Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 328-bis D.Lgs. 209/2005 – (Impegni)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Per le violazioni di competenza dell'IVASS, entro sessanta giorni dalla notificazione della contestazione degli addebiti, i soggetti destinatari possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di violazione. L'IVASS, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi può renderli obbligatori per i destinatari della contestazione. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta la chiusura del procedimento sanzionatorio.

2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni sospende il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o di riapertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.

4. 4. L'IVASS può d'ufficio riaprire il procedimento se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

5. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo. 82

In sintesi

  • Entro 60 giorni dalla contestazione l'interessato può presentare impegni idonei a far venire meno i profili di violazione.
  • L'IVASS valuta gravità e idoneità degli impegni e, valutato il contraddittorio, può renderli obbligatori chiudendo il procedimento sanzionatorio.
  • La proposta di impegni sospende il termine di conclusione del procedimento fino al provvedimento di accettazione o rigetto.
  • Strumento ispirato all'art. 9 L. 287/1990 sulla concorrenza, importato nella vigilanza assicurativa per logica deflattiva.
Indice dei contenuti

L'art. 328-bis introduce nel Codice delle Assicurazioni Private il modello degli impegni, già consolidato nell'antitrust ex art. 9 L. 287/1990 e nella vigilanza Consob. Lo strumento permette ai soggetti destinatari di una contestazione di proporre misure correttive idonee a rimuovere i profili di violazione, ottenendo la chiusura del procedimento senza sanzione pecuniaria.

Presupposti soggettivi e oggettivi

La facoltà spetta a chi ha ricevuto contestazione degli addebiti per violazioni di competenza IVASS. Il termine è di 60 giorni dalla notificazione e ha natura perentoria. Gli impegni devono essere concreti, misurabili e idonei a eliminare i profili di violazione: dichiarazioni generiche o promesse di buona condotta non superano il vaglio dell'autorità.

Procedimento di valutazione

L'IVASS valuta gli impegni in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio. La valutazione tiene conto della gravità delle violazioni e dell'idoneità degli impegni rispetto alla tutela degli interessi lesi. Se positiva, l'autorità rende gli impegni obbligatori, eventualmente per un periodo di tempo determinato, e chiude il procedimento sanzionatorio.

Effetti sui termini

La tempestiva presentazione di una proposta di impegni sospende il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto o di riapertura. Il meccanismo evita che la richiesta di valutazione si traduca in un'estensione utile alla decadenza dell'azione amministrativa, ma neutralizza il rischio inverso che il tempo della valutazione consumi i termini IVASS.

Riapertura del procedimento

L'IVASS può riaprire il procedimento sanzionatorio se gli impegni assunti non sono rispettati, se sono basati su informazioni false o incomplete, o se mutano le circostanze di fatto sostanziali. La riapertura riporta il procedimento allo stato precedente alla decisione sugli impegni, salvaguardando le facoltà difensive originarie dell'interessato.

Convenienza e limiti

Per il soggetto vigilato lo strumento è interessante: evita la sanzione pecuniaria, riduce il danno reputazionale legato alla pubblicazione ex art. 325-ter e consente di pianificare un percorso correttivo concordato. Il prezzo è l'assunzione di obblighi vincolanti, eseguibili con sanzione amministrativa autonoma in caso di inadempimento. Non è strumento adatto alle violazioni più gravi o sistemiche, su cui l'IVASS preferisce la sanzione esemplare.

Cross-reference e applicazione strategica

L'art. 328-bis si modella sull'art. 9 L. 287/1990 (impegni antitrust AGCM), riprende lo schema dell'art. 199-bis TUF (impegni Consob) e dell'art. 145-bis TUB (impegni Banca d'Italia). Sul piano sistematico realizza un'evoluzione del modello sanzionatorio classico verso forme partecipative e collaborative. Per il soggetto vigilato la valutazione strategica è cruciale: presentare impegni significa rinunciare alla difesa sul merito e accettare obblighi vincolanti per anni. La scelta è opportuna per violazioni di gravità contenuta o per ipotesi in cui la difesa abbia chances ridotte; non lo è per violazioni gravi suscettibili di annullamento giurisdizionale in toto.

Casi pratici

Caso 1: Impegni accettati e procedimento chiuso

Caso 2: Riapertura per inadempimento

Domande frequenti

Entro quando vanno presentati gli impegni?

Entro 60 giorni dalla notificazione della contestazione degli addebiti; il termine è perentorio.

L'IVASS è obbligato ad accettare gli impegni?

No, valuta caso per caso gravità e idoneità; può rifiutare gli impegni e proseguire il procedimento sanzionatorio ordinario.

Cosa succede se gli impegni non vengono rispettati?

L'IVASS riapre il procedimento sanzionatorio, riportandolo allo stato precedente; possono inoltre essere applicate sanzioni autonome per inadempimento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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