- In attuazione dell'art. 216, comma 1 del Codice della Strada, quando un organo accertatore ritira documenti di circolazione o la patente, deve consentire al conducente di raggiungere un luogo di deposito o custodia indicato dallo stesso conducente o dall'avente diritto.
- A tale scopo l'agente rilascia un permesso provvisorio di circolazione valido per il tempo strettamente necessario a percorrere la via più breve verso il deposito, con annotazione dell'itinerario sul verbale.
- Se il conducente non indica un luogo di custodia, l'organo accertatore provvede direttamente alla custodia del veicolo applicando le norme dell'art. 394 del regolamento.
- Nel caso di ritiro della targa, il ritiro effettivo avviene solo dopo che il veicolo è stato depositato, e viene redatto apposito verbale di ritiro targa consegnato all'avente diritto.
- Il permesso provvisorio si materializza in un'annotazione con firma apposta a tergo della copia del processo verbale di accertamento, secondo il modulo testuale specificato dal regolamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 399 DPR 495/1992
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 394.
2. Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento, la seguente annotazione debitamente sottoscritta: UFFICIO/COMANDO…………………….. Il sottoscritto……………………. dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente: – la patente di guida cat…….. n………. – la carta di circolazione del veicolo targa………….; – il certificato di idoneità tecnica n………. rilasciat……………………….. da………………………….. -… La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo…. del Regolamento, per consentire il viaggio col veicolo fino alla località di………………. Data…………………….. (firma)
3. Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo è stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro è redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
Commento
Finalità e collocazione sistematica
L'art. 399 del DPR 495/1992 disciplina la procedura operativa da seguire quando un organo di polizia stradale procede al ritiro dei documenti di circolazione, della patente di guida o della targa del veicolo, in applicazione dell'art. 216, comma 1 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). La norma colma un vuoto che altrimenti renderebbe impossibile il rimpatrio del veicolo: se l'agente ritirasse il documento e abbandonasse il veicolo in strada senza permettere al conducente di portarlo in custodia, si creerebbe una situazione di pericolo per la circolazione e un danno non necessario per l'interessato.
L'art. 216 CdS prevede il ritiro dei documenti di circolazione o della patente come misura accessoria a determinate violazioni del Codice — in genere le più gravi — o come conseguenza di accertamenti sulla regolarità del veicolo. L'art. 399 del regolamento non amplia i casi in cui il ritiro è ammesso, ma definisce il «come» della procedura nella fase immediatamente successiva al ritiro.
Il permesso provvisorio di circolazione: struttura e limiti
Il permesso provvisorio di circolazione che l'agente rilascia in questa fase è uno strumento eccezionale: consente la circolazione del veicolo nonostante il documento ritirato normalmente costituisca condizione di legittimità della circolazione stessa. La sua eccezionalità è bilanciata da limiti precisi:
Il modulo testuale del permesso provvisorio
Il comma 2 dell'art. 399 prevede un testo standardizzato per il permesso provvisorio, che l'agente appone a tergo della copia del processo verbale consegnata al conducente. Il modulo include: l'identificazione dell'ufficio/comando, i dati dell'agente accertatore, l'elenco dei documenti o della patente ritirati (con categoria, numero e altri dati identificativi), la destinazione autorizzata, la data e la firma dell'agente.
Questa standardizzazione serve a garantire che il permesso provvisorio sia inequivocabile nel suo contenuto e nel suo ambito di operatività: chiunque lo legga — altri agenti in servizio sulla strada percorsa, operatori del deposito — può verificare immediatamente la sua validità, il percorso autorizzato e la destinazione. In assenza di tale annotazione, il conducente che circolasse con documenti ritirati non avrebbe titolo giustificativo e rischierebbe ulteriori sanzioni per circolazione senza i documenti obbligatori.
Il ritiro della targa: procedura speciale
Il comma 3 introduce una procedura speciale per il ritiro della targa, che per ragioni pratiche ovvie non può avvenire contemporaneamente al fermo del veicolo: una volta rimossa la targa, il veicolo non potrebbe legalmente circolare per raggiungere il deposito. La norma risolve il problema con una sequenza temporale specifica: (a) primo il veicolo viene depositato nel luogo indicato; (b) solo dopo l'agente procede al ritiro fisico della targa; (c) la targa viene consegnata all'ufficio o comando di appartenenza dell'agente; (d) viene redatto apposito verbale di ritiro targa, di cui una copia è consegnata all'avente diritto.
Al deposito, anche in caso di ritiro di targa, si applicano le disposizioni del comma 1: il conducente indica il luogo, l'agente lo annota sul verbale, e se il conducente non ha un luogo da indicare l'organo accertatore provvede direttamente applicando le norme dell'art. 394 del regolamento (che disciplina il fermo amministrativo e la custodia dei veicoli).
Il mancato accordo sul luogo di custodia
Quando l'avente diritto o il conducente non sono in grado o non intendono indicare un luogo di custodia, l'art. 399 rimette la soluzione all'organo accertatore, che «procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'art. 394». L'art. 394 del regolamento disciplina il fermo amministrativo: l'agente può fare affidamento su depositi autorizzati dalla pubblica amministrazione o su altri sistemi di custodia previsti dalla normativa di settore. Le spese di custodia in questi casi gravano sull'interessato.
Questa previsione evita che il mancato accordo sul deposito paralizzi la procedura: l'organo accertatore ha sempre uno strumento per gestire il veicolo anche in assenza di cooperazione dell'interessato. Naturalmente, il ricorso alla custodia coattiva comporta costi aggiuntivi per il titolare del veicolo rispetto alla scelta volontaria di un deposito di fiducia.
Collegamento con le sanzioni e con la restituzione dei documenti
Il permesso provvisorio disciplinato dall'art. 399 riguarda solo la fase immediatamente successiva all'accertamento e al ritiro. La restituzione dei documenti ritirati, le condizioni e i termini per il ricorso contro il provvedimento di ritiro e le modalità di recupero della patente o dei documenti di circolazione sono disciplinate dall'art. 216 CdS e dalle norme procedurali ad esso collegate. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni che hanno determinato il ritiro sono indipendenti dalla procedura di cui all'art. 399 e seguono il regime ordinario dei pagamenti e dei ricorsi previsto dal CdS.
Domande frequenti
Cos'è il permesso provvisorio di circolazione previsto dall'art. 399 del regolamento?
È un'annotazione firmata dall'agente accertatore, apposta a tergo della copia del verbale consegnata al conducente, che autorizza quest'ultimo a percorrere la via più breve fino al luogo di custodia del veicolo dopo il ritiro dei documenti di circolazione, della patente o della targa. Non consente alcun altro spostamento.
Il conducente può scegliere qualsiasi luogo di custodia?
Sì, l'avente diritto o il conducente indica il luogo di deposito di propria scelta (garage, officina, deposito privato). L'agente non può imporlo. Solo se il conducente non indica alcun luogo, l'organo accertatore provvede alla custodia coattiva applicando le norme dell'art. 394 del regolamento, con spese a carico dell'interessato.
Quando viene fisicamente ritirata la targa del veicolo?
La targa viene ritirata solo dopo che il veicolo è stato depositato nel luogo indicato dall'interessato. Non può essere rimossa prima, perché altrimenti il veicolo non potrebbe legalmente raggiungere il deposito. Dopo il ritiro, l'agente redige un apposito verbale e ne consegna copia all'avente diritto.
Cosa succede se il conducente devia dall'itinerario annotato nel permesso provvisorio?
Il permesso provvisorio autorizza esclusivamente il percorso più breve verso il deposito indicato. Qualsiasi deviazione configura una circolazione senza i documenti obbligatori ritirati, con le sanzioni previste dal CdS per la mancanza dei documenti di circolazione o della patente. L'itinerario annotato sul verbale è il perimetro dell'autorizzazione.
Chi paga le spese di custodia se il veicolo viene depositato in un deposito coattivo?
Le spese gravano sull'avente diritto o sul conducente che non ha indicato un luogo di custodia di propria scelta. Il deposito coattivo da parte dell'organo accertatore (art. 394 del regolamento) comporta costi che il soggetto interessato dovrà rimborsare all'ente o al gestore del deposito autorizzato.
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