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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS stabilisce con regolamento modalità e termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  • La riscossione coattiva avviene mediante ruolo ex DPR 602/1973.
  • Proventi specifici (es. RC auto, fondo vittime) confluiscono alla CONSAP - Gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada.
  • La disciplina coordina la fase di pagamento con la vigilanza prudenziale e con la finalità riparatoria del Fondo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 328 D.Lgs. 209/2005 — Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (45)

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (45)

3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . (45)

4. Sono versati alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli: a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-quater; b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183; c) 310-bis; d) 310-ter; e) 310-quater. (45)

4-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per la parte relativa alla facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Per la notifica delle sanzioni amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate dall'IVASS, si applica l' articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . (45)

Commento

L'art. 328 governa la fase esecutiva delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'IVASS. Disciplina pagamento, riscossione coattiva e destinazione di alcuni proventi a finalità riparatorie, in particolare al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Determinazione di modalità e termini

L'IVASS è competente a stabilire con regolamento le modalità operative e i termini di pagamento. La scelta del rinvio regolamentare consente flessibilità: l'autorità può adeguare la procedura ai sistemi telematici di pagamento (pagoPA) senza dover attendere modifiche legislative. Il regolamento tipico prevede pagamento entro 60 giorni dalla notifica, con interessi in caso di ritardo.

Riscossione coattiva

In caso di mancato pagamento spontaneo la riscossione avviene mediante ruolo, secondo termini e modalità del DPR 602/1973. La pretesa diventa così cartella di pagamento, con possibilità di esecuzione forzata (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) gestita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il meccanismo equipara la sanzione IVASS ai tributi nella fase recuperatoria.

Destinazione dei proventi

Il comma 4 individua categorie di sanzioni i cui proventi vanno alla CONSAP - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada: violazioni dell'art. 310 in materia di assicurazione obbligatoria RC veicoli, escluse alcune sotto-ipotesi. La logica è destinare denaro derivante da violazioni nel mercato RC auto a vantaggio delle vittime, completando il circuito riparatorio.

Logica del meccanismo

L'art. 328 fonde tre funzioni: efficacia esecutiva, rinvio dinamico a strumenti di riscossione consolidati, ridistribuzione mirata. Le sanzioni perdono carattere meramente afflittivo e diventano fonte di alimentazione del Fondo, che indennizza danneggiati da veicoli non assicurati o non identificati. Si chiude così il cerchio tra vigilanza, sanzione e tutela del danneggiato.

Profili pratici

Per il sanzionato la fase esecutiva offre alcuni spazi difensivi: opposizione alla cartella per vizi propri (notifica, decadenza, prescrizione) davanti al giudice ordinario, ricorso al giudice amministrativo per vizi del provvedimento presupposto. La sospensione cautelare in sede di TAR non interrompe automaticamente la riscossione, salvo provvedimento espresso del giudice.

Cross-reference e profili pratici

L'art. 328 si raccorda con l'art. 325 sui destinatari, con il DPR 602/1973 per la riscossione coattiva, con il DM Economia per la determinazione concreta di importi, con la disciplina del Fondo vittime della strada (artt. 283-292) e con il D.Lgs. 159/2015 (concessionario nazionale riscossione). Le compagnie sostenute da capitalizzazione solida pagano di norma in tempi rapidi per evitare l'escalation a ruolo: la cartella di pagamento aggiunge interessi e sanzioni dell'8% sulle somme iscritte, oltre ai costi di esecuzione. Sul piano cautelare l'art. 5 DPR 602/1973 consente sospensione amministrativa in casi specifici, distinta dalla sospensiva del giudice amministrativo sul provvedimento sanzionatorio.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Riscossione coattiva su impresa

Caso 2: Caso 2 — Alimentazione Fondo vittime

Domande frequenti

Chi determina termini e modalità di pagamento?

L'IVASS con proprio regolamento; di regola è previsto il pagamento entro 60 giorni dalla notifica, con interessi in caso di ritardo.

Come avviene la riscossione coattiva?

Mediante ruolo secondo le regole del DPR 602/1973, con conseguente cartella di pagamento gestita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Dove vanno i proventi delle sanzioni RC auto?

Alla CONSAP - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per finanziare gli indennizzi alle vittime di sinistri causati da veicoli non assicurati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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