← Torna a Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le sanzioni degli artt. 324 e 324-bis si applicano solo quando le infrazioni rivestono carattere rilevante.
  • La rilevanza è definita dall'IVASS con regolamento sulla base di criteri specifici per la distribuzione.
  • Si considera l'incidenza su tutela degli assicurati e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.
  • Il filtro non opera per le violazioni dei provvedimenti interdittivi (art. 324 c. 3 e 324-bis c. 2).

Testo dell'articoloVigente

Art. 324-ter D.Lgs. 209/2005 — (Principio della rilevanza della violazione)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2.))

45

Commento

Il filtro di rilevanza per la distribuzione

L'art. 324-ter cod. ass. introduce per le sanzioni in materia di distribuzione assicurativa il principio della rilevanza della violazione, in parallelo all'art. 311-bis che opera per le sanzioni dell'art. 310. La doppia previsione (311-bis per la vigilanza prudenziale, 324-ter per la distribuzione) garantisce che il filtro di proporzionalità copra l'intero sistema sanzionatorio del codice. La norma attua l'art. 33 della direttiva IDD, che richiede proporzionalità delle sanzioni anche in materia di distribuzione.

I criteri di rilevanza specifici

L'IVASS definisce i criteri di rilevanza con regolamento, tenendo conto di due indicatori principali: incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative (es. la violazione ha causato danno concreto a contraenti, ha indotto in errore consumatori, ha distorto la concorrenza); incidenza sull'esercizio delle funzioni di vigilanza (es. la violazione ha compromesso la capacità di monitoraggio del mercato distributivo). I criteri sono parzialmente diversi da quelli dell'art. 311-bis: manca il riferimento all'organizzazione e ai profili di rischio aziendali, criteri di matrice prudenziale meno rilevanti nella distribuzione.

L'esclusione del filtro per i provvedimenti interdittivi

Il comma 2 esclude l'applicazione del filtro di rilevanza per le violazioni degli artt. 324 comma 3 (violazione di provvedimenti interdittivi e cautelari adottati ai sensi dell'art. 184 da parte di intermediari) e 324-bis comma 2 (analoga violazione da parte di imprese in materia di distribuzione). L'esclusione è coerente: la violazione di un provvedimento interdittivo è per sua natura sempre rilevante, perché disattende un'esplicita prescrizione dell'autorità di vigilanza. Il filtro di rilevanza renderebbe inefficace lo strumento dei provvedimenti cautelari.

La logica del sistema integrato

Il sistema sanzionatorio della distribuzione è quindi articolato su tre livelli: (1) la rilevanza ex art. 324-ter come filtro di accesso; (2) la determinazione concreta della sanzione ex art. 324-sexies con i criteri tipici (gravità, durata, vantaggio, cooperazione, ecc.); (3) la possibilità di sanzioni rafforzate per IBIP (doppio dei profitti, name and shame). Per le violazioni di provvedimenti interdittivi, il filtro di rilevanza non opera, ma la determinazione della sanzione resta calibrata su criteri di proporzionalità.

Implicazioni operative per intermediari e imprese

In concreto, la rilevanza opera in due direzioni. Sul versante difensivo, intermediari e imprese possono argomentare l'irrilevanza di violazioni isolate, marginali, immediatamente corrette: l'IVASS deve valutare la sussistenza dei criteri prima di sanzionare. Sul versante propulsivo, il filtro spinge IVASS a concentrare l'azione sanzionatoria sulle violazioni veramente significative per il mercato e per i consumatori, migliorando l'efficacia complessiva del sistema. La motivazione del provvedimento sanzionatorio deve dare conto della valutazione di rilevanza, pena annullamento per difetto motivazionale.

Casi pratici

Caso 1: Violazione marginale di un broker non sanzionata

Caso 2: Violazione di provvedimento interdittivo sempre sanzionata

Domande frequenti

Tutte le violazioni di distribuzione sono sanzionate automaticamente?

No. L'art. 324-ter introduce il filtro di rilevanza: la sanzione si applica solo se la violazione incide significativamente sulla tutela degli assicurati o sulla vigilanza.

Il filtro di rilevanza vale anche per i provvedimenti interdittivi?

No. Il comma 2 esclude espressamente le violazioni degli artt. 324 c. 3 e 324-bis c. 2: la violazione di un provvedimento interdittivo è sempre rilevante.

Chi definisce i criteri di rilevanza per la distribuzione?

L'IVASS con regolamento, considerando incidenza su tutela assicurati e su esercizio delle funzioni di vigilanza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.