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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sanzione da 5.000 a 5 milioni di euro a componenti degli organi di controllo che omettono le comunicazioni ex art. 190 c.1 e 3.
  • Stessa sanzione per i componenti di organi di società controllanti o controllate, incluse holding assicurative e finanziarie miste.
  • Il comma 3 (sanzioni interdittive) è stato abrogato dal d.lgs. 68/2018.
  • La norma presidia il flusso informativo dei sindaci verso IVASS sulle violazioni rilevate.

Testo dell'articoloVigente

Art. 321 D.Lgs. 209/2005 — Doveri degli organi di controllo

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Alle persone che compongono gli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad cinque milioni di euro. (45)

2. La medesima sanzione si applica alle persone che compongono i corrispondenti organi delle società, ivi incluse le società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate le quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3. (45)

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . 45

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 .

Commento

Il dovere informativo dei sindaci

L'art. 321 cod. ass. sanziona l'omissione delle comunicazioni che gli organi di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione) devono effettuare all'IVASS ai sensi dell'art. 190 commi 1 e 3 cod. ass. Il dovere informativo è cruciale per la vigilanza: i sindaci sono organi interni con accesso continuo alle informazioni aziendali, e la loro segnalazione tempestiva delle violazioni rilevate consente all'IVASS interventi precoci, riducendo il rischio di accumulo di criticità.

Le comunicazioni dovute

L'art. 190 commi 1 e 3 cod. ass. impone ai sindaci di comunicare 'senza indugio' a IVASS gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni, che possano integrare violazione delle disposizioni applicabili. La comunicazione comprende anche atti omissivi della società, fatti rilevanti che incidono sulla situazione patrimoniale o finanziaria, irregolarità nella gestione. Il comma 3 estende l'obbligo a fatti che possano costituire violazione di disposizioni emanate da IVASS. L'omissione è la fattispecie sanzionata.

L'ampiezza soggettiva (comma 2)

La sanzione si applica anche ai componenti degli organi di controllo di società 'che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate', incluse le società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista. La latitudine coglie l'intero perimetro del gruppo: dalla holding non operativa alla controllata strumentale (es. immobiliare strumentale). Il principio è che il dovere informativo dei controlli deve coprire tutta la struttura del gruppo, non solo la compagnia operativa.

La struttura sanzionatoria

La sanzione è da 5.000 a 5 milioni di euro per ciascun componente che ha omesso. L'ampio range consente calibrazione su gravità della violazione omessa, durata dell'omissione, ruolo del componente nella violazione, secondo i criteri ex art. 311-quinquies. Il comma 3 (che originariamente prevedeva sanzione interdittiva) è stato abrogato dal d.lgs. 68/2018, in concomitanza con l'introduzione del regime generale di interdizione ex art. 311-sexies. Il comma 4 è stato abrogato dal d.lgs. 39/2010 (riforma della revisione legale).

La responsabilità individuale e collegiale

La giurisprudenza ha chiarito che la sanzione è personale: ogni componente dell'organo di controllo è valutato individualmente. La presenza alle riunioni dove emergono i fatti, la sottoscrizione di verbali, l'esercizio del potere di richiesta atti sono indici di consapevolezza. Il dissenso espresso e formalizzato a verbale può escludere la responsabilità del singolo componente, mentre il consenso o l'inerzia la consolidano. La diligenza richiesta è quella professionale qualificata ex art. 2407 c.c., ulteriormente specificata nel contesto assicurativo dalla circolare IVASS 38/2018. Sul piano civilistico la condotta omissiva può inoltre fondare azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. da parte della società o dei creditori sociali per i danni conseguenti.

Casi pratici

Caso 1: Collegio sindacale che tace su violazione di riserve

Caso 2: Dissenso formalizzato

Domande frequenti

Cosa rischiano i sindaci che non segnalano violazioni a IVASS?

Sanzione personale da 5.000 a 5 milioni di euro ex art. 321 cod. ass. La sanzione è individuale: ogni componente è valutato singolarmente.

L'obbligo vale solo per i sindaci della compagnia?

No. Vale anche per i sindaci di società del gruppo: controllanti, controllate, holding assicurative o finanziarie miste.

Il dissenso esclude la responsabilità?

Sì, se espresso e formalizzato a verbale. Il consenso o l'inerzia consolidano la responsabilità ex art. 2407 c.c. integrato dalle prescrizioni IVASS.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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