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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Revisori legali che omettono le comunicazioni ex art. 190 c.1, 2, 4 sono segnalati a CONSOB da IVASS.
  • L'obbligo vale anche per i revisori di società controllanti o controllate la compagnia.
  • CONSOB adotta i provvedimenti ex d.lgs. 39/2010 (sospensione, cancellazione, sanzioni).
  • CONSOB informa IVASS dei provvedimenti, garantendo circolarità informativa.

Testo dell'articoloVigente

Art. 322 D.Lgs. 209/2005 — Doveri del revisore legale e della società di revisione legale

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. il revisore legale e i legali rappresentanti della società di revisione legale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'IVASS alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti ((di competenza)) . ((45))

2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti del revisore legale e dei legali rappresentanti della società di revisione legale che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e

5. 3. La CONSOB informa l'IVASS dei provvedimenti adottati.

Commento

Il sistema dualistico revisori-CONSOB

L'art. 322 cod. ass. disciplina i doveri informativi del revisore legale e della società di revisione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, con un meccanismo originale: l'IVASS non sanziona direttamente le omissioni, ma segnala alla CONSOB che è l'autorità competente per la vigilanza sulla revisione legale. Il meccanismo è coerente con il d.lgs. 39/2010 (attuazione della direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale): la CONSOB è autorità unica per i revisori di enti di interesse pubblico (EIP), tra cui le imprese di assicurazione e riassicurazione.

Le comunicazioni dovute

L'art. 190 commi 1, 2 e 4 cod. ass. impone al revisore legale di comunicare 'senza indugio' a IVASS gli atti o i fatti rilevati nel corso della revisione che possano: integrare violazione delle disposizioni applicabili (comma 1); pregiudicare la continuità aziendale o causare giudizio negativo o di impossibilità di esprimere un giudizio (comma 2); rilevare carenze significative nei controlli interni (comma 4). L'obbligo è inderogabile e prevale sul segreto professionale: la revisione di un'impresa di assicurazione ha rilevanza pubblica che giustifica la prevalenza del dovere informativo.

L'estensione al gruppo

Il comma 2 dell'art. 322 estende l'obbligo al revisore delle società che controllano la compagnia o sono da essa controllate. Anche qui, la latitudine coglie il perimetro del gruppo assicurativo: il revisore della controllante non operativa o di una controllata strumentale è soggetto agli stessi obblighi informativi. La logica è di simmetria con l'art. 321 sui sindaci.

I provvedimenti CONSOB

La CONSOB, ricevuta segnalazione da IVASS, adotta i provvedimenti di propria competenza ex d.lgs. 39/2010: ammonizione, sanzione pecuniaria (fino a 500.000 euro), sospensione dell'iscrizione al registro per un periodo da 1 a 3 anni, cancellazione dal registro nei casi più gravi. La CONSOB può anche disporre provvedimenti accessori (sospensione dall'incarico in corso, divieto temporaneo di assumere nuovi incarichi). Le sanzioni applicabili sono quelle dell'art. 24 d.lgs. 39/2010, calibrate sui criteri specifici della revisione legale.

Circolarità informativa

Il comma 3 chiude il sistema con la previsione che la CONSOB informi l'IVASS dei provvedimenti adottati. La circolarità garantisce: ad IVASS, completezza informativa sulla situazione del revisore (es. per valutare se confermare il revisore stesso o se proporre la sostituzione); alla CONSOB, possibilità di considerare gli esiti del proprio procedimento nella prospettiva del settore assicurativo. Il flusso bidirezionale è espressione del principio di leale cooperazione fra autorità di vigilanza, anche europeo (EIOPA, ESMA, ECB SSM). Modello analogo opera nel rapporto Banca d'Italia-CONSOB per le banche e nel rapporto IVASS-Banca d'Italia per le holding miste assicurazione-banca. Sul piano civilistico, il revisore omittente puo inoltre subire azione di responsabilità ex art. 15 d.lgs. 39/2010 per i danni cagionati alla società revisionata, ai soci e ai terzi.

Casi pratici

Caso 1: Revisore che tace su perdite occultate

Caso 2: Comunicazione tempestiva premiata

Domande frequenti

Chi sanziona il revisore legale che omette le comunicazioni IVASS?

Non IVASS direttamente: l'art. 322 prevede segnalazione a CONSOB, che adotta i provvedimenti ex d.lgs. 39/2010 (sanzioni, sospensione, cancellazione).

Quali comunicazioni sono dovute dal revisore?

Quelle ex art. 190 commi 1, 2 e 4: violazioni di disposizioni, fatti che pregiudicano continuità aziendale, carenze significative nei controlli interni.

L'obbligo vale anche per il revisore della holding?

Sì. Il comma 2 estende l'obbligo a società che controllano la compagnia o sono da essa controllate, coprendo l'intero perimetro del gruppo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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