In sintesi
- L'IVASS comunica all'AEAP (EIOPA) le sanzioni applicate per le violazioni in materia di realizzazione e distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi IBIP.
- La comunicazione copre anche le sanzioni pubblicate in forma anonima o non pubblicate, con info su impugnazioni ed esiti.
- Annualmente sono trasmessi dati aggregati su tutte le sanzioni e misure adottate ai sensi del Capo VI.
- La norma attua gli obblighi di reporting europeo richiesti dalla direttiva IDD.
Testo dell'articoloVigente
Art. 325-quater D.Lgs. 209/2005 — (Comunicazione all’AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonché comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.
))
2. L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre misure applicate in conformità del Capo VI del presente Titolo . (45)
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 325-quater disciplina i flussi informativi tra IVASS e Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (AEAP, nota come EIOPA). La norma realizza la cooperazione di vigilanza prevista dalla direttiva 2016/97/UE e dai regolamenti istitutivi delle autorità europee.
Oggetto della comunicazione
Vengono comunicate le sanzioni applicate per violazioni in materia di realizzazione e distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi (IBIP). Il perimetro coincide con quello dell'art. 30 della direttiva IDD: ogni misura sanzionatoria adottata da un'autorità nazionale entra nel circuito europeo, generando una banca dati comune per la vigilanza transfrontaliera.
Sanzioni anonime e non pubblicate
La comunicazione include anche le sanzioni pubblicate in forma anonima ai sensi dell'art. 325-ter, quelle la cui pubblicazione è stata rinviata o esclusa, oltre alle informazioni su impugnazioni ed esiti. L'AEAP riceve dunque il quadro completo: serve a evitare che la riservatezza protettiva attivata in Italia oscuri l'autorità europea, che opera su base di analisi cross-border.
Reporting aggregato annuale
Il comma 2 stabilisce un flusso aggregato annuo che riguarda tutte le sanzioni amministrative e le misure adottate ai sensi del Capo VI. È la base statistica per i report europei di vigilanza, pubblicati dall'AEAP e utilizzati anche dalla Commissione UE per valutare l'efficacia della direttiva IDD nei diversi mercati nazionali.
Funzione di vigilanza europea
La cooperazione informativa è essenziale per evitare arbitraggi regolatori. Una compagnia multipaese che operasse con condotte uniformi in più Stati potrebbe sfruttare differenze sanzionatorie nazionali. La comunicazione sistematica consente all'AEAP di intercettare condotte ripetute e di promuovere convergenza nelle prassi di vigilanza, eventualmente attivando peer review.
Riservatezza e tutela dei dati
I dati personali contenuti nei provvedimenti sanzionatori sono trattati nel rispetto del GDPR e delle regole specifiche del Regolamento (UE) 1094/2010. AEAP opera come autorità europea soggetta agli obblighi del Reg. UE 2018/1725. La cooperazione informativa non scardina la protezione dei dati: la condivisione è ammessa nei limiti delle finalità di vigilanza.
Cross-reference e cooperazione internazionale
L'art. 325-quater si coordina con l'art. 325-ter sulla pubblicazione, con le disposizioni IDD (direttiva 2016/97/UE) e con i Reg. UE 1094/2010 e 2018/1725 sull'AEAP. Sul piano sistematico realizza il principio di cooperazione amministrativa tra autorità di vigilanza europee, già consolidato per Consob (artt. 4-bis e 4-ter TUF) e Banca d'Italia (art. 7 TUB). La condivisione dei dati alimenta la banca dati europea EIOPA, strumento centrale di analisi cross-border e di prevenzione dell'arbitraggio regolatorio. La cooperazione informativa diventa così componente strutturale della vigilanza di mercato in un settore caratterizzato da operatori transfrontalieri.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Sanzione su IBIP
Caso 2: Caso 2 — Reporting aggregato annuale
Domande frequenti
Cosa è l'AEAP?
È l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, nota anche come EIOPA, istituita dal Reg. UE 1094/2010 con sede a Francoforte.
L'AEAP riceve anche le sanzioni pubblicate in forma anonima?
Sì, la comunicazione include sanzioni anonime, rinviate o non pubblicate, oltre alle informazioni sulle relative impugnazioni ed esiti.
Quale frequenza ha il reporting aggregato?
Annuale: l'IVASS trasmette dati aggregati su tutte le sanzioni amministrative e misure adottate ai sensi del Capo VI del Codice.
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