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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Modifica all'art. 64, comma 2, T.U. maternità (D.Lgs. 151/2001).
  • Per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata, l'indennità di maternità per i due mesi pre-parto e i tre mesi post-parto è dovuta a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
  • Si superano le incertezze applicative pregresse sull'astensione obbligatoria per le lavoratrici autonome.
  • Il diritto all'indennità diventa automatico al verificarsi dell'evento, semplificando la posizione delle lavoratrici autonome.
  • La copertura finanziaria è disposta dall'art. 25 dello Statuto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 13 D.Lgs. 81/2017 — Indennità di maternità

L. 22 maggio 2017, n. 81 — Statuto del lavoro autonomo

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Commento

L'art. 13 interviene su un punto storicamente delicato della tutela della maternità per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata INPS: il rapporto fra erogazione dell'indennità e effettiva astensione dal lavoro. La norma chiarisce in modo definitivo che, per i cinque mesi standard (due antecedenti e tre successivi al parto), l'indennità spetta indipendentemente dall'effettiva astensione.

Il contesto precedente

Prima della modifica, la disciplina dell'art. 64, comma 2, del T.U. maternità (D.Lgs. 151/2001) rinviava alle regole del lavoro dipendente, generando incertezza interpretativa. Le lavoratrici autonome, particolarmente quelle in regime di Gestione separata, si trovavano in una posizione ambigua: per i lavoratori dipendenti l'astensione dal lavoro è obbligatoria e visibile, ma per chi lavora in autonomia (collaboratrice, libera professionista, partita IVA) la nozione di astensione è più sfumata. Una collaboratrice che continua a rispondere a email per emergenze, che effettua un incarico minimo per un cliente storico, sta "lavorando"? E perde il diritto all'indennità?

La soluzione adottata

La modifica risolve l'ambiguità in favore della lavoratrice: per i due mesi prima del parto e i tre mesi dopo (cioè il periodo standard di tutela, equivalente all'astensione obbligatoria delle dipendenti) l'indennità spetta a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Significa che l'indennità è dovuta per il solo fatto del parto: la lavoratrice può, se vuole, continuare a svolgere attività lavorativa senza perdere il diritto al sussidio.

La ratio economica e sociale

La scelta del legislatore poggia su una constatazione: il lavoratore autonomo non può semplicemente "interrompere" il lavoro senza conseguenze, perché i suoi clienti vanno gestiti, le scadenze fiscali e burocratiche corrono, il rischio di perdere commesse è concreto. Imporre un'astensione totale come condizione per l'indennità penalizzava le madri che non potevano permettersi di disertare completamente la professione. La nuova regola supera questa logica e riconosce l'indennità come compensazione per la condizione di maternità in sé, non come surrogato di un'astensione che spesso non si verifica nella forma del lavoro dipendente.

Il perimetro temporale

La norma copre i due mesi prima del parto e i tre mesi successivi: i cinque mesi standard. Per il periodo aggiuntivo (congedo parentale ex art. 8 dello Statuto, gestito separatamente) si applicano regole proprie, con requisiti contributivi specifici. La modifica dell'art. 13 si limita quindi al periodo "obbligatorio" della maternità, lasciando inalterato il regime della maternità anticipata, della maternità di lavoratrici a rischio e degli altri istituti specifici.

L'estensione soggettiva

La modifica riguarda le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata che hanno i requisiti per l'indennità: hanno versato contribuzione, non sono titolari di pensione, non sono iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie. Le libere professioniste iscritte a casse private di previdenza (avvocati, ingegneri, medici, ecc.) seguono le regole specifiche delle proprie casse, generalmente più favorevoli ma diversamente strutturate.

Il coordinamento con il congedo parentale

L'art. 13 va letto in coordinamento con l'art. 8 dello Statuto. La maternità (cinque mesi) e il congedo parentale (fino a nove mesi totali tra i genitori, distribuiti nei primi dodici anni di vita) sono istituti distinti ma complementari. L'art. 13 semplifica la maternità rimuovendo il vincolo di astensione; l'art. 8 amplia il congedo parentale per i genitori della Gestione separata. Combinati, costruiscono un sistema di tutela genitoriale più robusto.

La copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall'estensione del beneficio sono quantificati e crescenti (da 10,7 milioni nel 2017 a 12,6 milioni annui dal 2025). La copertura è rinviata all'art. 25, comma 3, dello Statuto, secondo il modello generale di copertura della legge.

Il valore simbolico

Oltre alla portata operativa, l'art. 13 ha un valore simbolico: la maternità è riconosciuta come evento meritevole di tutela in sé, indipendentemente dalle modalità organizzative del lavoro della madre. Si supera la concezione tradizionale che leggeva la maternità delle autonome come problema individuale e si riconosce un diritto sociale strutturato.

Prassi e linee guida

Circolare INPS · n. 69 dell'11 maggio 2018

Istruzioni operative sull'art. 14 L. 81/2017: per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata l'indennità di maternità è riconosciuta nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei cinque mesi successivi, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Leggi il documento su www.inps.it

Circolare INPS · n. 122 del 27 ottobre 2022

Recepimento del D.Lgs. 105/2022 (direttiva UE 2019/1158 work-life balance): estensione del congedo parentale ai lavoratori autonomi padri (3 mesi per ciascun genitore entro il primo anno di vita del minore) e modifiche all'indennità di maternità delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata.

Leggi il documento su www.inps.it

Scheda servizio INPS · Gestione separata

Scheda ufficiale INPS sui requisiti contributivi (almeno un contributo mensile con aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti), sulla durata (5 mesi) e sulla misura dell'indennità (80% del reddito giornaliero) per le lavoratrici autonome iscritte in via esclusiva alla Gestione separata.

Leggi il documento su www.inps.it

Domande frequenti

L'indennità è dovuta anche se continuo a fatturare durante la maternità?

Sì, per il periodo standard di cinque mesi (due antecedenti e tre successivi al parto) la modifica del 2017 ha eliminato il requisito dell'effettiva astensione. Resta integro il diritto all'indennità.

La modifica si applica alle libere professioniste iscritte a casse private?

L'art. 13 incide sull'art. 64 T.U. maternità che si applica alla Gestione separata. Le libere professioniste iscritte a casse private seguono le regole delle proprie casse, generalmente più favorevoli e già non vincolate all'astensione effettiva.

Quanto vale l'indennità?

L'indennità è calcolata in base alla contribuzione versata nei dodici mesi precedenti l'inizio della tutela, secondo il decreto ministeriale 4 aprile 2002. È pari all'80% del reddito di riferimento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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