    2. Nei casi di cui al comma 1, copia dei processi verbali è contemporaneamente trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è stata constatata la violazione, il quale comunica all’autorità giudiziaria le indicazioni di cui all’articolo 107, comma 3.

  • Articolo 73 L. 184/1983: Segreto sullo stato di figlio adottivo

    Art. 73 L. 184/1983 – Segreto sullo stato di figlio adottivo

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo
    è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

  • Articolo 55 L. 184/1983: Rinvio alle norme del codice civile sull’adozione in casi particolari

    Art. 55 L. 184/1983 – Rinvio alle norme del codice civile sull’adozione in casi particolari

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

  • Art. 162 D.Lgs. 42/2004 – Violazioni in materia di affissione

    Art. 162 D.Lgs. 42/2004 – Violazioni in materia di affissione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall' articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

  • Articolo 59 TU Giustizia Tributaria: Spese del giudizio

    Art. 59 D.Lgs. 175/2024 – Spese del giudizio

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

    2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

    3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.

    4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

    5. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la corte di giustizia tributaria provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

    6. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 57, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

    7. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

    8. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

    9. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

  • Art. 318 septies Cod. Amb. – Estinzione del reato)

    Art. 318 Septies Cod. Amb. – Estinzione del reato)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’articolo 318-quater, comma

    2. 2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma

    1. 3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 318-quater, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza sono valutati ai fini dell’applicazione dell’ articolo 162-bis del codice penale . In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

  • Art. 305 D.Lgs. 209/2005 – Attività abusivamente esercitata

    Art. 305 D.Lgs. 209/2005 – Attività abusivamente esercitata

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.

    2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

    3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'IVASS richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . 45

    5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell' articolo 348 del codice penale .

  • Art. 238 D.Lgs. 209/2005 – Esclusività delle procedure di risanamento

    Art. 238 D.Lgs. 209/2005 – Esclusività delle procedure di risanamento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza . 56 60 64

    2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l' articolo 2409 del codice civile . Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'IVASS. L'IVASS decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

  • Articolo 1634 Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 1634 c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.