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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per le violazioni dell'art. 324-bis si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 700.000 euro a carico degli esponenti aziendali e del personale.
  • La sanzione opera salvo che il fatto costituisca reato e richiede che la condotta abbia inciso in modo rilevante sulla violazione.
  • La norma costruisce la responsabilità personale accanto a quella dell'impresa prevista dall'art. 325.
  • Recepisce gli standard sanzionatori della direttiva IDD sulla distribuzione assicurativa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 324-septies D.Lgs. 209/2005 — (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilità delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 324-bis, comma 1, si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro settecentomila nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene giuridico tutelato.

2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto nell'articolo 324-quater da parte dell'impresa, si applica nei confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a settecentomila euro.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 324-sexies, l'IVASS può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.

5. Quando le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 riguardano l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324, comma 1, da parte di società di intermediazione assicurativa o riassicurativa, si applica la sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni di gestione dei componenti dell'organo di amministrazione considerati responsabili, per il periodo di cui al comma 3.))

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Commento

L'art. 324-septies introduce nel Codice un meccanismo di responsabilità personale che si affianca a quella delle imprese: gli esponenti aziendali e il personale rispondono direttamente in via amministrativa per le violazioni delle norme richiamate dall'art. 324-bis. La logica è quella della direttiva IDD, che chiede agli Stati membri sanzioni dirette ai responsabili individuali per rendere effettiva la deterrenza nel settore della distribuzione assicurativa.

Cornice edittale

La pecuniaria va da 1.000 a 700.000 euro. La distanza tra minimo e massimo è significativa e impone all'IVASS un'ampia valutazione discrezionale, governata dai criteri dell'art. 324-sexies. La clausola di sussidiarietà rispetto al diritto penale evita la duplicazione: se la condotta integra un reato (ad esempio falso, appropriazione indebita, truffa) la sanzione amministrativa cede il passo a quella penale.

Soggetti destinatari

Sono coinvolti tre cerchi concentrici: chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa o dell'intermediario; i dipendenti; chi opera sulla base di rapporti che lo inseriscono nell'organizzazione anche in forma diversa dal lavoro subordinato. Quest'ultima previsione cattura i consulenti di fatto e i prestatori d'opera stabili, evitando elusioni formali del perimetro.

Presupposti soggettivi

Non basta l'esistenza della violazione. La norma chiede che la condotta sia conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e che abbia inciso in modo rilevante sull'infrazione complessiva. Si tratta di un duplice filtro: occorre dimostrare sia la violazione di un dovere personale, sia un nesso causale qualificato con la condotta dell'ente.

Rapporto con la responsabilità dell'impresa

L'art. 325 stabilisce la responsabilità diretta dell'impresa. L'art. 324-septies non la sostituisce: si aggiunge, creando un doppio binario. L'impresa risponde come centro di imputazione dell'attività regolata; l'esponente o il dipendente risponde per la propria colpa personale. La sanzione individuale incide su patrimonio e reputazione, con effetti che possono superare quelli della sanzione corporate.

Profili processuali

La procedura segue le norme dell'art. 324-octies con contestazione degli addebiti, scritti difensivi davanti al Collegio di garanzia e provvedimento finale impugnabile davanti al TAR. L'eccezione più frequente in giudizio riguarda proprio l'effettiva incidenza della condotta individuale sulla violazione: difetti istruttori su questo punto sono motivo di annullamento.

Cross-reference e coordinamento

La norma si lega all'art. 325 sulla responsabilità delle imprese, alla procedura dell'art. 324-octies, ai criteri dell'art. 324-sexies e alla clausola di sussidiarietà rispetto al diritto penale, in particolare verso gli artt. 640 c.p. (truffa), 646 c.p. (appropriazione indebita) e 485 c.p. (falso in scrittura privata, oggi depenalizzato ma rilevante per la disciplina transitoria). Sul piano comparato è analoga ai poteri sanzionatori individuali della Consob ex art. 190 TUF e della Banca d'Italia ex art. 144 TUB, costruiti tutti sul modello europeo del personal accountability dei vertici aziendali.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Direttore commerciale e push selling

Caso 2: Caso 2 — Dipendente non incidente

Domande frequenti

Quali soggetti sono colpiti dall'art. 324-septies?

Amministratori, direttori, organi di controllo, dipendenti e collaboratori stabilmente inseriti nell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario.

Cosa significa la clausola salvo che il fatto costituisca reato?

Se la condotta integra un reato (es. truffa, falso, appropriazione indebita), la sanzione amministrativa non si applica e la materia passa al giudice penale.

Serve solo aver violato un dovere o anche aver inciso sulla violazione?

Servono entrambi i presupposti: violazione di un dovere personale e incidenza rilevante della condotta sull'infrazione complessiva dell'ente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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