- Consegna degli atti al primo approdo: il comandante deve consegnare persone arrestate, denunce, querele, rapporti, referti e corpi di reato all'autorità competente prima della partenza dal luogo di primo approdo e comunque entro ventiquattro ore dall'approdo.
- Autorità destinataria variabile: in Italia si consegna all'autorità marittima, aeronautica o della navigazione interna; all'estero all'autorità consolare italiana o, in mancanza, al comandante di navi da guerra nazionali.
- Processo verbale obbligatorio: l'autorità ricevente redige processo verbale e lo trasmette immediatamente al PM competente, insieme a tutti gli atti e i corpi di reato.
- Custodia degli arrestati: le persone in stato di arresto o fermo vengono trasferite nelle carceri giudiziarie su disposizione dell'autorità ricevente.
- Regola speciale per le navi da guerra: il comandante di nave da guerra che detiene imputati o atti processuali li consegna all'ufficiale di p.g. al primo approdo in porto italiano; all'estero opera d'accordo con l'autorità consolare.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1237 Codice della Navigazione — Reati in corso di navigazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Quando è stato commesso un reato in corso di navigazione, il comandante della nave o dell'aeromobile, prima della partenza dal luogo di primo approdo e comunque entro ventiquattro ore da tale approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i referti e i corpi di reato all'autorità marittima o a quella preposta alla navigazione interna o all'autorità aeronautica locale del Regno; ovvero, all'estero, all'autorità consolare o, in mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel luogo. Dell'eseguita consegna le dette autorità redigono processo verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi di reato, al competente procuratore del Re Imperatore. Le autorità medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie. Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato, al primo approdo in un porto del Regno è tenuto a consegnarli all'ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese estero, provvede d'accordo con l'autorità consolare.
Commento
Ratio e funzione procedurale della norma
L'articolo 1237 del Codice della navigazione costituisce il cardine procedurale del sistema di polizia giudiziaria speciale delineato dagli articoli 1235 e 1236. Se l'art. 1235 indica chi ha i poteri di p.g., e l'art. 1236 impone l'obbligo di denunciare, l'art. 1237 disciplina il momento di consegna degli atti all'autorità ordinaria. La ratio è chiara: il comandante di nave o aeromobile non è un organo permanente di giustizia, bensì un soggetto dotato di poteri temporanei e straordinari per la durata della navigazione; appena possibile, egli deve «scaricare» questi poteri e gli atti acquisiti verso l'autorità istituzionale competente.
Il termine di consegna: prima della partenza o entro 24 ore
La norma fissa un termine duplice e alternativo: prima della partenza dal luogo di primo approdo (criterio preferenziale) oppure, se la partenza è immediata, entro ventiquattro ore dall'approdo. Il secondo termine evita che una sosta brevissima (rifornimento, operazioni tecniche) giustifichi il mancato trasferimento degli atti. Le ventiquattro ore decorrono dall'approdo, non dalla partenza: anche se il comandante riparte dopo sei ore, ha comunque fino al termine delle ventiquattro per procedere alla consegna, eventualmente attraverso delega a un membro dell'equipaggio rimasto a terra o con l'ausilio del console. Il rispetto del termine è essenziale: un ritardo ingiustificato può configurare responsabilità disciplinare del comandante e, nei casi gravi, responsabilità penale per omissione di atti d'ufficio.
Il catalogo degli atti da consegnare
La norma elenca esaustivamente gli atti oggetto di consegna: le persone in stato di arresto o fermo (l'elemento più delicato, che richiede strutture di custodia adeguate), le denunce (scritte o verbalizzate in navigazione), le querele (atti di parte che avviano il procedimento per reati perseguibili a querela), i rapporti (relazioni dell'equipaggio o degli ufficiali di p.g.), gli altri atti compilati (verbali di sommarie informazioni, di sequestro, ecc.), i referti (redatti dal medico di bordo in caso di lesioni o decesso), e i corpi di reato (le cose pertinenti al reato che devono essere conservate come prova). Il catalogo è volutamente onnicomprensivo: qualunque documento o oggetto che abbia rilevanza ai fini del procedimento penale deve essere trasferito.
Le autorità destinatarie: Italia ed estero
In Italia, la consegna avviene all'autorità marittima (Capitaneria di porto) per le navi, all'autorità aeronautica locale (ENAC) per gli aeromobili e all'autorità della navigazione interna per la navigazione fluviale/lacuale. Il riferimento al «Regno» nel testo originale è un residuo storico del regime monarchico ed è da intendere come riferimento all'Italia. All'estero, la gerarchia è la seguente: in primo luogo l'autorità consolare italiana (console generale, console, vice-console o agente consolare) nella cui circoscrizione si trova il porto o aeroporto di approdo; in mancanza, il comandante di navi da guerra nazionali eventualmente presente nel luogo. L'assenza di un'autorità consolare nelle vicinanze può creare situazioni critiche, specie per gli arresti: in tal caso il comandante dovrà coordinarsi con l'autorità locale straniera, nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili.
Il processo verbale e il ruolo dell'autorità ricevente
Le autorità che ricevono persone e atti hanno due obblighi precisi: redigere il processo verbale di ricevuta e trasmetterlo immediatamente al PM competente; disporre la custodia delle persone arrestate nelle carceri giudiziarie. Il processo verbale è un atto processuale rilevante: cristallizza il momento del trasferimento della custodia, fa decorrere i termini di convalida dell'arresto (art. 390 c.p.p., 48 ore per la richiesta di convalida al GIP) e garantisce la tracciabilità della catena di custodia dei corpi di reato. Il riferimento al «procuratore del Re Imperatore» nel testo originale deve intendersi, nel vigente ordinamento, come riferimento al pubblico ministero presso il tribunale competente per territorio.
La regola speciale per le navi da guerra
Il quarto comma introduce una disciplina parzialmente diversa per il comandante di nave da guerra nazionale che abbia in consegna persone imputate, atti processuali o corpi di reato. Al primo approdo in un porto italiano, consegna direttamente all'ufficiale di p.g. (non all'autorità marittima tout court); all'estero, provvede d'accordo con l'autorità consolare. La distinzione riflette la peculiare posizione delle navi da guerra, che godono di immunità nelle acque straniere (art. 95-96 UNCLOS) e non sono soggette alla giurisdizione dello Stato costiero: le trattative con il console italiano diventano quindi il canale privilegiato per gestire le questioni di p.g. sorte durante la navigazione internazionale.
Casi pratici
Caso 1: L'omicidio a bordo di un traghetto e la consegna al porto di Genova
Tizio, passeggero di un traghetto Barcellona-Genova, viene trovato morto nella propria cabina poco prima dell'arrivo. Il comandante sospetta un omicidio, ferma il presunto responsabile, raccoglie le testimonianze e redige il rapporto. Al porto di Genova, primo approdo in Italia, consegna entro due ore dall'attracco tutto il materiale (persona fermata, verbali, referto del medico di bordo, oggetti sequestrati) alla Capitaneria, che redige il processo verbale e informa il PM.
Caso 2: La droga trovata a bordo di un volo intercontinentale e la consegna al console
Caio, membro dell'equipaggio di un aeromobile italiano in volo verso Tokyo, scopre un passeggero in possesso di sostanza stupefacente. Il comandante lo ferma, redige il verbale e al primo approdo tecnico a Dubai, in assenza di volo diretto in Italia, si rivolge al console italiano per la consegna degli atti e la custodia di Caio, coordinando il successivo trasferimento con le autorità giudiziarie italiane.
Caso 3: Il comandante di nave da guerra che consegna atti al rientro in porto
Sempronio, comandante di un cacciatorpediniere italiano di ritorno da una missione NATO, ha in custodia una persona fermata per reati di pirateria commessi in acque internazionali e un plico di atti processuali raccolti durante l'intervento. Al primo approdo a La Spezia, consegna persona e atti direttamente all'ufficiale di p.g. della stazione Carabinieri del porto, anziché alla Capitaneria, seguendo la regola speciale del quarto comma dell'art. 1237.
Domande frequenti
Entro quanto tempo il comandante deve consegnare gli atti al primo approdo?
Prima della partenza dal luogo di primo approdo oppure, in alternativa, entro ventiquattro ore dall'approdo; il termine più breve dei due prevale, ma le ventiquattro ore garantiscono un minimo di tempo anche in caso di sosta brevissima.
Cosa si fa se nel porto straniero non c'è un consolato italiano?
Il comandante deve cercare un comandante di navi da guerra nazionali eventualmente presenti nel porto; in assenza di entrambi, dovrà coordinare con l'autorità locale straniera nel rispetto delle convenzioni bilaterali o multilaterali applicabili.
Chi redige il processo verbale di consegna?
L'autorità ricevente (autorità marittima, ENAC o consolare) redige il verbale che cristallizza il trasferimento degli atti; il verbale viene poi trasmesso immediatamente al PM competente insieme a tutti i documenti e i corpi di reato.
Come decorrono i termini di custodia cautelare per una persona arrestata in navigazione?
I termini di convalida dell'arresto (48 ore per la richiesta al GIP, art. 390 c.p.p.) decorrono dal momento dell'effettivo arresto; la consegna all'autorità di p.g. al porto di approdo costituisce il presupposto formale per l'avvio della procedura di convalida.
La norma si applica anche ai voli charter e ai jet privati?
Sì. Il codice della navigazione si applica a tutti gli aeromobili che rientrino nella definizione dell'art. 743, indipendentemente dalla natura commerciale o privata del volo; il comandante di qualsiasi aeromobile è soggetto agli obblighi degli artt. 1236 e 1237.
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