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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS commisura la sanzione amministrativa per violazioni in materia di distribuzione assicurativa pesando gravità, durata, responsabilità e capacità finanziaria.
  • Rilevano anche vantaggio ottenuto, pregiudizi a terzi, cooperazione del responsabile, precedenti specifici e misure correttive adottate.
  • I criteri si applicano sia a persone fisiche sia a persone giuridiche, in modo proporzionato e motivato.
  • La norma recepisce la griglia europea di parametri sanzionatori della direttiva IDD.

Testo dell'articoloVigente

Art. 324-sexies D.Lgs. 209/2005 — (Criteri per la determinazione delle sanzioni)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità; c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS; g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto; h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi; i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 324-quinquies, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa eventualmente liquidata.)) ((45))

Commento

L'art. 324-sexies costituisce la bussola della quantificazione sanzionatoria in materia di distribuzione assicurativa. La norma elenca i criteri che IVASS deve obbligatoriamente esaminare prima di stabilire tipo, ammontare e durata delle sanzioni accessorie, in coerenza con la griglia comunitaria della direttiva 2016/97/UE.

Criteri di gravità oggettiva

I primi parametri attengono al fatto: gravità e durata della violazione, entità del vantaggio economico ottenuto o delle perdite evitate, pregiudizi cagionati a terzi. Sono i fattori che misurano l'impatto materiale della condotta. La sanzione su una violazione protratta per più anni sarà strutturalmente più elevata rispetto a un episodio isolato di pari natura.

Criteri soggettivi

Rilevano il grado di responsabilità, la capacità finanziaria del soggetto e i precedenti in materia assicurativa. La capacità finanziaria serve ad assicurare effettività della sanzione: una pecuniaria di 100.000 euro produce un effetto deterrente diverso su un piccolo intermediario rispetto a una compagnia con miliardi di raccolta premi.

Criteri di condotta post-violazione

Premiano la collaborazione con l'autorità e le misure correttive spontaneamente adottate. Chi rimuove subito le cause della violazione, indennizza i clienti danneggiati e collabora attivamente con gli ispettori ottiene una riduzione concreta della cornice edittale. È un meccanismo che incentiva i programmi di compliance interna.

Persone fisiche e persone giuridiche

La norma chiede esplicitamente di distinguere tra persona fisica e ente. Per la persona fisica conta il ruolo nella struttura, la dipendenza economica e la riconducibilità soggettiva della condotta. Per l'ente conta la dimensione, il fatturato, l'organizzazione interna e l'eventuale modello di prevenzione attivato. La distinzione si lega all'art. 325 sul riparto della responsabilità.

Motivazione e sindacato del giudice

L'elenco non è meramente esemplificativo: il provvedimento sanzionatorio deve esporre puntualmente quali criteri sono stati applicati e in che misura hanno inciso sulla quantificazione. La giurisprudenza amministrativa annulla regolarmente le sanzioni IVASS prive di una griglia motivazionale chiara, perché in mancanza il destinatario non può esercitare il diritto di difesa.

Cross-reference e applicazione operativa

I criteri dell'art. 324-sexies operano in stretto raccordo con l'art. 325-bis sulla nozione di fatturato, con l'art. 325 sui destinatari e con la procedura dell'art. 324-octies. Sul piano sistematico si collegano all'art. 11 della L. 689/1981, che impone analoga ponderazione per le sanzioni amministrative ordinarie. Per i programmi di compliance interna, presidiare in modo documentale la collaborazione con l'autorità e le misure correttive è scelta strategica: gli effetti attenuativi sono spesso decisivi nel ridurre l'importo finale, talvolta anche del 30-50% rispetto al massimo edittale astrattamente applicabile.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Riduzione per misure correttive

Caso 2: Caso 2 — Aggravante per durata e fatturato

Domande frequenti

I criteri dell'art. 324-sexies sono tassativi?

L'elenco è obbligatorio ma non chiuso: l'IVASS deve considerare ogni circostanza rilevante, dando però conto in motivazione di quali parametri ha pesato e come.

La cooperazione con l'autorità riduce davvero la sanzione?

Sì, costituisce uno dei criteri espliciti di valutazione e produce, di regola, una riduzione concreta della pena, soprattutto se accompagnata da misure correttive immediate.

La capacità finanziaria può aumentare la sanzione?

Sì, una solida capacità finanziaria può giustificare una sanzione più alta per garantire effettività deterrente; il principio è codificato anche nella direttiva IDD.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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