Testo dell'articoloVigente
Art. 11 D.Lgs. 81/2017 – Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali
L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo
1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione; b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali; c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale; d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 11 conferisce al Governo una delega legislativa per ridisegnare le regole di salute e sicurezza sul lavoro applicabili agli studi professionali. Il problema affrontato è noto: il T.U. sicurezza (D.Lgs. 81/2008) è una normativa complessa, pensata principalmente per cantieri, industrie e ambienti produttivi rischiosi, che mal si adatta alla realtà di uno studio professionale di piccole dimensioni.
Il problema della sproporzione
Lo studio professionale tipo (avvocato, commercialista, architetto, ingegnere, medico, consulente) presenta rischi limitati e specifici: ergonomia delle postazioni, microclima, sicurezza elettrica degli apparati, gestione dei documenti, eventuali rischi sanitari per studi medici. La normativa generale D.Lgs. 81/2008 impone valutazioni dei rischi, documenti tecnici, formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, audit, gestione dei DPI: tutti adempimenti che, per uno studio con due o tre collaboratori, risultano spesso sproporzionati.
I criteri direttivi: misure idonee al contesto
La lettera a) chiede l'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, anche al fine di apprendere un'arte o un mestiere. Importante notare l'estensione soggettiva: la tutela copre non solo i dipendenti dello studio, ma anche i tirocinanti, gli apprendisti e in generale chi opera nello studio anche senza retribuzione. È un'estensione coerente con la tutela giuridica della salute, che non può essere subordinata alla natura del rapporto di lavoro.
La compatibilità organizzativa
La lettera b) chiede misure tecniche e amministrative compatibili con le caratteristiche gestionali e organizzative degli studi professionali. La filosofia è di calibrare gli obblighi sulla dimensione e sulla natura dello studio: uno studio di un solo professionista con un dipendente non può essere assoggettato agli stessi obblighi di una grande società di consulenza con centinaia di lavoratori.
La semplificazione documentale
La lettera c) prevede semplificazione degli adempimenti meramente formali, anche con forme di unificazione documentale. Significa che si possono prevedere documenti unici (DVR semplificato, autovalutazione standardizzata) che riducono la duplicazione di documenti senza intaccare la sostanza della tutela. Il modello potrebbe essere quello già adottato per alcune microimprese, con check-list specifiche per gli studi professionali.
La razionalizzazione delle sanzioni
La lettera d) chiede riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, distinguendo tra violazioni sostanziali (che pregiudicano effettivamente la salute) e violazioni meramente formali (mancata redazione di un documento, ritardo di comunicazione). Si tiene conto dei poteri concreti del contravventore: l'esimente è più ampia quando l'irregolarità deriva da inadempimenti tecnici minori non gravi.
L'invarianza finanziaria
Il secondo comma dispone la solita clausola di neutralità finanziaria: i decreti delegati non devono comportare nuovi o maggiori oneri pubblici. Eventuali costi di adeguamento (formazione, ispezioni semplificate) vengono assorbiti dalle risorse esistenti.
Lo stato di attuazione
La delega ha avuto attuazione molto parziale. Negli anni successivi al 2017 sono state pubblicate linee guida ministeriali e accordi Stato-Regioni che hanno introdotto semplificazioni in materia di formazione obbligatoria per microimprese e studi, ma una riforma organica del D.Lgs. 81/2008 dedicata agli studi professionali non si è realizzata. La materia rimane aperta a futuri interventi.
Il contesto delle responsabilità del professionista
In assenza di decreto delegato specifico, gli studi professionali con dipendenti restano soggetti al D.Lgs. 81/2008 ordinario, con gli adattamenti gestionali compatibili con le piccole dimensioni. Il titolare dello studio è il datore di lavoro e risponde di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, formazione, fornitura DPI. Per gli studi senza dipendenti, gli obblighi si riducono significativamente (autotutela), ma restano regole generali su locali, impianti e sicurezza degli strumenti di lavoro.
Casi pratici
Caso 1: Studio legale con tre dipendenti
Tizio gestisce uno studio legale con tre dipendenti amministrativi. Anche in assenza di decreto delegato specifico, è tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio prevenzione e protezione (eventualmente assumendo l'incarico in via diretta come datore di lavoro), formare i dipendenti su rischi specifici di videoterminale e movimentazione carichi leggeri, garantire sorveglianza sanitaria. Una semplificazione utile sarebbe un DVR-tipo per studi legali con valutazione standardizzata.
Caso 2: Studio medico con apprendista
Caia ha uno studio medico con due collaboratori e un apprendista infermiera. Gli obblighi di sicurezza si estendono all'apprendista per espressa previsione della delega. La sorveglianza sanitaria diventa rilevante per via dei rischi biologici e radiologici eventuali. In assenza di decreto delegato semplificato, si applica il D.Lgs. 81/2008 con i protocolli ordinari del settore sanitario.
Domande frequenti
Lo studio professionale senza dipendenti deve fare la valutazione dei rischi?
Gli obblighi formali di valutazione dei rischi e relativa documentazione, sostanzialmente, si applicano quando vi siano lavoratori dipendenti o equiparati. Per lo studio individuale senza personale gli obblighi si riducono significativamente, ma restano regole su locali, impianti e attrezzature.
L'apprendista o tirocinante è coperto dalle tutele?
Sì. La delega prevede espressamente la copertura per chi svolge attività lavorativa anche senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione.
Quando entrerà in vigore la disciplina semplificata?
La delega non è stata attuata in modo organico. Esistono interventi settoriali (linee guida, accordi Stato-Regioni) ma non un decreto legislativo specifico ex art. 11.