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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ufficiali di polizia giudiziaria in campo marittimo e aeronautico: la norma individua un catalogo preciso di soggetti — comandanti e ufficiali delle Capitanerie di porto, direttori e delegati di aeroporto, consoli, comandanti di navi da guerra — che rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per i reati del codice e per quelli comuni commessi nei porti e aeroporti privi di uffici di pubblica sicurezza.
  • Competenza razionale per materia e luogo: ciascuna figura esercita poteri di polizia giudiziaria entro precisi limiti: il comandante della nave per i reati commessi a bordo in navigazione, il console per i reati commessi all'estero, il comandante della nave da guerra su richiesta consolare.
  • Agenti di polizia giudiziaria: accanto agli ufficiali, la norma elenca gli agenti — sottocapi, funzionari e agenti degli aeroporti, agenti di ronda — che operano su richiesta degli ufficiali o in via autonoma nei limiti della loro funzione.
  • Competenza ENAC: negli aeroporti privi di sede ENAC o delegato, le funzioni di ufficiale di p.g. sono attribuite all'ENAC nella cui circoscrizione ricade l'aeroporto.
  • Coordinamento con il c.p.p.: la norma rinvia all'art. 221 dell'abrogato codice di procedura penale del 1930, di fatto sostituito dagli artt. 55 ss. del vigente c.p.p. del 1989 che regolano le funzioni di polizia giudiziaria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1235 Codice della Navigazione — Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Agli effetti dell'articolo 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali di polizia giudiziaria: 1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell' aeroporto , se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria: sono attribuite al ENAC nella cui circoscrizione l' aeroporto è compreso; 2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria; 3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice commessi all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare; 4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell'autorità consolare o, in caso di urgenza di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali. Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti alla categoria, servizi portuali. Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria. Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.

Commento

Ratio e raccordo con il codice di procedura penale

L'articolo 1235 del Codice della navigazione costruisce un sistema speciale di polizia giudiziaria per il settore della navigazione, derogando alla competenza generale delle forze di polizia tradizionali. La ragione è evidente: le navi in alto mare, gli aeromobili in volo, i porti e gli aeroporti remoti sono luoghi dove la presenza stabile delle forze di polizia ordinarie (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) può essere impossibile o limitata. Il legislatore ha perciò attribuito le funzioni di polizia giudiziaria a figure già presenti in questi contesti per ragioni istituzionali o operative. Il rinvio all'art. 221 del vecchio codice Rocco (c.p.p. 1930) deve oggi intendersi come rinvio agli articoli 55-59 del c.p.p. del 1989, che disciplinano le funzioni di polizia giudiziaria, e alle disposizioni di attuazione (D.Lgs. n. 271/1989).

Gli ufficiali di polizia giudiziaria: il catalogo normativo

La norma elenca, in ordine di specificità, le figure che rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nel settore della navigazione. I comandanti e gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto esercitano i poteri di p.g. nei confronti dei reati del codice e di quelli comuni commessi nel porto, in assenza di uffici di pubblica sicurezza: la Capitaneria è il presidio dello Stato nei porti commerciali e nelle marine di minori dimensioni. I direttori e delegati di aeroporto e i delegati di campo di fortuna svolgono un ruolo analogo per il settore aeronautico. La competenza si estende anche ai reati comuni commessi nel porto o nell'aeroporto, ma soltanto in assenza di uffici di pubblica sicurezza: si tratta di una competenza suppletiva, non alternativa a quella delle forze di polizia generali.

Il comandante di nave o aeromobile: polizia giudiziaria in navigazione

Una delle disposizioni più rilevanti della norma è quella che attribuisce al comandante della nave o dell'aeromobile le funzioni di ufficiale di p.g. per i reati commessi a bordo in corso di navigazione. Si tratta di una necessità pratica inderogabile: quando un reato viene commesso in alto mare o durante un volo intercontinentale, il comandante è l'unica figura in grado di intervenire, raccogliere le prove e assicurare il reo. L'art. 1235 attribuisce al comandante anche il potere di eseguire gli atti di p.g. delegati dall'autorità giudiziaria: è il caso in cui il PM ha emesso un provvedimento urgente (fermo, sequestro) e il destinatario si trova a bordo di una nave in navigazione. Il comandante funge da «longa manus» dell'autorità giudiziaria nello spazio marittimo internazionale.

I consoli e i comandanti delle navi da guerra

I consoli esercitano le funzioni di ufficiale di p.g. per i reati del codice della navigazione commessi all'estero — tanto da nazionali quanto, in certi limiti, da stranieri nei confronti di interessi italiani — in aggiunta alle funzioni previste dalla legge consolare. I comandanti delle navi da guerra nazionali rivestono le più ampie funzioni di supervisione sulla polizia giudiziaria in alto mare e nelle acque territoriali straniere: possono intervenire d'urgenza di propria iniziativa e vigilano sull'operato dei comandanti delle navi civili nazionali, esercitando una sorta di controllo di secondo livello.

Gli agenti di polizia giudiziaria e i limiti del sistema

Accanto agli ufficiali, la norma elenca gli agenti di polizia giudiziaria: sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) nei servizi portuali, funzionari e agenti dell'Amministrazione della navigazione interna, funzionari e agenti degli aeroporti statali o privati che cooperano su richiesta degli ufficiali, e agenti di ronda degli uffici portuali e aeroportuali. Questi ultimi operano in modo autonomo, senza necessità di richiesta, nell'ambito del servizio di sorveglianza. Il sistema è coerente con il principio gerarchico del c.p.p.: gli agenti operano sotto la direzione degli ufficiali e dell'autorità giudiziaria, senza poteri autonomi di iniziativa se non nelle situazioni di flagranza.

Casi pratici

Caso 1: Il furto a bordo di una nave da crociera in alto mare

Tizio, passeggero di una nave da crociera italiana, viene sorpreso a rubare oggetti di valore dalla cabina di un altro passeggero mentre la nave si trova in acque internazionali. Il comandante della nave, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria ex art. 1235, raccoglie la denuncia della vittima, redige il verbale di accertamento, assume a verbale i testimoni e pone Tizio in una camera di sicurezza. Al primo approdo nel porto italiano, consegna gli atti ex art. 1237 all'autorità marittima.

Caso 2: Il reato commesso all'aeroporto privo di presidio di pubblica sicurezza

Caio viene trovato in possesso di documenti falsi all'aeroporto minore di un'isola dove non è presente alcun ufficio di polizia. Il delegato di aeroporto, in quanto ufficiale di p.g. ex art. 1235, primo comma, procede all'identificazione, redige il relativo verbale e richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria; trattiene Caio sino all'arrivo delle forze di polizia ordinarie, coordinate dal PM competente.

Caso 3: Il console che documenta un incidente navale all'estero

Sempronio, comandante di un cargo italiano, subisce un urto con un'altra nave nel porto di uno Stato straniero. Il console italiano competente per quella circoscrizione, in qualità di ufficiale di p.g. ex art. 1235, raccoglie le testimonianze, acquisisce la documentazione del porto e redige il rapporto da trasmettere all'autorità giudiziaria italiana competente per il reato di cui agli artt. 489 ss. cod. nav.

Domande frequenti

Il comandante di aeromobile può arrestare un passeggero?

Sì, in qualità di ufficiale di p.g. per i reati commessi a bordo in corso di navigazione, il comandante può procedere all'arresto in flagranza ai sensi degli artt. 380-381 c.p.p., assicurando la persona arrestata fino alla consegna alle autorità al primo aeroporto di approdo.

Qual è la differenza tra ufficiale e agente di polizia giudiziaria nel settore navale?

Gli ufficiali (comandanti, direttori di aeroporto, consoli) hanno poteri di iniziativa autonoma e di direzione degli atti di p.g.; gli agenti (sottocapi, funzionari aeroportuali) agiscono di norma su richiesta o delega degli ufficiali, salvo i casi di urgenza e flagranza.

Il rinvio all'art. 221 del vecchio c.p.p. è ancora applicabile?

Il c.p.p. del 1930 è stato abrogato e sostituito dal c.p.p. del 1989; il rinvio dell'art. 1235 all'art. 221 deve intendersi riferito agli artt. 55-59 del vigente c.p.p. e alle relative disposizioni di attuazione.

Le Capitanerie di porto hanno competenza di p.g. anche fuori dai porti?

La competenza delle Capitanerie è ancorata al porto e alle acque marittime di pertinenza (demanio marittimo, acque interne limitrofe); in alto mare operano le navi della Marina Militare e i comandi navali, con le funzioni descritte dal codice per le navi da guerra.

Chi esercita le funzioni di ufficiale di p.g. in un aeroporto privo di sede ENAC?

L'art. 1235 prevede che in tal caso le funzioni siano attribuite all'ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso; l'ENAC può a sua volta delegare un funzionario idoneo per gli interventi urgenti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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