Autore: Andrea Marton

  • Articolo 321 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Articolo 321 Codice di Procedura Civile: Decisione

    Art. 321 c.p.c. – Decisione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

    La sentenza è depositata in cancelleria entro quindi giorni dalla discussione.

    Articolo sostituito dall’art. 45, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 30, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 320 Codice di Procedura Civile: Trattazione della causa

    Articolo 320 Codice di Procedura Civile: Trattazione della causa

    Art. 320 c.p.c. – Trattazione della causa

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

    Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma.

    Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

    Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

    I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

    Articolo sostituito dall’art. 44, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 29, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 319 Codice di Procedura Civile: Costituzione delle parti

    Articolo 319 Codice di Procedura Civile: Costituzione delle parti

    Art. 319 c.p.c. – Costituzione delle parti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

    Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

    Articolo sostituito dall’art. 43, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 28, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 318 Codice di Procedura Civile: Contenuto della domanda

    Articolo 318 Codice di Procedura Civile: Contenuto della domanda

    Art. 318 c.p.c. – Contenuto della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto [1].

    Tra il giorno della notificazione di cui all’articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall’articolo 163-bis, ridotti alla metà.

    Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d’ufficio rimandata all’udienza immediatamente successiva.

    Articolo sostituito dall’art. 42, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 27, L. 21 novembre 1991, n. 374.

    [1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 110, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l’indicazione della scrittura privata che l’attore offre in comunicazione.

  • Articolo 317 Codice di Procedura Civile: Rappresentanza davanti al giudice di pace

    Articolo 317 Codice di Procedura Civile: Rappresentanza davanti al giudice di pace

    Art. 317 c.p.c. – Rappresentanza davanti al giudice di pace

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

    Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

    Articolo sostituito dall’art. 41, L. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente così sostituito dall’art. 26, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 316 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Articolo 316 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda

    Art. 316 c.p.c. – Forma della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

    La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

    Articolo sostituito dall’art. 40, L. 26 novembre 1990, n. 353, e successivamente così sostituito dall’art. 25, comma 2, L. 21 novembre 1991, n. 374.

  • Articolo 315 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 315 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 315 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 314 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 314 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 314 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 313 Codice di Procedura Civile: Querela di falso

    Articolo 313 Codice di Procedura Civile: Querela di falso

    Art. 313 c.p.c. – Querela di falso

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se è proposta querela di falso, [1] il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma.

    Articolo così sostituito dall’art. 24, L. 21 novembre 1991, n. 374.

    [1] Le parole «il pretore o» sono state soppresse dall’art. 72, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

  • Articolo 312 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 312 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 312 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.