In sintesi
- Per applicare le sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato si considera il totale annuo dell'ultimo bilancio approvato.
- L'IVASS specifica con disposizioni attuative i criteri operativi per il calcolo.
- Se il fatturato non è determinabile, la sanzione varia tra 5.000 euro e 5 milioni di euro.
- La norma evita incertezze metodologiche sulle sanzioni parametrate.
Testo dell'articoloVigente
Art. 325-bis D.Lgs. 209/2005 — Nozione di fatturato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative dettate dall'IVASS. Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni. (45)
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 325-bis introduce una definizione operativa di fatturato necessaria a rendere applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie costruite in percentuale sul giro d'affari del soggetto vigilato. Molte fattispecie del Codice prevedono sanzioni proporzionali e senza una nozione univoca si moltiplicherebbero i contenziosi sul perimetro di calcolo.
Criterio principale
Si considera il fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile e approvato dall'organo competente. La doppia condizione (bilancio disponibile e approvato) impedisce di utilizzare proiezioni o dati gestionali interni. Per le imprese assicurative il riferimento naturale è il bilancio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, approvato dall'assemblea entro i termini civilistici.
Disposizioni attuative IVASS
Il dettaglio metodologico è demandato all'IVASS, che con propri regolamenti chiarisce quali voci entrano nel fatturato (premi lordi contabilizzati, ricavi accessori, eventuale apporto della riassicurazione attiva) e quali esclusioni operano. Questo riparto tra norma primaria e regolamentazione tecnica è coerente con la prassi europea di rule-making delle autorità di vigilanza.
Clausola residuale
Se per qualunque motivo il fatturato non risulta determinabile, la sanzione applicabile va da 5.000 euro a 5 milioni. Il caso si presenta soprattutto con soggetti di recente costituzione, in fase di liquidazione o per imprese estere senza bilancio italiano disponibile. La cornice edittale residuale assicura che l'assenza di dati non si traduca in impunità.
Rapporto con la proporzionalità
La definizione legale di fatturato è strumento di proporzionalità sanzionatoria: tarare la pecuniaria sul giro d'affari realizza l'idea che la sanzione debba essere sentita anche dai grandi operatori. Sanzioni a tetto fisso, su soggetti con miliardi di raccolta premi, avrebbero un effetto deterrente trascurabile, contrario al principio di efficacia richiesto dal diritto europeo.
Profili difensivi
In sede contenziosa il fatturato è spesso oggetto di contestazione. Le difese più frequenti riguardano l'inclusione di voci straordinarie, gli effetti della riassicurazione ceduta e la perimetrazione delle attività non assicurative svolte in gruppo. Il giudice amministrativo si attiene al dato di bilancio approvato e respinge ricostruzioni gestionali non documentate.
Cross-reference e prassi attuativa
L'art. 325-bis opera in stretta connessione con i criteri dell'art. 324-sexies, con le procedure degli artt. 324-octies e 324-novies e con le disposizioni attuative IVASS ex art. 331-bis. Sul piano comparato richiama la nozione di fatturato adottata dall'antitrust ex art. 15 L. 287/1990 e dalla Consob nelle sanzioni di market abuse ex art. 187-bis TUF. La giurisprudenza tende a un approccio formalistico: conta il dato di bilancio approvato e non sono ammesse rettifiche gestionali post-hoc. Per imprese e intermediari conviene presidiare la fase di approvazione del bilancio anche in prospettiva sanzionatoria, dato l'impatto diretto sulla quantificazione di eventuali pecuniarie future.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Sanzione su grande compagnia
Caso 2: Caso 2 — Compagnia in liquidazione
Domande frequenti
Quale bilancio si prende come riferimento?
L'ultimo bilancio disponibile e regolarmente approvato dall'organo competente, di norma quello chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.
Cosa succede se il fatturato non è determinabile?
Si applica la cornice residuale tra 5.000 euro e 5 milioni, prevista per i casi di soggetti di recente costituzione, in liquidazione o privi di bilancio italiano.
Chi definisce in dettaglio le voci del fatturato?
L'IVASS con proprie disposizioni attuative, che precisano premi, ricavi accessori, esclusioni e trattamento della riassicurazione attiva e ceduta.
Vedi anche