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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Modifica all'art. 54, comma 5, TUIR: le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista nell'esecuzione dell'incarico e addebitate analiticamente al committente non rientrano più nel limite del 75%/2% del compenso.
  • Le spese di esecuzione incarico sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.
  • Estensione del congedo parentale per padri e madri della Gestione separata: tre mesi ciascuno nei primi dodici anni di vita del bambino (più altri tre alternativi).
  • Indennità al 30% del reddito di riferimento, con requisito di tre mesi di contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti (salve eccezioni).
  • Sanzione reputazionale: il rifiuto del congedo nei due anni precedenti impedisce al datore il conseguimento della certificazione di parità di genere.

Testo dell'articoloVigente

Art. 8 D.Lgs. 81/2017 — Disposizioni fiscali e sociali

L. 22 maggio 2017, n. 81 — Statuto del lavoro autonomo

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dal comma 1 del presente articolo nonché dall'articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all' articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo pari a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino. Entro lo stesso termine, i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad ulteriori tre mesi di congedo. del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di nove mesi .

5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002 .

6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

7-bis. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui ai commi 4, 6 e 7, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all' articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 , o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni

8. All' articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Commento

L'art. 8 è una norma fitta di rinvii che incide su due piani distinti: il regime fiscale delle spese del professionista (commi 1-3) e il welfare familiare degli iscritti alla Gestione separata (commi 4-9). La norma realizza così una doppia operazione di sostegno: alleggerisce il carico fiscale di chi esegue trasferte e attività operative su incarico, e amplia le tutele genitoriali della platea che storicamente ne aveva meno.

La modifica fiscale: spese alberghiere e di ristorazione

Il primo comma riscrive il secondo periodo dell'art. 54, comma 5, TUIR. La disciplina previgente limitava la deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista al 75% dell'importo, e comunque entro il 2% dei compensi annui. La nuova formulazione introduce un'eccezione: il limite non si applica alle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente. In altri termini, se il professionista incorre in spese di trasferta riferibili a uno specifico incarico e le ribalta in fattura al cliente, esse non concorrono al limite e sono integralmente deducibili.

Le spese sostenute direttamente dal committente

La seconda parte del nuovo periodo è altrettanto importante: le spese relative all'esecuzione di un incarico e sostenute direttamente dal committente (per esempio, prenotazione dell'albergo da parte dell'azienda cliente per il professionista in trasferta) non costituiscono più compensi in natura per il professionista. Prima della modifica, queste spese erano trattate come benefit tassabile in capo al lavoratore autonomo, con un effetto fiscale punitivo. La nuova regola semplifica e razionalizza la gestione, riconoscendo che si tratta di spese funzionali al servizio e non di arricchimenti personali.

Decorrenza fiscale e copertura

Il comma 2 fissa la decorrenza al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, in coordinamento con la successiva modifica dell'art. 9 (deducibilità formazione). Il comma 3 quantifica le minori entrate (3 milioni nel 2018, 1,8 milioni dal 2019) e rinvia all'art. 25 per la copertura. La portata economica è quindi contenuta, ma il valore di semplificazione è significativo: si riduce la litigiosità con l'Agenzia delle entrate sui costi di trasferta.

Il congedo parentale per la Gestione separata

Dal comma 4 in poi la norma interviene sul welfare familiare. I genitori iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie, che versano la contribuzione maggiorata, ottengono diritto a un trattamento economico per congedo parentale. Il diritto è di tre mesi per ciascun genitore, entro i primi dodici anni di vita del bambino. In aggiunta i due genitori, in alternativa fra loro, hanno diritto a ulteriori tre mesi: in totale, fino a nove mesi complessivi.

I requisiti contributivi

Il comma 5 richiede almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è pari al 30% del reddito di lavoro di riferimento, calcolato secondo le regole del decreto ministeriale 4 aprile 2002. La misura è significativa: equivale a quella prevista per i dipendenti, pur con base reddituale e durata differenziate.

L'agevolazione per il primo anno di vita

Il comma 6 introduce un'eccezione: per i congedi fruiti entro il primo anno di vita del bambino, il trattamento è erogato a prescindere dal requisito contributivo dei tre mesi, purché il genitore abbia titolo all'indennità di maternità o paternità. In questo caso l'indennità è calcolata sul reddito preso a riferimento per maternità o paternità. È una scelta di favore: nel periodo più delicato di cura del neonato la tutela è massima.

Adozione e affidamento

Il comma 7 estende le disposizioni dei commi 4-6 ai casi di adozione e affidamento preadottivo, in coerenza con la parificazione di trattamento prevista in via generale dall'ordinamento giuslavoristico per queste situazioni familiari.

La sanzione reputazionale: certificazione di parità

Il comma 7-bis introduce una sanzione reputazionale particolarmente innovativa. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di congedo, se rilevati nei due anni antecedenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento della certificazione di parità di genere ex art. 46-bis D.Lgs. 198/2006. La certificazione è strumento sempre più rilevante per accedere a sgravi contributivi, premialità in appalti pubblici, accesso al credito: la sua perdita ha conseguenze economiche concrete.

La cancellazione di limiti pregressi

Il comma 8 sopprime il settimo e ottavo periodo dell'art. 1, comma 788, L. 296/2006, eliminando vincoli preesistenti incompatibili con la nuova disciplina più favorevole.

Domande frequenti

La nuova disciplina delle spese si applica anche ai professionisti in regime forfettario?

I professionisti in regime forfettario non deducono analiticamente le spese, quindi la modifica non li riguarda direttamente. Per loro vale il calcolo forfettario del reddito tramite il coefficiente di redditività.

Come si dimostra l'addebito analitico al committente?

Tramite indicazione voce per voce nella fattura, con riferimento alle fatture o ricevute originali (alberghi, ristoranti, trasporti) conservate a corredo. È buona prassi allegare copia dei documenti di spesa alla fattura emessa.

L'indennità di congedo parentale è cumulabile con altri redditi?

L'indennità sostituisce il reddito del periodo di astensione e non è ordinariamente cumulabile con compensi per attività lavorativa nello stesso periodo. È compatibile invece con redditi diversi (di capitale, fondiari) non legati a prestazione lavorativa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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