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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS contesta gli addebiti agli intermediari e ai loro esponenti entro 120 giorni dall'accertamento (180 per soggetti esteri).
  • Il destinatario ha 60 giorni per depositare deduzioni difensive e chiedere audizione davanti al Collegio di garanzia.
  • Il Collegio di garanzia, istituito presso IVASS, è organo terzo che assicura un'istruttoria collegiale e contraddittoria.
  • La struttura procedurale richiama le garanzie minime della L. 689/1981 e della giurisprudenza CEDU sull'art. 6.

Testo dell'articoloVigente

Art. 324-octies D.Lgs. 209/2005 — Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti aziendali o del personale della società di intermediazione assicurativa o riassicurativa

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all' agli articoli 324, 324-quater nei confronti degli intermediari e 324-septies, comma 5, , nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli intermediari, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia.

2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione, deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato.

3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l'IVASS ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, di cui uno designato sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti sanzionatori. L'IVASS nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell'Istituto.

4. A seguito dell'esercizio delle facoltà difensive di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia , acquisiti i documenti in atti , esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere all'IVASS di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS la proposta motivata di determinazione della sanzione.

5. L'IVASS, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.

6. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'IVASS provvede alla difesa in giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

8. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel caso di violazioni commesse da esponenti aziendali o dal personale delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa. (45)

Commento

L'art. 324-octies disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa per gli intermediari assicurativi e per i loro esponenti aziendali. La norma costruisce un iter scandito da termini fissi, da uno specifico organo terzo (il Collegio di garanzia) e dalle garanzie del contraddittorio tipiche delle sanzioni para-penali.

Termini di contestazione

L'IVASS deve contestare gli addebiti entro 120 giorni dall'accertamento per i soggetti residenti in Italia e 180 giorni per quelli all'estero. La decorrenza è dal momento in cui l'autorità acquisisce piena conoscenza dei fatti rilevanti, non dalla mera apertura dell'ispezione. La giurisprudenza amministrativa sanziona con la decadenza il superamento dei termini, in linea con i principi della L. 241/1990.

Destinatari della contestazione

La norma indica intermediari iscritti al RUI, collaboratori e altri soggetti ausiliari. Si tratta di chi materialmente colloca prodotti assicurativi: agenti, broker, banche e poste in regime ex art. 109, oltre alla rete di subagenti e produttori. Il concetto di soggetto ausiliario è ampio, per evitare zone franche derivanti da catene contrattuali atipiche.

Facoltà difensive

Il destinatario dispone di 60 giorni per depositare deduzioni difensive scritte e per chiedere audizione personale davanti al Collegio di garanzia, con assistenza di un avvocato. Il termine è perentorio: il decorso senza difesa non preclude il provvedimento ma consolida l'istruttoria a sfavore del soggetto.

Il Collegio di garanzia

Istituito presso IVASS, è composto da membri esterni alla struttura istruttoria e svolge funzione di verifica terza. Esamina contestazione, difese e materiale probatorio e formula una proposta al vertice dell'autorità. La separazione tra chi istruisce e chi decide è uno dei punti più rilevanti del modello, perché risponde alle censure della giurisprudenza CEDU sull'art. 6 in tema di sanzioni amministrative para-penali.

Tutela giurisdizionale

Il provvedimento finale è impugnabile davanti al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica, con eventuale appello al Consiglio di Stato. In sede contenziosa il giudice valuta legittimità procedurale, proporzionalità della sanzione e fondatezza delle contestazioni, esercitando un sindacato pieno sulla discrezionalità tecnica dell'IVASS.

Coordinamento e cross-reference

L'art. 324-octies si raccorda con l'art. 324-novies per le imprese, con l'art. 311-septies per la procedura generale e con i criteri sanzionatori dell'art. 324-sexies. Le garanzie procedurali derivano anche dalla L. 241/1990 (partecipazione al procedimento, motivazione) e dalla L. 689/1981 (principi generali sanzioni amministrative). Sul piano giurisdizionale opera l'art. 133 del Codice del processo amministrativo, che attribuisce al giudice amministrativo giurisdizione esclusiva sulle controversie con le autorità di vigilanza dei mercati finanziari, compresa l'IVASS per il settore assicurativo.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Difesa con audizione

Caso 2: Caso 2 — Tardività della contestazione

Domande frequenti

Quali termini ha l'IVASS per contestare?

120 giorni dall'accertamento dell'infrazione per i soggetti italiani, 180 giorni per quelli residenti all'estero; il superamento determina decadenza.

Cos'è il Collegio di garanzia?

Organo collegiale istituito presso IVASS, composto da membri esterni alla struttura istruttoria, che esamina contestazione e difese in posizione terza prima della decisione finale.

Quali termini di difesa ha l'intermediario?

Sessanta giorni dalla notifica della contestazione per presentare deduzioni scritte e chiedere audizione, con assistenza di un avvocato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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