Autore: Andrea Marton

  • Indennità di accompagnamento: requisiti e importo

    L’indennità di accompagnamento è la prestazione destinata a chi, a causa di una grave disabilità, non è autosufficiente e ha bisogno di assistenza continua. A differenza di altri benefici, non guarda al reddito né all’età. Vediamo i requisiti esatti, l’importo e i rapporti con le altre prestazioni.

    I requisiti

    L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali (invalidità riconosciuta al 100%) che si trovino in una di queste condizioni:

    • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
    • incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (lavarsi, vestirsi, alimentarsi) e quindi bisogno di assistenza continua.

    È sufficiente una delle due condizioni. Il riconoscimento risulta dal verbale della commissione medica.

    Indipendente da reddito ed età

    Due caratteristiche la rendono particolare: non è soggetta a limiti di reddito (spetta anche a chi ha redditi elevati) e non dipende dall’età (può essere riconosciuta a minori e ad anziani, non solo a persone in età lavorativa). Serve infatti a compensare il bisogno di assistenza, non a sostituire un reddito da lavoro.

    L’importo

    L’importo è fisso e rideterminato ogni anno in base alla perequazione ISTAT; nel 2026 è pari a 551,53 euro mensili (rivalutazione +1,4%, Messaggio INPS n. 628/2026 che rettifica la Circolare INPS n. 153/2025), erogati per dodici mensilità, per un totale annuo di circa 6.618 euro. Non è collegato alla percentuale (che deve comunque essere del 100%) né al reddito: l’importo è uguale per tutti i beneficiari.

    Quando non spetta o si sospende

    L’indennità non spetta, di regola, durante i periodi di ricovero gratuito in istituto a totale carico dello Stato o di altro ente pubblico, perché in quel caso l’assistenza è già garantita. Riprende al termine del ricovero. Va inoltre comunicata tempestivamente all’INPS ogni variazione rilevante della situazione.

    Rapporti con le altre prestazioni

    L’indennità di accompagnamento si cumula con la pensione di inabilità e con altri trattamenti, perché ha natura e finalità diverse (copre l’assistenza, non il reddito). Non è invece cumulabile con altre indennità della stessa natura erogate per analoga causa (ad esempio l’indennità per i ciechi assoluti), per evitare duplicazioni.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Chi ha diritto all’indennità di accompagnamento?

    Gli invalidi civili totali (100%) che non possono deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure non sono in grado di compiere da soli gli atti quotidiani della vita.

    L’indennità di accompagnamento dipende dal reddito?

    No. È indipendente dal reddito e dall’età del beneficiario: l’importo, fissato ogni anno, è uguale per tutti.

    Si cumula con la pensione di invalidità?

    Sì. Si cumula con la pensione di inabilità perché ha finalità diverse. Non si cumula invece con altre indennità della stessa natura erogate per la medesima causa.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 65 TUPI: articolo abrogato

    Art. 65 TUPI: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 472 c.p.c.: articolo abrogato

    Art. 472 c.p.c.: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533

    Fonte: Normattiva.it.

  • IMU ed eredi: l’immobile in successione

    In sintesi

    • Dal giorno di apertura della successione gli eredi diventano soggetti passivi IMU sulle quote ereditate.
    • Il calcolo avviene per quota di possesso e per mesi: il mese si conta per intero se il possesso dura almeno 15 giorni.
    • L’erede che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’immobile ereditato può beneficiare dell’esenzione abitazione principale, se ne ricorrono tutti i requisiti.
    • La base imponibile si calcola partendo dalla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per il coefficiente della categoria catastale.
    • L’aliquota di base è lo 0,86% (8,6 per mille), ma il Comune può modificarla con delibera annuale: verificate sempre quella del vostro Comune.
    • Il versamento avviene con modello F24, codice tributo 3918 per gli immobili ordinari.

    Cosa cambia per gli eredi dopo la morte del proprietario

    Quando una persona muore, i suoi immobili entrano nell’asse ereditario e passano agli eredi. Dal punto di vista fiscale, però, la responsabilità per l’IMU (Imposta Municipale Propria, il tributo comunale sul possesso di immobili) non aspetta la chiusura formale della successione: scatta dal momento in cui la successione si apre, cioè dal giorno del decesso.

    Questo significa che gli eredi – anche prima di aver accettato formalmente l’eredità e prima che la pratica notarile sia conclusa – sono già tenuti al pagamento dell’IMU sulle quote di loro spettanza. Ogni erede è responsabile per la propria quota: se tre fratelli ereditano in parti uguali, ognuno calcola e versa l’IMU sul 33,33% dell’immobile.

    La buona notizia è che le regole ordinarie dell’IMU si applicano anche agli eredi, compresa l’esenzione per l’abitazione principale: se uno degli eredi trasferisce la propria residenza anagrafica nell’immobile ereditato e lì dimora abitualmente, per quella quota può non pagare nulla. Gli altri eredi che non abitano nell’immobile, invece, devono versare l’IMU sulla loro quota come per qualsiasi altro immobile.

    In questo articolo spieghiamo come calcolare l’imposta, quando si applica l’esenzione e cosa fare in pratica dopo il decesso.

    Moltiplicatori per categoria catastale – base imponibile IMU
    Categoria catastale Moltiplicatore
    Gruppo A (esclusa A/10) + C/2, C/6, C/7 160
    Gruppo B + C/3, C/4, C/5 140
    A/10 (uffici) e D/5 80
    Gruppo D (esclusa D/5) 65
    C/1 (negozi e botteghe) 55

    Esempio pratico

    • Tizio muore il 10 marzo. Lascia un appartamento (categoria A/2, rendita catastale 800 euro) a due figli in parti uguali. Rendita rivalutata: 800 × 1,05 = 840 euro. Base imponibile: 840 × 160 = 134.400 euro. Quota di ciascun figlio: 134.400 / 2 = 67.200 euro. Con aliquota base 0,86%: 67.200 × 0,0086 = 577,92 euro l’anno per figlio. Il possesso inizia il 10 marzo: marzo (più di 15 giorni) + aprile, maggio… fino a dicembre = 10 mesi. IMU per figlio per l’anno del decesso: 577,92 / 12 × 10 = 481,60 euro. Chi dei due figli trasferisce la residenza nell’immobile ed è esente come abitazione principale non paga nulla sulla propria quota; l’altro versa 481,60 euro.

    Documenti necessari

    • Certificato di morte (per determinare la data di apertura della successione)
    • Visura catastale dell’immobile (categoria, rendita catastale, quota di possesso)
    • Dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate
    • Delibera comunale IMU del Comune in cui è situato l’immobile (per l’aliquota vigente)
    • Modello F24 per il versamento

    Erede che abita nell'immobile ereditato

    Scenario. Caio eredita insieme a sua sorella l’appartamento di famiglia (categoria A/3). Dopo il decesso del genitore, Caio vi trasferisce la residenza anagrafica e lì dimora stabilmente. La sorella vive altrove.

    Come si applica. Caio soddisfa i requisiti dell’esenzione abitazione principale: risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’immobile. Sulla sua quota (50%) non deve pagare IMU. La sorella, invece, che non abita nell’immobile, è soggetta all’IMU sulla propria quota del 50%, calcolata con l’aliquota deliberata dal Comune. L’esenzione si applica a una sola unità abitativa: se l’immobile non è di lusso (non rientra nelle categorie A/1, A/8, A/9), la quota di Caio è completamente esente.

    In pratica

    • Verificate la categoria catastale: A/1, A/8 e A/9 sono immobili di lusso, soggetti a IMU anche se abitazione principale (con aliquota ridotta e detrazione di 200 euro).
    • La sorella versa l’IMU con F24, codice tributo 3918, indicando il codice catastale del Comune e la propria quota di possesso.

    Eredi non residenti nell'immobile ereditato

    Scenario. Tizio e sua moglie Caia ereditano una casa vacanze al mare (categoria A/7) che nessuno dei due abita come residenza principale. L’immobile resta inutilizzato.

    Come si applica. Non essendo abitazione principale per nessuno dei due eredi, l’IMU è dovuta sull’intero immobile. Ognuno calcola la propria quota (50% ciascuno) e versa l’IMU con le aliquote del Comune. Il calcolo parte dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 (categoria A, moltiplicatore standard). Tizio e Caia devono verificare la delibera del Comune in cui è situato l’immobile per l’aliquota esatta applicata agli immobili diversi dall’abitazione principale.

    In pratica

    • Dal mese del decesso (contando il mese se il possesso dura almeno 15 giorni) inizia il vostro obbligo di versamento: acconto entro il 16 giugno, saldo entro il 16 dicembre.
    • Se nell’anno del decesso il 16 giugno è già passato quando si apre la successione, si versa tutto con il saldo di dicembre, calcolando solo i mesi di effettivo possesso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Da quando gli eredi devono pagare l'IMU?

    Dal giorno di apertura della successione, cioè dalla data del decesso. Non si aspetta la fine della pratica notarile né l’accettazione formale dell’eredità.

    Un erede che abita nell'immobile è esente dall'IMU?

    Sì, se trasferisce la residenza anagrafica nell’immobile e lì dimora abitualmente. L’esenzione si applica alla sua quota. Gli altri eredi che non abitano nell’immobile continuano a pagare l’IMU sulle loro quote.

    L'immobile ereditato va dichiarato al Comune?

    Sì, se il cambio di titolarità non risulta già dalle banche dati catastali, va presentata la dichiarazione IMU al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la successione.

    Come si calcola l'IMU se il decesso avviene a metà anno?

    Si contano i mesi di effettivo possesso: il mese si conta per intero se il possesso dura almeno 15 giorni. Se il decesso avviene il 10 marzo, gli eredi contano marzo come mese intero e pagano per i mesi rimanenti fino a dicembre.

    Quale codice tributo si usa per pagare l'IMU sull'immobile ereditato?

    Per gli immobili ordinari (non di lusso, non rurali strumentali, non terreni, non aree edificabili) si usa il codice tributo 3918. Per immobili del gruppo D va usato il 3925 (quota Stato) o 3930 (incremento quota Comune). Va sempre indicato il codice catastale del Comune in cui è situato l’immobile.

    Cosa succede se ci sono più eredi e uno non paga la sua quota?

    Ogni erede è individualmente responsabile per la propria quota. Il mancato pagamento di uno non libera gli altri, ma non li rende nemmeno responsabili per la quota altrui. Il Comune può agire nei confronti del singolo erede inadempiente.

    Vedi anche: IMU ridotta, IMU sugli immobili strumentali, TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato, IMU sui terreni agricoli, IMU sulla seconda casa e Scadenze IMU.

  • Art. 237 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti in materia di pubblicità

    Art. 237 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti in materia di pubblicità

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell' IVASS , nel Bollettino.

    2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell' IVASS , mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

    3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese.

    4. L' IVASS , qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario.

  • Articolo 342 Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 342 c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • Art. 145 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 145 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Articolo abrogato

  • Art. 298 bis Cod. Amb. – Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio

    Art. 298 Bis Cod. Amb. – Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l’immersione, l’iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d’acqua e nel mare dei seguenti rifiuti: a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall’acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all’idrolisi della soluzione di solfato di 1titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente più dello 0,5 per cento di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido solforico libero; c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5 per cento di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido cloridrico libero; d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.

    1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio informa immediatamente l’autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile.

    1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l’autorità competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformità, disponendo la sospensione dell’esercizio della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie e immediate sull’ambiente, finchè la conformità non sia ripristinata con l’applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis

    2. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e nell’atmosfera devono rispettare i valori limite di emissione previsti all’Allegato I, parti 1 e 2, alla Parte Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune misure per prevenire l’emissione di aerosol acidi dalle installazioni.

    3. Le autorità competenti per il controllo effettuano ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla emissioni nelle acque, alle emissioni nell’atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio. Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui all’Allegato I, Parte 3.3, alla Parte Quinta-bis. Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. 3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio si applicano le disposizioni dell’articolo 29-undecies

    4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare integra la relazione di cui all’articolo 29-terdecies, comma 2, con i dati relativi all’attuazione del presente articolo, secondo le modalità fissate dalla normativa comunitaria e sulla base di rapporti di cui al comma 5 che le regioni e le province autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno.

    5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla base dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al comma 6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni: a) una descrizione del luogo di campionamento e delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico; b) l’indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati; c) i risultati delle analisi; d) le modifiche apportate alla frequenza di campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento.

    6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni e alla province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell’anno civile precedente.

    6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 , l’autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione, indicati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell’attività di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, l’assenza di cedibilità dei suddetti analiti.

    6-ter. Fatto salvo l’obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all’attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all’allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 , l’autorità competente, nell’autorizzare l’utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell’attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell’uomo e non rechi pregiudizio all’ambiente.

  • Art. 110 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Art. 110 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 58 ) è aggiunto il punto seguente:

    «68) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 13 giugno 2024. che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ( GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj ).».

  • CCNL Misericordie ANPAS: tredicesima e premi 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: tredicesima e premi 2024

    Quante mensilità aggiuntive spettano ai dipendenti di Misericordie e ANPAS? C’è la quattordicesima? Come funziona l’EGR? Questa guida analizza le mensilità aggiuntive e i premi previsti dal CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie.

    In sintesi

    Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede solo la tredicesima mensilità, erogata entro il 20 dicembre. Non esiste una quattordicesima contrattuale a livello nazionale. L’EGR di 120 € lordi annui (luglio) integra il trattamento per chi non ha superminimi. Eventuali premi sono demandati alla contrattazione di secondo livello.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024
    Mensilità aggiuntive
    13 (tredicesima; nessuna quattordicesima contrattuale)
    EGR
    120 € lordi annui a luglio

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e voci economiche integrative – CCNL ANPAS-Misericordie 2024
    Voce Importo / Modalità Erogazione Base di calcolo
    Tredicesima mensilità Pari alla retribuzione mensile base Entro il 20 dicembre Pro-quota mensile (12° della tredicesima per mese intero)
    Quattordicesima mensilità Non prevista dal CCNL nazionale Solo se introdotta da accordi aziendali
    Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) 120 € lordi annui Luglio di ogni anno Proporzionale ai mesi lavorati; esclusi i beneficiari di superminimi
    Una tantum 2024 (arretrati 2020-2021) 450 € totali (250 + 200) Giugno e settembre 2024 Erogazione una tantum; non entra nella base di calcolo TFR
    Premio di produttività / risultato Non definito dal CCNL nazionale Variabile Demandato alla contrattazione di secondo livello

    La tredicesima: come si calcola

    La tredicesima mensilità è un diritto acquisito da tutti i lavoratori dipendenti italiani, riconosciuto dai CCNL e consolidato nella prassi. Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede che l’importo della tredicesima sia pari alla retribuzione mensile base (minimo tabellare più le voci fisse continuative, come superminimi consolidati).

    Il calcolo avviene per dodicesimi rispetto al periodo di lavoro nell’anno di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre):

    • Chi ha lavorato tutti i 12 mesi percepisce la tredicesima intera.
    • Chi ha lavorato, per esempio, 8 mesi percepisce 8/12 della tredicesima.
    • Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
    • I periodi di assenza per malattia, maternità, infortunio e ferie non riducono la tredicesima (si computano come periodi lavorati ai fini della maturazione).

    Quattordicesima: esiste nel CCNL ANPAS-Misericordie?

    Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie non prevede una quattordicesima mensilità a livello nazionale. La quattordicesima è un istituto presente in alcuni contratti del settore commercio (CCNL Confcommercio), del turismo, dell’agricoltura, ma non è generalizzata nel settore del Terzo Settore e del volontariato organizzato.

    Alcune organizzazioni di grandi dimensioni o alcune sedi locali potrebbero aver introdotto la quattordicesima attraverso accordi integrativi aziendali o di secondo livello. Chi intende verificare se la propria organizzazione ha previsto tale erogazione deve consultare il contratto di assunzione individuale o gli accordi integrativi eventualmente vigenti nella sede di lavoro.

    L’EGR (Elemento di Garanzia Retributiva)

    L’EGR di 120 € lordi annui, erogato a luglio, è uno strumento perequativo del CCNL ANPAS-Misericordie. Garantisce un minimo di incremento economico ai lavoratori che non percepiscono già trattamenti aggiuntivi individuali. Regole principali:

    • Il lavoratore deve essere in servizio alla data di erogazione (luglio).
    • L’importo si riduce proporzionalmente per i rapporti a tempo parziale.
    • Per i rapporti iniziati o cessati in corso d’anno, si applica pro-quota (1/12 per mese intero).
    • Non spetta se il lavoratore ha già percepito nell’anno precedente trattamenti aggiuntivi (superminimi, premi, compensi straordinari fissi) di importo pari o superiore a 120 €.
    • Le organizzazioni in difficoltà economica possono concordare con la RSU la sospensione, riduzione o dilazione dell’EGR.

    L’EGR entra nella base di calcolo del TFR in quanto voce retributiva annua fissa? No: l’EGR, avendo natura perequativa e non essendo un elemento stabile della retribuzione ordinaria, non rientra normalmente nella base di calcolo del TFR ex art. 2120 c.c. Verificare il testo contrattuale aggiornato per conferma.

    Una tantum 2024 e sua natura

    La firma del CCNL del 2 febbraio 2024 (per il periodo 2020-2022) ha previsto il pagamento di 450 € di una tantum a ristoro dei mancati aumenti contrattuali del biennio 2020-2021: 250 € a giugno 2024 e 200 € a settembre 2024. L’una tantum si distingue dagli aumenti tabellari ordinari: non entra nella base di calcolo del TFR e non fa parte della retribuzione continuativa. Spetta a tutti i lavoratori in forza al momento della firma, inclusi apprendisti e tempi determinati.

    Casi pratici

    Tizio – Autista soccorritore, tredicesima pro-quota
    Tizio è stato assunto il 1° aprile 2025. A dicembre la tredicesima gli spetta in proporzione: 9 mesi su 12, quindi 9/12 del suo minimo tabellare B3 (1.511,15 €). Importo tredicesima = 1.511,15 € × 9/12 = 1.133,36 € lordi.
    Caia – OSS con superminimo, senza EGR
    Caia ha un superminimo individuale di 150 € mensili riconosciuto al momento dell’assunzione. A luglio 2025 non riceve l’EGR di 120 € perché nell’anno precedente ha già percepito compensi aggiuntivi (superminimo annuo = 1.800 €) superiori alla soglia di 120 €. Il superminimo è assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali a seconda di quanto pattuito al momento dell’assunzione.
    Sempronio – Infermiere con tredicesima in malattia
    Sempronio è stato in malattia per 3 mesi durante il 2025. La tredicesima gli spetta sull’intera annualità perché i periodi di malattia rientrano tra quelli che il CCNL considera utili ai fini della maturazione della tredicesima. Riceve quindi la tredicesima intera (12/12), calcolata sul minimo tabellare D2.

    Domande frequenti

    C’è la quattordicesima nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    No. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie non prevede contrattualmente una quattordicesima mensilità. Alcune organizzazioni potrebbero averla introdotta con accordi aziendali, ma non è un diritto generalizzato dal CCNL nazionale.
    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    La tredicesima deve essere erogata entro il 20 dicembre di ogni anno, in un importo pari alla retribuzione mensile base proporzionata ai mesi di servizio nell’anno.
    Come si calcola la tredicesima per chi ha lavorato parte dell’anno?
    Si calcola per dodicesimi: tredicesima piena / 12 × mesi lavorati. Le frazioni superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
    Cos’è l’EGR e chi ne ha diritto?
    L’EGR (120 € lordi annui, luglio) spetta ai lavoratori che non percepiscono superminimi o premi individuali aggiuntivi. È uno strumento perequativo per chi non beneficia di integrazioni economiche individuali.
    Ci sono premi di produttività nel settore ANPAS-Misericordie?
    Il CCNL nazionale non definisce premi standardizzati. Eventuali premi possono essere introdotti dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali), con possibile detassazione al 5% se in regime di welfare agevolato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 25 TUPI: Dirigenti delle istituzioni scolastiche

    Art. 25 TUPI: Dirigenti delle istituzioni scolastiche

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Dirigenti delle istituzioni scolastiche ( Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall' art.1 del d.lgs n.59 del 1998 ; Art. 25-ter del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall' art.1 del d.lgs n.59 del 1998 ) 1.

    Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all' articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 . 131 2.

    Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio.

    Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.

    In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

    Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

    Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

    Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. (48) 6.

    Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

    I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

    Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

    La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto.

    Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

    10.

    Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti.

    Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

    11.

    I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29.

    In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 325 D.Lgs. 209/2005 – Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie

    Art. 325 D.Lgs. 209/2005 – Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al Capo V e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 311, le sanzioni amministrative sono applicate nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle imprese locali e delle particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, dell'ultima società controllante italiana come determinata dall'articolo 210, comma 2, per la violazione degli obblighi di cui al Titolo XV, delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, degli intermediari e degli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente codice o delle relative norme di attuazione, responsabili della violazione. (45)

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . 45

    3. Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono applicate nei confronti delle imprese stesse. (45)