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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 323 cod. ass. – Doveri dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
All’attuario incaricato dalla società di revisione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
All’attuario incaricato dal revisore legale o dalla società di revisione legale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che viola l’articolo 103, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila.
Si applicano, altresì, le sanzioni penali per il reato di corruzione del revisore.
2. All’attuario incaricato da un’impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall’articolo 31 o dall’articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L’Ordine degli attuari informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità l’ISVAP può disporre la revoca dell’incarico
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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