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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 323 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 322 D.Lgs. 209/2005 – Doveri del revisore legale e della società di revisione legale→Art. 324 D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, nonché alle violazioni delle disposizioni previste d→Art. 324-bis D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese→Art. 324-ter D.Lgs. 209/2005 – (Principio della rilevanza della violazione)→Art. 324-quater D.Lgs. 209/2005 – (Ordine di porre termine alle violazioni)→Art. 324-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole→Art. 324-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Criteri per la determinazione delle sanzioni)→Art. 324-septies D.Lgs. 209/2005 – (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali o al personale delle imprese e delle società di intermediazione assicurativa o riassicurativa)
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