Art. 1252 Codice della Navigazione – Pene disciplinari per l’equipaggio della navigazione marittima o interna
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio marittimo sono: 1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni; 2) l'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni; 3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di utili da venti a trecento lire; 4) la inibizione dall'esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni; 5) la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare. Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5. Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonché dalle autorità consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell'articolo 1248, nn. 5 e 6. La pena indicata nel n. 3 è applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.
Art. 37 D.Lgs. 201/2022 – Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento
Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)
1. Sono abrogati: a) l’ articolo 1, comma 1, numeri 8), 10), 11) e 17), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; b) gli articoli 112, 113 e 117, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; c) l’ articolo 35, commi 6, 7, 9, 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; d) l’ articolo 2, commi 28 e 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e) l’ articolo 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; f) l’articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; g) gli articoli 8, 25, commi 6 e 7, e 26-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; h) l’articolo 34, commi 20, 21, e 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. All’ articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali.».
1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo – 27 settembre – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2. L’accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato che la presiede; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato; c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia; d) dal Presidente dell’Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo delegato; e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico; f) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico.
3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, è a titolo gratuito. articolo precedente articolo successivo
2 euro di bollo su fatture con importi non soggetti a IVA superiori a 77,47 euro
Riguarda operazioni esenti, fuori campo, non imponibili e fatture dei forfettari
Alternatività IVA/bollo: se la fattura espone IVA, il bollo non si applica
Il bollo lo appone chi emette la fattura; il forfettario di norma lo addebita al cliente
La soglia di 77,47 euro si riferisce all’importo complessivo della fattura non soggetto a IVA
Quando una fattura deve riportare il bollo da 2 euro
L’imposta di bollo è un tributo antico, disciplinato dal DPR 642/1972, che si applica a determinati atti e documenti. Sulle fatture non si applica quasi mai, ma esiste un caso ben preciso in cui i 2 euro diventano obbligatori: quando la fattura espone importi che non sono assoggettati all’IVA e l’importo complessivo di quelle voci supera 77,47 euro.
Il motivo è il cosiddetto principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo. In parole semplici: se una fattura porta IVA, lo Stato incassa già un tributo su quell’operazione, quindi il bollo non scatta. Quando invece l’IVA non c’è – perché l’operazione è esente, fuori campo, non imponibile o perché chi emette la fattura è un contribuente forfettario – il bollo da 2 euro prende il posto dell’IVA come tributo minimo sul documento.
Chi emette la fattura è il soggetto obbligato ad apporre il bollo. I forfettari, che per legge non addebitano IVA, sono abituati ad aggiungere in fattura una voce di rimborso spese per il bollo, scaricandone così il costo sul cliente. Capire quando il bollo è dovuto evita sia di dimenticarlo (con conseguente irregolarità) sia di apporlo inutilmente su fatture che non ne hanno bisogno.
Bollo in fattura: quadro riassuntivo
Tipo di operazione
IVA in fattura
Bollo dovuto (se importo > 77,47 €)
Operazione imponibile ordinaria
Sì
No
Operazione esente (art. 10 DPR 633/1972)
No
Sì – 2 euro
Operazione fuori campo IVA
No
Sì – 2 euro
Operazione non imponibile (es. export)
No
Sì – 2 euro
Fattura di contribuente forfettario
No
Sì – 2 euro
Fattura con IVA + quota esente
Sì (parziale)
Solo sulla quota non soggetta, se > 77,47 €
Esempio pratico
Tizio è un consulente informatico in regime forfettario. A maggio emette una fattura da 1.200 euro al cliente Caio per un progetto di sviluppo software. Poiché Tizio non applica IVA, la fattura è interamente ‘fuori campo IVA’. L’importo complessivo (1.200 euro) supera abbondantemente la soglia di 77,47 euro: Tizio deve quindi aggiungere il bollo da 2 euro. Di solito scrive in fattura: ‘Imposta di bollo a norma DPR 642/1972 art. 13 Tariffa Parte I – euro 2,00’. L’importo totale che addebita a Caio diventa 1.202 euro.
Documenti necessari
Fattura emessa (cartacea o elettronica via SdI)
Ricevuta di acquisto del contrassegno telematico (marca da bollo) da 2 euro, se fattura cartacea
F24 con codice tributo 2521-2524 per il versamento virtuale trimestrale (fattura elettronica)
Registro dei bolli assolti in modo virtuale (se autorizzati dall’Agenzia delle Entrate)
Eventuale autorizzazione all’assolvimento virtuale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
Tizio: libero professionista forfettario
Scenario. Tizio è un fotografo che nel 2025 opera in regime forfettario. Emette fatture senza IVA a privati e aziende per servizi fotografici. La maggior parte delle sue fatture supera i 100 euro.
Come si applica. Ogni fattura emessa da Tizio che supera 77,47 euro deve riportare il bollo da 2 euro, perché non c’è IVA e l’importo supera la soglia. Tizio sceglie di emetterle come fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI): in questo caso non attacca nessuna marca da bollo fisica, ma paga l’imposta trimestralmente con modello F24. L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dovuto dai dati che transitano sul SdI e lo mette a disposizione nell’area riservata del portale.
In pratica
Nessuna marca da bollo fisica sulle fatture elettroniche: il bollo si paga via F24 ogni trimestre.
L’importo dovuto è già calcolato dall’Agenzia: basta verificare e pagare entro la scadenza trimestrale.
Se il totale di un trimestre è molto contenuto, è previsto il differimento al trimestre successivo.
Caio: medico con prestazioni esenti IVA
Scenario. Caio è un medico di base che emette ricevute e fatture per prestazioni sanitarie. Le prestazioni mediche sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972. Caio emette ancora fatture cartacee.
Come si applica. Le fatture di Caio non riportano IVA perché le prestazioni sono esenti: questo significa che il bollo da 2 euro scatta se l’importo supera 77,47 euro. Caio deve acquistare dal tabaccaio il contrassegno telematico (la ‘marca da bollo’) da 2 euro e applicarlo sulla fattura cartacea prima di consegnarla al paziente. In alternativa, se emette molti documenti soggetti a bollo, potrebbe richiedere all’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione all’assolvimento virtuale e pagare trimestralmente.
In pratica
Prestazioni esenti IVA sopra 77,47 euro: la marca da bollo da 2 euro è obbligatoria sulla fattura cartacea.
Il bollo va applicato prima di consegnare il documento al paziente o al cliente.
Per grandi volumi di fatture, l’assolvimento virtuale (con F24 trimestrale) è più pratico della marca fisica.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Qual è la soglia oltre la quale scatta il bollo da 2 euro?
Il bollo scatta quando l’importo complessivo della fattura non soggetto a IVA supera 77,47 euro. Se la fattura è inferiore o uguale a questa cifra, il bollo non è dovuto.
Se la fattura ha sia una parte con IVA sia una parte esente, come funziona?
Il bollo si applica solo alla quota non soggetta a IVA. Se quella quota supera 77,47 euro, il bollo da 2 euro è dovuto; se è inferiore o uguale, non scatta.
Chi paga il bollo: chi emette o chi riceve la fattura?
L’obbligo di apporre il bollo è in capo a chi emette la fattura. Tuttavia, chi emette – in particolare i forfettari – di norma addebita i 2 euro al cliente come rimborso spese, indicandolo esplicitamente in fattura.
I forfettari devono sempre mettere il bollo in fattura?
Sì, ogni volta che emettono una fattura per un importo superiore a 77,47 euro, perché i forfettari non applicano IVA e quindi le loro fatture rientrano nella categoria ‘non soggette a IVA’.
Cosa succede se dimentico di mettere il bollo?
L’omissione del bollo è una violazione tributaria soggetta a sanzione. Per le fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate intercetta l’irregolarità dai dati SdI e può contestarla.
Il bollo da 2 euro è deducibile o detraibile?
Per il professionista che lo addebita al cliente come rimborso spese, il bollo è una partita di giro. Per il cliente che lo paga, dipende dal tipo di attività: in generale è un costo documentato, ma la deducibilità segue le regole generali delle spese d’impresa.
Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Spedizionieri e Corrieri
Dove l’attività segue commesse e picchi di domanda, il contratto a tempo determinato è molto diffuso. La sua disciplina ruota attorno a tre cardini: il tetto di contingentamento, le causali e i limiti a proroghe e rinnovi, fissati in parte dalla legge e in parte dal CCNL.
In sintesi
Il numero dei contratti a termine è contingentato (di norma entro il 20% degli stabili, salvo diversa previsione del CCNL). Oltre i 12 mesi serve una causale; sono ammesse al massimo 4 proroghe in 24 mesi e gli intervalli di stop&go tra contratti. Matura il diritto di precedenza alle assunzioni a tempo indeterminato.
Dati contrattuali
Parti firmatarie
Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
Istituti trattati
Contratto a termine · Tetto di contingentamento · Proroghe e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL
I limiti in sintesi
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.
Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
Aspetto
Regola di legge
Ruolo del CCNL
Durata massima
24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello)
Può prevedere durate diverse in casi specifici
Causale
Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi
Individua causali ulteriori (art. 19)
Tetto di contingentamento
20% degli stabili al 1° gennaio
Può fissare una percentuale diversa
Proroghe
Massimo 4 nei 24 mesi
—
Intervalli (stop&go)
10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi)
Esenzione per attività stagionali
Diritto di precedenza
Dopo 6 mesi nella stessa azienda
Disciplina termini e modalità
Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.
Il tetto di contingentamento e le causali
Nei settori dei servizi la gestione dei contratti a termine ruota attorno a due vincoli che la legge fissa e il CCNL può modulare.
Il tetto di contingentamento
Il numero dei lavoratori assunti a termine non può superare, di norma, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale stabilita dal CCNL. Il superamento non comporta la conversione ma sanzioni amministrative.
Le causali
Per i primi 12 mesi il contratto a termine può essere acausale. Oltre i 12 mesi (e per rinnovi e proroghe che superano tale soglia) serve una causale: esigenze di sostituzione, ragioni tecniche, organizzative o produttive, oppure le causali individuate dal CCNL.
Proroghe, rinnovi e precedenza
Sono ammesse al massimo 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi; tra un contratto e l’altro vanno rispettati gli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni). Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato.
Diritto di precedenza e conversione
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Casi pratici
Tizio — rinnovo oltre i 12 mesi senza causale
Tizio è assunto a termine per 8 mesi (acausale); l’azienda vuole rinnovarlo per altri 6. Poiché il rinnovo porta il rapporto oltre i 12 mesi complessivi, serve una causale valida (sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o una causale prevista dal CCNL). Senza causale, il rinnovo espone alla conversione a tempo indeterminato.
Caia — superato il tetto del 20%
L’azienda di Caia ha troppi contratti a termine rispetto agli stabili, oltre la soglia del CCNL. Il superamento del tetto di contingentamento non converte i contratti, ma comporta sanzioni amministrative a carico del datore. Il CCNL può aver fissato una percentuale diversa da quella legale del 20%.
Domande frequenti
Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
Quanti contratti a termine può avere l’azienda?
Di norma non oltre il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale fissata dal CCNL. Il superamento comporta sanzioni amministrative, non la conversione dei contratti.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.
I minimi tabellari del CCNL Studi Professionali applicato agli studi odontoiatrici vanno, dal 1° ottobre 2025, da 1.484,78 euro (5° livello) a 2.408,53 euro (quadri). L’ASO è tipicamente inquadrata al 4° livello: 1.595,42 euro (1.654,70 euro al 4°S con formazione); l’igienista dipendente al 2°-1° livello (1.856,56-2.131,39 euro). Ultima tranche del rinnovo dal 1° dicembre 2026: la tabella completa è più sotto.
Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
Vigenza
Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
Platea
~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)
Minimi tabellari — in vigore dal 1° ottobre 2025
Livello
Minimo mensile lordo
Quadri
2.408,53 €
Liv. 1
2.131,39 €
Liv. 2
1.856,56 €
Liv. 3S
1.722,11 €
Liv. 3
1.706,37 €
Liv. 4S (ASO con formazione)
1.654,70 €
Liv. 4 (ASO)
1.595,42 €
Liv. 5
1.484,78 €
Importi = minimo tabellare mensile della Tabella retributiva unica del CCNL Studi Professionali (Confprofessioni con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS, rinnovo del 16 febbraio 2024), il contratto più diffuso negli studi odontoiatrici: l’assistente di studio odontoiatrico (ASO) è tipicamente inquadrata al 4° livello (4°S con formazione ed esperienza consolidata), la segretaria di studio al 4°-3°, l’igienista dipendente al 2°-1°. Aumento in 4 tranche (mar 2024, ott 2024, ott 2025, dic 2026): la tabella recepisce la terza, dal 1° ottobre 2025; con l’ultima tranche dal 1° dicembre 2026 i minimi salgono a: Quadri = 2.436,76 € · 1° = 2.156,38 € · 2° = 1.878,32 € · 3°S = 1.742,30 € · 3° = 1.726,37 € · 4°S = 1.674,10 € · 4° = 1.614,12 € · 5° = 1.502,19 €. Ad alcuni livelli si aggiunge l’Elemento nazionale di allineamento contrattuale (42,35 € al 1°, 102,53 € al 2°, 110,40 € al 3°S). Esiste anche un CCNL specifico CIU-AIO per gli studi odontoiatrici (25/7/2024), meno diffuso: verifica in busta paga quale contratto applica il tuo studio.
Fonte: Tabella retributiva unica ufficiale pubblicata da Confprofessioni (parte datoriale firmataria, PDF con tutte e 4 le tranche verificato). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.
Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Studi Odontoiatrici sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.
Come si compone la retribuzione minima
La retribuzione minima contrattuale del CCNL degli studi odontoiatrici si compone delle seguenti voci:
Paga base: voce principale fissata dal contratto per ciascun livello.
Indennita di contingenza: voce storica (scala mobile) congelata dal Protocollo del luglio 1993, ma ancora presente in busta paga come voce separata.
Scatti di anzianita: importi aggiuntivi maturati ogni biennio o triennio di anzianita nella stessa azienda, fino a un massimo contrattuale.
Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato in sede individuale o aziendale, assorbibile o non assorbibile.
Particolarita retributive per l'igienista dentale
L’igienista dentale e un professionista sanitario abilitato (D.M. 15 marzo 1999) che opera in regime di subordinazione nello studio. Il CCNL degli studi odontoiatrici lo colloca al livello I o Quadro.
Elementi retributivi tipici per l’igienista dentale:
Alcuni studi applicano un superminimo non assorbibile in considerazione della laurea abilitante.
Il ricorso al lavoro autonomo occasionale (parcella) e illegittimo se il rapporto ha carattere di subordinazione continuativa (orario fisso, assenza di rischio imprenditoriale, unico committente).
Indennita e voci aggiuntive
Oltre al minimo tabellare, il CCNL prevede o ammette le seguenti voci aggiuntive:
Indennita di radioprotezione: per il personale esposto a radiazioni ionizzanti (radiografie intraorale, OPT), quantificabile in un importo mensile definito dal contratto o da accordo aziendale.
Indennita di rischio biologico: per mansioni a contatto diretto con fluidi biologici (ASO, igienisti), prevista in alcuni accordi integrativi.
Indennita per lavoro su turni o sabato pomeriggio: maggiorazioni percentuali sulla retribuzione oraria.
Premio di risultato: facoltativo, soggetto a detassazione al 5% (D.L. 50/2017) se entro le soglie di legge (3.000 euro annui per redditi fino a 80.000 euro).
Casi pratici
Tizio – ASO part-time: calcolo del minimo
Tizio e assunta come ASO (livello II) con contratto part-time di 20 ore settimanali su 38 contrattuali. Il minimo tabellare full-time del 4° livello (ASO) è di 1.595,42 euro lordi mensili dal 1° ottobre 2025. La retribuzione proporzionale è: 1.595,42 x (20/38) = circa 840 euro lordi mensili. Su questo importo si calcolano TFR, tredicesima e contributi previdenziali in proporzione.
Caia lavora come igienista dentale da tre anni con contratto da dipendente. Lo studio la ha inquadrata al livello III invece del livello I previsto per la sua figura. La differenza retributiva tra 3° e 1° livello è di circa 425 euro lordi mensili (1.706,37 contro 2.131,39 euro). Caia puo richiedere il corretto inquadramento con decorrenza retroattiva (prescrizione quinquennale) e il recupero delle differenze retributive, comprese quelle sulla tredicesima e sul TFR.
Sempronio – Indennita di radioprotezione non corrisposta
Sempronio e ASO e assiste quotidianamente il dentista durante le radiografie intraorali e OPT. Lo studio non ha mai corrisposto l’indennita di radioprotezione prevista dal contratto e dalle norme sulla radioprotezione (D.Lgs. 101/2020). Sempronio, con assistenza del sindacato, richiede il pagamento arretrato dell’indennita e la messa in regola del registro sorveglianza radiologica.
Domande frequenti
Qual e il minimo per un'ASO qualificata nel 2026?
Indicativamente 1.450-1.600 euro lordi mensili a tempo pieno per il livello II (ASO con attestato DPCM 2018). Gli importi vanno verificati sul testo contrattuale aggiornato e sugli accordi di rinnovo piu recenti.
L'igienista dentale puo essere pagato a prestazione?
Se il rapporto ha carattere di subordinazione (orario fisso, unico studio, nessun rischio imprenditoriale), il contratto deve essere di lavoro dipendente. Il pagamento a prestazione o parcella in regime autonomo e legittimo solo se sussistono i presupposti della genuina autonomia.
La tredicesima e obbligatoria negli studi odontoiatrici?
Si, la tredicesima mensilita e un istituto contrattuale obbligatorio previsto dal CCNL. Viene erogata entro il 20-24 dicembre e ha importo pari a una mensilita della retribuzione di fatto (paga base + contingenza + scatti).
Esiste la quattordicesima nel CCNL degli studi odontoiatrici?
La quattordicesima non e universalmente prevista da questo CCNL nella versione base, a differenza di altri contratti del terziario. Alcuni accordi integrativi aziendali o territoriali possono istituirla. Verificare il testo applicato allo studio specifico.
Come si calcola il rateo di tredicesima per un'ASO assunta a meta anno?
Il rateo si calcola dividendo l’importo mensile della retribuzione per 12 e moltiplicando per i mesi di effettiva prestazione. Esempio: minimo 1.550 euro, assunta il 1° luglio, rateo tredicesima = 1.550 / 12 x 6 = 775 euro lordi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058 , è abrogato.
I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 fossero stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :
Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno :
Art. 67 D.Lgs. 175/2024 – Termine per la proposizione del ricorso
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 65, comma 1, lettere i) e l), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Nei verbali della legge 104 si legge spesso il riferimento all’articolo 3, comma 3: è la formula che indica l’handicap in situazione di gravità, la condizione che “sblocca” le tutele più importanti, a partire dai permessi e dai congedi. Vediamo la differenza con l’handicap semplice e come avviene l’accertamento.
Handicap semplice e handicap grave
L’art. 3 della legge 104 definisce persona con handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione (comma 1). Quando però la minorazione ha ridotto l’autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, la situazione assume connotazione di gravità (comma 3). È questa la soglia che conta per la maggior parte dei benefici.
Cosa sblocca l’handicap grave
Il riconoscimento dell’handicap grave (art. 3, comma 3) è il presupposto per:
i permessi mensili retribuiti (tre giorni o due ore al giorno);
il congedo straordinario retribuito fino a due anni;
le tutele su sede di lavoro e trasferimento;
la priorità in vari ambiti (ad esempio nei programmi di assistenza).
L’handicap “semplice” (comma 1), invece, dà accesso a tutele più limitate, soprattutto in ambito scolastico e di integrazione sociale.
L’accertamento
La condizione di handicap, e la sua gravità, sono accertate da una commissione medica presso l’azienda sanitaria, integrata da un medico dell’INPS (art. 4 della legge 104). La domanda segue un iter analogo a quello dell’invalidità civile, e spesso le due valutazioni vengono effettuate nella stessa sede. Il verbale indica espressamente se sussiste o meno la connotazione di gravità del comma 3.
Handicap e invalidità civile non coincidono
È importante non confondere i due piani: l’handicap della legge 104 riguarda lo svantaggio sociale e il bisogno di assistenza; l’invalidità civile misura in percentuale la riduzione della capacità. Si può avere una percentuale di invalidità elevata senza l’handicap grave, e viceversa, anche se nella pratica le due condizioni spesso coesistono.
La rivedibilità
Il riconoscimento può essere soggetto a revisione periodica quando la condizione è suscettibile di evoluzione; in caso di patologie stabilizzate o ingravescenti, invece, il verbale può essere definitivo, senza necessità di nuove visite. Conoscere se il proprio verbale prevede una revisione è utile per non perdere i benefici alla scadenza.
Indica l’handicap in situazione di gravità: la condizione che richiede assistenza permanente e che dà accesso ai permessi, al congedo straordinario e alle tutele sul lavoro.
Che differenza c’è tra handicap grave e invalidità civile?
L’handicap grave riguarda lo svantaggio sociale e il bisogno di assistenza (legge 104); l’invalidità civile misura in percentuale la riduzione della capacità. Sono valutazioni distinte, pur spesso coesistenti.
Chi accerta l’handicap grave?
Una commissione medica dell’ASL integrata da un medico dell’INPS, su domanda dell’interessato. Il verbale specifica se sussiste la connotazione di gravità del comma 3.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
Art. 301 D.Lgs. 209/2005 – Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti casi: a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l'impresa di assicurazione; b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.
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