Testo dell'articoloVigente
Art. 325-ter D.Lgs. 209/2005 – Pubblicazione delle sanzioni
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. I provvedimenti di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. L'IVASS, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
2. 2. L'IVASS può disporre la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale in corso; c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.
4. 4. L'IVASS … può escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare: a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio; b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste. (45)
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 325-ter codifica la regola di pubblicità dei provvedimenti sanzionatori IVASS, attuando il principio europeo del name and shame che impone trasparenza ai mercati regolati. La pubblicazione non è una sanzione accessoria ma una misura informativa che protegge clientela e operatori, integrandosi con la deterrenza pecuniaria.
Cosa viene pubblicato
Sono pubblicati per estratto i provvedimenti sanzionatori, le sentenze dei giudici amministrativi sui ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. La pubblicazione avviene sul Bollettino IVASS e sul sito istituzionale dell'autorità, con accesso libero e gratuito. La trasparenza riguarda dunque l'intero ciclo, dalla decisione amministrativa fino al definitivo esito giurisdizionale.
Forme ulteriori e oneri
L'IVASS può imporre modalità aggiuntive di pubblicità, ad esempio annunci su quotidiani o comunicazioni mirate alla clientela. In tal caso le spese ricadono sul soggetto sanzionato, in coerenza con il principio che chi viola le regole sopporta i costi della loro applicazione. La scelta è motivata e proporzionata alla violazione e agli interessi coinvolti.
Pubblicazione anonima
Il comma 2 prevede ipotesi tassative di pubblicazione in forma anonima: presenza di dati personali la cui pubblicazione sarebbe sproporzionata; rischio per la stabilità dei mercati finanziari o per indagini penali in corso; danno sproporzionato per le parti. Si tratta di un bilanciamento tra trasparenza e altri valori costituzionalmente protetti: dignità personale, ordine pubblico economico, efficacia investigativa.
Funzione del name and shame
L'idea sottostante è che la pubblicità del provvedimento abbia un effetto deterrente autonomo rispetto alla pecuniaria. Il danno reputazionale per impresa o intermediario può superare quello patrimoniale, specie nei mercati basati sulla fiducia come quello assicurativo. La direttiva 2016/97/UE chiede espressamente questa misura, attuata anche da Consob e Banca d'Italia per i propri ambiti.
Tutela giurisdizionale
La decisione di pubblicare e la scelta tra forma ordinaria e anonima sono atti amministrativi autonomamente impugnabili davanti al TAR Lazio. La giurisprudenza richiede motivazione puntuale sui bilanciamenti effettuati e ammette la sospensione cautelare quando la pubblicazione produrrebbe un danno reputazionale grave e irreparabile prima del giudizio di merito.
Cross-reference e bilanciamento dei valori
L'art. 325-ter si coordina con l'art. 324-octies sulla procedura, con l'art. 325-quater sulla comunicazione all'AEAP e con le disposizioni attuative IVASS ex art. 331-bis. Sul piano costituzionale realizza il bilanciamento tra trasparenza (art. 97 Cost.), tutela della reputazione (artt. 2 e 41 Cost.) e protezione dei dati personali (art. 8 CDFUE e GDPR). La giurisprudenza richiede motivazione puntuale sui bilanciamenti effettuati. Sul piano comparato è analogo all'art. 195-bis TUF per la Consob e all'art. 145 TUB per la Banca d'Italia, espressione del principio europeo del name and shame nelle vigilanze finanziarie.
Casi pratici
Caso 1: Pubblicazione anonima per indagine penale
Caso 2: Forma aggiuntiva con spese a carico
Domande frequenti
La pubblicazione è obbligatoria?
Sì, è il regime ordinario; può essere sostituita da pubblicazione anonima solo nei casi tassativi previsti dal comma 2.
Chi paga le forme aggiuntive di pubblicità?
Le spese ricadono sull'autore della violazione, quando l'IVASS ritiene necessarie modalità ulteriori rispetto al Bollettino e al sito istituzionale.
Si possono pubblicare anche le sentenze di annullamento?
Sì, la trasparenza copre l'intero ciclo, incluse sentenze TAR, Consiglio di Stato e decreti presidenziali sui ricorsi straordinari.