- Sanzione da 5.000 euro a 5 milioni di euro o fino al 5% del fatturato per imprese che violano le norme su distribuzione e IBIP.
- Coperti tra l'altro gli artt. 30-decies (POG), 119-bis, 120, 121, 131 (sistemi di vendita), 170 (gestione reclami), 185 (informativa).
- Stessa sanzione per imprese che si avvalgono di intermediari non iscritti al RUI.
- Per IBIP: sanzione fino al doppio dei profitti ricavati, con possibile dichiarazione pubblica IVASS.
Testo dell'articoloVigente
Art. 324-bis D.Lgs. 209/2005 — Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito delle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonché 4-ter e 6, 111, commi 1 e 2, 114-bis, 119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, commi 2 e 3, 120-bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi, 188 e 191 o le relative norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione. 82
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'articolo 184 è punita con la sanzione di cui al comma 1.
3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione.
4. Quando le violazioni degli articoli 30-decies, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, riguardano un prodotto di investimento assicurativo, la misura massima della sanzione pecuniaria può essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, può adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica o la persona fisica all'interno dell'organizzazione responsabile e la natura della violazione. Le medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.
5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del presente articolo si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato è definita ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice. (45)
Commento
La responsabilità diretta delle imprese
L'art. 324-bis cod. ass. introduce la responsabilità diretta delle imprese di assicurazione e riassicurazione per le violazioni in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi e degli IBIP. La norma completa il sistema dell'art. 324: mentre l'art. 324 sanziona gli intermediari, l'art. 324-bis sanziona le imprese che, come produttori dei prodotti, sono responsabili della corretta architettura distributiva (POG - product oversight and governance) e delle attività di distribuzione diretta. La doppia responsabilità (impresa + intermediario) è coerente con il principio europeo di responsabilizzazione lungo l'intera value chain assicurativa.
Il catalogo delle violazioni
Le violazioni sanzionabili coprono: realizzazione di prodotti senza POG (art. 30-decies), distribuzione attraverso intermediari non iscritti (art. 109 comma 1-bis), gestione conflitti di interesse (art. 111), comunicazioni pubblicitarie (art. 114-bis), informativa precontrattuale (art. 119-bis), conformità sui prodotti di investimento (artt. 120-122), sistemi di vendita (art. 131), gestione reclami (art. 170), distribuzione di polizze di capitalizzazione (art. 186), pubblicità (art. 187), arbitrato e ADR (art. 187.1), continuità assistenziale post-vendita (art. 188).
La sanzione pecuniaria
La sanzione è da 5.000 euro a 5 milioni di euro oppure, se superiore, pari al 5% del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio. Il riferimento al 5% del fatturato (anziché al 10% dell'art. 310) riflette la natura specifica delle violazioni di condotta, considerate meno strutturali rispetto a quelle prudenziali. La determinazione concreta avviene secondo i criteri ex art. 324-sexies (parallelo all'art. 311-quinquies ma specifico per la distribuzione).
L'uso di intermediari non iscritti
Il comma 3 sanziona specificamente le imprese che si avvalgono di intermediari non iscritti al RUI. È una fattispecie ad alta gravità: l'impresa che distribuisce attraverso canali abusivi viola sia il presidio della riserva di iscrizione, sia la tutela del consumatore (l'intermediario non iscritto non offre garanzie professionali e patrimoniali). La sanzione è quella massima del comma 1: 5 milioni o 5% del fatturato. Il vincolo è speculare al divieto per gli intermediari di operare per imprese non autorizzate (art. 324 comma 4).
Il regime speciale IBIP
Il comma 4 introduce per gli IBIP regimi specifici analoghi a quelli dell'art. 324: misura massima della sanzione fino al doppio dei profitti ricavati o delle perdite evitate, dichiarazione pubblica IVASS, sanzioni per violazioni degli artt. 121-quinquies-septies. Il comma 5 estende l'applicabilità dell'art. 193-quinquies TUF (testo unico finanza) per le violazioni del regolamento PRIIPs (UE 1286/2014). La nozione di fatturato è definita dall'art. 325-bis. Il sistema garantisce piena tutela dei consumatori-investitori sui prodotti ibridi finanza-assicurazione.
Casi pratici
Caso 1: POG inadeguata per linea polizze vita
Caso 2: Distribuzione via canale abusivo
Domande frequenti
Le imprese rispondono anche se la violazione è dell'intermediario?
Sì. L'art. 324-bis sanziona direttamente le imprese per le violazioni in materia di distribuzione, oltre alla parallela responsabilità ex art. 324 dell'intermediario.
Cosa rischia un'impresa che usa intermediari non iscritti?
Sanzione fino a 5 mln o 5% del fatturato ex art. 324-bis comma 3. È fattispecie ad alta gravità per violazione della riserva e tutela del consumatore.
Il regime IBIP cosa prevede di specifico?
Sanzione fino al doppio dei profitti ricavati o delle perdite evitate, dichiarazione pubblica IVASS (name and shame), applicazione TUF per violazioni PRIIPs.
Vedi anche