Art. 250 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, né maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. L'IVASS vigila sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica di cui al comma 2. (70)
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184 .
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184 .
2. L'impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione. (70)
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184 . L'IVASS con regolamento determina le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto a quelle previste dal modello europeo, approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione, del 3 luglio 2024, ne stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, e individua i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione del rischio. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere i dati relativi ai sinistri e al conducente del veicolo. Con medesimo regolamento l'IVASS disciplina le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica di cui al comma 2 e le modalità di consegna dell'attestato di rischio. Per le finalità di vigilanza di cui al comma 1, l'IVASS accede alle banche dati di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto. (57) (59)
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. 4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. 4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall' articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 .
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse. (70)
4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all' articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 , il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento. (70)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .
1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.
Sciogliere un contratto non significa sempre la stessa cosa. Il recesso è una scelta libera consentita dalla legge o dall’accordo; la risoluzione è invece una reazione a un inadempimento o ad altre anomalie del rapporto. Distinguere i due istituti è fondamentale per capire diritti, presupposti e conseguenze.
| Profilo | Recesso | Risoluzione |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 1373 c.c. | Art. 1453 c.c. |
| Presupposto | Volontà unilaterale, se prevista | Inadempimento o altra patologia |
| Colpa della controparte | Non richiesta | Richiesta (per l’inadempimento) |
| Momento | Di regola prima dell’esecuzione | Quando emerge l’inadempimento |
| Come si attua | Dichiarazione unilaterale | Domanda giudiziale o vie di diritto |
| Vie di diritto | – | Diffida ad adempiere (1454), clausola risolutiva (1456) |
| Funzione | Scelta lecita di sciogliersi | Reazione a un inadempimento |
| Conseguenze | Cessazione del vincolo | Cessazione ed eventuale risarcimento |
Il recesso (art. 1373 c.c.) è lo scioglimento del contratto per volontà unilaterale di una delle parti. Non è sempre ammesso: occorre che il diritto di recedere sia previsto dalla legge o dal contratto stesso. Di regola può essere esercitato finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione, salvo che le parti abbiano stabilito diversamente, ad esempio prevedendo il recesso anche nei contratti a esecuzione continuata o periodica.
La caratteristica fondamentale del recesso è che non presuppone alcun inadempimento: chi recede non lamenta una violazione altrui, ma esercita semplicemente una facoltà riconosciutagli dalla legge o dal contratto. Il recesso si attua con una dichiarazione unilaterale comunicata all’altra parte e produce effetto liberatorio, sciogliendo il vincolo per il futuro.
In alcuni casi il recesso è subordinato al pagamento di un corrispettivo (la cosiddetta multa penitenziale) o al versamento di una caparra, secondo quanto stabilito dalle parti. La legge, inoltre, riconosce specifici diritti di recesso a tutela del contraente debole, come il consumatore nei contratti a distanza, indipendentemente dalla volontà della controparte.
La risoluzione (art. 1453 c.c.) presuppone una patologia del rapporto: tipicamente l’inadempimento di una parte, ma anche l’impossibilità sopravvenuta della prestazione o l’eccessiva onerosità sopravvenuta. Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può chiedere, a sua scelta, l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
La risoluzione si ottiene di regola con una domanda al giudice, che accerta l’inadempimento e dichiara sciolto il contratto. Tuttavia, perché operi la risoluzione, l’inadempimento deve avere una certa gravità e non essere di scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra parte.
La risoluzione può operare anche di diritto, senza bisogno di una sentenza, in due ipotesi principali: la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), con cui si intima per iscritto all’altra parte di adempiere entro un termine congruo, con avvertimento che, decorso inutilmente, il contratto si intenderà risolto; e la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), con cui le parti pattuiscono in anticipo che il contratto si risolva automaticamente in caso di inadempimento di una determinata obbligazione, una volta che la parte interessata dichiari di volersene avvalere.
Il recesso si usa quando una parte vuole, in modo lecito, liberarsi dal vincolo contrattuale, sfruttando una facoltà prevista dalla legge o dall’accordo. È uno strumento neutro: non incolpa nessuno e non richiede inadempimenti. Serve a uscire da un contratto perché si è cambiata idea, perché sono mutate le esigenze o perché si è semplicemente esercitato un diritto riconosciuto.
La risoluzione si usa, invece, quando una parte subisce un inadempimento e vuole sciogliere il contratto reagendo a tale violazione, spesso chiedendo anche il risarcimento del danno. È una reazione a una situazione patologica e presuppone, di norma, la responsabilità della controparte. Se nel contratto è inserita una clausola risolutiva espressa, o se si invia una diffida ad adempiere, la risoluzione può prodursi senza necessità di attendere una sentenza, accelerando i tempi.
In sintesi, la distinzione è netta sul piano funzionale: il recesso è una scelta lecita di scioglimento, la risoluzione è la conseguenza di un inadempimento. Conoscere quale strumento usare evita errori che possono esporre a responsabilità: chi abbandona un contratto senza averne diritto, infatti, rischia a sua volta di essere considerato inadempiente.
Tizio firma un contratto che gli riconosce il diritto di recedere entro un certo termine: cambia idea e comunica il recesso, sciogliendo il vincolo senza dover dimostrare alcuna colpa della controparte. Se il contratto prevedeva una caparra a titolo di corrispettivo del recesso, Tizio la perderà, ma il rapporto si chiuderà comunque in modo lecito e senza ulteriori conseguenze.
Caia, invece, ha acquistato una fornitura che il venditore non consegna nei tempi pattuiti. Caia può inviare una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), assegnando un termine congruo per la consegna: se il termine scade senza che la fornitura arrivi, il contratto si risolve di diritto e Caia può chiedere il risarcimento del danno subito per la mancata esecuzione.
I due esempi chiariscono la differenza pratica: Tizio esercita una facoltà prevista dal contratto, Caia reagisce a un inadempimento dell’altra parte. Stesso effetto finale, lo scioglimento del contratto, ma presupposti e conseguenze del tutto diversi.
Il recesso (art. 1373 c.c.) è lo scioglimento del contratto per volontà unilaterale, senza alcun inadempimento. La risoluzione (art. 1453 c.c.) reagisce a un inadempimento o ad altra patologia del rapporto.
No. Oltre alla domanda giudiziale, la risoluzione può operare di diritto tramite diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) o clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.).
No. Il recesso è ammesso solo quando è previsto dalla legge o dal contratto. In mancanza di tale previsione non si può sciogliere unilateralmente il vincolo.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell' articolo 137 del codice di procedura civile , l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. Salvo quanto previsto dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . Si applica l' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . (67)
Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024, prevede una procedura di adesione strutturata che si innesta nel normale ciclo dichiarativo del contribuente. Non si tratta di una domanda separata da presentare a uno sportello: l’adesione avviene all’interno della dichiarazione dei redditi, utilizzando gli strumenti software forniti dall’Agenzia delle Entrate. Comprendere come funziona questo percorso è essenziale per esercitare la scelta con consapevolezza e nei tempi corretti.
Il processo si articola in tre momenti distinti: il calcolo della proposta tramite il programma dedicato, la valutazione di convenienza da parte del contribuente, e infine l’accettazione formale – oppure il rifiuto – entro il termine di presentazione della dichiarazione. Ogni fase ha implicazioni pratiche precise che è utile conoscere prima di avviarsi.
Una volta accettata, la proposta non è revocabile per capriccio: il concordato vincola per entrambe le annualità del biennio, creando un orizzonte di certezza fiscale che è al tempo stesso il principale vantaggio e il principale elemento di rischio dell’istituto.
| Fase | Cosa fare |
|---|---|
| 1. Calcolo della proposta | Utilizzare il software ISA/CPB dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la proposta di reddito concordato |
| 2. Valutazione | Confrontare il reddito proposto con il reddito atteso per il biennio successivo |
| 3. Adesione o rifiuto | Compilare la sezione dedicata del modello dichiarativo e accettare o rifiutare la proposta |
| 4. Rispetto del vincolo biennale | Versare le imposte sul reddito concordato per entrambe le annualità del biennio |
| 5. Eventuale cessazione | Comunicare o verificare cause di cessazione eccezionali che liberano dal vincolo |
Scenario. Caio è un avvocato libero professionista soggetto a ISA. Il software dell’Agenzia gli propone un reddito concordato per il biennio. Caio prevede di espandere la propria attività e stima di produrre un reddito effettivo significativamente superiore alla proposta.
Come si applica. Caio accetta la proposta entro il termine della dichiarazione. Nel primo anno del biennio produce effettivamente un reddito superiore al concordato. L’eccedenza non è soggetta all’imposizione ordinaria: Caio paga le imposte solo sul reddito concordato, beneficiando di un risparmio fiscale concreto. Il vantaggio si concretizza proprio grazie all’adesione in presenza di aspettative di crescita fondate.
Scenario. Tizio ha accettato la proposta di concordato per il biennio. Nel secondo anno, a causa di una perdita di clienti non prevista, il suo reddito effettivo scende al di sotto del reddito concordato. Non si tratta però di un evento eccezionale che supera la soglia rilevante prevista dalla norma.
Come si applica. Tizio è comunque tenuto a versare le imposte sul reddito concordato, anche se il reddito reale è inferiore. Il vincolo biennale è proprio il principale elemento di rischio del CPB: l’adesione comporta la certezza del carico fiscale in entrambi i sensi. Solo eventi eccezionali che determinano un calo oltre la soglia prevista dalla norma consentono la cessazione anticipata degli effetti del concordato.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
La proposta viene elaborata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso e degli indici ISA del contribuente. Per ottenere il valore della proposta è necessario utilizzare il software dedicato messo a disposizione dall’Agenzia, inserendo i dati richiesti relativi alla propria attività. Il contribuente non determina autonomamente la cifra: la riceve come output del programma e decide se accettarla.
L’adesione deve essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta di riferimento. I termini esatti variano a seconda dell’anno e della categoria di contribuente: è necessario verificare le scadenze vigenti nelle istruzioni ministeriali e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati per ciascuna annualità.
Il rifiuto è sempre possibile e non comporta conseguenze sanzionatorie. Il contribuente che rifiuta continua a determinare il proprio reddito imponibile con le regole ordinarie, a essere soggetto alla normale attività di accertamento e a non beneficiare degli effetti premiali previsti per i contribuenti che aderiscono al CPB.
No, non è assoluto. La disciplina del CPB prevede cause di cessazione degli effetti che possono liberare il contribuente dal vincolo prima della scadenza del biennio. Tra queste rientrano la cessazione o la modifica sostanziale dell’attività e il verificarsi di eventi eccezionali che determinano un calo del reddito superiore a una soglia rilevante. In presenza di tali circostanze, gli effetti del concordato cessano anticipatamente.
Non necessariamente. La disciplina del CPB consente al contribuente di optare per mantenere i versamenti contributivi ancorati al reddito effettivamente prodotto, anziché al reddito concordato. È una scelta distinta rispetto all’adesione al concordato ai fini delle imposte sui redditi, che occorre valutare separatamente in base alla propria situazione previdenziale.
I contribuenti che aderiscono al CPB e rispettano gli impegni assunti beneficiano di alcune tutele: l’esclusione da determinati accertamenti basati su presunzioni semplici e l’accesso ai benefici premiali collegati al punteggio ISA. Questi effetti cessano in caso di decadenza dal concordato per violazioni rilevanti.
Una volta accettata la proposta e presentata la dichiarazione, l’adesione è vincolante per il biennio. Eventuali modifiche alla dichiarazione dopo la presentazione seguono le regole ordinarie della dichiarazione integrativa, ma non consentono di revocare l’adesione al concordato salvo nei casi di cessazione o decadenza espressamente previsti dalla norma.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione; b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.
2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).
5. 5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4; b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.
6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.
8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.
10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .
12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall' articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni.
2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese del made in Italy e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
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3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 , le regole tecniche telematiche per il versamento.